Sentenza n. 12/1961
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/03/1961 · relatore Nicola Jaeger
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 4legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre
1952, n. 3679, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1960 dal
Tribunale di Potenza nel procedimento civile vertente tra l'Arcivescovo
di Napoli, Card. Alfonso Castaldo, nella sua qualità di titolare e
rappresentante della Mensa arcivescovile di Napoli, la Sezione speciale
per la riforma fondiaria dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e
la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania e il Ministero
dell'agricoltura e foreste, iscritta al n. 43 del Registro ordinanze
1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112
del 7 maggio 1960.
Udita nell'udienza pubblica del 1 febbraio 1961 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
uditi gli avvocati Aldo Dedin e Michele Giorgianni, per
l'Arcivescovo di Napoli, e il sostituto avvocato generale dello Stato
Francesco Agrò, per l'Ente riforma e il Ministero dell'agricoltura e
foreste.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto di citazione notificato il 28 giugno 1958, l'Arcivescovo
di Napoli, Card. Alfonso Castaldo, nella sua dichiarata qualità di
titolare e rappresentante della Mensa arcivescovile di Napoli,
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Potenza la Sezione
speciale per la riforma fondiaria dell'Ente per lo sviluppo della
irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, nonché
il Ministero dell'agricoltura e foreste.
L'attore chiedeva che fosse dichiarata erronea, abusiva e nulla la
espropriazione dei terreni di una tenuta della estensione di circa 1750
ettari, in Montalbano Jonico, disposta con D.P.R. 27 dicembre 1952, n.
3679, nei confronti della Società agricola meridionale Carmine De
Martino e C.; affermava che la tenuta stessa non apparteneva a tale
Società, ma alla Mensa arcivescovile attrice; chiedeva, pertanto, la
condanna dell'Ente di riforma, del Ministero dell'agricoltura e foreste
e di qualsiasi altro detentore abusivo alla restituzione di tutti i
terreni occupati abusivamente, e in subordine al pagamento
dell'equivalente economico, nonché dei danni derivati dalla
espropriazione e dalla occupazione, danni da liquidare in separata
sede.
A fondamento delle proprie domande l'attore richiamava quanto era
stato deciso con una sentenza 20 luglio-30 agosto 1956 della Corte di
appello di Napoli, passata in giudicato, pronunciata in contraddittorio
delle Società S.A.I.M. (Società agricola industriale meridionale) e
S.A.I.S. (Società agricola industriale Scanzano), con la quale
sentenza era stata dichiarata l'inefficacia della concessione
enfiteutica, interceduta con atto 16 gennaio 1943 fra l'Arcivescovo pro
tempore di Napoli e la Società agricola industriale Carmine De Martino
e C., concernente la tenuta suddetta, e ciò per non essere stato
preceduto il contratto dalle autorizzazioni amministrative prescritte
dalla legge.
La causa veniva ampiamente discussa fra le parti, le quali
prendevano le conclusioni seguenti: l'attore per l'accoglimento delle
domande proposte in citazione, previa, se del caso, la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale, e l'Avvocatura distrettuale dello
Stato, costituita in rappresentanza del Ministero agricoltura e foreste
e della Sezione speciale dell'Ente di riforma, perché fosse
dichiarata gradatamente la improponibilità, la inammissibilità o,
comunque, la infondatezza delle domande stesse.
Con ordinanza in data 26 febbraio 1960 il Tribunale di Potenza,
sospeso il giudizio in corso, disponeva la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale, formulando la questione di legittimità
costituzionale da risolvere nei seguenti termini testuali: " se il
D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3679, abbia violato i criteri cui è
informata la legge 21 ottobre 1950, n. 841, in quanto diretta contro
soggetto privo - per giudicato successivamente intervenuto - in
relazione al terreno espropriato, di diritto enfiteutico".
In tale ordinanza il Tribunale premette, in relazione alla sentenza
della Corte di appello di Napoli prodotta in giudizio dall'attore, che
"nel pensiero espresso dalla Corte napoletana il concetto di
inefficacia riferito al contratto enfiteutico appare assunto nella sua
propria significazione tecnico-giuridica di fattispecie negoziale
perfetta ma improduttiva medio tempore di effetti giuridici (negozio
sospensivamente condizionato e sottoposto a termine iniziale), di modo
che è da inferirne la mancata costituzione del diritto reale
enfiteutico in favore della Società concessionaria".
Dichiarate manifestamente infondate alcune questioni proposte
dall'attore, nonché l'eccezione opposta dall'Avvocatura dello Stato
sulla base dei dati catastali recanti l'intestazione dei terreni sotto
la ditta S.A.I.M. quale livellaria dell'Arcivescovo di Napoli, il
Tribunale osserva che deve rilevarsi di ufficio "la questione relativa
alla illegittimità costituzionale del cennato decreto presidenziale
per eccesso di esso dai limiti tracciati dalla legge delegante,
giacché in violazione del principio enunciato dall'art. 4 della legge
n. 841 del 1950, che detta dover l'espropriazione fondiaria seguire
nei confronti del proprietario e, come nel caso, dell'enfiteuta, essa
sarebbe stata diretta contro soggetto (S.A.I.M.) sfornito di verun
diritto enfiteutico sui fondi espropriati come è risultato accertato
dalla citata sentenza della Corte di appello di Napoli, la cui
pronuncia relativa alla inefficacia del contratto di enfiteusi',
retroagendo ex tunc, ha fatto venir meno la titolarità del diritto
della S.A.I.M.".
L'ordinanza del Tribunale di Potenza fu notificata alle parti in
causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri il 26 marzo 1960,
comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 7 maggio 1960.
Il 12 aprile 1960 si costituì in giudizio il Cardinale
Arcivescovo di Napoli, nella qualità di titolare e rappresentante
della Mensa arcivescovile di Napoli, esponendo nelle proprie deduzioni
che il bene ora espropriato pervenne all'Arcivescovo pro tempore di
Napoli, non come persona fisica, ma come rappresentante della Mensa
arcivescovile, e cioè come titolare di un beneficio ecclesiastico, in
qualità di erede universale dell'unico cespite ereditario del defunto
Onofrio Ferrara, il quale aveva incaricato l'Arcivescovo di destinare
la tenuta alla fondazione di un ospizio per poveri, con speciale
reparto per gli artisti caduti in miseria. Senonché, l'Arcivescovo
del tempo, Cardinale Ascalesi, dopo aver accettato l'eredità con
beneficio d'inventario e avanzata domanda al Capo dello Stato per
l'accettazione, ed al competente Ministero per l'erezione in ente
morale dell'opera pia voluta dal testatore, nelle more di tali
adempimenti, superando gravi difficoltà determinate da una serie di
giudizi promossi da parenti del de cuius e da una pesante situazione
debitoria, provvide al ricovero di un notevole numero di artisti
poveri, dapprima adibendo all'uopo una proprietà della Mensa, e poi
acquistando una villa ove sorge attualmente l'ospizio "Barone
Ferrara".
Successivamente, lo stesso Cardinale Ascalesi con atto del 16
gennaio 1943 concesse la tenuta in enfiteusi alla Società in
accomandita agricola industriale meridionale, senza però le necessarie
autorizzazioni canoniche e governative. La conseguente nullità del
contratto fu poi eccepita dal suo successore Cardinale Mimmi con atto
del 30 dicembre 1952, in accoglimento del quale dal Tribunale di
Napoli fu emanata una decisione nel 1954 in contraddittorio con la
S.A.I.M. (nella quale s'era trasformata l'originaria Società in
accomandita), la S.A.I.S. (avente causa dalla S.A.I.M.), l'Ente Puglia
e Lucania, e il Ministero dell'agricoltura e foreste. Tale sentenza
confermata nel 1956 da quella, passata in giudicato, della Corte di
appello di Napoli (prodotta nel pendente giudizio di merito) ha,
infatti, dichiarato la inefficacia del contratto enfiteutico,
condannando la S.A.I.S. al rilascio della tenuta in favore
dell'Arcivescovo.
D'altro canto, già in data antecedente a quella dell'atto
introduttivo del giudizio di primo grado proposto dal suo successore
(30 dicembre 1952), il Cardinale Ascalesi, avuto sentore che l'Ente di
riforma aveva predisposto un piano di espropriazione della tenuta
Scanzano, con esposti del 12 gennaio e 16 febbraio 1952, aveva
avvertito l'Ente che la tenuta non apparteneva alla S.A.I.M., e, con
atto notificato il 25 febbraio 1952, avverso la predisposizione del
piano aveva proposto al Consiglio di Stato un ricorso, che fu sospeso,
come ogni altro avente ad oggetto decreti di esproprio per la riforma
fondiaria.
Nel richiamare tali precedenti la difesa del Cardinale Castaldo
pone in rilievo che le due sentenze del Tribunale e della Corte
d'appello di Napoli, ritenendo radicalmente inefficace il contratto
enfiteutico, respinsero l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato secondo
cui, invece, il contratto, per mancanza dell'autorizzazione, doveva
ritenersi semplicemente annullabile e sottoposto al termine
quinquennale di prescrizione. Si assume, inoltre, che avendo le
suddette sentenze ritenuta la incompetenza territoriale in ordine alla
conseguente domanda di riconsegna dei beni illegittimamente
espropriati, l'Arcivescovo di Napoli ha successivamente adito il
Tribunale di Potenza per sentire dichiarare nulla ed abusiva
l'espropriazione della tenuta, nonché condannare l'Ente riforma alla
restituzione.
Nel merito si deduce:
1) che, come ha ritenuto il Tribunale di Potenza, è irrilevante il
fatto che la tenuta fosse intestata in catasto sotto la ditta S.A.I.M.,
in quanto i relativi dati non possono ritenersi vincolanti nel
procedimento di espropriazione per riforma fondiaria;
2) che, essendo stato erede l'Arcivescovo di Napoli, quale titolare
della Mensa vescovile, ed essendo l'enfiteusi un atto eccedente
l'ordinaria amministrazione, come tale considerato dall'art. 13 della
legge 27 maggio 1929, n. 848, occorreva all'uopo la necessaria
autorizzazione per il precedente art. 12 della stessa legge. Stante il
carattere imperativo della norma ivi contenuta, e non essendosi mai
avuta, né richiesta, l'autorizzazione, ricorre l'applicabilità
dell'art. 1418 Cod. civile.
D'altro canto, anche a voler distinguere tra inefficacia e
nullità, il negozio privo di autorizzazione è affetto da inefficacia
permanente, opponibile nei confronti di tutti;
3) a conferma si rileva che nel respingere un'eccezione sollevata
dalla S.A.I.S. sul riflesso che essa era terza e di buona fede per
aver trascritto a titolo oneroso il contratto di enfiteusi, la Corte di
appello di Napoli ha affermato che l'inefficacia del primo
trasferimento è opponibile, oltre che contro i diretti contraenti,
anche contro i loro aventi causa, rimanendo esclusa "ogni limitazione
soggettiva nell'ambito della declaratoria";
4) che tale inefficacia erga omnes è ancora più evidente nei
confronti dell'Ente riforma e del Ministero dell'agricoltura e foreste,
in quanto parti nel giudizio innanzi alla Corte napoletana;
5) che, per quanto possa apparire equivoca la dizione adottata
nell'ordinanza (illegittimità del D.P.R. per la "espropriazione
diretta contro soggetto privo, per giudicato successivamente
intervenuto, di diritto enfiteutico"), è evidente che il giudizio non
ha tolto efficacia al contratto enfiteutico, ma ha dichiarato una
preesistente inefficacia;
6) che l'Ente riforma e il Ministero, per essere stati
ripetutamente informati, prima che fosse emanato il decreto di
scorporo, non possono considerarsi terzi in buona fede;
7) che, appartenendo la tenuta alla Mensa vescovile, non è di
proprietà privata, e va esclusa dalla espropriazione.
Si conclude perché il decreto di esproprio sia dichiarato
costituzionalmente illegittimo.
Anche l'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi
nell'interesse del Ministero dell'agricoltura e foreste e dell'Ente
riforma, si richiama, nelle sue deduzioni depositate il 21 maggio 1960,
ai precedenti giudizi innanzi al Tribunale e alla Corte d'appello di
Napoli, nonché alle posizioni difensive assunte nel procedimento
principale, nel quale è stata proposta la questione di legittimità.
Al riguardo fa presente che l'Arcivescovo, con l'ulteriore fine di
negare all'Ente riforma il potere di espropriare i beni di cui è
causa, e sul fondamento che la enfiteusi (come anche l'accettazione
dell'eredità) non era stata preceduta dalle autorizzazioni ex artt. 9
e 12 della legge 1929, n. 848, ha impugnato il contratto enfiteutico,
dopo oltre dieci anni, per sentirne dichiarare la nullità e ottenere
la restituzione dei beni.
Un primo atto di citazione (30 dicembre 1952) fu notificato dopo la
pubblicazione del piano particolareggiato nei confronti della S.A.I.M.
e dell'Ente riforma; ed un secondo (30 gennaio 1953) - sempre dinanzi
al Tribunale di Napoli - dopo la pubblicazione del decreto di scorporo
fu notificato anche contro il Ministero dell'agricoltura e foreste.
Senonché il Tribunale, accogliendo un' eccezione pregiudiziale
sollevata dall'Avvocatura dello Stato, dichiarava la propria
incompetenza nei confronti dell'Ente e del Ministero e la competenza
del Tribunale di Potenza secondo le norme del foro erariale. Nei
confronti delle private Società convenute, il Tribunale si dichiarava,
invece, competente; e, nel merito, ritenuto che l'Arcivescovo era
erede quale rappresentante della Mensa vescovile, e prendendo atto che
l'autorizzazione ad accettare l'eredità era stata richiesta, esprimeva
l'avviso che, in pendenza del procedimento autorizzativo, il bene
poteva essere alienato, in base all'art. 11 della cit. legge 1929, n.
848; data però la mancata autorizzazione ad atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione, dichiarava, ai sensi del successivo art.
12, il contratto enfiteutico privo di effetti nei confronti delle
Società.
Avverso tale decisione l'Arcivescovo proponeva appello in quanto,
pur essendo stato ivi riconosciuto che i due termini nullità ed
inefficacia non erano tra loro dissimili, in modo equivoco si era
ritenuto che la riscontrata inefficacia fosse relativa. A questo
riguardo l'appellante, insistendo sulla assoluta nullità del
contratto enfiteutico, faceva ancora una volta presente che
l'autorizzazione ad accettare l'eredità era mancata ed il suo difetto
non poteva comportare una inefficacia soltanto relativa del contratto
enfiteutico, dato che il concedente non aveva la capacità giuridica di
compiere un atto di disposizione (ma solo di conservazione) dei beni
ereditari. Tutto ciò al fine di non limitare l'inefficacia alle
Società, ma di estenderla pure nei confronti dei terzi (Ente di
riforma e Ministero).
Senonché la Corte d'appello di Napoli - secondo l'Avvocatura -
riconosceva l'inefficacia del contratto enfiteutico nei soli confronti
delle Società, confermando per il resto la pronunzia di incompetenza,
già resa in primo grado nei riguardi dell'Ente e del Ministero.
Nel giudizio innanzi al Tribunale di Potenza, iniziato
dall'Arcivescovo allo scopo di far dichiarare nulla l'espropriazione
sulla base dell'inefficacia del contratto enfiteutico, già dichiarata
dalla Corte napoletana con sentenza passata in giudicato, l'Avvocatura
dello Stato tra l'altro deduceva che si era proceduto all'esproprio
tenendosi presente la consistenza della proprietà al 15 novembre 1949,
e che a tale data risultava enfiteuta la S.A.I.M.; sosteneva, altresì,
che l'accettazione dell'eredità era valida e il contratto enfiteutico,
benché mancante di autorizzazione, non era nullo, ma solo annullabile.
Nell'attuale giudizio di costituzionalità l'Avvocatura generale:
1) fa cenno - senza tradurlo in espressa conclusione - ad un motivo
di inammissibilità della questione costituzionale, osservando che
nella specie non si tratta di un comune giudizio di rivendica a seguito
di annullamento del titolo di acquisto derivativo nell'ambito del
diritto privato, né di dare applicazione al principio resoluto jure
dantis resolvitur et jus accipientis. Si tratta, invece, di giudicare
se il procedimento espropriativo abbia ecceduto dai limiti della
delega, e solo in tal caso sarebbe ammissibile il rinvio della
questione alla Corte costituzionale; solo, cioè, ritenendo che la
sentenza del 1956 della Corte napoletana - resa in causa Arcivescovo
di Napoli contro le Società S.A.I.M. e S.A.I.S. - abbia modificato la
situazione qual'essa era il 27 dicembre 1952, data del decreto di
esproprio, in modo da alterare i presupposti di legittimità del
provvedimento;
2) nel merito, - a giudizio dell'Avvocatura - una ipotesi del
genere è da escludere in quanto la nozione di inefficacia di cui agli
artt. 17 Cod. civ. e 12 legge 1929, n, 848, è da intendere nel senso
della nullità relativa o addirittura dell'annullabilità, e non in
quello della nullità assoluta o dell'inesistenza giuridica. Anzi,
secondo la communis opinio della dottrina e della giurisprudenza,
l'atto eccedente l'ordinaria amministrazione di un ente morale o di una
istituzione ecclesiastica è meramente annullabile e la sentenza che
dispopga tale annullamento è di carattere costitutivo. In
particolare, la sentenza della Corte di Napoli non può dar luogo ad
un eccesso di delega sopravvenuto, e il Governo, come legislatore
delegato (che come tale non può considerarsi " terzo avente causa"),
ha correttamente fatto uso della delega nei confronti della S.A.I.M.,
che alla data dello scorporo era enfiteuta.
Il fatto sopravvenuto, dato dal giudicato della Corte napoletana,
darebbe all'Arcivescovo soltanto il titolo a pretendere l'indennità di
espropriazione;
3) essendo, infatti, l'espropriazione un modo originario di
acquisto della proprietà - come, secondo l'Avvocatura, è
pacificamente riconosciuto dai trattatisti - la validità dell'acquisto
dell'espropriante non è subordinata all'esistenza del diritto
dell'espropriato, per cui se anche questi non è il vero proprietario,
l'espropriazione è valida, potendo il proprietario vero far valere
soltanto i suoi diritti sull'indennità di espropriazione. Tale
principio, essendo fondato non sulle caratteristiche e le finalità
politiche del procedimento espropriativo, ma solo sulla natura
giuridica dell'atto di apprensione del bene, vale pure per gli
espropri della riforma fondiaria;
4) a fondamento di un diverso ordine di motivi, rileva che il
giudicato della Corte napoletana non è opponibile alla pubblica
Amministrazione, che fu estromessa fin dal giudizio di primo grado per
incompetenza territoriale; e pone, quindi, in discussione quanto
statuito in quella pronuncia. In particolare deduce:
a) essendo stata trascritta la qualità di enfiteuta della S.A.I.M.
(ed avendo la trascrizione un valore diverso da quello dei dati
catastali) non può il concedente fare questione contro i terzi che
sulle risultanze dei libri immobiliari abbiano fondato il loro diritto
(art. 2655 Cod. civ.);
b) dall'inosservanza degli artt. 17 Cod. civ. e 12 legge 1929, n.
848, deriva un'ipotesi di annullabilità soggetta al termine
quinquennale di prescrizione;
c) tale ipotesi di annullabilità, peraltro, concretandosi in un
mancato intervento dello Stato, attraverso i suoi organi competenti, a
convalidare il contratto da cui è sorto il rapporto enfiteutico, non
ricorrerebbe nella specie, dato che l'espressione più alta della
volontà dello Stato, e cioè la legge, sarebbe intervenuta a prendere
atto dell'acquisto della S.A.I.M., imprimendo, con ciò stesso, crisma
di validità al titolo di essa Società;
d) sotto altro profilo, richiamandosi, fra l'altro, alla
motivazione di una sentenza pronunziata tra l'Arcivescovo e i parenti
del testatore, deduce che quest'ultimo intese istituire erede una
persona fisica individuata attraverso l'ufficio di Arcivescovo, perché
provvedesse ad impiegare, nel modo dal testatore stesso voluto,
l'eredità, e non locupletare un beneficio ecclesiastico. Di
conseguenza, essendo erede una persona fisica capace di agire, e non un
ente ecclesiastico, non si richiedeva autorizzazione; e l'Arcivescovo
validamente ereditò e validamente dispose del latifondo concedendolo
in enfiteusi alla S.A.I.M., attuale espropriata.
Si conclude perché la questione di legittimità sia dichiarata
priva di fondamento.
Nelle successive memorie, depositate nella cancelleria della Corte
il 19 gennaio 1961, le parti hanno insistito nelle rispettive
conclusioni.
La difesa dell'Arcivescovo di Napoli, dopo avere ricordato le
circostanze, nelle quali era avvenuta l'apertura della successione
ereditaria del barone Ferrara, le numerose cause iniziate dai
congiunti di questi, le ragioni per le quali l'Arcivescovo del tempo
si era indotto a concedere in enfiteusi la tenuta alla S.A.I.M.
(avvenimenti bellici e incertezza dei rapporti), le inadempienze della
Società, che provocarono l'azione promossa dinanzi al Tribunale e poi
alla Corte di appello di Napoli, ribadisce le tesi già sostenute,
richiamando numerosi precedenti desunti dalla giurisprudenza della
Corte costituzionale. Si osserva anche, nella memoria, che
l'Amministrazione si sarebbe limitata a riscontrare i soli registri
catastali, mentre le erano state fatte ben due intimazioni con gli atti
stragiudiziali del 12 gennaio e del 16 febbraio 1952, in seguito alle
quali essa avrebbe potuto facilmente rilevare l'inesistenza del
diritto della Società.
Si contesta, poi, la fondatezza della tesi sostenuta
dall'Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale la decisione
della Corte di appello di Napoli, che dichiarò la invalidità
dell'acquisto della Società agricola, avrebbe natura costitutiva, vale
a dire avrebbe posto in essere uno strumento che "aliquid dat novi
nello universo giuridico", modificando la situazione di appartenenza,
quale essa appariva al momento dell'esercizio del potere delegato. La
Corte di Napoli avrebbe, invece, emesso una pronuncia meramente
dichiarativa, né la inefficacia si potrebbe equiparare alla
annullabilità: ed essendo stati presenti nel giudizio sia il Ministero
dell'agricoltura, sia l'Ente di riforma, la decisione, ormai passata in
giudicato, deve essere rispettata anche dall'Amministrazione.
Si contesta, infine, la validità degli altri argomenti addotti
dall'Avvocatura generale dello Stato, quali la tesi che la inefficacia
della concessione del fondo in enfiteusi per difetto delle
autorizzazioni prescritte sarebbe stata sanata proprio per effetto del
provvedimento di espropriazione, avente forza di legge; il carattere
di modo di acquisto originario della proprietà, da riconoscere ad
ogni atto di espropriazione, onde diverrebbe irrilevante il fatto che
esso fosse posto in essere nei confronti del titolare del diritto
reale sul bene espropriato, ovvero di altri; il principio della così
detta "pubblicità sanante", in base al quale sarebbe determinante il
fatto che l'atto di acquisto enfiteutico era stato trascritto.
La difesa dell'Arcivescovo di Napoli ribadisce, infine, che questi
deve essere considerato parte in causa non quale persona fisica, ma
quale rappresentante della Mensa arcivescovile istituita erede dal
barone Ferrara, come risulta dagli atti del giudizio principale; e
che, ove si potessero ridiscutere le questioni riguardanti la
validità degli atti di disposizione compiuti a suo tempo sui beni
ereditari, la Corte non potrebbe non dichiarare la nullità di tali
atti, e specialmente di quello di concessione dell'enfiteusi.
Nella memoria depositata dall'Avvocatura generale dello Stato si
espone, al contrario, come punto fermo e indiscutibile, che nel sistema
delle leggi di riforma fondiaria non è possibile che si diano zone di
franchigia o, comunque, di immunità propter rem litigiosam, a causa di
contestazioni sul titolo. Si prospettano, poi, diverse ipotesi: quella
della mera apparenza del diritto, quella della nullità relativa
all'atto di acquisto dell'espropriato e quella della nullità
originaria, assoluta ed insanabile, osservando che nelle due prime la
soluzione sarebbe chiara, mentre nella terza la soluzione potrebbe
essere molteplice, giacché - in definitiva -, come ha insegnato la
Cassazione in una sentenza del 1946 in tema di donazione da parte di
persona incapace, l'obbligo di cui all'art. 2655 Cod. civ. a qualche
cosa deve pure servire. Ciò premesso, l'Avvocatura generale dichiara
essere ovvia verità che l'inefficacia di cui discorrono l'art. 17 Cod.
civ. e l'art. 12 della legge concordataria è una nullità relativa,
anzi, probabilmente, un semplice caso di annullabilità; e che, per
conseguenza, enfiteuta del latifondo in questione (e, quindi,
legittimata all'esproprio) alla data critica del 15 novembre 1949, alla
data del decreto di esproprio (27 dicembre 1952) ed alla data di
scadenza della delega legislativa (31 dicembre 1952) era soltanto la
S.A.I.M., dovendosi, invece, riconoscere all'Arcivescovo a quell'epoca
una mera facoltà di agire, che, ovviamente, non poteva formare oggetto
di espropriazione. Conclude contestando che possa configurarsi un
eccesso di delega sopravvenuto, in funzione dell'avvenuta eliminazione
dall'universo giuridico di un presupposto del legittimo esercizio del
potere legislativo delegato, eliminazione posteriore all'avvenuta
consumazione del potere stesso, e sostenendo, fra l'altro, che
erroneamente si è trascurata l'eccezione di prescrizione
quinquennale.
Nella discussione in pubblica udienza i difensori delle parti hanno
ribadito le rispettive tesi. Considerato in diritto Dalla ordinanza del Tribunale di Potenza risulta che l'Arcivescovo
di Napoli, nella qualità dichiarata di rappresentante della Mensa
arcivescovile, aveva chiesto che fosse dichiarata illegittima la
espropriazione dei terreni disposta con il D.P.R. 27 dicembre 1952, n.
3679, in quanto diretta contro un soggetto privo di diritto
enfiteutico in relazione al terreno espropriato; solo tale questione,
e non le altre, alle quali la difesa dell'Ente di riforma e del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste vorrebbe estendere l'esame
della Corte, costituisce l'oggetto del giudizio demandato a questa.
D'altra parte, il Tribunale si è espresso negativamente anche sul
punto, se la Società agricola meridionale Carmine De Martino e C., nei
confronti della quale il decreto presidenziale citato aveva disposto
la espropriazione, fosse titolare del diritto reale (enfiteutico)
presupposto dal decreto stesso. E ciò ha fatto sulla base della
sentenza 20 luglio-30 agosto 1956 della Corte di appello di Napoli,
passata in giudicato, che il Tribunale di Potenza interpreta nel senso
che sia "da inferirne la mancata costituzione del diritto reale
enfiteutico in favore della Società concessionaria", perché "nel
pensiero espresso dalla Corte napoletana il concetto di inefficacia
riferito al contratto enfiteutico appare assunto nella sua propria
significazione tecnico-giuridica di fattispecie negoziale perfetta ma
improduttiva medio tempore di effetti giuridici (negozio
sospensivamente condizionato e sottoposto a termine iniziale)".
È stato rilevato che il Tribunale, nella formulazione del quesito
sottoposto alla Corte costituzionale, ha parlato di espropriazione
"contro soggetto privo, per giudicato successivamente intervenuto, in
relazione al terreno espropriato, di diritto enfiteutico", e che
l'inciso "per giudicato successivamente intervenuto" potrebbe sembrare
di dubbio significato; ma nella stessa ordinanza si legge che quanto
sopra "è risultato accertato dalla citata sentenza della Corte di
appello di Napoli, la cui pronuncia relativa alla inefficacia del
contratto di enfiteusi, retroagendo ex tunc, ha fatto venir meno la
titolarità del diritto della S.A,I.M.". Di conseguenza sembra chiaro
che il Tribunale ha riconosciuto la natura dichiarativa, e non
costitutiva, di tale sentenza, sul presupposto che questa abbia solo
accertato, naturalmente in tempo successivo, quale fosse sin
dall'inizio la condizione giuridica del rapporto in esame.
La difesa dell'Ente di riforma e del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste contesta la natura dichiarativa della sentenza stessa, e
in particolare la sua efficacia erga omnes, aggiungendo che i propri
rappresentati, già convenuti nel primo processo davanti al Tribunale
di Napoli, erano stati estromessi dal giudizio per motivi di
incompetenza territoriale-funzionale. Non contesta però che si sia
formato il giudicato fra i due soggetti del rapporto di concessione
enfiteutica (Mensa arcivescovile e Società concessionaria); e ciò
sembra sufficiente ai fini del giudizio, perché una sentenza
dichiarativa concernente un rapporto fra più parti ha effetti anche
nei confronti dei terzi, in quanto costituisca cosa giudicata fra i
soggetti del rapporto controverso. Tale efficacia è stata ritenuta,
come si è notato, ai fini della questione in esame, dal Tribunale di
Potenza nella ordinanza di rimessione degli atti alla Corte
costituzionale, pronunciata in un processo nel quale fra l'altro erano
convenuti e costituiti anche l'Ente di riforma e il Ministero; e, del
resto, il punto concernente l'efficacia stessa rientra nella
competenza del giudice di merito, quale presupposto del giudizio di
legittimità costituzionale, come è stato ripetutamente ritenuto da
questa Corte (v. fra le altre, le ordinanze n. 77 del 16 maggio 1956 e
n. 69 del 22 dicembre 1959).
Le altre considerazioni, sulle quali si diffonde la difesa
dell'Ente e del Ministero, hanno piuttosto carattere di segnalazione di
inconvenienti, che di argomenti validi per la risoluzione di una
questione giuridica. Nessuno può contestare che il metodo e i termini
prescritti dalla legge per l'attuazione della riforma fondiaria, da un
lato, e la esistenza delle garanzie previste a salvaguardia dei diritti
di soggetti estranei all'ambito della riforma, dall'altro, possano aver
messo talvolta in difficoltà le Autorità amministrative preposte a
compiti tanto delicati e difficili.
Tuttavia, la considerazione di tali inconvenienti non può indurre
la Corte ad ammettere le estreme conseguenze, alle quali si giungerebbe
accogliendo le tesi sostenute dall'Avvocatura dello Stato. La Corte
ritiene di dover riaffermare la opinione, già espressa ripetutamente,
che le risultanze dei dati catastali non possono considerarsi decisive
ai finì della prova dei diritti reali in materia di espropriazione
fondiaria.
Nella specie che forma oggetto del presente giudizio non pare che
gli organi amministrativi preposti alla riforma fondiaria abbiano
svolto le indagini per accertare chi fosse titolare del diritto reale,
oggetto del procedimento di espropriazione. A quanto risulta dagli
atti, essi si sono limitati a rilevare i dati catastali e forse anche
a ispezionare i registri immobiliari; ma è stato pure dimostrato ex
adverso che più volte era stata richiamata l'attenzione di tali
organi sulle circostanze rilevanti ai finì della legittimità del
provvedimento in preparazione: erano stati presentati più esposti,
era stato notificato un ricorso al Consiglio di Stato contro la
predisposizione del piano di espropriazione e - a quanto è stato
affermato dal difensore della Mensa arcivescovile e non contestato
dalla difesa dell'Ente di riforma - gli stessi motivi di opposizione
sarebbero stati fatti valere davanti alla Commissione parlamentare, i
cui membri, all'unanimità meno uno, li avrebbero riconosciuti fondati.
Si aggiunga che, proprio in una specie come la presente, nessuno
meglio che l'Amministrazione avrebbe potuto agevolmente accertare se
l'Arcivescovo di Napoli avesse ottenuto o no dall'Autorità governativa
le autorizzazioni richieste dagli artt. 9, 10 e 13 della legge 27
maggio 1929, n. 848, per l'accettazione della eredità Ferrara e per
la stipulazione del contratto di enfiteusi, e dedurne se la Società
concessionaria o altri soggetti fossero titolari di un diritto reale
passibile di espropriazione.
Anche in vista degli aspetti particolari ora rilevati, concernenti
la condizione giuridica dei beni cui si riferisce il presente giudizio
e i ripetuti atti di diffida e di opposizione notificati
tempestivamente alla pubblica Amministrazione, non può ritenersi
giustificato il richiamo alle difficoltà che questa ha
frequentetemente incontrato nel procedere alla riforma fondiaria; né
argomenti simili possono essere addotti efficacemente a dimostrazione
della legittimità del provvedimento impugnato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre
1952, n. 3679, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n.
841, e alla tabella allegata, e in riferimento alle norme contenute
negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto
l'espropriazione è stata diretta contro soggetto privo di diritto
enfiteutico in relazione ai terreni espropriati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI.
ECLI:IT:COST:1961:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte