Sentenza n. 119/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1976 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 224, terzo
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio
1974 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento
penale a carico di Tortorella Antonio, iscritta al n. 97 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 107 del 24 aprile 1974.
Udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 1976 il Giudice
relatore Leonetto Amadei.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il giudice istruttore presso il tribunale di Milano, richiesto
dal pubblico ministero di applicare nei confronti di Antonio
Tortorella, maggiore degli anni 14 e minore degli anni 18, imputato dei
reati di furto pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale e
riconosciuto, a seguito di perizia psichiatrica, totalmente incapace di
intendere e di volere al momento in cui commise il fatto, la misura di
sicurezza del ricovero in riformatorio per un tempo non inferiore a tre
anni, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 224, terzo comma, del codice penale, in
riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.
2. - Il giudice a quo riterrebbe violato il principio di
eguaglianza sotto un triplice profilo:
a) nell'identico trattamento a cui, in presenza di una
pericolosità sociale presunta dalla legge sulla base del minimo
edittale della pena prevista in astratto, verrebbero sottoposte
persone, che pur avendo un dato in comune, rappresentato dall'aver
commesso un reato punito con pena eguale, tuttavia potrebbero
diversificarsi sul piano della personalità per venir meno, in una di
esse, della pericolosità sociale in concreto;
b) nella diversità di trattamento che conseguirebbe tra due
soggetti in identica situazione giuridica per il solo fatto che per uno
di essi, come nella specie, il provvedimento di ricovero verrebbe
adottato nella fase istruttoria e, per l'altro, nella sede
dibattimentale, in quanto in tal sede sussisterebbe la possibilità di
valutare in concreto la pena comminabile alla quale potrebbe conseguire
la esclusione della misura di sicurezza;
c) in una diversità di trattamento tra il minore non imputabile e
ritenuto ex lege socialmente pericoloso e un minore imputabile,
responsabile di un identico reato, e che, in giudizio, ben potrebbe
fruire del perdono giudiziale. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza in epigrafe la Corte è chiamata a giudicare
se l'art. 224, terzo comma, del codice penale, nel prevedere
l'applicazione automatica della misura di sicurezza del ricovero in
riformatorio giudiziario per i minori degli anni 18 e maggiori degli
anni 14 non imputabili ai sensi dell'art. 98 dello stesso codice, non
sia in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione.
La questione non è fondata.
2. - Con sentenza n. 19 del 1966 la Corte ha già esaminato la
questione di legittimità costituzionale della presunzione di
pericolosità sociale prevista dall'art. 204, commi primo e secondo,
del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 13 della
Costituzione.
Con sentenza n. 68 del 1967 ha affrontato la stessa questione di
legittimità costituzionale del precitato art. 204 c.p. nonché quella
relativa all'art. 222, primo comma, sollevata in riferimento anche agli
artt. 24, secondo comma, 27, secondo comma, e 32 della Costituzione.
Infine, con sentenza n. 106 del 1972 ha riesaminata la questione
limitatamente all'art. 222 del c.p. proposta in riferimento all'art 3
della Costituzione.
Con le prime due sentenze la Corte ha dichiarato non fondate le
proposte questioni ritenendo che la presunzione di pericolosità
sociale trova la sua giustificazione allorché si sia in presenza di
condizioni le quali consentano di far ritenere, sulla base di
valutazioni obiettive, ed uniformi, desunte dalla comune esperienza, la
probabilità di un futuro comportamento criminoso da parte di colui che
abbia commesso il reato in circostanze particolari.
Ad analoga conclusione la Corte è pervenuta con la terza sentenza.
Infatti la Corte, dopo aver confermato il proprio orientamento
giurisprudenziale in tema di legittimità della presunzione di
pericolosità sociale, ha ritenuto, con specifico riferimento all'art.
3 della Costituzione, che il sistema adottato dal codice nei confronti
della applicabilità delle misure di sicurezza non è ispirato a
criteri di rigidezza e prende considerazione della personalità dei
soggetti a cui esse vengono inflitte col consentire che siano
revocabili allorché si accerti la cessazione dello stato di
pericolosità. E ciò perché il sistema poggia su difficoltà
obiettive di accertamento che non consentirebbero al legislatore di
stabilire se corrisponde meglio al principio di eguaglianza
predeterminare il periodo minimo di ricovero, proporzionato all'entità
del reato commesso, o affidare, invece, caso per caso, al giudice la
irrorazione della stessa misura.
Il giudice a quo si è, peraltro, richiamato alla sentenza n. 1 del
1971, che ha ritenuto contrastante con l'art. 3 della Costituzione
l'obbligatorietà automatica del ricovero in riformatorio di tutti i
minori degli anni 14, resisi colpevoli di delitti non colposi di
particolare gravità. È da rilevare, a riguardo, che con la sentenza
n. 106 del 1972, la Corte, riferendosi alla sentenza precedente, ha
ulteriormente chiarito che, per quanto riguarda i minori degli anni 14,
la indiscriminata presunzione di pericolosità sociale, senza prendere
in considerazione le rilevanti differenze esistenti tra le varie età,
rimane priva di quel fondamento costituito dall'id quod plerumque
accidit, che negli altri casi riesce a giustificarla.
Ciò permette di rilevare, con chiarezza, la diversità della
fattispecie ora in discussione rispetto a quella di cui alla sentenza
del 1971 n. 1, richiamata.
Nel caso di specie, la misura di sicurezza si rivolge infatti a
soggetti la cui età varia entro un ristretto margine temporale (dai 14
ai 18 anni).
Epperò - proprio per tale (relativa) omogeneità della fascia di
età dei soggetti considerati - è da escludere che sussistano quelle
"rilevanti differenze tra le varie età", che nell'ipotesi di cui al
comma secondo dello stesso art. 224 cod. pen. (riferibile - come fu
sottolineato - così a soggetti quasi quattordicenni come, addirittura,
anche ad infanti), hanno, appunto, indotto a ritenere l'illegittimità
della sancita presunzione di pericolosità, in riferimento al precetto
dell'eguaglianza, per l'irrazionale uniformità di trattamento di
situazioni diverse.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 224, terzo comma, del codice penale, sollevata con
l'ordinanza in epigrafe dal giudice istruttore presso il tribunale di
Milano, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte