Sentenza n. 118/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/10/1979 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 512, n. 2,
cod. proc. pen., promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1976 dal
tribunale di Camerino, nel procedimento penale a carico di Massimi
Vittorio ed altro, iscritta al n. 749 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 2
febbraio 1977.
Udito nella camera di consiglio del 4 maggio 1979 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 28 ottobre 1976 il tribunale di Camerino ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, dell'art. 512, n. 2, c.p.p., nella parte in cui
tale articolo non prevede l'appellabilità, da parte dell'imputato,
della sentenza di proscioglimento per mancanza di querela, qualora a
carico dell'imputato stesso sia stata accertata, con la sentenza
medesima, la materiale sussistenza del fatto costituente reato e
perseguibile soltanto a querela.
Ha esposto nell'ordinanza che, con sentenza del 16 aprile 1976, il
pretore di Camerino ebbe a prosciogliere, per mancanza di querela,
Massimi Vittorio e Giordano Antonio - imputati di minaccia grave nei
confronti di un capitano dei carabinieri - dopo avere esclusa
l'aggravante del capoverso dell'art. 612 C.P. e ritenuto che i fatti
accertati integravano gli estremi dei reati di minaccia semplice e
diffamazione, perseguibili a querela di parte e non d'ufficio. Contro
tale sentenza gli imputati, che avevano sempre negato ogni addebito,
interposero appello ma - ha osservato il tribunale - tale appello, alla
stregua del disposto dell'art. 512, C.P.P., è da ritenersi
inammissibile.
Ciò premesso, nell'ordinanza di rimessione si osserva che il
pretore ebbe a prosciogliere gl'imputati per difetto di querela, dopo
avere accertato, a loro carico, la materiale sussistenza del
fatto-reato, accertamento questo che, avendo ad oggetto "fatti
materiali", fa stato erga omnes ed in qualunque sede.
Ne consegue, secondo il tribunale di Camerino, che la mancata
previsione, da parte dell'art. 512 c.p.p., della appellabilità della
sentenza pretorile di proscioglimento per difetto di querela, si
risolve in una grave menomazione del diritto di difesa che, a norma
dell'art. 24 della Costituzione, non può subire limitazioni.
Essa, inoltre - si osserva nell'ordinanza - si risolve anche in una
disparità di trattamento in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
giacché l'art. 512, mentre non consente l'appello avverso la sentenza
di proscioglimento per difetto di querela, ammette invece l'appello
avverso la sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove, la
quale è meno gravosa per l'imputato della sentenza di proscioglimento
per mancanza di querela, ove il giudice pronunci sentenza di
proscioglimento con tale formula dopo avere accertato la materiale
sussistenza del fatto-reato a carico del prosciolto.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna parte si è costituita. Considerato in diritto :
1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 512, n. 2, c.p.p. -
nella parte in cui non consente all'imputato di appellare dalla
sentenza di proscioglimento per mancanza di querela, qualora a suo
carico sia accertata, con la sentenza stessa, la sussistenza di un
fatto materiale costituente reato perseguibile a querela - sia in
contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione per violazione del
diritto di difesa che ne deriverebbe all'imputato e la disparità di
trattamento rispetto agl'imputati assolti per insufficienza di prove.
La questione non è fondata.
2. - In realtà la questione stessa è diversa da quelle esaminate
da questa Corte nelle decisioni n. 73 del 1978, n. 70 del 1975 e n. 72
del 1979, aventi per oggetto l'esclusione del diritto dell'imputato di
appellare dalle sentenze di proscioglimento per amnistia o per
prescrizione, emesse previo accertamento della sussistenza del
fatto-reato e della responsabilità dell'imputato, con pronuncia di
estinzione del reato in conseguenza del riconoscimento di circostanze
attenuanti e, eventualmente, di giudizio di prevalenza sulle
circostanze aggravanti contestategli.
Invero, caratteristica delle predette sentenze, come già rilevato
da questa Corte nelle decisioni sopra indicate, è quella di contenere
accertamenti a carico dell'imputato, per lui pregiudizievoli, che fanno
stato in altri giudizi o consentono il prodursi di effetti per lui
negativi, dato il carattere di pronunce di merito, rese in
dibattimento, proprio delle sentenze in questione.
Viceversa le sentenze di proscioglimento per mancanza di querela,
producono effetti meramente processuali, tanto che ai sensi dell'art.
17 c.p.p., ancorché siano divenute irrevocabili, non impediscono
l'esercizio dell'azione penale contro la stessa persona, ove la querela
sia proposta successivamente ed in termini.
Inoltre, gli eventuali accertamenti di fatti materiali in esse
contenuti hanno carattere incidentale e non costituiscono l'oggetto
immediato e diretto del procedimento penale cosicché - secondo le
affermazioni della dottrina in materia - non possono acquistare
efficacia di giudicato in altri giudizi civili o amministrativi.
Ne deriva che, non potendo le sentenze di proscioglimento per
mancanza di querela produrre effetti pregiudizievoli per l'imputato, la
mancata previsione di un giudizio di appello contro di esse (nel quale,
comunque, per la mancanza della querela non potrebbero essere compiuti
accertamenti di merito) non può determinare lesione del diritto di
difesa o del principio di uguaglianza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 512, n. 2, codice procedura penale, sollevata con l'ordinanza
di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 1 979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte