Corte costituzionale

Ordinanza n. 116/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/2002 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 159, primo

comma, del codice penale, promosso, nell'ambito di un procedimento

penale, con ordinanza emessa il 9 maggio 2001 dal Tribunale di

Milano, iscritta al n. 653 del registro ordinanze 2001 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 25, primo comma, 111 e 112 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma,

del codice penale, nella parte in cui non prevede che il corso della

prescrizione del reato rimanga sospeso "anche nel caso in cui il

rinvio del procedimento penale sia imposto da un legittimo

impedimento a comparire dell'imputato, e per tutta la durata della

permanenza dell'impedimento, ove lo stesso non sia rimovibile con i

mezzi consentiti dalla legge";

che, circa la rilevanza della questione, il rimettente

precisa che l'imputato, detenuto all'estero per altra causa, ha

comunicato di non voler rinunciare a presenziare al dibattimento e

che non è possibile né il temporaneo trasferimento dell'imputato a

norma dell'art. 11 della Convenzione europea di assistenza

giudiziaria del 20 aprile 1959, né la partecipazione al dibattimento

a distanza tramite videoconferenza prevista dall'art. 146-bis delle

disposizioni di attuazione del codice di procedura penale;

che a causa dell'impedimento dell'imputato il dibattimento,

dopo aver subito continui rinvii, si trova in una situazione di stasi

e i termini di prescrizione dei reati contestati continuano a

decorrere;

che il giudice a quo rileva che, alla stregua della

giurisprudenza costituzionale e di legittimità, relativa sia al

codice del 1930, sia a quello vigente, la detenzione all'estero

costituisce un caso di legittimo impedimento a comparire

dell'imputato, che determinerebbe, nel caso in cui sussista, come

nella specie, la prova della volontà dell'imputato di essere

tradotto in Italia per presenziare al dibattimento, la nullità del

provvedimento con cui sia stata dichiarata la contumacia;

che nel caso di assoluta impossibilità a comparire per

legittimo impedimento il giudice è pertanto tenuto a disporre, in

base agli artt. 484 e 420-ter cod. proc. pen., come modificati dalla

legge 16 dicembre 1999, n. 479, il rinvio a una nuova udienza;

che, ad avviso del rimettente, la mancata previsione della

sospensione dei termini di prescrizione nel caso di rinvio del

dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato contrasta con il

principio di ragionevolezza, essendo tale ipotesi del tutto

assimilabile ai casi di sospensione del procedimento, per i quali è

invece prevista la sospensione dei termini della prescrizione;

che sarebbero violati anche gli artt. 25, primo comma, 111 e

112 Cost., "che per un verso impongono al giudice uno sviluppo

processuale laddove stabiliscono che la funzione giurisdizionale

debba obbligatoriamente essere esercitata ed amministrata e per altro

verso tendono ad evitare che l'imputato sia in qualunque modo

"distolto dal giudice naturale precostituito per legge";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile e

comunque infondata, in quanto la pronuncia richiesta si risolverebbe

in una addizione in malam partem, in quanto tale preclusa alla Corte.

Considerato che il giudice a quo lamenta che l'art. 159, primo

comma, del codice penale non prevede tra le cause di sospensione

della prescrizione anche il caso in cui il rinvio del dibattimento

sia imposto da un legittimo impedimento a comparire dell'imputato, in

tutto e per tutto assimilabile ai casi di sospensione del

procedimento che determinano la sospensione del corso della

prescrizione, e ritiene che la disciplina censurata si ponga in

contrasto con gli artt. 3, 25, primo comma, 111 e 112 della

Costituzione;

che il rimettente ha omesso di dar conto della impossibilità

di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione che egli

implicitamente ritiene conforme a Costituzione;

che tale soluzione, già accolta da una parte della

giurisprudenza di legittimità, successivamente all'ordinanza di

rimessione è stata fatta propria dalle Sezioni unite penali della

Corte di cassazione (sentenza n. 1021/2002 del 28 novembre 2001) che

hanno affermato, per quanto qui interessa, che il rinvio del

dibattimento ha effetto sospensivo della prescrizione ove sia

disposto per impedimento dell'imputato o del difensore;

che questa Corte ha avuto ripetutamente occasione di

affermare che il giudice ha il dovere di verificare se la norma sia

suscettibile di una interpretazione conforme a Costituzione, potendo

sollevare questione di legittimità costituzionale solo dopo avere

accertato che è impossibile seguire un'interpretazione

costituzionalmente corretta (v. in senso analogo, con riferimento

alla medesima norma oggetto del presente giudizio, ordinanza n. 233

del 2000);

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

inammissibile per difetto di motivazione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, del codice

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 111

e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte