Sentenza n. 117/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1976 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 10legge 339/1958
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, secondo
comma, lettere a) e b); 16, primo comma, lettere a) e b); 17, lettere
a) e b), della legge 2 aprile 1958, n. 339 (tutela del rapporto di
lavoro domestico), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1974 dal
pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra Forte Vincenza e
Miscuglio Gino, iscritta al n. 312 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25
settembre 1974.
Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice
relatore Antonino De Stefano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso 27 dicembre 1973 Forte Vincenza conveniva in giudizio,
dinanzi al pretore di Bari, Miscuglio Gino, alle cui dipendenze aveva
prestato servizio in qualità di collaboratrice domestica dal 22 agosto
1949 al 30 giugno 1972. Chiedeva la ricorrente la condanna del
convenuto a corrisponderle la differenza tra la retribuzione dovuta e
quella effettivamente percepita ed in particolare, per quanto concerne
la liquidazione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute,
l'indennità di preavviso e quella di anzianità, rilevato che le
lettere b) degli artt. 10, 16 e 17 della legge 2 aprile 1958, n. 339,
sul lavoro domestico, riservano ai "prestatori d'opera manuale" un
trattamento meno favorevole rispetto a quello stabilito nelle lettere
a) degli stessi articoli per "il personale impiegatizio", sollevava
eccezione di incostituzionalità delle citate norme per contrasto con
l'art. 3 della Costituzione.
L'eccezione veniva accolta dal pretore che, con ordinanza 13 marzo
1974, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la relativa
questione, rimetteva gli atti a questa Corte.
Osserva il pretore nell'ordinanza che la disparità di trattamento
appare ingiustificata, poiché identiche sono le esigenze dei
lavoratori dell'una e dell'altra categoria del medesimo settore, che
con le citate disposizioni si intendono garantire, e precisamente:
ritemprare con le ferie annuali le forze fisicopsichiche; poter
cercare, con il congruo preavviso, altro lavoro in sostituzione di
quello cessato per volontà del datore; soddisfare, con l'indennità di
anzianità, le esigenze di vita nel periodo successivo alla cessazione
del rapporto del lavoro in mancanza della retribuzione in precedenza
percepita.
Fare distinzione, in relazione a dette identiche esigenze, a
seconda delle condizioni personali dei lavoratori (quali sono appunto
quelle di "impiegati" e "prestatori d'opera manuale") vuol dire
vulnerare il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della
Costituzione.
In relazione a tale precetto il pretore ha perciò denunciato
l'incostituzionalità sia delle lettere a) degli artt. 10, secondo
comma, 16, primo comma, e 17 della legge n. 339/1958 nelle parti in cui
dispongono soltanto "per il personale impiegatizio di cui all'art. 5,
comma primo", sia delle intere lettere b) degli stessi articoli della
citata legge che prevedono il deteriore trattamento ai "prestatori
d'opera manuale". Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è
costituito. Considerato in diritto :
1. - La questione di legittimità costituzionale, sottoposta
all'esame della Corte dall'ordinanza del pretore di Bari, concerne la
disparità di trattamento operata dalla legge 2 aprile 1958, n. 339,
nel settore del lavoro domestico, in ordine alla diversa durata delle
ferie annuali, ai diversi termini del preavviso di risoluzione del
rapporto ed alla diversa misura dell'indennità di anzianità, a
seconda si tratti di lavoratori con mansioni impiegatizie o di
prestatori d'opera manuale, specializzata o generica (art. 5 della
citata legge, rispettivamente primo e secondo comma, richiamato dai
successivi artt. 10, 16 e 17). Per il personale impiegatizio, infatti,
la durata del periodo di ferie non può essere inferiore a quindici
giorni consecutivi, qualora abbia un'anzianità di lavoro che non
oltrepassi i cinque anni, ed a venticinque giorni consecutivi per
anzianità superiore; mentre per i prestatori d'opera manuale è
prevista la stessa durata minima di quindici giorni fino a cinque anni
di anzianità, ma solo di venti giorni (anziché venticinque) per
anzianità superiore (art. 10 della citata legge, comma secondo, lett.
a e b). Anche i termini di preavviso, per la prima categoria, sono
quelli previsti dall'art. 10 del r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825,
convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, recante norme sull'impiego
privato (quindici, trenta e quarantacique giorni, per gl'impiegati di
grado comune, trenta, quarantacinque e sessanta, per gl'impiegati di
concetto, a seconda abbiano anzianità inferiore a cinque anni, da
cinque a dieci, ed oltre i dieci anni); mentre per i prestatori d'opera
manuale è prescritto il rispetto di un preavviso di quindici o trenta
giorni, rispettivamente per anzianità inferiore a cinque anni o da
cinque in poi (art. 16 della citata legge n. 339 del 1958, comma primo,
lett. a e b). Infine, l'indennità di anzianità, per il personale
impiegatizio, è commisurata ad una mensilità dell'ultima retribuzione
per ogni anno di anzianità, mentre è commisurata, con gli stessi
parametri, a soli quindici giorni per anno, per i prestatori d'opera
manuale (art. 17 della citata legge n. 339 del 1958, lett. a e b).
Secondo il giudice a quo, le cennate differenze non sarebbero
giustificate e vulnererebbero il principio di eguaglianza sancito dal
primo comma dell'art. 3 della Costituzione.
2. - La questione non è fondata.
La citata legge n. 339 del 1958, nel disciplinare il rapporto di
lavoro domestico prestato per almeno quattro ore giornaliere a favore
di una convivenza familiare, ha distinto, ai fini del periodo di prova
(art. 5), delle ferie annuali (art. 10), del preavviso (art. 16) e
della indennità di anzianità (artt. 17 e 20), tra "personale
impiegatizio" (ivi comprendendo "precettori, istitutori, governanti,
bambinaie diplomate, maggiordomi, dame di compagnia ed altri lavoratori
aventi analoghe funzioni") e "prestatori d'opera manuale specializzata
o generica" (ivi comprendendo "cuochi, giardinieri, balie,
guardarobiere, bambinaie comuni, cameriere, domestiche tuttofare,
custodi, portieri privati, personale di fatica, stallieri, lavandaie ed
altri lavoratori aventi simili mansioni") Pur nel particolare ambito
del rapporto di lavoro domestico - che si differenzia essenzialmente,
sia in relazione all'oggetto, sia in relazione ai soggetti interessati,
da ogni altro rapporto di lavoro, secondo quanto affermato nelle
sentenze di questa Corte n. 16 del 1969, n. 27 del 1974 e n. 27 del
1976 - la introdotta distinzione riproduce in buona sostanza quella fra
"impiegati" ed " operai" accolta nel 1924 dalla citata legge
sull'impiego privato e conservata dal codice civile del 1942 nell'art.
2095.
Ora, è noto che a siffatta distinzione, anche se basata su criteri
incerti e controversi, si accompagnavano, in origine, accentuate
differenze di disciplina, in quanto la categoria degli operai restava
in gran parte esclusa dalla tutela del rapporto di lavoro, apprestata
per gli impiegati. Questa diversità si è andata nel tempo attenuando,
come si evince dal codice civile del 1942, che ha esteso i principali
istituti, progressivamente elaborati sul piano legislativo e dei
contratti collettivi, a tutti i lavoratori subordinati, pur prevedendo
che i contenuti degli istituti medesimi possano variare a seconda della
qualifica del lavoratore e del settore di lavoro (così, per le ferie
annuali, l'art. 2109 cc.; per il preavviso, l'art. 2118 cc.; per
l'indennità di anzianità, l'art. 2120 c.c.). Il processo evolutivo,
tuttora in corso, è indubbiamente contraddistinto dalla tendenza verso
una sostanziale parificazione, in parte già realizzata, del
trattamento normativo delle due indicate categorie; ma la sua
maturazione ed il suo ulteriore svolgimento restano soprattutto
affidati agli strumenti dell'autonomia collettiva e dell'intervento
legislativo, chiamati a contemperare esigenze socioeconomiche non
sempre univoche. Non può, dunque, allo stato considerarsi superata la
cennata distinzione fra le due categorie, e da ciò apoditticamente
inferirsi come ingiustificate talune disparità di trattamento; le
eventuali differenze devono, invece, essere singolarmente valutate, ai
fini di vagliarne la conformità al principio di eguaglianza, alla
stregua delle ragioni che sono alla loro base e delle esigenze al cui
soddisfacimento esse sono preordinate.
Le considerazioni innanzi svolte appaiono suscettibili di proficua
applicazione anche nell'ambito del lavoro domestico, nel quale - pur
dopo la dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 2068, comma
secondo, c.c., nella parte in cui disponeva che fossero sottratti alla
disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti le
prestazioni di servizi di carattere domestico (sentenza n. 68 del 1969)
- permane quella situazione di scarsa incisività dell'autonomia
collettiva, constatata da questa Corte nella sentenza n. 101 del 1968,
ed è, quindi, tuttora preminente l'intervento del legislatore.
3. - Alla luce di quanto sin qui detto, passando all'esame delle
denunciate disparità di trattamento, va innanzi tutto rilevato, per
quanto concerne la diversità di durata del periodo di ferie annuali,
che essa appare di modesta entità; infatti, ai sensi dell'art. 10
della citata legge n. 339 del 1958, ove l'addetto ai servizi domestici
abbia maturato un'anzianità non superiore ai cinque anni, è
indiscriminatamente garantito un periodo di quindici giorni
consecutivi, non rilevando si tratti di personale impiegatizio o di
prestatori d'opera manuale; e soltanto nella ipotesi di maggiore
anzianità sono garantiti ai primi cinque giorni in più rispetto ai
secondi (venticinque anziché venti). A parte, poi, la constatazione
che nell'ambito del lavoro subordinato il regime della durata delle
ferie in generale è estremamente variabile da categoria a categoria e
da settore a settore, ben può riconoscersi che la moderata e
circoscritta limitazione del periodo delle ferie per le mansioni più
modeste del lavoro domestico, trova giustificazione nelle peculiari
esigenze della convivenza familiare. Invero, come è stato osservato
nella già ricordata sentenza di questa Corte n. 27 del 1974, il lavoro
domestico familiare non è prestato a favore di un'impresa destinata
alla produzione ed allo scambio di beni, avente, nella prevalenza dei
casi, un sistema di lavoro organizzato in forma plurima e
differenziata, con possibilità, quindi, di ricambio o di sostituzione
di soggetti, sibbene a favore di un nucleo familiare ristretto ed
omogeneo, ed è perciò destinato a svolgersi nell'ambito di una
convivenza, cui di norma, durante il periodo delle ferie del prestatore
d'opera, viene a mancarne la collaborazione, senza possibilità di
sostituzione.
4. - Adeguata giustificazione alla diversità dei
termini di preavviso (art. 16 della citata legge n. 339 del 1958) -
anche in tal caso ricorrendo la constatazione della loro variabilità
nell'ambito del lavoro subordinato - va del pari riconosciuta nella
maggiore difficoltà che il personale impiegatizio domestico
(precettore, maggiordomo ecc.) potrebbe certamente incontrare -
rispetto ai prestatori d'opera manuale (cameriere, domestiche tuttofare
ecc.) - nella ricerca di nuova occupazione, alla quale d'altronde
corrisponde la maggiore difficoltà del datore di lavoro di procedere
alla sua sostituzione, atteso che l'obbligo del preavviso sussiste
anche da parte del dipendente che spontaneamente si licenzi.
5. - Infine, per quanto concerne la diversa misura della indennità
di anzianità (art. 17 della citata legge n. 339 del 1958), trovano
appropriata applicazione alla questione in esame le considerazioni
svolte nella sentenza di questa Corte n. 18 del 1974. In essa, infatti,
premesso che, secondo la ormai costante giurisprudenza della Corte, a
decorrere dalla sentenza n. 3 del 1966, va riconosciuta alla indennità
di anzianità natura e funzione di retribuzione differita, si afferma
che la sua diversificazione ben può essere vista sotto il profilo
della valutazione della diversa qualità del lavoro prestato
dall'impiegato e dall'operaio. Né vale il dire - si aggiunge nella
medesima sentenza - che tale diversità, essendo stata già presa in
considerazione nella determinazione della retribuzione corrisposta nel
corso del rapporto di lavoro, non può porsi a base di ulteriore
differenziazione per quanto attiene all'ammontare della indennità di
anzianità, giacché entrambe le parti del trattamento retributivo sono
in funzione della prestazione di lavoro, e quindi della qualità di
tale prestazione. Se tali considerazioni sono allora valse per
dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2120 c.c., nella parte in cui rimette la determinazione
dell'ammontare della indennità di anzianità all'autonomia collettiva,
ben possono adesso egualmente valere per ritenere giustificata la
diversificazione operata dal legislatore nei confronti delle due
categorie di addetti ai servizi domestici.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 10, secondo comma, lettere a e b; 16, primo comma, lettere
a e b; 17, lettere a e b, della legge 2 aprile 1958, n. 339, per la
tutela del rapporto di lavoro domestico, sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte