Sentenza n. 117/1979
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/10/1979 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 366, cpv.,
del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 25 novembre 1976
dal pretore di Torino, nel procedimento penale a carico di Branca Paolo
ed altro, iscritta al n. 346 del registro ordinanze 1977 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 265 del 28 settembre 1977;
udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1979 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 25 novembre 1976 il pretore di Torino
sollevava questione di costituzionalità dell'art. 366, cpv., del
codice penale, che prevede come reato contro l'amministrazione della
giustizia, fra l'altro, il rifiuto del teste di prestare giuramento,
per contrasto con gli articoli 2, 3, primo comma, 19, 21, primo comma,
della Costituzione.
Nel caso di specie i testimoni avevano rifiutato di prestare
giuramento professandosi atei e dichiarando di non poter accettare la
formula di rito limitatamente alle parole "davanti a Dio". Non
ritenendo dubbia la rilevanza della questione proposta, perché la
eliminazione di tale parte della formula ridimensionerebbe anche
l'ipotesi di reato prevista con norma in bianco e punita dall'art. 366,
cpv., del codice penale, il pretore considerava la medesima anche non
manifestamente infondata. Il teste, prestando giuramento, non potrebbe
non aderire all'intera formula enunziata in precedenza dal giudice; e
non sarebbe dubbio che la coscienza dell'ateo viene coartata quando
questi è costretto a giurare in nome di valori che non riconosce. Ciò
contrasterebbe, ad avviso del pretore, con l'art. 19 della
Costituzione, che garantisce non solo la libertà di professare una
religione, sibbene anche quella di non professare alcuna religione; con
l'art. 21, primo comma, dovendo l'ateo manifestare un pensiero che non
gli appartiene; con l'art. 3, primo comma, trovandosi l'ateo stesso ad
essere discriminato per motivi religiosi; con l'art. 2 della
Costituzione, dovendosi considerare la libertà di coscienza un diritto
inviolabile.
Le precedenti sentenze della Corte sul tema non sarebbero
persuasive, perché, in sostanza, trascurerebbero di valutare a fondo i
motivi di dubbio evidenziati.
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, veniva
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1977, n. 265.
Nessuno si è costituito nel giudizio innanzi a questa Corte. Considerato in diritto :
1. - Nonostante il pretore di Torino abbia indicato nell'art. 366,
secondo comma, del codice penale, la norma impugnata, dallo stesso
dispositivo dell'ordinanza di rimessione si rileva che la questione di
legittimità sollevata investe direttamente l'art. 251 del codice di
procedura civile, secondo comma: infatti l'art. 366, cpv., del codice
penale è denunziato "nella parte in cui, rinviando al giuramento
previsto dall'art. 251 del codice di procedura civile, richiama le
espressioni relative al significato religioso dell'atto ed alla
responsabilità che con esso si assume davanti a Dio". Inoltre dal
contesto dell'ordinanza emerge con chiarezza che la disposizione più
direttamente investita (in quanto la sua eventuale dichiarazione di
illegittimità costituzionale condiziona, attraverso il
ridimensionamento del precetto contenuto nell'art. 366, secondo comma,
codice penale, l'esito del giudizio) è proprio l'art. 251, codice di
procedura civile, nel suo secondo comma, e cioè in relazione alle
espressioni di carattere religioso incluse nella formula del
giuramento.
È pure da rilevare che la questione sollevata attiene soltanto al
rifiuto di giurare "con quella specifica formula" e non già al rifiuto
di prestare giuramento "con qualsiasi formula ed in qualsiasi modo"
(sentenza n. 85 del 1963). Mentre rimangono al di fuori del presente
giudizio sia la formula del giuramento decisorio (ex art. 238, codice
di procedura civile), evidentemente non ricollegabile al rifiuto di
uffici legalmente dovuti, sia le formule dei giuramenti che, non
costituendo atti da qualificare obbligatori, rappresentano piuttosto
condiciones juris per l'assunzione di pubblici uffici.
2. - Nel merito la questione è fondata. Allorché questa Corte la
risolse in senso negativo con la sentenza n. 58 del 1960, un punto
fondamentale della motivazione verteva sulla natura del giuramento:
affermandosi che "nel sistema adottato dal legislatore italiano, il
giuramento non ha quel carattere prevalente di religiosità che si
vorrebbe ad esso attribuire".
Ora, essendo il carattere del giuramento qualificato in via
primaria dal contenuto della formula proposta a chi è tenuto a
pronunziarlo, non si può negare che una parte delle espressioni
previste a questo fine dall'art. 251 del codice di procedura civile e
dall'art. 449, secondo comma, del codice di procedura penale,
sottoposto allora all'esame della Corte, rivesta un significato
sicuramente religioso. Il richiamo alla responsabilità che il
testimone assume davanti a Dio non ha certo carattere confessionista o
confessionale - nel senso di essere ricollegabile ad una specifica
confessione (cattolica, protestante e così via) - ma nel linguaggio
comune evoca un impegno di veridicità da assumere nei confronti di un
Essere soprannaturale e supremo, di natura trascendente, dotato di
quella onnipotenza e onniscienza, messe in rilievo in una delle
formule, quella con asseverazione religiosa, adottata nell'ordinamento
processuale della Repubblica federale tedesca: infine, di un Dio che
legge nel cuore dell'uomo e giudica i suoi comportamenti.
Né si può dire che il carattere religioso dell'atto viene meno
perché ciò che si richiede è la semplice consapevolezza
intellettuale di valori evocati e di responsabilità ad essi riferite;
valori, non condivisi dall'ateo, che ispirano una parte della formula.
In realtà il momento conoscitivo, o meglio, della consapevolezza in
tanto può essere ragionevolmente richiamato in quanto presupponga
quell'adesione anche di natura volitiva in che consiste propriamente la
fede nella Divinità. Altrimenti, se non credesse in Dio, non si vede
quale responsabilità e verso chi potrebbe assumere il soggetto tenuto
a giurare. È vero che la formula dell'art. 251 del codice di procedura
civile non è ricalcata su quella del giuramento previsto dal canone
1316 del codice di diritto canonico, nella quale si invoca Dio a
testimone della verità di ciò che si afferma: ma il risultato finale,
a impegno assunto, non è dissimile da quello previsto nel successivo
canone 1317, giacché il giurante è tenuto a mantenere la sua promessa
di veridicità anche per aver contratto un obbligo di natura religiosa.
Perciò non importa soffermarsi sulla prevalenza (o sulla
residualità) del carattere religioso della formula e, di riflesso, del
giuramento: è sufficiente prendere atto che, in una sua parte, la
formula ha significato religioso.
3. - La sentenza n. 58 del 1960 partiva inoltre dalla premessa che,
anche a voler raffrontare la fattispecie prevista nell'art. 449,
secondo comma, del codice di procedura penale, al parametro dell'art.
19 della Costituzione, "la situazione del non credente fosse fuori
della previsione dell'art. 449" e dello stesso art. 19 Cost., giacché
"l'ateismo comincia dove finisce la vita religiosa". Ma l'opinione
prevalente fa ormai rientrare la tutela della c.d. libertà di
coscienza dei non credenti in quella della più ampia libertà in
materia religiosa assicurata dall'art. 19, il quale garantirebbe
altresì (analogamente a quanto avviene per altre libertà: ad es. gli
articoli 18 e 21 Cost.) la corrispondente libertà "negativa". Ma anche
chi ricomprende la libertà di opinione religiosa del non credente in
quella di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Cost.
(norma parimenti richiamata come parametro di giudizio nell'ordinanza
del pretore di Torino) perviene poi alle stesse conclusioni pratiche, e
cioè che il nostro ordinamento costituzionale esclude ogni
differenziazione di tutela della libera esplicazione sia della fede
religiosa sia dell'ateismo, non assumendo rilievo le caratteristiche
proprie di quest'ultimo sul piano teorico.
Si tratta dunque di accertare se la formula di giuramento prevista
dall'art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile tutela in
egual modo la libertà del credente e del non credente. E a nulla
rileva, nell'ordinamento costituzionale odierno, l'osservazione del
Guardasigilli dell'epoca (relazione al progetto di codice di procedura
penale del 1929), che motivava tra l'altro le disposizioni sulla
formula di giuramento con l'inciso "gli atei rappresentando una
microscopica e trascurabile minoranza"; in realtà gli artt. 19 e 21
Cost. tutelano innanzitutto l'opinione religiosa propria della
persona, essendo indifferente che essa si iscriva o meno in quella di
una minoranza.
4. - La libertà di coscienza, riferita alla professione sia di
fede religiosa sia di opinione in materia religiosa, non è rispettata
sol perché l'ordinamento statuale non impone a chicchessia atti di
culto (anche a voler escludere - sent. n. 85 del 1963 - che la
prestazione del giuramento si risolva in atto di culto in senso
proprio); la libertà è violata, infatti, anche quando sia imposto al
soggetto il compimento di atti con significato religioso.
Con la formula di giuramento prevista dall'art. 251, secondo comma,
del codice di procedura civile, il testimone non credente subisce una
lesione della sua libertà di coscienza da due punti di vista, distinti
ma collegati: in primo luogo egli si manifesta credente di fronte al
giudice ed in generale a tutti i presenti mentre credente non è;
inoltre, la sua convinzione di non credente comporta, più che una
intenzione ed un proposito di non vincolarsi verso la Divinità, una
necessità di ridurre, ma in interiore homine, il contenuto normale
della formula per ciò che concerne l'obbligo di natura religiosa. Tale
riduzione è molto vicina ad una riserva mentale indotta ("atto
interiore imposto": sent. n. 58 del 1960) e dà luogo ad una non
assunzione di impegno nell'intimo della coscienza, che rimane del tutto
irrilevante dal punto di vista del diritto.
I tentativi di dare rilievo giuridico a questa auto-esenzione
dall'impegno di veridicità, nei confronti di un essere divino cui non
si crede, non appaiono invero convincenti.
Si è detto che dall'art. 251, secondo comma, del codice di
procedura civile (come pure dall'art. 449, secondo comma, del codice di
procedura penale) discende soltanto l'invito a giurare, mentre
l'obbligo o la costrizione nascono dall'art. 366 del codice penale e
garantiscono solamente l'impegno di veridicità. Ma la formulazione e
lo spirito di quest'ultimo precetto non confortano questa opinione
perché la previsione del reato e delle pene si connettono al rifiuto
di prestare il giuramento "richiesto", e cioè quello caratterizzato da
una formula parzialmente sacrale.
Si è anche sostenuto che, essendo valido il giuramento prestato
dal testimone con una formula che non contiene menzione del vincolo
religioso, sarebbe sufficiente che il testimone non credente (ed anche
quello credente, ove lo voglia) espunga con apposita dichiarazione il
riferimento alla Divinità, dopo che la formula è stata letta per
intero e prima della prestazione del giuramento; ma, anche accettata la
premessa relativa alla validità dell'atto così realizzato, rimane
quantomeno dubbio che la disciplina relativa alla conservazione degli
effetti dei singoli atti possa riflettersi direttamente su quella dei
comportamenti del giudice e del testimone; tra l'altro non è affatto
sicuro che la "facoltà" di espungere, con apposita dichiarazione, il
riferimento alla Divinità, possa conciliarsi con la natura formale
dell'atto. Inoltre, l'ipotesi prospettata desta perplessità perché il
suo realizzarsi potrebbe pregiudicare, in qualche modo, quel "diritto a
non rivelare le proprie convinzioni", cui ebbe a fare riferimento
questa Corte nella sent. n. 12 del 1972 (punto 2 del considerato in
diritto). Comunque, l'indicazione dottrinale, cui si è da ultimo fatto
cenno, non ha trovato riscontri nella giurisprudenza, che, in tema di
rifiuto del giuramento, motivato per il carattere religioso della
formula, è pervenuta a non applicare l'art. 366, primo comma, del
codice penale, utilizzando i disposti degli artt. 51 e 384 del codice
penale relativi a talune cause di non punibilità.
La riprova che la questione (in apparenza modesta, attinente com'è
a mere formule) mantiene un suo rilievo è fornita non soltanto dal
riproporsi, a quasi un ventennio di distanza, della questione di
legittimità costituzionale, ma dalla diffusa consapevolezza, nella
dottrina e nella giurisprudenza, che in taluni casi l'imposizione della
formula di giuramento prevista nei codici di rito (ma non nelle ipotesi
ex artt. 193 del codice di procedura civile e 161 disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile) provoca turbamenti, casi di
coscienza, conflitti di lealtà tra doveri del cittadino e fedeltà
alle convinzioni del non credente.
Del resto il diritto comparato - specie per ciò che riguarda i
paesi più sensibili alla tutela dei diritti umani - dimostra che la
legislazione e la giurisprudenza (ed in primo luogo quella
costituzionale) hanno fornito varie soluzioni al problema (formule di
giuramento diversificate, formule prive di riferimenti alla Divinità,
dichiarazioni simili alla promessa solenne prevista per il periodo di
prova dei vincitori dei nostri concorsi statali). E non è senza
significato che la legge 30 giugno 1876, n. 3184, mentre toglieva il
ritualismo di carattere confessionistico dei giuramenti, non
laicizzava, come pure si è ritenuto, le formule di questi atti ma
prescriveva che nell'ammonizione del giudice ai testimoni o ai periti
prima della prestazione del giuramento, si attirasse l'attenzione "sul
vincolo religioso che i credenti contraggono dinanzi a Dio" (c.d.
compromesso Vigliani).
5. - In effetti, come è stato sostenuto in dottrina, il risultato
da raggiungere consiste nello spronare il credente verso la verità,
senza ferire in nulla lo scrupolo del non credente.
Di ciò si era data carico anche la precedente giurisprudenza di
questa Corte (cit. sent. 58 del 1960 e ord. n. 15 del 1961) quando
aveva sì affermato la inscindibilità della formula del giuramento ex
art. 449 del codice di procedura penale - il solenne atto confermativo
del giurante riferendosi a tutto quanto detto dal presidente o dal
pretore - ma aveva altresì ritenuto che le espressioni di carattere
religioso vanno intese come un richiamo alla responsabilità assunta
dal credente, e da lui solo, al cospetto di Dio; e si è aggiunto in
dottrina che in tanto l'individuo è invitato col giuramento a ribadire
pubblicamente e solennemente la sua fede nell'esistenza di Dio e della
legge divina in quanto egli sia un credente.
Queste considerazioni, ferma la premessa della inscindibilità
della formula e della responsabilità in essa evocata che si determina
allorché il testimone pronuncia l'espressione "Lo giuro", alludono ad
un dato senza dubbio esistente: la compresenza nella formula di valori
distinti, anche se non alternativi, richiamati sia nell'ammonizione del
giudice che nella formula da lui pronunziata. Altro è l'importanza
religiosa del giuramento, collegata alla responsabilità da assumere
davanti a Dio, altro è l'importanza morale dell'atto, connessa alla
responsabilità da contrarre davanti agli uomini: ciò ha consentito di
valorizzare (con il risultato di escludere il contrasto con la
Costituzione di questa normativa) la autoesenzione dall'impegno di
carattere religioso da parte del non credente. Peraltro è da ribadire
come la distinzione o, meglio, la scindibilità dei valori richiamati
nella formula sia, a tutt'oggi, di natura puramente psicologica,
realizzandosi nella coscienza del non credente. Ma dal punto di vista
giuridico (e cioè nelle manifestazioni esteriori che sono le sole a
contare come esercizio della libertà di coscienza) la separabilità
dei valori e dei vincoli è affatto virtuale, o meglio potenziale,
mancando nelle formule di ammonizione e di giuramento gli elementi
semantici e concettuali idonei a renderla reale ed attuale. Fanno
difetto, ad esempio, le espressioni limitative del vincolo religioso
che si sono menzionate come caratteristiche della legge 30 giugno 1876.
Da ultimo, le disposizioni che prevedono la prestazione del
giuramento con la formula prescritta nell'art. 251, secondo comma, del
codice di procedura civile, sono viziate, per ciò che concerne i
testimoni non credenti, da sicura contraddittorietà perché contrasta
con la ratio dell'istituto costringere qualcuno a giurare al fine di
vincolarlo nei confronti di un essere di cui disconosce l'esistenza.
6. - Compete al legislatore decidere in quali fattispecie
rafforzare il significato del giuramento con un appello rivolto a chi
è tenuto a prestarlo perché si ispiri ai valori che più onora
nell'intimo della sua coscienza e, dunque, a quelli religiosi ed etici;
a patto che resti illesa la libertà di coscienza di tutti coloro che
devono giurare.
Tale risultato costituzionalmente corretto non si consegue,
tuttavia, con l'uso delle formule di ammonizione e di giuramento
previste nell'art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile,
per i motivi già esposti. In particolare, esse si pongono in contrasto
con l'art. 19 Cost. in quanto il legislatore non ha provveduto a
limitare ai credenti l'impegno di veridicità contratto dinanzi a Dio.
Di conseguenza deve dichiararsi la illegittimità costituzionale
dell'art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile, nella
parte in cui non è contenuto l'inciso "se credente" dopo le parole "Il
giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza
religiosa..." e dopo le parole "consapevole della responsabilità che
con il giuramento assumete davanti a Dio...".
Va inoltre considerato che dalla presente declaratoria di
illegittimità costituzionale consegue, a norma dell'art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, identica declaratoria, per la stessa parte
e nei medesimi termini, degli artt. 316, secondo comma, 329, primo
comma, e 449, secondo comma, del codice di procedura penale; e la
declaratoria deve estendersi anche all'art. 142, primo comma, del
codice di procedura penale, nella parte in cui non è contenuto
l'inciso "se credente" dopo le parole "del vincolo religioso che con
esso contrae davanti a Dio".
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale
degli artt. 251, secondo comma, del codice di procedura civile e 316,
secondo comma, 329, primo comma, e 449, secondo comma, del codice di
procedura penale, deve ritenersi superata, in questa sede, ogni
questione proposta in ordine all'articolo 366, secondo comma, del
codice penale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 251, secondo
comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, dopo le
parole "il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza
religiosa..." e dopo le parole "consapevole della responsabilità che
con il giuramento assumete davanti a Dio..." non è contenuto l'inciso
"se credente";
b) dichiara, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
la illegittimità costituzionale, nella stessa parte e nei medesimi
termini di cui alla lett. a) di questo dispositivo, degli artt. 316,
secondo comma, 329, primo comma, e 449, secondo comma, del codice di
procedura penale;
c) dichiara, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
la illegittimità costituzionale dell'art. 142, primo comma, del codice
di procedura penale, nella parte in cui, dopo le parole "del vincolo
religioso che con esso contrae dinanzi a Dio..." non è contenuto
l'inciso "se credente".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte