Sentenza n. 119/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/07/1963 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 55d.P.R. 250/1949
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del D.P.R.
19 maggio 1949, n. 250, contenente norme di attuazione dello Statuto
sardo, promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1962 dal Tribunale di
Tempio Pausania nel procedimento civile vertente tra la "Società
anonima immobiliare Gilpa" e la "Società a r. l. Sugherificio
italiano" contro il Comune di Olbia e la Regione autonoma della
Sardegna, iscritta al n. 117 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 14 luglio 1962.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di costituzione in giudizio della Regione autonoma della
Sardegna e delle Società Gilpa e Sugherificio italiano;
udita nell'udienza pubblica del 3 aprile 1963 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi l'avv. Giuseppe Locati, per le predette Società, e il
sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri e per la Regione autonoma della
Sardegna.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La "Società anonima immobiliare Gilpa" e la "Società a r. l.
Sugherificio italiano", entrambe con stabilimento in Olbia, con
citazione 28 febbraio 1958 convenivano davanti al Tribunale di Tempio
Pausania il Comune di Olbia e la Regione sarda, chiedendone la condanna
al risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione d'urgenza di un
terreno di loro proprietà, autorizzata dal Prefetto di Sassari con
provvedimento successivamente annullato dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale.
La Regione, costituitasi a mezzo dell'Avvocatura dello Stato,
eccepiva l'incompetenza funzionale del Tribunale di Tempio Pausania e
la nullità dell'atto di citazione, in quanto la notifica era stata
effettuata presso la Regione, invece che presso l'Ufficio distrettuale
dell'Avvocatura, ai sensi dell'art. 55 delle Norme di attuazione dello
Statuto sardo (D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250), che estende
all'amministrazione regionale sarda le funzioni dell'Avvocatura dello
Stato, nonché le norme del T.U. e del regolamento 30 ottobre 1933, nn.
1611 e 1612, e degli artt. 25 e 144 del Cod. proc. civile. Chiedeva
nel merito la reiezione della domanda. Il Comune di Olbia eccepiva
l'incompetenza del giudice adito e opponeva l'infondatezza della
domanda.
La "Gilpa" e il "Sugherificio" controdeducevano che la notifica
doveva considerarsi regolare e che, comunque, se errore c'era stato,
poteva essere sanato con la rinnovazione di essa. In relazione al
citato art. 55 sostenevano che esso aveva conferito alla Regione una
semplice facoltà di avvalersi della rappresentanza in giudizio
dell'Avvocatura dello Stato, ed inoltre ne prospettavano la
illegittimità costituzionale.
Il Tribunale di Tempio Pausania, con ordinanza 15 maggio 1962,
affermava che il citato art. 55 determina, col richiamo all'articolo 25
del Cod. proc. civile, una competenza di carattere funzionale, come
tale inderogabile; rilevava inoltre che, in virtù dell'altro richiamo
all'art. 144 del Cod. proc. civ., e al T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611,
nei confronti della Regione sarda si applicano le norme di quest'ultimo
relative alle notificazioni; dichiarava, quindi, non fondate le
argomentazioni delle parti attrici, e, ritenuto che nessuna sanatoria
fosse nella specie consentita, ne deduceva l'impossibilità di decidere
la causa senza prendere in esame il detto art. 55. Considerava, però,
discutibile la legittimità costituzionale del conferimento alla
Regione sarda di un giudice diverso da quello istituito dal legislatore
con criterio generale all'art. 20 del Cod. proc. civile, e pertanto
decideva di rimettere a questa Corte la sollevata questione di
legittimità costituzionale.
L'ordinanza veniva regolarmente notificata alle parti e al
Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle
Camere e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 14
luglio 1962, n. 177.
Si sono costituiti in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con atto di intervento 28 giugno 1962, e la Regione sarda,
con deduzioni depositate il 27 giugno 1962, entrambi rappresentati e
difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, nonché le Società
"Gilpa" e "Sugherificio italiano", rappresentate e difese dall'avv.
Giuseppe Locati, con deduzioni depositate il 31 luglio 1962.
Nell'atto di intervento per il Presidente del Consiglio
l'Avvocatura dello Stato sostiene l'infondatezza della proposta
questione di legittimità costituzionale, in quanto l'art. 55 del D.P.
n. 250 del 1949 e l'art. 25 del Cod. proc. civile, nel loro combinato
disposto, determinano, per le cause in cui è parte la Regione, un foro
speciale, che costituisce il giudice naturale della Regione, ai sensi
dell'art. 25 della Costituzione: secondo la giurisprudenza e la
dottrina prevalenti, giudice naturale è, infatti, il giudice
precostituito per legge, con criteri certi ma non necessariamente
generali. Né l'articolo 20 del Cod. proc. civ., è norma di diritto
costituzionale e, tanto meno, di diritto naturale.
Nelle deduzioni per la Regione l'Avvocatura ribadisce che non può
dubitarsi della legittimità costituzionale di norme che istituiscono
fori speciali in relazione a predeterminate categorie di controversie e
insiste perché la questione proposta sia dichiarata infondata.
La difesa delle Società "Gilpa" e "Sugherificio" nelle sue
deduzioni sostiene l'incostituzionalità della norma in discussione in
relazione all'art. 134 della Costituzione, in quanto da essa sarebbe
derivato un ibridismo di funzioni dell'Avvocatura dello Stato,
contrastante con i principi dell'ordinamento in materia di patrocinio.
Svolge inoltre, a sostegno della sua tesi, varie considerazioni sulla
collocazione topografica dell'art. 55 e sul significato della
espressione "norme finali"; scorge nella norma impugnata una
limitazione dell'autonomia regionale; nega ad essa il carattere di
norma di attuazione, prospettando una violazione dell'art. 87 della
Costituzione, anche per il mancato parere del Consiglio di Stato;
deduce, infine, la violazione degli artt. 5, 25, 109, 102, 115, VII
disp. trans. della Costituzione, 3 e 56 della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3, nonché del principio della libertà di esercizio
della professione legale. Chiede, pertanto, la dichiarazione di
incostituzionalità dell'art. 55.
L'Avvocatura dello Stato, nella memoria depositata il 30 gennaio
1963, dopo avere sviluppato le tesi già esposte, rileva che le
Società "Gilpa" e "Sugherificio" hanno prospettato aspetti della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 disattesi dal
Tribunale, e che pertanto non possono essere presi in considerazione.
Comunque di essi sostiene la manifesta infondatezza.
La difesa delle due Società, da parte sua, nella memoria
depositata il 15 marzo 1963 ha ripreso gli argomenti precedentemente
indicati. In particolare ha sostenuto che con l'art. 55 sarebbe stato
posto in essere dall'esecutivo un eccesso di potere, rilevabile
d'ufficio, col quale si sarebbe mutato l'ordinamento giudiziario e il
Codice processuale. Quanto all'art. 25 della Costituzione, si afferma
che finora è stato esaminato prevalentemente in relazione
all'applicazione di norme penali, mentre ben diverso è il problema
attualmente proposto. Vengono quindi confermate le precedenti
conclusioni.
Nella discussione orale le difese delle parti hanno insistito sulle
tesi rispettive. Considerato in diritto :
La sola questione di cui questa Corte è investita nel presente
giudizio, a termini dell'ordinanza di rimessione, riguarda la
legittimità costituzionale dell'art. 55 del D.P.R. 19 maggio 1949, n.
250, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione. Né
potrebbe la Corte esaminare detta questione oltre i limiti nei quali
risulta formulata dall'ordinanza stessa, dovendo essa tener conto,
secondo la sua costante giurisprudenza, delle deduzioni difensive solo
in quanto sviluppino ed illustrino il contenuto delle ordinanze, e non
in quanto sollevino questioni nuove (sentenze n. 48 del 1961 e n. 65
del 1962).
In relazione alla questione dedotta, va premesso che l'art. 55 del
citato decreto, estendendo le funzioni dell'Avvocatura dello Stato
all'Amministrazione regionale sarda, stabilisce nel capoverso che nei
confronti della detta Amministrazione si applicano gli artt. 25 (foro
della pubblica Amministrazione) e 144 (notificazioni alle
Amministrazioni dello Stato) del Cod. proc. civile. Secondo la tesi
delle Società "Gilpa" e "Sugherificio italiano", ritenuta non
manifestamente infondata dal Tribunale di Tempio Pausania, le ricordate
disposizioni sarebbero incostituzionali, in quanto attribuiscono alla
Regione sarda un giudice diverso da quello che il legislatore ha
istituito con criterio generale nell'art. 20 del Cod. proc. civile, con
la conseguenza che il privato che intenda convenire in giudizio la
Regione si trova nella necessità di far ricorso al giudice del
cosiddetto foro della pubblica Amministrazione anziché al giudice che
sarebbe competente a norma del predetto art. 20.
Ritiene la Corte che la questione non è fondata.
Va innanzi tutto rilevato che l'art. 20 del Cod. proc. civile
indica un foro facoltativo, concorrente col foro generale delle persone
fisiche e delle persone giuridiche, di cui ai precedenti artt. 18 e 19.
Inoltre, lo stesso foro generale è stabilito da questi ultimi articoli
con salvezza che la legge disponga altrimenti.
Da quanto precede deriva che l'art. 20 del Cod. proc. civile non
enuncia un criterio generale, inderogabile, come è stato sostenuto
dalla difesa delle due Società. Esso, al pari dell'art. 25 dello
stesso Codice, fa parte di quel sistema di norme regolatrici della
competenza nel processo civile, le quali, preordinate, come sono,
all'insorgere delle singole controversie, non contrastano col precetto
costituzionale del rispetto del giudice naturale.
Questa Corte ha avuto ripetutamente occasione di affermare che la
nozione di "giudice naturale" corrisponde a quella di giudice istituito
in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di
singole controversie, in modo che sia data al cittadino la certezza
circa il giudice che lo deve giudicare (sentenze n. 29 del 1958, n. 22
del 1959, n. 88 del 1962).
Nel caso in esame, tanto l'art. 55 del D.P.R. 19 maggio 1949,
quanto l'art. 25 del Cod. proc. civile, stabiliscono la competenza del
cosidetto foro della pubblica Amministrazione in maniera generale, per
tutte le categorie di controversie in cui è parte la Regione o la
pubblica Amministrazione. Le disposizioni in essi contenute non
ammettono alcuna possibilità che la competenza venga determinata in
relazione a una controversia già insorta, e danno al cittadino la
previa certezza del giudice che dovrà conoscere della sua causa.
Alla stregua dei criteri ricordati, può ben dirsi che il giudice
la cui competenza è determinata, per il richiamo contenuto nell'art.
55 citato, dalla legge sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e dall'art. 25 del Cod. proc. civile, è esso stesso un giudice
naturale precostituito per legge. Nessuna illegittimità
costituzionale è dato, pertanto, scorgere nella indicata norma
legislativa che deferisce ad esso le controversie in cui è parte la
Regione sarda, e nella norma conseguenziale che regola le notificazioni
alla Regione secondo le disposizioni dell'art. 144 del Cod. proc.
civile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 55 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di
attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, in riferimento
all'art. 25, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte