Corte costituzionale

Ordinanza n. 118/2000

Altra decisione · depositata il 27/04/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 560 e 562,

comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 19 maggio 1998 dal pretore di Treviso, sezione distaccata

di Vittorio Veneto, nei procedimenti penali riuniti a carico di M.

C., iscritta al n. 863 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 19 maggio 1998 il pretore di

Treviso, sezione distaccata di Vittorio Veneto, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 560 e 562, comma

2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono

che, quando il giudice per le indagini preliminari abbia respinto la

richiesta di giudizio abbreviato ritenendo il fatto diverso da come

descritto nell'originario decreto di citazione e restituito gli atti

al pubblico ministero, il nuovo decreto di citazione, emesso a norma

dell'art. 562, comma 2, cod. proc. pen., contenga l'avviso che

l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato, così come previsto

dall'art. 555, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., in riferimento

alla nuova contestazione;

che il rimettente premette che l'imputata, già rinviata a

giudizio per i reati di furto e di ricettazione, aveva presentato

richiesta di giudizio abbreviato e che, nell'udienza all'uopo

fissata, tale richiesta era stata respinta dal giudice per le

indagini preliminari, che aveva ritenuto di non poter decidere allo

stato degli atti per la diversità del fatto contestato;

che il pubblico ministero aveva emesso nei confronti

dell'imputata nuovo decreto di citazione a giudizio per l'udienza del

19 maggio 1998, modificando il capo d'imputazione;

che in dibattimento l'imputata aveva chiesto di essere

ammessa al rito abbreviato, ma la richiesta era stata rigettata ex

art. 560 cod. proc. pen. perché fuori termine;

che ad avviso del pretore la disciplina contenuta negli

artt. 560 e 562, comma 2, del codice di procedura penale si pone in

contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, e 25 della

Costituzione;

che in primo luogo vi sarebbe violazione dell'art. 3 della

Costituzione per la irragionevole disparità di trattamento tra la

disciplina censurata e quella dettata per i reati di competenza del

tribunale, nella quale, prevedendosi un vaglio preliminare del

giudice sulla ammissibilità, ai sensi dell'art. 440 cod. proc. pen.,

della richiesta di ammissione al giudizio abbreviato, l'eventuale

reiezione della richiesta per diversità del fatto non preclude

all'imputato di riproporla, qualora il pubblico ministero provveda a

modificare l'imputazione, nel corso dell'udienza preliminare;

che sarebbero altresì violati il diritto di difesa

dell'imputato (art. 24 Cost.) e i principi di uguaglianza e di

legalità della pena (artt. 3 e 25 Cost.), poiché all'imputato viene

preclusa la possibilità di usufruire della riduzione di pena ex

art. 442, comma 2, cod. proc. pen.;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in quanto

analoga a quella decisa dalla Corte costituzionale con la ordinanza

n. 156 del 1994.

Considerato che dall'ordinanza di rimessione emerge che la

questione di costituzionalità è stata sollevata, nel corso del

giudizio di primo grado, prima che avesse inizio l'istruzione

dibattimentale;

che - ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo 19

febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice

unico di primo grado), come modificato dal d.lgs. 4 maggio 1999,

n. 138, dal d.-l. 24 maggio 1999, n. 145, convertito con

modificazioni nella legge 22 luglio 1999, n. 234, e dalla legge 16

dicembre 1999, n. 479 - essendo il giudizio in corso al 2 giugno 1999

(data di efficacia del d.lgs. n. 51 del 1998, fissata nel successivo

art. 247, come sostituito in parte qua dall'art. 1 della legge 16

giugno 1998, n. 188), il giudice, qualora l'imputato richieda il

giudizio abbreviato, deve procedere in conformità e disporre, a

prescindere dal consenso del pubblico ministero, la prosecuzione del

giudizio osservando, in quanto applicabili, le disposizioni previste

per l'udienza preliminare;

che pertanto occorre restituire gli atti al giudice

rimettente affinché verifichi se la questione sia tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Treviso, sezione

distaccata di Vittorio Veneto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

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