Corte costituzionale

Ordinanza n. 117/1987

Altra decisione · depositata il 09/04/1987 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 235 del codice

penale e dell'art. 81 della legge 22 dicembre 1975, n. 685

(Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione,

cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 dicembre 1984 dalla Corte d'appello di

Venezia nel procedimento penale a carico di Chapman Andrew Robert

iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161-bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 26 marzo 1985 dalla Corte d'appello di

Perugia nel procedimento penale a carico di Hatzivakalelis Sotiros

iscritta al n. 347 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 244-bis dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa il 4 aprile 1986 dalla Corte d'appello di

Perugia nel procedimento penale a carico di Hattab Mohamed Lamine

iscritta al n. 447 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale,

dell'anno 1986.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1987 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che con le ordinanze, di identico tenore, indicate in

epigrafe la Corte d'appello di Perugia dubita, in riferimento

all'art. 10, primo e secondo comma, Cost., della legittimità

costituzionale dell'art. 81, primo comma, della legge 22 dicembre

1975, n. 685, in quanto detta norma - prevedendo, in base ad una

presunzione assoluta di pericolosità sociale (art. 204, secondo

comma, c.p.), l'obbligatoria irrogazione allo straniero, condannato

per i delitti in materia di stupefacenti ivi indicati, della misura

di sicurezza dell'espulsione dallo Stato a pena espiata - impedisce,

stante il disposto dell'art. 164, secondo comma, n. 2 c.p., la

concessione della sospensione condizionale della pena anche ove, come

nei casi di specie, la pena irrogata lo consenta: ciò che, ad avviso

della Corte rimettente, darebbe luogo ad un'ingiustificata disparità

di trattamento tra cittadino e straniero;

che analoga questione è sollevata, con l'ordinanza indicata in

epigrafe, dalla Corte d'appello di Venezia, la quale peraltro

impugna, per gli stessi motivi, oltre al citato art. 81, anche l'art.

235 c.p. - che prevede in via generale la misura di sicurezza

dell'espulsione dello straniero dallo Stato - ed assume come

parametro l'art. 3 Cost., ritenuto "applicabile anche allo straniero

ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 10" Cost.;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in

tutti i predetti giudizi, ha chiesto dichiararsi l'infondatezza delle

questioni sollevate;

Considerato che, successivamente alla pronuncia delle predette

ordinanze, è intervenuta la legge 10 ottobre 1986, n. 663, la quale,

all'art. 31, abroga l'art. 204 c.p. - e quindi la norma generale in

tema di pericolosità sociale presunta, secondo cui "nei casi

espressamente determinati la qualità di persona socialmente

pericolosa è presunta dalla legge" - e dispone, invece, che "tutte

le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento

che colui che ha commesso il fatto è persona socialmente

pericolosa";

che spetta all'interprete stabilire se tale nuova disposizione

spieghi effetti sugli impugnati artt. 235 c.p. e 81 legge 685/1975,

nonché sull'art. 164, secondo comma, n. 2 c.p., ed in particolare

renda non più obbligatoria la irrogazione della misura di sicurezza

dell'espulsione dello straniero condannato per delitti in materia di

stupefacenti e consenta di concedere a costui la sospensione

condizionale della pena in caso di accertamento negativo circa la

pericolosità sociale;

che, pertanto, occorre rimettere gli atti ai giudici a quibus

affinché procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni

sollevate, dato che essa verrebbe meno ove alla disposizione

sopravvenuta venissero attribuite le conseguenze sopra ipotizzate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alle Corti d'appello di Perugia

e Venezia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 9 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte