Sentenza n. 119/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/05/1975 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 334,
primo e secondo comma, del codice penale, e dell'art. 521 del codice di
procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 1 dicembre 1972 e
l'8 agosto 1973 dal pretore di Asti nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di Pedone Anna e di Badella Giuseppa, iscritte
ai nn.38 e 405 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973 e n. 314 del 5
dicembre 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1975 il Giudice relatore
Leonetto Amadei;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Anna Pedone,
tratta a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 334,
secondo comma, del codice penale, per aver sottratto cose di sua
proprietà sottoposte a pignoramento e affidate alla sua custodia, il
pretore di Asti ha sollevato d'ufficio, con ordinanza 1 dicembre 1972,
la questione di legittimità costituzionale del precitato articolo
nonché dell'art. 521 del codice di procedura civile nel suo
collegamento con il precedente in riferimento agli artt. 3, 24 e 27
della Costituzione.
Secondo il proponente il contrasto tra l'art. 334 del codice penale
e l'art. 3 della Costituzione troverebbe risalto nel fatto che la
norma, nella sua articolazione, prevede un trattamento più rigoroso
per il proprietario del bene pignorato quando ne sia il custode,
quantunque dal punto di vista soggettivo il comportamento dell'autore
del fatto, sia esso proprietario custode (comma secondo) o proprietario
non custode (terzo comma) si presenti identico. Tale disparità di
trattamento si porrebbe in contrasto anche con l'art. 27, terzo comma,
della Costituzione, in forza del quale "le variazioni della pena,
perché in concreto questa possa tendere alla rieducazione del reo,
dovrebbero ragionevolmente rapportarsi a variazioni significative del
comportamento incriminato, al che non corrisponderebbe la diversità di
previsione riscontrabile nella norma impugnata".
A giustificare la distinta previsione non varrebbe neppure la
constatazione della diversa qualificazione soggettiva che il debitore
verrebbe ad assumere, una volta nominato custode, quella cioè di
coadiutore dell'organo giudiziario. In sostanza, si determinerebbe solo
una anomala sovrapposizione sulla stessa persona tra i diritti di
soggetto privato del processo e le funzioni di organi i quali,
direttamente o indirettamente, presiedono allo svolgimento del
processo. Si delineerebbe, in conseguenza di ciò, anche la
illegittimità dell'art. 334 del codice penale nel suo coordinamento
con l'art. 521 c.p.c., in riferimento all'art. 24 della Costituzione,
in quanto la mancanza nella norma procedurale civile di una espressa
previsione dell'obbligo dell'ufficiale giudiziario di informare il
debitore delle conseguenze penali a cui può andare incontro a seguito
della sua nomina a custode, si risolverebbe in una violazione del
diritto alla difesa. Infatti, non potrebbe non essere considerata di
dubbia costituzionalità una norma che si "rivolge ad una parte del
processo, chiamandola ad una partecipazione al suo svolgimento senza
porla chiaramente nella condizione di valutare in concreto il contenuto
della scelta e le conseguenze che possono derivarne".
Non vi è stata costituzione di parte; è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato.
Per l'Avvocatura dello Stato la nomina del debitore e custode delle
cose pignorate, con le modalità e le garanzie previste dall'art. 521
c.p.c., rappresenterebbe un atto di fiducia verso il debitore stesso
sia da parte dell'organo giudiziario, sia da parte del creditore, del
quale è richiesto espressamente il consenso alla nomina.
La premessa legittimerebbe senz'altro, come conseguenza logica, la
previsione normativa di una sanzione penale più grave nei riguardi del
debitore custode, in quanto, in questo caso, il fatto della sottrazione
della cosa affidata in custodia costituirebbe "un tradimento" della
fiducia accordata dall'organo giudiziario e dal debitore. L'ipotesi di
cui al secondo comma dell'art. 334 codice penale si presenterebbe,
pertanto, proprio per la premessa, obiettivamente e subiettivamente
diversa da quella presa in considerazione nel terzo comma, per cui
sarebbero ragionevoli e razionali le previste sanzioni differenziate.
La circostanza che l'art. 521 c.p.c. non preveda espressamente
l'ammonizione del debitore nominato custode sulle responsabilità alle
quali può andare incontro venendo meno alla fiducia in lui riposta,
non lederebbe affatto il diritto alla difesa in quanto chi assume la
custodia sarebbe tenuto alla conoscenza e al rispetto delle norme che
regolano e disciplinano l'istituto, del resto universalmente note anche
in pratica.
2. - Analoga questione è stata prospettata dallo stesso pretore,
con ordinanza 8 agosto 1973, nel procedimento penale a carico di
Giuseppa Badella, imputata del reato di cui al primo comma dell'art.
334 c.p., per avere sottratto, al fine di favorire il marito,
proprietario del bene, un oggetto pignorato e affidato alla di lei
custodia. La questione di illegittimità è stata proposta, in questo
caso, in riferimento agli artt. 2,3 e 29 della Costituzione.
Non vi è stata costituzione di parte, né atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri.
Devesi osservare, peraltro, che dagli atti relativi al fascicolo di
esecuzione risulta essere la Badella Giuseppa debitrice e proprietaria,
all'atto del pignoramento, del bene sottratto e affidatole in custodia
e che il proponente sarebbe incorso, come egli stesso riconosce, in una
errata configurazione giuridica del fatto (v. lettera 3 ottobre 1973
pretore di Asti). Considerato in diritto :
1. - Ambedue le ordinanze del pretore di Asti attengono all'art.
334 del codice penale e, pertanto, i relativi giudizi possono essere
definiti con un'unica sentenza.
2. - Con la prima ordinanza (n. 38 del 1973) viene dedotta, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, la illegittimità
del secondo comma dell'art. 334 del codice penale in quanto, nel
prevedere per il proprietario che sottragga, distrugga, disperda o
deteriori una cosa sottoposta a sequestro o pignoramento e affidata
alla sua custodia una pena diversa e più grave di quella prevista,
invece, nel terzo comma dello stesso articolo per il proprietario non
custode che si renda responsabile dello stesso fatto, si porrebbe in
contrasto con il principio di eguaglianza e con l'efficacia rieducativa
della pena e, nella sua correlazione con l'art. 521 del codice di
procedura civile, con il diritto alla difesa.
La questione non è fondata.
3. - Sul principio di eguaglianza questa Corte ha avuto occasione
di pronunciarsi in più sentenze, stabilendo che esso è applicabile
quando vi siano omogeneità di situazioni da regolare legislativamente
e in modo unitario e coerente, non quando si tratti di situazioni che,
pur derivando da basi comuni, differiscono tra loro per aspetti
distintivi particolari.
La diversità delle sanzioni disposte nel secondo e nel terzo comma
dell'art. 334 del codice penale trova valida giustificazione negli
aspetti distintivi particolari esistenti tra l'una e l'altra
fattispecie. Infatti, quantunque esse presentino una stessa identità
del bene giuridicamente tutelato, tuttavia variano nel contenuto
specifico della condotta criminosa in relazione, quanto alla prima
fattispecie, al rapporto che, a seguito dell'affidamento in custodia,
viene a determinarsi tra il proprietario e la cosa sottoposta a
sequestro o pignoramento. Il fatto, pertanto, che il legislatore abbia
inteso, nel suo legittimo apprezzamento discrezionale, dare un valore
diverso, ai fini della pena, alle due ipotesi prese in considerazione,
bene s'inquadra nei giusti limiti di quella ragionevolezza che esclude
la illegittimità costituzionale ai sensi dell'art. 3 della
Costituzione.
4. - Non sussiste neppure il denunciato contrasto con l'art. 27,
terzo comma, della Costituzione. Si sostiene, a riguardo, che,
presentandosi identiche dal punto di vista soggettivo le ipotesi prese
in considerazione nel secondo e terzo comma dell'art. 334 del codice
penale, le "variazioni di pena, in quanto non ragionevolmente
rapportate a variazioni significative, finirebbero con il riflettersi
sulle finalità della pena stessa che deve tendere alla rieducazione
del reo". Osserva la Corte che una volta riconosciuta la razionalità
della scelta operata dal legislatore col differenziare, agli effetti
della pena, le due condotte antigiuridiche, viene sottratta al
controllo di legittimità l'indagine sulla efficacia rieducativa
dell'una o dell'altra pena. D'altra parte l'efficacia rieducativa della
pena non dipende tanto dalla sua durata, quanto soprattutto dal suo
regime di esecuzione (sent. n. 22 del 1971).
5. - È da escludersi, altresì, la violazione dell'art. 24 della
Costituzione.
La violazione del diritto di difesa si manifesterebbe per il fatto
che l'art. 521 del codice di procedura civile, al quale l'ordinanza
ricollega l'art. 334 del codice penale, non prevede l'avvertimento al
debitore, da parte dell'ufficiale giudiziario procedente al sequestro o
al pignoramento, delle conseguenze penali alle quali andrebbe incontro
violando gli obblighi correlativi all'affidamento del bene alla sua
custodia.
L'art. 24 della Costituzione si riferisce alla tutela dei diritti
e, perciò, se ne può assumere la violazione solo quando il
legislatore limiti ingiustificatamente la difesa processuale (v. sent.
n. 57 del 1962).
Non può, invero, sostenersi che il diritto alla difesa rimanga
compresso per il fatto che il legislatore, nel configurare come reato
la violazione di obblighi giuridici inerenti ad un rapporto fiduciario
e qualificante tra un soggetto e la pubblica amministrazione, non si
sia dato carico di fare obbligo all'organo pubblico che dà vita al
rapporto stesso di preavvisare l'altra parte delle conseguenze
specificatamente previste dal codice penale.
A parte la circostanza che l'art. 24 si riferisce esclusivamente al
giudizio e alle garanzie assicurate a chi deve agire in giudizio o
comunque subire un giudizio, e non si estende a considerare i momenti
anteriori dai quali esso trae origine (sent. n. 10 del 1963), è da
osservarsi che, nel caso, si verte in tema di inescusabilità della
ignoranza della legge penale (art. 5 del cod. pen.).
6. - Lo stesso pretore, con l'ordinanza n. 405 del 1973, deduce la
illegittimità costituzionale del primo comma dell'articolo 334 del
codice penale in quanto prevede per il coniuge nominato custode della
cosa sottoposta a sequestro o pignoramento e che tale cosa sottragga,
sopprima, distrugga, disperda o deteriori al solo scopo di favorire
l'altro coniuge proprietario di essa, una pena diversa e più grave di
quella prevista per il proprietario custode nel secondo comma dello
stesso articolo, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della
Costituzione.
La Corte rileva come dagli atti del giudizio risulti che
erroneamente all'imputata è stato contestato il reato di cui al primo
comma dell'art. 334 del codice penale invece di quello di cui al
secondo comma, essendo, la stessa, proprietaria del bene sottoposto a
pignoramento e affidatole in custodia. L'errore è stato segnalato
dallo stesso pretore dopo l'invio dell'ordinanza alla Corte (v.
lettera del 3 ottobre 1973).
Ciò precisato, la Corte deve dichiarare inammissibile la questione
per il venir meno dell'esistenza in concreto di un giudizio di merito
in cui assuma rilevanza, nei limiti in cui è stata proposta, la
questione stessa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del secondo comma dell'art. 334 del codice penale, anche per la parte
in cui esso viene ricollegato all'art. 521 del codice di procedura
civile, sollevata con l'ordinanza n. 38 del -1973 dal pretore di Asti,
in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione;
b) dichiara inammissibile, nei limiti di cui alla motivazione, la
questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 334
del codice penale, sollevata dallo stesso pretore di Asti con
l'ordinanza n. 405 del 1973, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte