Sentenza n. 119/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1964 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 43/1949
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
28 febbraio 1949, n. 43, promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio
1964 dal Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento penale a
carico di Chiarchiaro Michele, iscritta al n. 56 del Registro ordinanze
1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 126 del
23 maggio 1964.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 18 novembre 1964 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale aperto a carico del signor
Michele Chiarchiaro il Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto, con
ordinanza 17 gennaio 1964, ritualmente notificata e pubblicata,
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della
legge 28 febbraio 1949, n. 43 (c. d. I.N.A.-Casa), in riferimento agli
artt. 23 e 42 della Costituzione: quell'articolo, come è noto, obbliga
datori di lavoro e lavoratori a pagare certe somme che saranno
impiegate nella costruzione di case per lavoratori.
Secondo l'ordinanza, la norma impugnata contrasterebbe con la
Costituzione poiché "la potestà tributaria pubblica... non può
spingersi al di là di certi limiti dove è tutelato il patrimonio
privato": l'art. 5 della legge 1949, n. 43, valicherebbe questi limiti
imponendo a speciali categorie di cittadini, come i lavoratori, il
pagamento di un contributo "senza il corrispettivo di una particolare
utilità"; tale contributo non sarebbe propriamente una tassa, poiché
della tassa non ha spesso il requisito essenziale, cioè il
corrispettivo (infatti il lavoratore che già possiede una casa non ha
diritto all'assegnazione di un alloggio costruito con i fondi raccolti
in virtù della stessa legge del 1949, n. 43); ma non sarebbe neanche
un'imposta poiché la norma che lo impone ha per scopo diretto un
interesse privato, cioè l'assegnazione di un alloggio a cittadini non
abbienti. Si tratterebbe perciò, almeno per il lavoratore che già
possiede un alloggio, d'un "prelievo patrimoniale non giustificato"
alla luce degli artt. 23 e 42 della Costituzione.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto, a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 9 aprile
1964. In quest'atto si osserva che, come ha più volte deciso la Corte
costituzionale, qualunque prestazione patrimoniale obbligatoria, sia
essa o non sia una vera e propria imposizione tributaria, è legittima
purché derivi dalla legge (art. 23 della Costituzione): la norma
impugnata, poiché fissa i criteri e le modalità di imposizione e di
prelievo del contributo I.N.A.-Casa, è perciò costituzionalmente
legittima; del resto essa risponde a criteri di mutualità e
solidarietà sociale, dimodoché i lavoratori beneficiano delle
relative provvidenze, non perché versano il contributo, ma in quanto
si trovano nelle condizioni richieste dalla legge (può beneficiarne lo
stesso proprietario d'un alloggio, se si trasferisce ad altra sede):
perciò non avrebbero fondamento i rilievi contenuti nell'ordinanza del
Pretore. Considerato in diritto :
Con l'ordinanza pretorile si è sollevata questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43: esso,
ad avviso del Pretore, impone, anche ai lavoratori che non possono
trarre un vantaggio diretto dalla legge, una prestazione che non
avrebbe carattere di tributo; perciò violerebbe gli artt. 23 e 42
della Costituzione, che sanciscono, fuori del rapporto tributario,
l'intangibilità del patrimonio del privato.
La questione è infondata.
La legge 28 febbraio 1949, n. 43, sostituita di recente da altra
legge, conteneva un piano di costruzioni di case per lavoratori. Le
somme necessarie ad attuarlo si dovevano raccogliere sotto forma di
contributi obbligatori gravanti su datori di lavoro e prestatori
d'opera, appartenenti a determinate categorie (industria, commercio,
ecc.), e soprattutto sullo Stato. La legge indicava le persone e gli
enti soggetti a questo obbligo, la misura precisa del contributo, le
principali modalità e il tempo d'esazione, l'istituto preposto alla
gestione dei fondi: la riserva di legge contenuta nell'art. 23 della
Costituzione era pienamente rispettata.
I singoli contributi previsti dall'art. 5 della legge, quale che ne
fosse la natura, non trovavano la loro causa o la loro giustificazione
in un corrispettivo diretto e concreto per chi li pagava; la legge,
promuovendo la costruzione di case popolari, con ciò non intendeva
garantire a ogni singolo contribuente un sicuro vantaggio economico:
non lo assicurava ai datori di lavoro, poiché le case non si dovevano
costruire per loro né da tutti loro; non lo assicurava ai lavoratori,
poiché questi erano molto più numerosi degli alloggi che si sarebbero
costruiti. E tuttavia non si può negare che, sotto un aspetto più
generale, tutti i contribuenti, almeno nella loro appartenenza ad ampie
categorie di soggetti, dovessero trarre dall'applicazione della legge
un qualche beneficio.
Infatti ai datori di lavoro essa offriva, direttamente o
indirettamente, più ampi sbocchi per la loro attività produttiva;
mentre ai prestatori d'opera dava maggiori occasioni di lavoro e la
possibilità (non la certezza) di conseguire un alloggio: possibilità
per tutti i lavoratori che versavano il contributo, compresi i
proprietari di casa se ne avessero perduta la proprietà o si fossero
trasferiti in altra sede.
Poiché a tali benefici attingevano soprattutto certe categorie di
soggetti, l'obbligo del contributo da parte di costoro, e solo di
costoro, aveva una sua propria giustificazione, a tacere dei doveri di
solidarietà sociale pur presenti al legislatore. Perciò è
assolutamente da escludere che la prestazione imposta con la legge sia
arbitraria o irragionevole, quasi una specie di espropriazione senza
indennizzo, come sembra ritenere, invocando l'art. 42 della
Costituzione, il giudice di merito.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 (relativa alla c. d.
gestione I.N.A.-Casa), proposta, in riferimento agli artt. 23 e 42
della Costituzione, con l'ordinanza citata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1964.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte