Art. 133-ter c.p.
Pagamento rateale della multa o dell'ammenda
[1]Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, puo' disporre, in relazione alle condizioni economiche ((e patrimoniali)) del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili ((da sei a sessanta)). Ciascuna rata tuttavia non puo' essere inferiore a lire trentamila. ((Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.))
[2]In ogni momento il condannato puo' estinguere la pena mediante un unico pagamento.
Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 332 su Normattiva