Sentenza n. 116/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/04/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 73, legge 27
luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili
urbani"), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1982 dal
Pretore di Pomigliano d'Arco, nel procedimento civile vertente tra
Caputo Mario e De Fazio Roberto, iscritta al n. 65 del registro
ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 184 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola.
Motivazione
Ritenuto in fatto Il Pretore di Pomigliano d'Arco, con ordinanza del 15 dicembre
1982 (R.O. n. 65/1983), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 73 della legge n. 392 del 1978, (Locazione
di immobili urbani), in riferimento agli articoli 3 e 42, secondo
comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede in regime
transitorio il diritto di recesso anticipato del locatore di un
immobile adibito ad uso diverso dall'abitazione in caso di mancata
occupazione continuativa dell'immobile, a differenza di quanto
previsto dall'art. 59, n. 8, per gli immobili destinati ad uso
abitativo.
Dubita il giudice a quo che tale diversità di trattamento
introduca una discriminazione arbitraria in danno dei proprietari di
immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
sostenendo l'infondatezza della questione essendo evidente la
sostanziale differenza che intercorre tra le due categorie di
locazioni e la giusta diversità di valutazione, da parte del
legislatore, degli interessi posti a raffronto. Considerato in diritto È giurisprudenza costante di questa Corte che il principio di
eguaglianza garantisca parità di trattamento solo a parità di
situazioni, la cui valutazione, nel rispetto dei limiti di
ragionevolezza, è riservata alla discrezionalità del legislatore
ordinario.
Nella specie - come questa Corte ha già ritenuto in giudizi
aventi ad oggetto questioni analoghe (sentenze n. 111 del 1981 e n.
252 del 1983) - nessuna omogeneità sussiste tra i rapporti locatizi
aventi ad oggetto immobili destinati ad abitazione, ai quali soltanto
si applica il regime dell'equo canone, ed immobili destinati ad uso
diverso, avendo il legislatore voluto riconoscere con la legge n. 392
del 1978 il diverso rilievo economico e sociale dei due rapporti
locatizi, regolandoli in modo distinto sia nella disciplina
transitoria che in quella definitiva. In particolare alle locazioni
di immobili destinati ad uso diverso viene accordata una maggiore
libertà negoziale e conseguentemente una tutela normativa più
affievolita, rispetto agli immobili destinati ad abitazione, in
considerazione delle perduranti difficoltà di rinvenire sul libero
mercato edilizio un numero di abitazioni adeguato alle esigenze
sociali.
Alla luce di tali principi del tutto giustificata si rivela la
differenza normativa in tema di recesso del locatore denunziata con
l'ordinanza di rimessione.
Per le ragioni ora esposte nessuna lesione sussiste neppure in
ordine all'art. 42 della Costituzione, non essendovi alcuna
compressione del diritto di proprietà, atteso che la mancata
disponibilità del bene discende originariamente dalla stessa
volontà negoziale delle parti.
La questione, pertanto, va dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 9 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte