Sentenza n. 119/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/03/1994 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 660Codice di procedura penale
- art. 56legge 689/1981
- art. 62legge 689/1981
- art. 64legge 689/1981
- art. 102legge 689/1981
- art. 103legge 689/1981
- art. 107legge 689/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 56, 62, 64,
102, 103 e 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689, 660 del codice
di procedura penale e 133- bis e ter del codice penale, in relazione
agli artt. 660 del codice di procedura penale e 102, 103 e 107 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1993 dal Magistrato di
sorveglianza di Firenze nel procedimento di sorveglianza nei
confronti di Bertazzoli Marco, iscritta al n. 711 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Motivazione
Ritenuto in fatto Il Magistrato di sorveglianza di Firenze, premesso di dover
procedere alla conversione di una ingente multa (L. 1.600.000.000)
irrogata per il delitto di contrabbando aggravato, ed osservato come
la conversione della pena pecuniaria nella libertà controllata
rappresenti una conseguenza pressoché inevitabile nelle ipotesi in
cui la condanna sia stata inflitta per importi tanto rilevanti, ha
posto in risalto il particolare carico afflittivo che scaturisce
dall'applicazione della sanzione sostitutiva della libertà
controllata, specie perché la legge prescrive, senza possibilità di
deroga, il ritiro del passaporto. Una limitazione, quest'ultima, che
incide negativamente sul reinserimento sociale del condannato,
considerato che la persona nei confronti della quale il rimettente è
chiamato ad adottare il provvedimento svolge l'attività di
autotrasportatore presso una ditta che opera anche all'estero. Da
ciò una prima nutrita serie di censure che investono gli artt. 56,
62, 64, 102, 103 e 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e l'art.
660 del codice di procedura penale. Tali norme, secondo il giudice a
quo, contrasterebbero:
1) con l'art. 27, primo comma, della Costituzione, a mente del
quale deve essere esclusa "ogni forma di responsabilità oggettiva
ovvero non attribuibile al fatto proprio colpevole", in quanto,
stabilendosi la necessaria conversione della pena pecuniaria in
libertà controllata anche nell'ipotesi in cui l'insolvenza derivi da
un fatto incolpevole, vengono imposte conseguenze più afflittive sul
piano delle libertà fondamentali a chi è stato condannato al
pagamento di una pena pecuniaria;
2) con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto
l'abbiente e il non abbiente sono sottoposti a differenti conseguenze
sanzionatorie, ancorché identica sia la relativa responsabilità;
3) con gli artt. 3, secondo comma, e 4, primo comma, della
Costituzione, in quanto i cittadini insolvibili vengono discriminati
a seconda che abbiano o meno necessità di recarsi all'estero per
lavoro, in tal modo introducendo ostacoli che limitano di fatto la
loro uguaglianza e che impediscono - anziché promuovere - le
condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro;
4) con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, giacché,
rendendosi impossibile lo svolgimento della propria occupazione, si
vanifica lo strumento essenziale per raggiungere il completo
reinserimento sociale del condannato.
Rileva, poi, il giudice a quo come l'intero sistema della
conversione presti il fianco a censure di carattere più generale. La
previsione, infatti, di limiti massimi di sanzione sostitutiva
applicabile in sede di conversione, può addirittura rappresentare un
incentivo a "far sparire" i propri beni nei casi di condanna a pena
pecuniaria assai consistente, considerato che la persona assoggettata
a pena sa che, al massimo, verrà sottoposta ad un anno di libertà
controllata. D'altra parte, la stessa possibilità di rateizzazione
della pena pecuniaria può valere solo per persone che abbiano un
reddito stabile e per importi non eccessivi, rimanendo invece una
possibilità solo teorica in tutti gli altri casi. Tanto il potere
deterrente, quindi, che la effettiva "realizzabilità" della pena
pecuniaria, così come la proporzione tra sanzione convertita e pena
originaria, possono ritenersi soddisfatti solo nelle ipotesi in cui
la condanna riguardi somme "non particolarmente ingenti". Poiché,
dunque, il sistema non sarebbe riuscito a realizzare i princip/'
affermati nella sentenza n. 131 del 1979, il giudice a quo ritiene
che gli artt. 133- bis e 133- ter del codice penale, in relazione
all'art. 660 del codice di rito, nonché gli artt. 102, 103 e 107
della legge n. 689 del 1981, contrastino con l'art. 25, secondo e
terzo comma, della Costituzione, in quanto, pur prevedendo misure
sostitutive alla pena pecuniaria non corrisposta, non perseguono
adeguatamente il principio di inderogabilità della pena. Gli artt.
133- bis e 133- ter del codice penale contrasterebbero, infine, con
l'art. 27, primo comma, della Costituzione, in quanto è frequente
che la conversione della pena pecuniaria in sanzione sostitutiva
dipenda dalla incolpevole insolvenza, nonché con l'art. 3 della
Carta fondamentale in quanto è altrettanto frequente che per il
medesimo reato l'abbiente ed il non abbiente vengano a subire diverse
conseguenze.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Nel
rilevare come questa Corte abbia già affrontato e risolto il profilo
della scarsa dissuasività che scaturirebbe dalla previsione di un
limite massimo alla durata della sanzione sostitutiva applicata in
sede di conversione, le restanti censure debbono essere disattese -
si sostiene nell'atto di intervento - alla luce dei princip/'
ugualmente enucleabili dalla giurisprudenza costituzionale.
Osserva infine l'Avvocatura come non appaia affatto irragionevole
che dalla libertà controllata scaturisca un limite all'espatrio,
mentre il riferimento alla responsabilità oggettiva sarebbe
inconferente giacché - conclude la difesa dello Stato - la misura
sostitutiva consegue comunque ad una condotta penalmente sanzionata
ascrivibile al condannato, con la previsione di un limite, per di
più, che va a beneficio del condannato medesimo. Considerato in diritto
1. - Il Magistrato di sorveglianza di Firenze solleva un duplice
ordine di censure che investe, da un lato, la disciplina che regola
la conversione delle pene pecuniarie nell'ipotesi di insolvibilità
del condannato con specifico riferimento all'istituto della libertà
controllata e, dall'altro, più radicalmente, l'intero complesso
normativo che il giudice a quo individua come quello volto a portare
a soluzione il "problema della concreta eseguibilità delle pene
pecuniarie nel sistema italiano".
Sotto il primo profilo il rimettente osserva che, dipendendo la
conversione dal "dato di fatto della insolvibilità" del condannato,
la stessa finisce per rappresentare un epilogo pressoché inevitabile
nelle ipotesi in cui, come nella specie, la condanna a pena
pecuniaria riguardi somme di rilevante entità, cosicché la persona
viene ad essere assoggettata ad una sanzione che, quale la libertà
controllata, presenta un carico afflittivo maggiore rispetto alla
pena pecuniaria convertita, specie nella parte in cui prescrive,
senza possibilità di introdurre modifiche di sorta, il ritiro del
passaporto. Una prescrizione, quest'ultima, che, nel caso devoluto
all'attenzione del giudice rimettente, fortemente compromette le
possibilità di lavoro del condannato, svolgendo quest'ultimo
"attività di autotrasportatore di materiale pericoloso con
destinazione Nord Europa".
Da qui una prima nutrita serie di questioni che, per una
pluralità di profili, investono globalmente la disciplina dettata
dagli artt. 56, 62, 64, 102, 103 e 107 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale) e l'art. 660 del codice di
procedura penale. Il complesso delle norme censurate contrasterebbe
anzitutto, secondo il giudice a quo, con l'art. 27, primo comma,
della Costituzione, in quanto, stabilendosi la conversione delle pene
pecuniarie in libertà controllata in ogni caso di insolvenza anche
se incolpevole, sarebbero imposte al condannato conseguenze più
afflittive sul piano delle libertà fondamentali, in contrasto con
l'invocato parametro che escluderebbe, invece, forme di
responsabilità non attribuibili "al fatto proprio colpevole".
Risulterebbe poi violato il principio di uguaglianza, perché
dalle norme impugnate scaturirebbero conseguenze sanzionatorie diverse per l'abbiente e il non abbiente, pur in presenza di una uguale
responsabilità nella violazione della stessa norma incriminatrice.
Si deduce, inoltre, la violazione dell'art. 3, secondo comma, e 4,
primo comma, della Costituzione, sul presupposto che, comportando la
libertà controllata il ritiro del passaporto, nonché la sospensione
della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento
equipollente, verrebbero ad essere discriminati "di fatto quei
cittadini insolvibili che per lavoro debbono spostarsi anche fuori
del territorio nazionale". Da qui, infine, il contrasto delle norme
denunciate anche con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione,
perché, afferma il giudice a quo, impedendosi di fatto la
possibilità di esercitare la propria occupazione, verrebbe a
vanificarsi "il significato trattamentale del lavoro, unanimemente
considerato strumento educativo per eccellenza e condizione
indispensabile per un completo reinserimento sociale" del condannato.
2. - Un primo aspetto che è dato riscontrare nel composito quadro
delle questioni che il giudice a quo ha ritenuto di sollevare nella
prima delle due serie di censure in cui si articola il provvedimento
di rimessione, è rappresentato dalla non agevole individuazione del
petitum che con tali questioni si intende perseguire, giacché, alla
stregua delle considerazioni svolte nell'ordinanza, le eccezioni che
il rimettente propone sembrano oscillare, a tratti, verso una
caducatoria dell'intero sistema delineato dalle norme oggetto di
impugnativa, e, per altri più specifici profili, verso una
rielaborazione non meglio precisata di tale disciplina in vista del
soddisfacimento di esigenze talvolta fra loro eterogenee.
Nel medesimo contesto ed in forma per così dire cumulativa, si
censura, infatti, il meccanismo della conversione delle pene
pecuniarie quale conseguenza sostanzialmente automatica nei casi in
cui la somma da pagare sia particolarmente rilevante; si criticano,
poi, sul piano della uguaglianza, le diverse conseguenze che
scaturiscono dalla condizione di abbiente o meno del condannato; si
evidenziano, infine, le compromissioni che subiscono più parametri
costituzionali in rapporto alle diminuite possibilità di lavoro che
conseguono al ritiro del passaporto. Una ambiguità, dunque, che già
in sé parrebbe compromettere l'ammissibilità delle questioni, se un
elemento indicatore non fosse offerto, al di là del caso di specie,
dalle considerazioni che lo stesso giudice a quo svolge per sostenere
la rilevanza delle questioni. A conclusione della propria ordinanza,
infatti, il rimettente osserva come l'eventuale declaratoria di
incostituzionalità delle "norme indicate sub I", vale a dire quelle
relative alla prima serie di censure sin qui passate in rassegna,
"permetterebbe a questo Ufficio di articolare le prescrizioni della
libertà controllata in modo da non compromettere i risultati
raggiunti, attraverso il lavoro, sul percorso socio-riabilitativo del
condannato". La pronuncia che il giudice a quo sembra sollecitare a
questa Corte, dunque, non mira a caducare, sic et simpliciter,
l'intero sistema che regola la conversione delle pene pecuniarie, ma
a consentirgli di modulare le prescrizioni della sanzione sostitutiva
in funzione delle esigenze lavorative del condannato, senza peraltro
che egli indichi attraverso quale manipolazione normativa ed entro
quali confini attuativi un siffatto potere di articolazione potrebbe
essere additivamente costruito da questa Corte. La pluralità delle
soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente imposta, e la
necessità di prefigurare una coerente disciplina di dettaglio, circa
la quale il giudice a quo fa quasi mostra di rimettersi ad un
supposto potere di "integrazione normativa" del cui esercizio questa
Corte verrebbe ad essere investita, rivela quindi con chiarezza
l'inammissibilità delle questioni, coinvolgendo le stesse aspetti
che rientrano nella esclusiva sfera della discrezionalità
legislativa (v., per una ipotesi analoga, l'ordinanza n. 147 del
1989).
Se da un lato, infatti, questa Corte non ha mancato di ribadire,
secondo le prospettive già tracciate nella sentenza n. 131 del 1979,
la preferenza che dovrebbe essere accordata al lavoro sostitutivo
come misura che "restringe al massimo l'aggravio di pena connesso
alla conversione e che nel contempo .. è in grado di esplicare una
funzione rieducativa", al punto che all'istituto della libertà
controllata dovrebbe competere un "ruolo sussidiario" e non
prevalente rispetto al primo (v. sentenza n. 108 del 1987), e se,
dunque, il massimo privilegio deve essere assegnato al lavoro quale
ineludibile strumento di emenda, resta il fatto che le peculiarità
insite in una attività lavorativa che comporti frequenti spostamenti
all'estero, in tanto possono trovare equilibrato soddisfacimento, in
quanto le relative modalità attuative non finiscano per svuotare
integralmente di contenuto la sanzione sostitutiva applicata in sede
di conversione. Ove così fosse, infatti, si determinerebbe una
disparità di trattamento di segno opposto a quella denunciata dal
giudice a quo, giacché nei confronti di coloro che svolgono una
attività all'estero verrebbe di fatto impedita l'applicazione di
qualsiasi misura sostitutiva in ipotesi di conversione della pena
pecuniaria o verrebbe comunque ad aversi una restrizione di diritti
meno grave di quella che continuerebbe a gravare su altri soggetti. I
rimedi che pertanto possono prospettarsi sul piano normativo per
salvaguardare le fondamentali esigenze di lavoro evidenziate dal
giudice a quo sono molteplici, così come diversificate sono le linee
che il legislatore potrebbe prescegliere al fine di contemperare il
naturale carico di afflittività della sanzione con l'ineludibile
funzione rieducativa che l'intero sistema è chiamato a svolgere. Non
resta, quindi, che formulare l'auspicio di una tempestiva revisione
delle norme impugnate che valga, per un verso, a realizzare
integralmente i princip/' già affermati da questa Corte in tema di
conversione delle pene pecuniarie e, per l'aspetto più specifico che
qui rileva, a consentire una adeguata soluzione della particolare ma
non certo secondaria problematica posta in risalto dal rimettente.
3. - A difficoltà ancora maggiori, per ciò che concerne
l'individuazionedel petitum, danno poi luogo le generiche e talora
contraddittorie censure che il giudice a quo svolge con riferimento
al secondo gruppo di questioni sottoposte all'esame di questa Corte.
Partendo, infatti, dall'elevato numero di procedure di conversione
che è dato riscontrare nella pratica, il rimettente osserva come la
previsione di limiti massimi di applicazione della pena convertita
possa addirittura offrire un incentivo per il condannato abbiente "a
far sparire i suoi beni", mentre la stessa possibilità di rateizzare
la pena pecuniaria avrebbe un senso solo per importi non
particolarmente elevati. Da ciò il corollario che il sistema
garantirebbe l'efficacia delle pene pecuniarie solo nei casi in cui
la condanna riguardi importi contenuti, rivelandosi, invece, del
tutto inidoneo nelle ipotesi di pene pecuniarie relative a somme
ingenti. L'auspicio, quindi, che il giudice a quo sembra formulare,
è quello di un diverso modello sanzionatorio che, sulla base delle
indicazioni contenute nella sentenza n. 131 del 1979, realizzi
l'adeguamento della pena pecuniaria alle condizioni economiche del
condannato, attraverso metodi analoghi a quello dei cosiddetti tassi
giornalieri di reddito. Alla stregua di tali compositi rilievi, il
rimettente denuncia quindi, in riferimento all'art. 25, secondo e
terzo comma, della Costituzione, il "combinato disposto" degli artt.
133- bis e 133- ter del codice penale, l'art. 660 del codice di
procedura penale, e gli artt. 102, 103 e 107 della legge 24 novembre
1981, n. 689, sul presupposto che la disciplina delineata nelle norme
oggetto di impugnativa non risulterebbe "adeguatamente" satisfattiva
del "principio di inderogabilità della pena". Si denunciano, infine,
gli artt. 133- bis e 133- ter del codice penale, in quanto,
"nell'articolare con tecniche non ottimali il metodo di adeguamento
della pena pecuniaria alle condizioni economiche del reo", viene a
determinarsi la "frequente" conversione di tale pena, con conseguente
compromissione, da un lato, del principio sancito dall'art. 27, primo
comma, della Costituzione, per essere la conversione stessa basata
sul "dato oggettivo della incolpevole insolvenza" e, dall'altro, del
principio di uguaglianza, giacché in rapporto alla conversione
scaturiscono conseguenze diverse a seconda che il condannato sia o
meno persona abbiente.
4. - Con il secondo gruppo di questioni, dunque, il rimettente
sembra sollecitare a questa Corte una pronuncia che "riadegui"
l'intero sistema delle pene pecuniarie, limitatamente, peraltro, alle
sole ipotesi in cui si tratti di pene che riguardino importi molto
elevati e senza che, a tal fine, risulti in alcun modo precisato
attraverso quale via costituzionalmente obbligata un simile risultato
potrebbe essere conseguito.
Alla genericità dei quesiti, pertanto, si coniuga la vaghezza dei
"casi" che a dire del rimettente renderebbero inadeguata la
disciplina dettata dalle norme oggetto di denuncia, non potendosi
certo far leva sulle indicazioni "quantitative" che lo stesso giudice
a quo si sforza di enunciare, sia pure in via di mera
approssimazione. D'altra parte, lo stesso sistema dei tassi
giornalieri di reddito, al quale ha fatto riferimento la sentenza n.
131 del 1979 come un utile esempio desumibile dalle esperienze di
diritto comparato, sistema recepito, sia pure quale criterio non
esclusivo, nello schema di proposta di delega legislativa per
l'emanazione di un nuovo codice penale, tutt'ora allo studio, non
può certo ritenersi né l'unico modello teoricamente ipotizzabile
né, a fortiori, un meccanismo che questa Corte potrebbe iscrivere,
senza sconvolgerlo, nel sistema delineato dalle norme che il
rimettente ha globalmente sottoposto a scrutinio di
costituzionalità. Di tutto ciò, d'altronde, mostra di essere
consapevole lo stesso giudice a quo, posto che nell'ordinanza di
rimessione si finisce per ammettere che l'eventuale declaratoria di
illegittimità costituzionale delle disposizioni oggetto di
impugnativa, lungi dal soddisfare i rilievi di cui innanzi si è
detto, non avrebbe altro effetto che quello di condurre alla paralisi
della "procedura oggi sospesa, in attesa di una nuova normativa in
materia di applicazione e di esecuzione delle pene pecuniarie".
Poiché, quindi, le censure che il giudice a quo deduce investono
tutte, al di là del merito, scelte discrezionali che solo il
legislatore è abilitato a compiere, ne consegue che anche le
questioni sollevate nella seconda parte dell'ordinanza devono essere
dichiarate inammissibili.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità degli artt. 56,
62, 64, 102, 103 e 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), dell'art. 660 del codice di procedura
penale e degli artt. 133- bis e 133- ter del codice penale,
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 25 e 27 della
Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Firenze con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte