Corte costituzionale

Ordinanza n. 118/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/2002 · relatore Francesco Amirante

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 538, comma

secondo, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza

emessa il 14 dicembre 2000 dal giudice onorario del Tribunale di

Lanciano, sezione distaccata di Atessa, nel procedimento civile Eco

Italia S.r.l. contro Di Paolo Antonio, iscritta al n. 376 del

registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice

relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che il giudice onorario del Tribunale di Lanciano,

sezione distaccata di Atessa, con ordinanza emessa il 20 dicembre

2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 4 e 35 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 538,

comma secondo, cod. proc. civ.;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato che ha chiesto, anche in memoria depositata in prossimità

della camera di consiglio, che la questione sia dichiarata

inammissibile e non fondata.

Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta del tutto priva

di qualsiasi descrizione della fattispecie sub iudice nonché di

motivazione sia in ordine alla rilevanza delle questione nel giudizio

a quo, sia in ordine alla sua non manifesta infondatezza, limitandosi

il rimettente a richiamare genericamente un'altra propria ordinanza

di rimessione relativa alla medesima questione, peraltro trasmessa a

questa Corte dopo l'ordinanza introduttiva del presente giudizio,

senza neppure precisare l'oggetto della questione;

che una simile ordinanza è inidonea a dare valido ingresso

al giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis: ordinanze

n. 43 del 2001, nn. 396 e 139 del 2000);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 538, secondo comma, cod. proc.

civ. sollevata, in riferimento agli artt. 24, 4 e 35 della

Costituzione, dal giudice onorario del Tribunale di Lanciano, sezione

distaccata di Atessa con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Amirante

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte