Sentenza n. 118/1991
Altra decisione · depositata il 15/03/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 119legge 425/1958
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119, lett. a),
della legge 26 marzo 1958, n. 425 (Stato giuridico del personale
delle Ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 19
gennaio 1990 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra
Augusto Armando e l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 598 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione di Augusto Armando;
Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Udito l'avv. Nicola Picardi per Augusto Armando;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Roma, adito da Augusto Armando, licenziato in
tronco, sotto forma di destituzione di diritto, in data 13 aprile
1988, dall'Ente Ferrovie dello Stato, a seguito della sentenza
definitiva di condanna del 22 dicembre 1987 per uno dei reati
indicati nell'art. 119, lettera a), della legge 26 marzo 1958, n.
425, nel rilievo che, per effetto della riforma dell'Ente di cui alla
legge n. 210 del 1985, il rapporto di lavoro era di natura privata e
che, quindi, in applicazione delle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del
1970 (Statuto dei lavoratori), il licenziamento senza giusta causa
era illegittimo, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 119, lett. a), della citata legge n. 425 del
1958 la quale, prevedendo la destituzione automatica ed escludendo il
procedimento disciplinare, importerebbe violazione degli artt. 3, 4,
35 e 97 della Costituzione.
Seguendo la tesi dell'Ente Ferrovie ha osservato che nella
fattispecie non trovavano applicazione né le leggi invocate dal
ricorrente né il contratto collettivo del 5 febbraio 1988, ma la
disposizione censurata in quanto, siccome la delibera dell'Ente del
13 aprile 1988 è meramente dichiarativa, la situazione di diritto si
era già verificata al 22 dicembre 1987. In base ai principi
affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 971 del 1988,
sussisteva la violazione dei precetti costituzionali richiamati, che
sanciscono la tutela del diritto al lavoro ed esigono la
ragionevolezza delle norme di legge, mentre in mancanza del
procedimento disciplinare è esclusa la possibilità di graduare la
misura della sanzione al caso concreto.
2. - Nel giudizio si è costituita la parte privata, la quale ha
eccepito la inammissibilità della questione in quanto la fattispecie
non è regolata dalla disposizione impugnata. Nel merito ha concluso
per la fondatezza della questione, richiamando la sentenza di questa
Corte n. 971 del 1988.
Nella imminenza dell'udienza la parte privata ha presentato
memoria con la quale ha insistito sulle tesi svolte nella comparsa di
costituzione, indicandone a fondamento anche la mancata risposta da
parte dell'Ente alla domanda di riammissione in servizio presentata
ai sensi della legge n. 19 del 1990. Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 119, lettera a),
della legge 26 marzo 1958, n. 425, nella parte in cui, per i
dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, prevede la destituzione di
diritto, con l'esclusione del procedimento disciplinare, in caso di
condanna definitiva per uno dei reati indicati dalla stessa norma,
violi gli artt. 4 e 35 della Costituzione per la mancata
assicurazione della tutela del diritto al lavoro, l'art. 3 della
Costituzione per la irrazionalità della disposizione e l'art. 97 per
lesione del principio del buon andamento dell'amministrazione.
2. - Si premette che il giudice remittente ritiene applicabile
alla fattispecie la norma denunciata e non le leggi n. 604 del 1986 e
n. 300 del 1970 siccome il rapporto di lavoro di cui trattasi, al
momento della condanna definitiva del ricorrente, non era ancora
divenuto di natura privatistica per effetto della interpretazione,
adottata dallo stesso giudice, degli artt. 14, secondo comma, 21,
primo comma, e 1 della legge n. 210 del 1985 e 2093, secondo e terzo
comma, del codice civile.
Ora, a disciplinare la materia della destituzione dei pubblici
dipendenti, successivamente alla ordinanza di remissione, sono
intervenuti gli artt. 9 e 10 della legge del 7 febbraio 1990, n. 19.
Inoltre il ricorrente ha presentato nei termini di legge la domanda
di riammissione in servizio, come richiesto dalle suddette
disposizioni.
In tale situazione, la rilevanza della sollevata questione va
riesaminata alla stregua della citata legge 7 febbraio 1990, n. 19,
per cui gli atti vanno restituiti al giudice remittente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte