Corte costituzionale

Ordinanza n. 118/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1982 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11

del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali) promosso con ordinanza emessa il 22 luglio 1981

dal Pretore di Nuoro nel procedimento civile vertente tra Stocchino

Eliseo ed altro e l'INAIL, iscritta al n. 714 del registro ordinanze

1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del

13 gennaio 1982.

Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.10 e 11

del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico sugli infortuni sul

lavoro) nella parte in cui assoggetta necessariamente l'imprenditore

agli effetti civilistici della sentenza penale emessa nei confronti di

un suo dipendente, ove lo stesso datore di lavoro non sia stato posto

in grado di intervenire nel relativo procedimento come responsabile

civile.

Considerato che la medesima questione era già stata decisa da

questa Corte, anteriormente all'emanazione dell'ordinanza di

rimessione, con sentenza n. 102 del 29 aprile 1981, che ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e

11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte impugnata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124 - già dichiarato costituzionalmente illegittimo,

nella parte impugnata, con sentenza n. 102 del 1981 - sollevata dal

Pretore di Nuoro con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte