Art. 17 c.c.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127)) 108
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 maggio 1997, n. 127
108La L. 15 maggio 1997, n. 127 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".
Testo vigente dal 18 maggio 1997, tuttora in vigore · versione 131 su Normattiva