Sentenza n. 12/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/02/1963 · relatore Costantino Mortati
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale
sarda 26 ottobre 1961 concernente "l'utilizzazione locale degli
idrocarburi provenienti dalle coltivazioni in Sardegna", promosso con
ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 31
luglio 1962, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il
9 agosto successivo ed iscritto al n. 8 del Registro ricorsi 1962.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della
Regione autonoma della Sardegna;
udita nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1963 la relazione del
Giudice Costantino Mortati;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv. Pietro
Gasparri, per il Presidente della Regione autonoma della Sardegna.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato alla Regione autonoma della Sardegna il 31
luglio 1962 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato
dinanzi alla Corte costituzionale la legge approvata da quel Consiglio
regionale il 26 ottobre 1961 - e riapprovata, in sede di rinvio, il 13
luglio 1962 - concernente "l'utilizzazione locale degli idrocarburi
provenienti dalle coltivazioni in Sardegna", il cui articolo unico
stabilisce che nei disciplinari delle concessioni, accordate ai sensi
della legge regionale sarda 19 dicembre 1959, n. 20, sarà inserita una
clausola che impegni i concessionari a costruire ed esercire entro un
termine fissato, a pena di decadenza, un impianto di raffinazione nel
territorio della Regione del minerale prodotto, se la produzione
annuale di idrocarburi liquidi raggiunga nell'Isola il quantitativo
complessivo di due milioni di tonnellate, e sempre che le riserve siano
tali da assicurare l'alimentazione dell'impianto per un congruo numero
di anni.
Col ricorso si denuncia in primo luogo la violazione dell'art. 41
della Costituzione perché la legge regionale sarda verrebbe ad
incidere in modo grave sull'iniziativa personale dell'operatore
economico, sopprimendone la libera autodeterminazione nella creazione
ed organizzazione dell'azienda; aggiungendo che, d'altra parte, il
vincolo sarebbe stato disposto per fini che esulano dalla previsione
del terzo comma dell'art. 41, in quanto riguardano non già la
"generale utilità" ma solo un'"utilizzazione locale". Si deduce poi,
come secondo motivo dell'impugnazione, la violazione dell'art. 120
della Costituzione in quanto il provvedimento della Regione sarda,
imponendo la costruzione e l'esercizio nell'Isola di impianti di
raffinazione per il trattamento del minerale prodotto, creerebbe un
ostacolo alla libera circolazione delle cose fra le Regioni.
Concludendo chiede che venga dichiarata la illegittimità
costituzionale della legge regionale impugnata.
La Regione autonoma della Sardegna, in persona del suo Presidente
Efisio Corrias, con la rappresentanza e difesa dell'avvocato Pietro
Gasparri, si è costituita in giudizio per resistere al ricorso,
depositando le proprie deduzioni in cancelleria il 23 agosto 1962. La
difesa della Regione eccepisce, in via preliminare. l'invalidità
dell'impugnazione perché il Presidente della Giunta regionale non è
stato invitato a partecipare, ai sensi dell'art. 47, comma secondo,
dello Statuto speciale, alla deliberazione del Consiglio dei Ministri
rivolta all'approvazione della stessa. Contesta, comunque,
l'ammissibilità del ricorso per quella parte in cui, sostenendo che la
legge non persegue fini di utilità sociale, solleva non una questione
di legittimità ma un conflitto di ordine politico tra interessi
statali ed interessi regionali, di competenza del Parlamento. La
difesa della Regione osserva poi, nel merito, che non sussiste
l'eccepita violazione dell'art. 41, e ciò perché la legge regionale
non pone alcun divieto di esercizio di attività economiche inerenti
agli idrocarburi, ma si limita a condizionare l'assunzione di
concessioni minerarie aventi per oggetto l'estrazione di idrocarburi
alla accettazione dell'impegno di attuare la raffinazione degli stessi
in Sardegna, statuendo così non un obbligo bensì un onere,
liberamente assunto all'atto della richiesta della concessione, e che
rientra nella previsione del terzo comma dell'art. 41, dato che il dare
incremento al sorgere d'industrie in una zona arretrata e depressa,
realizza di certo un fine sociale. Se si volesse considerare non i fini
sociali, ma quell'utilità generale a cui fa riferimento il ricorso (ma
che, peraltro, non è menzionata nell'art. 41) si perverrebbe
necessariamente ad un'identica conclusione, giacché ha un valore
positivo per tutta la nazione il fatto dell'elevamento del tenore di
vita sociale di una Regione particolarmente depressa come la Sardegna,
in favore della quale si è elaborato uno specifico piano di rinascita.
Aggiunge che, se si negasse alla Regione sarda la competenza a dettare
una disposizione quale quella impugnata, si svuoterebbe la potestà
legislativa ad essa attribuita dall'art. 4, lett. a, dello Statuto
speciale in materia di "industria, commercio ed esercizio industriale
delle miniere".
La difesa della Regione contesta poi l'asserita violazione
dell'art. 120 della Costituzione ed afferma che questa norma, in quanto
dettata nei confronti delle Regioni ad autonomia ordinaria, vale anche
per le Regioni a Statuto speciale solo ove non risulti sostituita da
una disposizione di questo, e quindi non trova applicazione nel caso in
esame, in cui l'articolo medesimo, anche se dovesse venire interpretato
nel senso fatto valere nel ricorso, è da considerare derogato
dall'indicato art. 4, lett. a, dello Statuto sardo. In ogni caso, pur
se si consideri rilevante nella specie l'articolo 120 della
Costituzione, non per questo risulterebbe dimostrata l'illegittimità
costituzionale della legge impugnata poiché essa non frappone alcun
ostacolo alla esportazione dei prodotti petroliferi rinvenuti in
Sardegna ed alla libera concorrenza nell'Isola fra questi e quelli
analoghi di altra provenienza, e neppure limita il diritto degli
operatori economici di esercitare l'industria petrolifera in qualunque
parte del territorio nazionale, ma richiede solo l'utilizzazione della
mano d'opera locale nella raffinazione, e ciò limitatamente al
verificarsi delle condizioni previste dalla legge che sono tali da
rendere l'utilizzazione stessa economicamente conveniente. Conclude
chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria illustrativa, depositata in data 8 gennaio 1963,
l'Avvocatura generale dello Stato rileva innanzi tutto, rispetto
all'ammissibilità del ricorso, che nella specie il Presidente della
Regione non doveva essere chiamato a partecipare alla seduta del
Consiglio dei Ministri nella quale è stata deliberata l'impugnativa,
rientrando tale atto nell'attività di controllo riservata allo Stato,
ed aggiunge che è altresì inesatta l'affermazione della Regione
sarda, secondo cui il ricorso solleverebbe un conflitto di interessi di
ordine politico, dato che, al contrario, esso investe una questione di
pura legittimità costituzionale. La memoria mette poi in rilievo come
la legge impugnata sia in palese contrasto con l'art. 41, perché gli
interventi legislativi che questo consente, limitativi dell'iniziativa
economica privata, sono riservati allo Stato nell'esercizio della
funzione, ad esso solo spettante, della determinazione dell'indirizzo
politico generale, secondo sarebbe stato affermato da alcune sentenze
della Corte. Contesta poi che il potere vantato dalla Regione possa
dedursi dagli artt. 3 e 4 dello Statuto, perché questi subordinano
l'attività normativa regionale ai principi stabiliti dalle leggi
statali. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 120, fa rilevare come
la tesi dell'inapplicabilità del medesimo alle Regioni a Statuto
speciale urti contro il principio fondamentale dell'unità dello Stato,
e come la violazione stessa sia nella specie incontestabile, dato che
la legge impugnata impedisce la circolazione del grezzo estratto e
toglie la libertà di impiantare l'industria della raffinazione in
qualunque parte del territorio nazionale.
Anche la difesa della Regione sarda ha presentato una memoria in
data 9 gennaio 1963, con cui, dopo avere nuovamente precisato le
ragioni per cui il ricorso è inammissibile (sostenendo che il problema
sollevato dalla necessità dell'intervento del Presidente regionale
nella seduta del Consiglio dei Ministri potrebbe essere prospettato
anche come oggetto di un conflitto di attribuzione, sollevabile, com'è
sollevato, in via incidentale nel corso del giudizio sulla legittimità
di leggi, e richiedendo conseguentemente l'annullamento della decisione
di ricorrere presa dal Consiglio dei Ministri, ai sensi degli artt. 38
e 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87), mette in rilievo come l'art.
41 si riferisce all'utilità sociale, non già statale, sicché i
programmi, i controlli, i limiti rivolti a conseguire tale utilità
possono essere disposti anche con legge regionale, quando gli interessi
da tutelare si esauriscano nell'ambito della medesima. Aggiunge che
l'art. 4, lett. a, dello Statuto consente alla Regione un potere di
programmazione economica nonché la disciplina dell'esercizio
industriale delle miniere, e di essa è appunto espressione la legge in
esame che vuole incrementare lo sviluppo nell'Isola dell'industria
della raffinazione, e che trova base anche nell'art. 3, lett. m, dello
Statuto. Quanto all'assunta violazione dell'art. 120 fa osservare come
la formula "utilizzazione locale" adoperata dalla legge non vuole
esprimere il vincolo al consumo in loco degli idrocarburi sardi, ma
anzi tende a favorire l'esportazione, e comunque non pone alcuna remora
al giuoco della libera concorrenza cui si riferisce la garanzia
dell'art. 120. Insiste nella richiesta di rigetto del ricorso.
Nella discussione orale i rappresentanti delle parti in giudizio
hanno svolto ed illustrato i motivi dedotti nelle scritture. Considerato in diritto :
1. - Devono ritenersi prive di fondamento le eccezioni di
inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa della Regione.
Infondata appare la prima di esse, poiché (anche a prescindere
dall'indagine circa eli effetti sulla validità delle deliberazioni del
Consiglio dei Ministri del mancato intervento alle sue sedute del
Presidente della Giunta regionale, nei casi previsti dall'art. 47,
ultimo comma, dello Statuto sardo) non può esser dubbio che
l'intervento medesimo non sia richiesto allorché il Governo deliberi
sul promuovimento della questione di legittimità o di quella di merito
nei confronti di una legge deliberata dal Consiglio regionale, ai sensi
dell'art. 33 dello Statuto. Infatti, mentre è da escludere che le
deliberazioni in tal senso (rivolte come sono ad ottenere il rispetto o
della sfera di competenza riservata allo Stato o dei principi sanciti
dalla Costituzione, o degli interessi nazionali) possano riguardare
"particolarmente" la Regione, e così realizzare la condizione che
l'art. 47 richiede per l'intervento in parola, è da osservare che
inconsistente è il motivo addotto dalla difesa della Regione a
sostegno della pretesa fatta valere, secondo cui dovrebbe essere
consentita al Presidente la possibilità di illustrare il proprio punto
di vista sui rilievi sollevati dal Governo, dato che tale esigenza
viene pienamente soddisfatta attraverso la pro cedura del riesame
prescritta dal citato art. 33 dello Statuto, in seguito al rinvio che
di essa dispone il Governo: riesame che, quando si concluda con la
riapprovazione, consente di mettere in evidenza tutti i motivi atti a
contrastare le censure sollevate dagli organi statali, sicché
null'altro può rimanere al Presidente regionale da aggiungere ad essi.
Anche la seconda eccezione va rigettata, apparendo evidente che il
ricorso, pel fatto di lamentare la violazione delle norme
costituzionali le quali limitano i poteri di intervento della Regione
nella sfera dell'iniziativa economica privata, o vietano ogni ostacolo
alla libera circolazione delle persone o delle cose fra parte e parte
del territorio nazionale, solleva questioni di mera legittimità
costituzionale rientranti senza dubbio nella competenza della Corte.
2. - Passando al merito, è da precisare preliminarmente, in ordine
al primo motivo di impugnativa, che la questione sollevata è stata
chiaramente formulata nel senso di lamentare esclusivamente la
violazione dell'art. 41 della Costituzione sotto un triplice profilo:
a) della soppressione che la legge regionale dispone di ogni autonomia
del privato nella creazione ed organizzazione delle imprese industriali
dalla medesima previste; b) del difetto del requisito della "utilità
generale" cui l'articolo stesso condiziona gli interventi pubblicistici
limitativi dell'iniziativa economica privata; c) della violazione del
principio della riserva di legge esclusivamente statale che sarebbe
imposta per gli interventi stessi. È vero che nella memoria
dell'Avvocatura dello Stato si fa anche menzione degli artt. 3 e 4
dello Statuto sardo, ma ciò non già allo scopo di sollevare
un'autonoma censura di violazione di tali disposizioni da parte della
legge impugnata, bensi solo per confermare, come ivi è testualmente
detto, "l'esattezza dei profili interpretativi dell'art. 41 della
Costituzione, cosi come prima delineati, sulla base della
giurisprudenza della Corte costituzionale", e cioè solo allo scopo di
mettere in rilievo come l'esercizio del potere legislativo conferito
alla Regione debba ritenersi subordinato, in ogni sua esplicazione, al
rispetto dei principi della Costituzione, ed in particolare di quelli
risultanti dal citato art. 41: rispetto che nella specie non si sarebbe
avuto.
Cosi delimitati i termini della controversia, ai quali è vincolata
la pronuncia richiesta, la Corte ritiene che le censure sollevate non
meritano accoglimento.
Bisogna, a riprova di ciò, muovere dalla considerazione che i
giacimenti di idrocarburi, oggetto della legge regionale, i quali
formano parte, a tenore dell'art. 826 del Cod. civ., del patrimonio
indisponibile dello Stato, sono passati, serbando lo stesso carattere,
alla Regione sarda, in virtù dell'art. 14 della legge costituzionale
del 26 febbraio 1948, n. 3, di approvazione dello Statuto. Tale riserva
costituzionale di proprietà offre la possibilità all'ente che ne è
titolare, o di procedere direttamente alle ricerche (ed all'eventuale
coltivazione della miniera), secondo è previsto dall'art. 13 della
legge statale 29 luglio 1927, n. 1443 (non esclusa, ma anzi
espressamente considerata dall'art. 43 della Costituzione, e
implicitamente dall'art. 41, che fa riferimento in genere all'attività
economica "pubblica"), o invece di affidarla a privati concessionari.
In relazione al predetto art. 14, l'art. 3, lett. m, dello stesso
Statuto ha attribuito alla Regione la competenza primaria di legiferare
nella materia delle miniere, sicché a svolgimento della medesima, si
è potuto emanare prima una legge regionale integrativa delle norme
statali in materia, in data 7 maggio 1952, n. 15 e poi la legge
organica 19 dicembre 1959, n. 20, che disciplina, in modo autonomo
rispetto alla legge statale 11 gennaio 1957, n. 6, la ricerca e
coltivazione degli idrocarburi, adottando il sistema dell'utilizzazione
mediante concessioni traslative.
Appare chiaro come, sussistendo un siffatto regime di riserva in
ordine ai beni di cui si parla ed alla loro coltivazione, il rapporto
fra l'intervento degli enti pubblici e l'iniziativa economica privata
non è riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 41. Infatti,
quest'ultima attiene alle garanzie necessarie a preservare la libertà
di scelta e di svolgimento delle attività economiche proprie dei
privati da interventi che la restringano in modo arbitrario, mentre
invece quella regolata dalla legge in esame riguarda una situazione del
tutto diversa: quella cioè dei privati che, in virtù di una
trasmissione di poteri proprt della pubblica autorità, vengono ad
essere abilitati all'esercizio di attività altrimenti loro precluse,
ed a godere così di un ampliamento della loro sfera giuridica, pur nei
limiti e secondo le condizioni ritenute dal concedente necessarie alla
salvaguardia degli interessi pubblici legati all'utilizzazione del
bene.
La legge impugnata, inquadrata come deve essere nello schema dei
rapporti ora delineati, ha quali suoi destinatari gli organi
amministrativi della Regione stessa, obbligandoli a condizionare le
concessioni di coltivazione dei giacimenti di olii minerali
all'accettazione da parte degli aspiranti alle medesime di una clausola
(in aggiunta alle altre previste dalla legge regionale n. 20 del 1959)
secondo cui - ove si verifichino le evenienze previste dalla legge
stessa - rimangono vincolati a procedere alla raffinazione del prodotto
in loco prima di poterne disporre la vendita. Ciò allo scopo, di
evidente pubblica utilità, di incrementare il processo di
industrializzazione della Regione, al quale è affidato, in via
principale, il superamento dell'attuale stato di depressione economica
in cui essa versa.
Pertanto, tale legge non deroga sostanzialmente alla norma
dell'art. 10 della citata legge regionale n. 20 del 1959, che, in
conformità ad un principio di carattere generale, attribuisce al
permissionario di ricerche minerarie la proprietà del prodotto
ricavato, poiché invece si limita a richiedere da lui, al momento
della concessione, e quindi prima ancora che sorga la pretesa da parte
sua al conseguimento di tale proprietà, che il prodotto a lui
spettante non possa essere ceduto se non dopo che ne sia avvenuta la
raffinazione.
Risultando da quanto si è detto che la disciplina disposta dalla
legge impugnata allorché riceverà attuazione, verrà ad esaurire i
suoi effetti nella sfera dei rapporti d'indole sostanzialmente
contrattuale fra la Regione ed i concessionari, rimanendo condizionata
alla libera accettazione da parte di questi ultimi, deve riaffermarsi
l'inapplicabilità nella specie dei principi dell'art. 41 della
Costituzione e conseguentemente la infondatezza, sotto questo riguardo,
delle censure mosse dal ricorso: tanto di quelle che sono state desunte
dalla entità delle limitazioni imposte al concessionario, quanto delle
altre relative alla mancanza nella specie dei requisiti dell'utilità o
dei fini sociali. Non viene neanche in considerazione la questione
sollevata nel ricorso stesso circa l'asserita esistenza di una generale
riserva di legge statale per l'imposizione di una qualsiasi delle
limitazioni consentite dall'art. 41, che si ritiene preclusiva della
competenza della Regione, dato che, secondo si è messo in rilievo, non
ricorrono nel caso in esame ipotesi di interventi limitativi di tal
genere.
Deve poi, sulla base dell'interpretazione data alla legge in esame,
escludersi che essa sia rivolta alla formulazione di programmi
economici. È da ritenere che la legislazione avente ad oggetto tale
specie di programmi sia riservata allo Stato (secondo un principio che
del resto risulta riaffermato, per la Regione sarda, dall'art. 13 dello
Statuto), ed essa è suscettibile di venire svolta dalla Regione solo
nei limiti e secondo le direttive dalla medesima fissate.
È chiaro che le prescrizioni poste dalla legge in esame in ordine
alle concessioni di giacimenti di idrocarburi richiedono per il loro
svolgimento un'ulteriore normazione riguardante le modalità degli
impianti di raffinazione, ed essa, oltre che essere coordinata con le
linee generali della politica dell'energia spettante allo Stato, dovrà
conformarsi alle disposizioni di cui al D.L. 2 novembre 1933, n. 1741
(convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e regolamento 20
luglio 1934, n. 1303), che impongono l'intervento, negli atti
riferentisi al trattamento industriale degli olli minerali, dei
Ministeri dell'industria delle finanze, della difesa, cui è affidata
la tutela degli interessi ad esso collegati, oltreché delle
commissioni previste dalle disposizioni stesse, e presuppongono in
conseguenza accordi preventivi con gli uffici predetti, come la Corte
ha avuto occasione di statuire con la sentenza 30 dicembre 1958, n. 82.
3. - Passando al secondo motivo del ricorso, è da ritenere
inesatta l'affermazione della difesa della Regione secondo cui l'art.
120 della Costituzione trovi applicazione solo nei riguardi delle
Regioni a statuto ordinario, mentre per le altre esso potrebbe
esplicare effetti solo quando non risulti incompatibile con le
disposizioni statutarie; ciò che si asserisce essere avvenuto per la
Sardegna in virtù dell'art. 4, lett. a, dello Statuto. Infatti, il
principio sancito nell'art. 120 rientra fra quelli fondamentali perché
necessari a garantire l'unità e l'indivisibilità della Repubblica,
secondo si desume dall'art. 5 della Costituzione e, quindi, si pone
quale limite assoluto di ogni specie di autonomia.
Ciò premesso, deve tuttavia escludersi che la legge impugnata
incorra nella violazione contestata. Violazione si sarebbe verificata
ove essa avesse imposto a privati produttori che la lavorazione o
trasformazione di generi ricavati dalla loro attività fosse da
effettuare esclusivamente nell'ambito del territorio regionale,
risultando palese in tal caso il contrasto con il principio consacrato
nell'art. 120 che inibisce ogni misura rivolta a sottrarre
coattivamente determinati beni economici al naturale movimento
richiesto dalle esigenze della produzione, del commercio o del consumo,
quali sono regolate dalle leggi dell'economia.
Ma nessuna censura è, invece, da sollevare allorché la
sospensione dell'immissione nel commercio di un dato prodotto della
natura fino a quando esso non sia stato sottoposto a lavorazione o
trasformazione venga effettuata dal medesimo soggetto proprietario del
prodotto stesso. Ciò che appunto si verifica per la legge in
contestazione, che affida al concessionario del giacimento quello
stesso potere - dovere di trasformazione in loco che la Regione avrebbe
potuto attribuire a sé stessa, nel caso di assunzione diretta della
gestione del giacimento medesimo. Tale sottrazione temporanea del
prodotto grezzo alla circolazione, fino all'avvenuta sua raffinazione,
trova sufficiente ed idonea giustificazione in un calcolo di
convenienza effettuato dalla Regione. Salvi sempre rimanendo nei
confronti dei provvedimenti regionali che dispongano in tal modo i
limiti di carattere giuridico che, secondo si è prima detto, sono
necessari a coordinare l'attività esplicata dalla Regione nel campo
della produzione degli idrocarburi con gli interessi nazionali con essa
interferenti. I limiti dell'art. 120 (a voler prescindere da quelli
più penetranti che sono da far valere nel caso di lesione
dell'interesse nazionale) potrebbero venire in considerazione solo
quando si rendesse palese (ciò che nella specie non risulta) che gli
oneri imposti al concessionario fossero di tale natura da scoraggiare
dall'assunzione delle concessioni, cosi da ripercuotersi dannosamente
sulla produzione nazionale dell'energia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara infondate le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità
del ricorso;
respinge il ricorso prodotto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri avverso la legge della Regione sarda 26 ottobre 1961
concernente "utilizzazione locale degli idrocarburi provenienti dalle
coltivazioni in Sardegna".
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 7 febbraio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte