Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) - Sostituto di imposta - Ritenuta a titolo di acconto per gli anni 1996 e 1997 sul trattamento di fine rapporto - Lamentata discriminazione tra sostituti di imposta e lesione del principio della capacità contributiva - Questione già dichiarata non fondata - Assenza di motivi nuovi e diversi - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui obbliga i sostituti di imposta per i redditi di lavoro dipendente al versamento di un importo percentuale sull'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto maturati al 31 dicembre del 1996 e del 1997, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai dipendenti. Infatti identica questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento alle stesse norme della Costituzione, è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 155 del 2001.
Riguarda ancheart. 3 legge 662/1996art. 2 d.l. 79/1997
Impiego pubblico - Trattamento di fine rapporto - Liquidazione anticipata <<nella misura massima del 70%>> - Esclusione - Dedotta ingiustificata discriminazione dei dipendenti pubblici rispetto ai lavoratori del settore privato - Ritenuto contrasto con la garanzia della destinazione del risparmio alla proprietà dell'abitazione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 47, secondo comma, Cost. degli artt. 2120 cod. civ.; 26 [settimo comma] del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato); 4 [sesto comma] della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica); 2, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), <<nella parte in cui escludono i pubblici dipendenti dal beneficio della concessione dell'anticipazione nella misura massima del 70% sul trattamento di fine rapporto, ricorrendo i casi tipici individuati dall'art. 2120 del codice civile, ed in particolare dal comma 8, lett. b), beneficio riconosciuto ai soli lavoratori dipendenti del settore privato>>. La disciplina del rapporto di impiego degli Avvocati dello Stato, con riguardo ai quali la questione e' prospettata, rimane, infatti, estranea alla contrattazione collettiva, ed e' stata espressamente sottratta al regime stesso di privatizzazione (v. art. 2, lett. e, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29), e mantiene, quindi, la sua peculiarita' ordinamentale; per cui e' da escludere la supposta omogeneita' rispetto al 'tertium comparationis' indicato e, dunque, l'asserita lesione del principio di eguaglianza. Mentre la mancata estensione della anticipazione in esame non puo' di per se' comportare le altre offese al dettato costituzionale prospettate nell'ordinanza di rimessione, rientrando nella piena discrezionalita' del legislatore <<dimensionare la portata dell'istituto, il quale - come la Corte ha gia' avuto occasione di affermare - legittimamente puo' essere addirittura non previsto affatto>>. - Cfr. S. n. 142/1991.
sentenza 9/2000massima n. 25105 Riguarda ancheart. 4 legge 297/1982art. 26 Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.art. 2 legge 335/1995
SOCIETA' (NELLA SPECIE: COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO) - ATTRIBUZIONE AI SOCI, IN CASO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO, DEL DIRITTO AD UNA SOMMA COMMISURATA AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI CUI ALL'ART. 2120 COD. CIV. - NECESSITA' DELL'INSERIMENTO DI UNA CLAUSOLA IN TAL SENSO NELL'ATTO COSTITUTIVO O IN UNA SUCCESSIVA DELIBERA ASSEMBLEARE - CONFIGURABILITA' DEL DIRITTO SUDDETTO, TRATTANDOSI DI RIPARTIZIONE DEGLI UTILI, COME DIRITTO DI SOCIO E NON COME CREDITO DI LAVORO - CONSEGUENZE - POSSIBILITA' DI INVOCARE, IN BASE ALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 297 DEL 1982, L'INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ISTITUITO PRESSO L'INPS - ESCLUSIONE.
L'atto di autonomia privata che, in caso di risoluzione del rapporto con una societa' - anche quando, come nella specie, si tratti di una societa' cooperativa di produzione e lavoro - attribuisce ai soci il diritto ad una somma commisurata al trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 2120 cod. civ., costituendo un modo di ripartizione degli utili, deve rivestire la forma di una clausola dell'atto costitutivo (art. 2518, secondo comma, n. 9, cod. civ.) o di una deliberazione assembleare modificativa del medesimo. Peraltro - a parte che, nella specie, di siffatte clausola o deliberazione non v'e' traccia - esso e' pur sempre un diritto di socio, non un credito di lavoro in senso tecnico per cui solo potrebbe invocarsi - in caso di insolvenza della societa' (nella specie dichiarata fallita) - l'intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l'INPS dall'art. 2, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 279. Ne' a conferirgli tale natura vale il fatto che - come anche nella specie - siano stati versati all'INPS (indebitamente) i relativi contributi. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 2 legge 297/1982art. 2518 Codice civile
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROCEDIMENTO - VERTENZA DEL GIUDIZIO A QUO SULL'APPLICAZIONE DI REGOLAMENTO MERAMENTE RIPRODUTTIVO DELLA NORMA DI LEGGE CENSURATA - INAMMISSIBILITA' PER IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE SOLLEVATA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: ANTICIPAZIONE DELL'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA.
Qualora le disposizioni di un regolamento, opposte nel giudizio a quo alla pretesa del ricorrente, siano meramente riproduttive di una norma di legge, la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti di questa deve ritenersi pregiudiziale, e percio' rilevante, nello stesso giudizio, non essendo dubbio che la dichiarazione di illegittimita' della norma di legge comporterebbe la inapplicabilita' delle disposizioni regolamentari. (Nel caso di specie si era eccepita la inamissibilita' per irrilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2120, ottavo comma, lett. b), come novellato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non prevede la possibilita' di concessione della anticipazione dell'indennita' di fine rapporto per l'acquisto della prima casa nell'ipotesi di acquisto in itinere, per il motivo che la richiesta del ricorrente era stata respinta dall'E.N.P.A.I.A. in base all'art. 5 del Regolamento del Fondo per il trattamento di fine rapporto, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 gennaio 1983, norma come tale sottratta al giudizio di costituzionalita' delle leggi. Secondo la sentenza e' indifferente che tale disposizione sia da considerarsi atto di normazione secondaria, o atto di autonomia privata, e quindi, per effetto della eventuale dichiarazione di illegittimita' della norma di legge impugnata, inapplicabile ex art. 5 legge 20 marzo 1965, All. E, o, rispettivamente, parzialmente invalido.)
Riguarda ancheart. 1 legge 297/1982
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO DELLA PRIMA CASA - REQUISITI - INTERPRETAZIONE - ACQUISTO IN ITINERE - INSUFFICIENZA.
La rigidita' lessicale del precetto legale e la normativa, contestuale ma chiaramente diversa, della concorrente ipotesi della anticipazione della indennita' di fine rapporto quando ad essa si faccia ricorso per eventuali "spese sanitarie", non consentono di discostarsi, nella interpretazione dell'art. 2120, ottavo comma, lett. b), come novellato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, dall'orientamento della Corte di cassazione, secondo il quale per l'anticipazione dell'indennita' di fine rapporto per l'acquisto della prima casa sono requisiti necessari la "completa realizzazione dell'acquisto definitivo formalmente documentato al momento della richiesta di anticipazione" e quindi l'atto notarile da allegarsi a fondamento della richiesta, talche' non e' sufficiente un acquisto meramente in itinere.
Riguarda ancheart. 1 legge 297/1982
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO DELLA PRIMA CASA - PREVISIONE E PORTATA DELL'ISTITUTO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - LIMITI.
Riguardo all'anticipazione dell'indennita' di fine rapporto per l'acquisto della prima casa, di cui all'art. 2120, ottavo comma, lett. b) cod. civ. - come novellato dal'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297 - rientra nella piena discrezionalita' del legislatore dimensionare in termini piu' o meno ampi la portata dell'istituto, che legittimamente avrebbe potuto non essere affatto previsto (come non lo era nel precedente regime dell'indennita' di anzianita'). Ma nell'esercizio di tale ampia discrezionalita' il legislatore deve essere rispettoso dei precetti costituzionali.
Riguarda ancheart. 1 legge 297/1982
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO -ANTICIPAZIONE PARZIALE FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE - REQUISITI: ACQUISTO DEFINITIVO DEL BENE E FORMALE DOCUMENTAZIONE NOTARILE - NON CONCEDIBILITA' DEL BENEFICIO IN CASO DI ACQUISTO IN ITINERE (PAGAMENTO DILAZIONATO) OVVERO ATTRAVERSO FATTISPECIE NEGOZIALI DIVERSE DALLA COMPRAVENDITA (NEL CASO DI SPECIE: ALLOGGI ASSEGNATI AI SOCI DI COOPERATIVA) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI.
L'art. 2120, ottavo comma, lett. b), del codice civile, novellato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nel richiedere, ai fini dell'anticipazione parziale del trattamento di fine rapporto finalizzato all'acquisto della prima casa, il definitivo acquisto del bene documentato in atto notarile (v. massima B), contrasta con il canone di eguaglianza e razionalita' che discende dall'art. 3 Cost.. Cosi' come regolata dalla norma in questione, infatti, l'anticipazione non e' in concreto idonea a soddisfare la "necessita' dell'acquisto", che pure e' il fine perseguito dal legislatore. Eppertanto il requisito della definitivita', a parte l'elemento di alea che introduce perche' il lavoratore che aspira all'anticipazione deve perfezionare l'acquisto prima ancora di sapere se e in che misura l'anticipazione gli sara' concessa, non garantisce una pari opportunita' dei lavoratori per i quali l'anticipazione del trattamento di fine rapporto - la cui natura di retribuzione differita risulta accentuata nella legge n. 297 del 1982 - sia determinante per l'acquisto dell'alloggio, rispetto ai lavoratori che, dotati di maggiori dsisponibilita' economiche, siano anche senza l'anticipazione in grado di effettuarlo, e mal si concilia quindi con la rilevanza costituzionale, gia' evidenziata dalla Corte, della tutela dell'abitazione quale bene primario. Ne' ad escludere la incostituzionalita' della norma vale il fatto che la contrattazione collettiva, in base alla previsione (di clausole di miglior favore) dello stesso art. 2120, undicesimo comma, puo' consentire l'erogazione dell'anticipazione anche in caso di acquisto in itinere. Percio' - assorbito il profilo svolto in relazione all'art. 45 Cost. - l'art. 1, ottavo comma, lett. b) cod. civ. va dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede la possibilita' di concessione dell'anticipazione dell'indennita' di fine rapporto in ipotesi di acquisto anche non definitivo, e quindi in itinere, comprovato con mezzi diversi dall'atto notarile purche' idonei, nella congruenza con le fattispecie acquisitive ipotizzabili, a dimostrare l'effettivita' dell'operazione negoziale in corso. - Sull'abitazione come bene primario: S. nn. 217/1988 e 404/1988.
Riguarda ancheart. 1 legge 297/1982
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - CALCOLO - COMPUTABILITA' DEL SERVIZIO MILITARE DI LEVA TRA I PERIODI DI SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO - MANCATA PREVISIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 802/1988.
sentenza 36/1989massima n. 15112 LAVORO (RAPPORTO DI) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - PERIODI COMPUTABILI AI FINI DEL CALCOLO - SERVIZIO MILITARE DI LEVA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Diversamente dall'indennita' di anzianita' originariamente prevista dall'art. 2120 cod.civ. (cui restano assimilabili le indennita' di fine rapporto dei pubblici dipendenti), il trattamento di fine rapporto introdotto dalla legge n. 297 del 1982 non e' proporzionale all'anzianita' - la quale conserva solo un'influenza indiretta ai fini del calcolo - ma si correla alle retribuzioni effettivamente percepite, sicche' e' giustificato che ai fini del nuovo trattamento siano computabili i periodi di sospensione della prestazione di lavoro durante i quali il lavoratore conserva la retribuzione ('ex' art. 2110 cod.civ.) e non anche il servizio militare di leva, durante il quale il lavoratore non conserva la retribuzione ne' direttamente, ne' in forme equivalenti di previdenza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2120, comma terzo, cod.civ., nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297).
Riguarda ancheart. 1 legge 297/1982
LAVORO (RAPPORTO DI) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - PERIODI COMPUTABILI AI FINI DEL CALCOLO - SERVIZIO MILITARE DI LEVA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
A differenza dell'art. 1, comma secondo, del d.lgs.C.p.S. 13 settembre 1946 n. 303 - dichiarato costituzionalmente illegitti- mo - la legge n. 297 del 1982 non esclude che il periodo di leva militare vada computata nell'anzianita' di servizio a tutti i suoi effetti, ma solo che fra tali effetti rientri il diritto all'indennita' di anzianita', che la medesima legge sostituisce con un trattamento di natura diversa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2120, comma terzo, cod.civ., nel testo sostituito dall'art. 1, L. 29 maggio 1982 n. 297, impugnato - in riferimento all'art. 136 Cost. - per asserita ripristinazione di norma dichiarata incostituzionale). - S.n. 8/1963.
Riguarda ancheart. 1 legge 297/1982
LAVORO (RAPPORTO DI) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - CALCOLO - COMPUTO DEI PERIODI DI SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO - ESCLUSIONE TRA QUESTI DEL SERVIZIO MILITARE (DI LEVA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - - CODICE CIVILE ART. 2120, TERZO COMMA (MODIFICATO) LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 297
Nel computo del trattamento di fine rapporto non entrano i periodi di sospensione della prestazione di lavoro per i quali non spetta al lavoratore il diritto alla conservazione, nemmeno parziale, della retribuzione: ipotesi cui appartiene il periodo di assenza dal lavoro per adempiere gli obblighi di leva, durante il quale il prestatore ha bensi' diritto alla conservazione della posizione di lavoro, ma non conserva la retribuzione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, cod. civ., modoficato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297) - sent. n. 8/1963
LAVORO (RAPPORTO DI) - PERIODO DI PROVA - INDENNITA' DI ANZIANITA' - NON SPETTANZA AL LAVORATORE ASSUNTO CON PATTO DI PROVA IN CASO DI RECESSO DURANTE IL SUDDETTO PERIODO - RICONSIDERAZIONE DELLA QUESTIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Il patto di prova inerisce ad un rapporto di lavoro nel quale al lavoratore, di regola professionalmente gia` formato, si chiede l'adempimento di normali prestazioni di lavoro, uguali, per quantita` e qualita`, a quelle fornite dagli altri lavoratori di pari giustificazione. Pertanto, le disposizioni di legge, le quali negano al lavoratore assunto in prova, nei casi di recesso durante il periodo di prova stesso, l'indennita` di anzianita`, lo pongono in una situazione ingiustamente deteriore rispetto al lavoratore assunto a tempo indeterminato e violano, in quanto prive di razionale giustificazione, il principio di uguaglianza, di cui all'art.3, comma primo, Cost. E' percio' illegittimo costituzionalmente per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., l'art. 2096, comma terzo, c.c. nella parte in cui non riconosce il diritto all'indennita` di anzianita`, di cui agli artt. 2120 e 2121 c.c., al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo. - cfr. SS. nn. 204/1976, 66/1963, 3/1957, 81/1969, 35/1965, 194/1970, 129/1976.
Riguarda ancheart. 2096 Codice civileart. 2121 Codice civile
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COD. CIV., ART. 2120, TERZO COMMA - INDENNITA' DI ANZIANITA' - POSSIBILE DIVERSIFICAZIONE DELLA MISURA DELL'INDENNITA' SECONDO LA CATEGORIA DI APPARTENENZA DEL LAVORATORE - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 36 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, del codice civile, sollevata, con ordinanza 2 maggio 1972 dal Tribunale di Lecce, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione e gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 18 del 1974.
LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO - ESTINZIONE - COD. CIV., ART. 2120, TERZO COMMA - INDENNITA' DI ANZIANITA' - PROPORZIONALITA' AGLI ANNI DI SERVIZIO - DETERMINAZIONE RISERVATA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - POSSIBILE DIVERSIFICAZIONE DELLA MISURA DELL'INDENNITA' SECONDO LA CATEGORIA DI APPARTENENZA DEL LAVORATORE - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 36 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 2120 cod. civ., che rinvia alla contrattazione collettiva la determinazione della misura dell'indennita' di anzianita', col consentire che attraverso detta contrattazione possa operarsi una diversificazione della misura dell'indennita' secondo l'appartenenza del lavoratore alla categoria degli impiegati o a quella degli operai, non contrasta con gli artt. 3 e 36 della Costituzione. Il contrasto di giurisprudenza sull'interpretazione dell'art. 2120 cod.civ., relativamente alla liquidazione dell'indennita' di anzianita' in caso di passaggio di categoria, non da' luogo a questioni di legittimita' costituzionale.
LAVORO - INDENNITA' DI ANZIANITA' - COD. CIV., ART. 2120, PRIMO E TERZO COMMA - DIFETTO DI RILEVANZA DELLE QUESTIONI PROPOSTE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
E' inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2120 del codice civile, primo comma, per essere stata la norma implicitamente abrogata dall'art. 9 della legge 15 luglio 1966 n. 604, e terzo comma per essere, nel caso di specie, determinato dallo stesso contratto collettivo per i dipendenti di aziende artigiane di Macerata l'ammontare delle indennita' di anzianita'.
LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO - ESTINZIONE - COD. CIV., ART. 2120, SECONDO COMMA - INDENNITA' DI ANZIANITA' - POSSIBILE DIVERSIFICAZIONE DELLA MISURA DELL'INDENNITA' SECONDO LA CATEGORIA DI APPARTENENZA DEL LAVORATORE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2120, secondo comma, del Codice civile - sollevata, con ordinanze 26 marzo 1973 della Corte di Appello di Genova e 13 dicembre 1972 della Corte d'Appello di Trieste, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - essendo stata identica questione gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 18 del 1974.
LAVORO - INDENNITA' DI ANZIANITA' - CRITERI DI DETERMINAZIONE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - CONDIZIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - COD. CIV., ART. 2120 - INTERPRETAZIONE.
Il principio sancito dall'art. 2120 del codice civile, per cui al lavoratore e' dovuta una indennita' "proporzionale agli anni di servizio", non esige che la misura dell'indennita' debba sempre essere determinata in base ad un rapporto fisso e costante con il numero degli anni del servizio prestato, e pertanto non esclude che, in sede convenzionale, - come di fatto avviene in numerosi contratti collettivi -, la durata del rapporto di lavoro possa essere frazionata in piu' periodi, ad ognuno dei quali corrisponda un diverso coefficiente o una diversa aliquota di valore crescente per i successivi scaglioni. Sotto questo profilo, - sempreche' la misura-base dell'indennita', ovvero l'aliquota retributiva stabilita per il periodo minimo di anzianita', possa ritenersi idonea ad assicurare al lavoratore la soddisfazione delle esigenze derivanti dalla cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 36 della Costituzione -, l'attribuzione a tutti gli appartenenti ad una stessa categoria, per i primi cinque anni di servizio, di un'indennita' in misura inferiore rispetto a quella prevista per gli anni successivi, non potrebbe giudicarsi illegittima, ne' contrastante con il principio di eguaglianza.
LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO - ESTINZIONE - INDENNITA' DOVUTE IN CASO DI MORTE DEL LAVORATORE EX ARTT. 2118 E 2120 DEL COD. CIVILE - ART. 2122, TERZO COMMA, DELLO STESSO CODICE: ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA' SECONDO LE SOLE NORME DELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA - EFFETTI - POSSIBILITA' PER IL LAVORATORE DI DISPORRE PER TESTAMENTO - ATTRIBUZIONE DELLE STESSE ALLO STATO (EX ART. 586 DEL CODICE) QUANDO NON VI SIA DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA E MANCHINO ALTRI SUCCESSIBILI - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'attribuzione allo Stato delle indennita' dovute in caso di morte del lavoratore subordinato a sensi dell'art. 2122 del Codice civile non contrasta con l'art. 42 della Costituzione: infatti, ammessa, a seguito della parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 2122, comma terzo, del Codice civile, la possibilita' che il lavoratore subordinato possa disporre per testamento delle dette indennita', l'attribuzione di queste allo Stato, qualora non vi sia disposizione testamentaria e manchino altri successibili, e' pienamente conforme al principio generale posto dall'art. 586 del Codice civile.
sentenza 8/1972massima n. 5872 Riguarda ancheart. 2118 Codice civileart. 2122 Codice civileart. 586 Codice civile
LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - COD. CIV. ART. 2120, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - ESCLUDE IMPLICITAMENTE IL DIRITTO DEL LAVORATORE SUBORDINATO ALL'INDENNITA' DI ANZIANITA' QUANDO IL RAPPORTO DI LAVORO SIA DURATO MENO DI UN ANNO - VIOLAZIONE DELL'ART. 36, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - IMPREGIUDICATEZZA DEI PROFILI RICONDUCIBILI AL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
L'art. 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nonostante la sua portata a quel tempo innovativa in tema di indennita' di anzianita', non ha abrogato quella parte dell'art. 2120 del cod. civile relativa al criterio di determinazione dell'indennita' di anzianita': secondo tale norma l'unita' di tempo cui deve farsi riferimento e' l'anno, con la conseguenza che il servizio prestato per un periodo inferiore all'anno non e' condizione sufficiente perche' il lavoratore abbia diritto all'indennita' di anzianita'. Cosi' interpretata, la norma e' in contrasto con l'art. 36 della Costituzione. Infatti, attesa la natura complementare dell'indennita' di anzianita' rispetto alla retribuzione in senso stretto, deriva che ad essa e' estesa la tutela costituzionale propria di quest'ultima. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 36 della Costituzione, l'art. 2120 del Codice civile nella parte in cui esclude che l'indennita' di anzianita' sia dovuta al prestatore di lavoro, il cui servizio abbia avuto una durata inferiore all'anno.
Riguarda ancheart. 9 Licenziamenti individuali
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - OGGETTO - NORME ABROGATE - AMMISSIBILITA' DELL'IMPUGNAZIONE - FATTISPECIE.
Benche' la norma contenuta nell'art. 2120, Codice civile, nella parte in cui esclude che sia dovuta l'indennita' di anzianita' in caso di dimissioni volontarie o di colpa del prestatore di lavoro, sia stata abrogata dall'art. 9, legge 15 luglio 1966, n. 604, la questione di costituzionalita' sollevata rispetto ad essa e' rilevante rispetto ai giudizi relativi ai fatti anteriori al 7 agosto 1966, poiche' la nuova norma e' entrata in vigore soltanto in questa data, ed e' conseguentemente ammissibile la sua proposizione alla Corte costituzionale. Conforme: rif. 1/1959, 4/1959 etc.