Sentenza n. 117/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1973 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.P.R. 932/1955
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6 del
d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932 (norme di attuazione e coordinamento
della legge 18 giugno 1955, n. 517), promossi con ordinanze emesse il
23 ed il 30 giugno 1971 dalla sezione istruttoria della Corte d'appello
di Palermo nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Failla
Guido e Billone Serafina e di Cardile Ignazio, iscritte ai nn. 322 e
323 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1971 e n. 290 del 17 novembre
1971.
Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1973 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di due procedimenti penali a carico di persone imputate
di falso ideologico e peculato ai danni della Regione siciliana nel
primo, di omicidio colposo di una bambina, per omissione di cautele
nell'esecuzione di opere pericolose, nel secondo, la sezione
istruttoria della Corte d'appello di Palermo, con ordinanze di identico
contenuto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 25 della
Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del
d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, recante norme di attuazione della legge
18 giugno 1955, n. 517, con la quale furono apportate modificazioni al
codice di procedura penale.
La sezione istruttoria ha premesso che in entrambi i procedimenti
il giudice istruttore presso il tribunale di Palermo aveva dichiarato
non doversi procedere a carico degli imputati. Ma contro queste
decisioni era stata proposta impugnazione dalla Procura generale presso
la stessa Corte, a norma dell'art. 387 c.p.p., perché fosse accertata
la violazione, nel procedimento di primo grado, della normativa circa
la partecipazione del p.m. agli atti istruttori, ai sensi dell'art.
185, n. 2, di detto codice, e fosse, quindi, disposta la rimessione
degli atti allo stesso giudice istruttore per la rinnovazione del
procedimento.
La sezione istruttoria - ha rilevato che all'accoglimento di
quest'ultima domanda osta l'art. 6 del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932
(contenente norme di attuazione e coordinamento della legge 18 giugno
1955, n. 517, modificativa di alcuni articoli del c.p.p.) in quanto
esso prescrive che, il giudice di appello, ove dichiari la nullità
della sentenza istruttoria per essersi verificata una delle ipotesi
indicate nel citato art. 185, debba egli stesso procedere alla
rinnovazione degli atti invalidi a norma dell'art. 189 del codice di
procedura penale.
Senonché la disposizione dell'art. 6 delle ricordate norme di
attuazione apparirebbe in contrasto con gli artt. 24 e 25 Cost., in
quanto priverebbe l'imputato di un grado di giurisdizione, con
pregiudizio del diritto di difesa, e lo distoglierebbe dal giudice
precostituito per legge per il procedimento istruttorio di primo grado.
Non essendosi costituita alcuna parte, a norma dell'art. 26 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, le due cause sono state fissate per la
camera di consiglio del 30 maggio 1973. Considerato in diritto :
1. - L'art. 6 del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, recante norme di
attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517, di modifica del c.p.p.,
stabilisce che il giudice d'appello il quale dichiara la nullità della
sentenza istruttoria, impugnata a termini dell'art. 387 del codice
predetto, per essersi verificata una delle nullità indicate nell'art.
185, procede direttamente a norma dell'art. 189. Orbene in forza di
quest'ultima disposizione al giudice d'appello è attribuita la
potestà di rinnovare o rettificare direttamente gli atti invalidi del
procedimento istruttorio. Allo stesso giudice è poi demandato emettere
il provvedimento conclusivo della istruzione.
Dal che deriva - assume il giudice a quo - che, nel caso di
nullità dell'istruzione di primo grado, unico procedimento validamente
svolto è quello definito dalla sezione istruttoria della Corte
d'appello. All'imputato risulterebbe in tal guisa precluso il doppio
grado della cognizione istruttoria, con conseguente limitazione del
diritto di difesa, in contrasto con l'art. 24 della Costituzione. E
ricorrerebbe altresì violazione del principio del giudice naturale
(art. 25 della stessa Costituzione) - per il fatto che, nonostante la
nullità della sentenza istruttoria, dichiarata con decisione
rescindente della sezione istruttoria, la rinnovazione del procedimento
(in sede rescissoria) non è rimessa al giudice istruttore competente
per il primo grado, ma è attribuita allo stesso organo competente per
l'impugnazione.
Le questioni non sono fondate.
2. - Questa Corte, con precedente sentenza (n. 41 del 1965), ha
affermato (in relazione alla legittimità dell'art. 522, ultima parte,
c.p.p.) che l'art. 24 della Costituzione garantisce il diritto di
difesa dell'imputato in giudizio come effettiva possibilità di
esplicazione, personale e con l'assistenza tecnica e professionale di
un difensore, del potere di fare deduzioni e addurre prove a sua
tutela, rimanendo assicurato il contraddittorio e rimosso ogni ostacolo
all'accertamento giudiziale del fondamento dell'accusa.
Nella ricordata decisione è stato altresì chiarito che la
garanzia della difesa si realizza non tanto con la duplicità della
cognizione della causa da parte di giudici di merito diversi, ma con la
possibilità concreta che nel processo vengano prospettate le domande e
le ragioni delle parti, che non siano legittimamente precluse.
Anche nella specie, con riguardo alla normativa in esame e con
riferimento alle accennate situazioni processuali, legittimanti
l'esercizio dell'appello, deve ribadirsi che il doppio grado della
cognizione di merito non ha rilevanza costituzionale e non inerisce,
per necessaria implicazione, alla garanzia della difesa. E, con la
dottrina processualistica, può ritenersi che il principio del doppio
grado non esprime l'esigenza della piena cognizione in ogni grado della
giurisdizione, ed in particolare nel giudizio di appello, ma si risolve
in una garanzia pratica del miglior risultato delle decisioni. Sicché,
senza contrasto coi precetti della Costituzione, il legislatore
ordinario può diversamente strutturare il processo di appello
disciplinando, nell'ambito della sua discrezione, l'effetto devolutivo
del gravame e l'opportunità o meno della rimessione della causa al
primo giudice. E ciò anche nelle ipotesi di gravame nelle quali si
adducono nullità incidenti sul procedimento di primo grado.
Può aggiungersi che l'art. 111, secondo comma, della Costituzione,
a garanzia dell'osservanza della retta attuazione giudiziale della
legge, sancisce la inderogabilità del solo ricorso per cassazione, per
motivi di legittimità, contro tutte le sentenze e contro i
provvedimenti sulla libertà personale pronunziati dagli organi
ordinari o speciali.
3. - Ne consegue che la norma dell'art. 6, oltretutto non
irrazionale in quanto riferibile a criteri di celerità ed economia di
giudizi, non è incompatibile con la tutela costituzionale della
difesa.
4. - Né la norma in questione è censurabile sotto il diverso
profilo dell'asserita violazione dell'art. 25 della Costituzione.
Come emerge dall'interpretazione che di detta norma è stata
adottata da questa Corte, il principio del giudice naturale è ispirato
alla garanzia di obiettività ed imparzialità del giudizio e ha
riferimento alla precostituzione del giudice al quale spetta di
giudicare, nei limiti della cognizione propria di ciascuna fase
processuale.
Con tale criterio non contrasta la disposizione in esame, volta
appunto alla predeterminazione della competenza funzionale in sede di
appello contro sentenze di proscioglimento del giudice istruttore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 6 del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932 (norme di attuazione e
coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517), sollevate, con le
ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 24 e 25 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte