Sentenza n. 12/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/02/1970 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 507/1965
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 20
maggio 1965, n. 507 (divieto di uso degli apparecchi automatici e
semiautomatici da giuoco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei
circoli ed associazioni di qualsiasi specie), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 novembre 1967 dal tribunale di Milano
nel procedimento civile vertente tra l'Associazione Lombarda Relax e
l'Amministrazione degli interni, iscritta al n. 79 del registro
ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 152 del 15 giugno 1968;
2) ordinanza emessa il 29 marzo 1968 dal pretore di Padova nel
procedimento penale a carico di Noventa Rinaldo, iscritta al n. 149 del
registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 235 del 14 settembre 1968;
3) ordinanza emessa il 29 gennaio 1969 dal pretore di Adrano nei
procedimenti penali riuniti a carico di Mazzaglia Giuseppe ed altri,
iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di costituzione dell'Associazione Lombarda Relax e di
Mazzaglia Giuseppe, Pappalardo Carmelo e Nicolosi Giuseppe;
udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1969 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi l'avv. Carlo Majno, per l'Associazione Lombarda Relax, gli
avvocati Giuseppe Talamanca e Nicola Petrelli, per Mazzaglia Giuseppe
ed altri, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Franco
Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con atto di citazione del 4 maggio 1965 l'Associazione
Lombarda Relax conveniva in giudizio davanti al tribunale di Milano
l'Amministrazione degli interni; e, premesso che l'autorità di
pubblica sicurezza aveva sequestrato in associazioni private e in
circoli apparecchi da trattenimento e da giuoco del tipo di quelli che
essa istante riteneva di avere il diritto di collocare e mettere in
funzione nella propria sede, ad uso dei propri associati, chiedeva
l'accertamento di codesto diritto.
Entrata in vigore la legge 20 maggio 1965, n. 507, che, modificando
l'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, vietava
l'uso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed
associazioni di qualunque specie, degli apparecchi o congegni
automatici e semiautomatici da giuoco e considerava tali quelli che
possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi
premio in denaro o in natura anche sotto forma di consumazione o di
ripetizione di partita, l'associazione attrice deduceva
l'illegittimità costituzionale della legge perché in contrasto con
gli artt. 18 e 41 della Costituzione.
L'Amministrazione degli interni eccepiva il difetto di
giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, la carenza di
legittimazione processuale ed il difetto di interesse ad agire, e circa
l'asserita illegittimità costituzionale della legge, deduceva che la
relativa questione era inammissibile, irrilevante ed infondata; nel
merito, sosteneva che la domanda era infondata e ne chiedeva il
rigetto.
Il tribunale di Milano, dopo avere, con sentenza non definitiva,
respinto le eccezioni, pregiudiziale e preliminare, avanzate
dall'amministrazione convenuta, riteneva, con ordinanza del 24 novembre
1967, non manifestamente infondata l'anzidetta questione.
Dato atto, ai fini della rilevanza, che avrebbe potuto emettere la
sentenza definitiva solo dopo la pronuncia della Corte costituzionale,
osservava in ordine al contrasto con l'art. 41 della Costituzione, che
un'associazione di svago, come consumatore, può essere lesa da una
disposizione legislativa che limiti incostituzionalmente l'attività
economica privata, e che con l'inclusione tra gli apparecchi o congegni
automatici o semiautomatici da giuoco vietati, di quelli che possono
dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in
denaro o in natura anche sotto forma di consumazione o di ripetizione
di partita, il legislatore si fosse discostato dai principi enunciati
nella sentenza n. 125 del 1963 della Corte costituzionale. Questa,
infatti, avrebbe escluso dal divieto gli apparecchi che in nessun caso
possono stimolare attività riprovevoli, ed in particolare non vi
avrebbe compreso la "ripetizione di partita" (e cioè la possibilità
di giuocare un'altra partita, dopo che si è conseguito un determinato
punteggio) che non potrebbe rientrare né nel concetto di giuoco né in
quello di scommessa e rappresenterebbe solo una modalità di
funzionamento dell'apparecchio e non costituirebbe certamente stimolo a
riprovevoli attività, ma "esclusivamente svago o divertimento per chi
creda di dovercisi dedicare".
Con l'ordinanza di rimessione, veniva altresì denunciata la
violazione dell'art. 18 della Costituzione. Ad avviso del tribunale,
"tutto quello che un cittadino può fare da solo, che può compiere
senza urtare i precetti della legge penale, può essere oggetto e scopo
di associazione", e pertanto sarebbe "in contrasto con la parità di
capacità per tutti i soggetti, che il costituente ha voluto sancire" e
si dovrebbe reputare costituzionalmente illegittima la norma contenuta
nella citata legge n. 507 che impone alle associazioni divieti di
azioni consentite ai singoli. D'altra parte l'estensione ai circoli e
alle associazioni del divieto di usare i detti apparecchi e congegni,
non può essere giustificata con considerazioni di ordine topografico,
giacché i locali di un'associazione non possono equipararsi ai luoghi
pubblici o aperti al pubblico.
L'ordinanza veniva notificata e comunicata e infine pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 5 luglio 1968.
2. - Dell'art. 1 della citata legge n. 507 del 1965 "nella parte in
cui sancisce il divieto di qualsiasi apparecchio automatico e
semiautomatico che consente la vincita di un qualsiasi premio in denaro
o in natura, anche sotto forma di consumazione o di ripetizione di
partita", veniva denunciata la illegittimità costituzionale per
contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione, da parte del pretore
di Padova con ordinanza, emessa sotto la data del 29 marzo 1968, nel
procedimento penale a carico di Rinaldo Noventa rinviato a giudizio per
avere tenuto nel proprio esercizio pubblico di bar a disposizione del
pubblico un biliardino elettrico Flipper che consentiva il
prolungamento di partita.
Il pretore riteneva, in sede di interpretazione della citata legge,
che il prolungamento di partita dovesse essere equiparato alla
ripetizione di partita. Si riportava alla precedente ordinanza del
tribunale di Milano, ma osservava che la questione ivi sollevata andava
diversamente profilata: il legislatore sarebbe incorso in un eccesso di
potere, in quanto, nonostante che la Corte costituzionale, con la
citata sentenza n. 125 del 1963, avesse voluto limitare il divieto ai
giuochi pericolosi, e avesse precisato che il difetto di tale
pericolosità determina il ripristino della libertà economica privata,
avrebbe posto in essere inutili dannose limitazioni a tale libertà
vietando l'uso di apparecchi e congegni da giuoco (flippers) con
semplice ripetizione di partita per i quali la detta pericolosità non
sussiste.
Sarebbero, per tal modo, violati gli artt. 3 e 41 della
Costituzione, i quali "sul piano di eguaglianza, garantiscono la
libertà economica individuale, col solo limite di non favorire fini
antisociali".
L'ordinanza, regolamente notificata e comunicata, veniva pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 14 settembre 1968.
3. - La questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1
della ripetuta legge n. 507 del 1965, in riferimento all'art. 41 della
Costituzione, veniva, infine, sollevata, con ordinanza del 29 gennaio
1969, anche dal pretore di Adrano nei procedimenti penali riuniti a
carico di Giuseppe Mazzaglia, Illuminato Spitaleri, Giuseppe Zullo,
Giovanni Coppolino, Giuseppe Nicolosi, Orazio Longo, Alfio Aidala,
Alfio Pappalardo e Carmelo Pappalardo, tratti a giudizio per avere
installato, i primi sette nei rispettivi esercizi pubblici di bar e gli
ultimi due in una sala pubblica per giuochi, dei bigliardini elettrici
Flippers che consentivano, raggiunti determinati punteggi, il
conseguimento di un premio sotto forma di prolungamento di partita.
Riteneva il pretore che il prolungamento della partita così come
la ripetizione, rientra nel concetto di premio, e quindi gli apparecchi
che consentono di prolungare o di ripetere la partita, sono compresi
tra quelli il cui uso è vietato dalla legge n. 507. E ravvisava in
ciò la rilevanza della questione.
Circa la fondatezza, "atteso che l'art. 41 della Costituzione
tutela la libertà dell'iniziativa economica privata con i soli limiti
di non favorire attività che abbiano fini antisociali o che possano
essere di danno alla sicurezza, libertà e dignità umana" rilevava che
il legislatore, pur godendo ampia discrezionalità nell'individuazione
di tali limiti, deve adottare mezzi che non siano in contrasto con i
diritti costituzionalmente garantiti.
In relazione alla specie, osservava che, secondo la richiamata
giurisprudenza di questa Corte, la proibizione degli apparecchi
automatici e semiautomatici da giuoco potesse essere giustificata dalla
necessità "di non favorire il giuoco puramente aleatorio, di prevenire
alcune forme di delinquenza che in passato avevano accompagnato la
diffusione di tali apparecchi, di tutelare la libertà messa in
pericolo dal diffondersi di quelle forme di delinquenza, di impedire
che la dignità umana ricevesse offesa dalla morbosa spinta all'ozio e
al vizio che gli apparecchi automatici da giuoco possono determinare".
E che siffatte ragioni non potessero essere invocate nel caso dei c
.d. flippers con ripetizione o prolungamento di partita che non
presentano alcun pericolo per la sicurezza, la libertà o la dignità
umana o non favoriscono fini antisociali, dato che "la mera
possibilità di giuocare un'altra partita o di prolungare quella in
corso non costituisce stimolo ad attività riprovevoli od occasione di
attività delittuose, ma semplice svago o divertimento".
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, veniva
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 del 21
maggio 1969.
4. - Nel giudizio promosso dal tribunale di Milano si è costituita
l'Associazione Lombarda Relax, a mezzo degli avvocati Carlo Majno e
Alfredo Tamburini, con deduzioni depositate il 3 luglio 1968, ed ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto
depositato il 5 detto.
Nel giudizio nascente dall'ordinanza del pretore di Padova è solo
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, a mezzo della
difesa erariale con atto del 28 giugno 1968.
Ed infine nel terzo giudizio, si sono costituiti, con deduzioni del
7 giugno 1969, soltanto Giuseppe Mazzaglia, Carmelo Pappalardo e
Giuseppe Nicolosi, a mezzo degli avvocati Giuseppe Talamanca e Nicola
Petrelli.
Sotto le date del 24 e del 25 ottobre 1969, la difesa del Mazzaglia
ed altri e quella dell'Associazione Lombarda Relax rispettivamente
hanno depositato memorie.
All'udienza del 12 novembre gli avvocati Majno e Talamanca hanno
precisato e svolto le loro ragioni e insistito nelle prese conclusioni.
Si è del pari riportato alle precedenti richieste, svolgendo le
relative ragioni, il sostituto avvocato generale dello Stato
Casamassima che preliminarmente si è rimesso alla decisione della
Corte a proposito del dubbio prospettato circa la proponibilità della
questione sollevata dal tribunale di Milano.
5. - Secondo l'Avvocatura dello Stato, la proponibilità della
questione da ultimo ricordata potrebbe essere dubbia atteso che la
domanda avanzata dall'Associazione Lombarda Relax contro
l'Amministrazione degli interni era inammissibile ed infondata fin
dall'inizio e comunque era divenuta tale appena entrata in vigore la
legge n. 507 del 1965, per mancanza di interesse nell'attrice e di un
giudizio di merito con oggetto proprio e ad ogni modo della necessaria
autonomia del giudizio di merito nei confronti della questione di
costituzionalità, la cui decisione per altro non si sarebbe presentata
in termini di pregiudizialità ed alterità.
Nel merito, con riferimento all'asserito contrasto della legge
impugnata con l'art. 41 della Costituzione, l'Avvocatura dello Stato
rilevava che l'iniziativa privata può vedersi preclusi interi settori
dell'attività economica quando ciò sia richiesto dall'esigenza di
garantire superiori interessi attinenti alla sicurezza, libertà e
dignità umana, e che la norma in questione tende a vietare
un'attività antisociale lesiva in particolar modo dell'interesse alla
sana formazione dei giovani. Il legislatore si sarebbe pienamente
conformato alla citata sentenza n. 125 del 1963, nella misura in cui il
meccanismo di "ripetizione di partita" fa perdere al giuoco il suo
carattere naturale di svago per trasformarlo in una specie di scommessa
tra il giuocatore e l'apparecchio (e per esso il gestore del locale):
in sostanza, la c.d. ripetizione di partita "è una peculiare forma di
utilità che lo strumento conferisce in via di giuoco che è anche
scommessa".
D'altra parte, sarebbe evidente il carattere di pericolosità del
giuoco in esame.
Stante ciò, avendo il legislatore perseguito l'intento di evitare
la diffusione di una manifestazione antisociale rispetto alla quale
sono pienamente ammissibili norme limitatrici dell'iniziativa privata,
non sarebbe stato violato il principio di cui all'art. 41 della
Costituzione.
Non vi sarebbe - secondo l'Avvocatura - neppure l'asserito
contrasto della norma con l'art. 3 della Costituzione, profilato, anche
se in termini non chiari, con l'ordinanza del pretore di Padova. La
normativa in questione, infatti, si prefigge la finalità di tutelare
la dignità e la personalità umana, nel presupposto "che la multiforme
possibilità di attività umane pone con ciò stesso una diversità di
situazioni per cui appare legittimo che rispetto ad esse sussista una
diversità di disciplina".
Circa la denunciata incostituzionalità della norma in riferimento
all'art. 18, l'Avvocatura osservava che la tesi del tribunale di
Milano, secondo cui tutto ciò che è lecito al singolo fare, senza
violare i precetti della legge penale, può essere oggetto a scopo di
associazione, non tiene conto del fatto che "ai fini dell'applicazione
della legge penale ed in relazione ad una stessa attività" il
comportamento del singolo "ha un diverso profilo quanto meno in
relazione al luogo in cui detta attività si esplica". La detta legge
del 1965 non inibisce alle associazioni l'esercizio di attività non
vietate per contro ai singoli dalla legge penale "perché la legge
penale inibisce l'uso di certe apparecchiature in certi locali e la
inibizione in certi locali concerne anche i singoli, anzi proprio i
singoli" e perché il divieto è esteso ai locali sedi di associazioni;
e non distingue tra associazioni e singoli: nel porre quel divieto, si
riferisce genericamente alla totalità dei consociati. Il fatto, poi,
che i singoli possano nella propria abitazione collocare ed usare
coteste apparecchiature non sposta i termini del problema, essendo
evidente la diversa rilevanza che determinate attività assumono a
seconda che si svolgano nella intimità del domicilio privato ovvero in
luoghi pubblici.
L'Avvocatura dello Stato, in considerazione di tutto ciò,
concludeva nel merito chiedendo che la questione sollevata dal
tribunale di Milano e dal pretore di Padova fosse dichiarata infondata.
6. - L'Associazione Lombarda Relax, preliminarmente osservava che
il dubbio affacciato dalla difesa del Presidente del Consiglio, circa
la proponibilità della questione da parte del tribunale di Milano, non
aveva ragione di essere perché esisteva un giudizio davanti al giudice
a quo con un petitum ammissibile e fondato e nell'ordinanza di
rimessione era stata effettuata e ampiamente motivata la valutazione
circa la rilevanza della questione.
Chiedeva nel merito che la questione fosse dichiarata fondata in
riferimento sia all'art. 41 (nonché all'art. 3) e sia all'art. 18
della Costituzione, ed a sostegno della richiesta deduceva:
a) Che secondo la Corte (sentenza n. 125 del 1963) si avrebbero tre
categorie di giuochi: i giuochi d'azzardo, sempre illeciti, perché
vietati dalla legge penale: da chiunque e dovunque praticati; i giuochi
non d'azzardo, che contengono elementi di alea ed in tanto danno svago
in quanto siano mezzi di giuoco (in senso tecnico) o di scommessa:
vietati per ragioni di utilità sociale (e cioè per non favorire il
giuoco o la scommessa) solo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (e
non anche nei locali privati ed in quelli non aperti al pubblico); ed
infine, i giuochi che non subordinano lo svago all'essere mezzo di
giuoco (in senso tecnico) o di scommessa, ma che semplicemente offrono
divertimento: i c.d. trattenimenti, sempre e dovunque ammissibili
(anche perché non esistono ragioni di utilità sociale, per cui
possono essere vietati).
Gli apparecchi automatici e semiautomatici da giuoco che consentono
la vincita di un premio sotto forma di ripetizione di partita farebbero
parte della terza categoria di giuochi, perché la ripetizione o il
prolungamento non sono premio o remunerazione in quanto non
rappresentano un'utilità adiettizia rispetto al giuoco, ma sono parte
del giuoco; perché in caso di ripetizione, si ha estensione o
prolungamento dello svago, in applicazione di una regola interna che
influisce sulla sua durata; e perché il trattenimento resta sempre
tale: lo svago rimane fine a se stesso e non se ne muta la natura. E le
cose non variano se si dovesse modificare il modo di esposizione del
fenomeno, e si parlasse in termini di riduzione della durata della
partita anziché di aumento, e di interruzione anziché di ripetizione
di partita o di punizione invece di premio.
La vicenda (prolungamento o interruzione della partita)
rappresenterebbe una vicenda necessaria dei c.d. giuochi contro la
macchina: questa tende ad eliminare il giuocatore, e la di costui
bravura consiste nel prolungare il giuoco ed è premiata proprio dal
prolungamento. Le cose starebbero diversamente se la ripetizione non
fosse una regola del giuoco, ma si risolvesse nella dazione di un
gettone, il cui valore fosse riscuotibile presso il gestore.
Dato che la ripetizione o il prolungamento sono una caratteristica
dei c.d. trattenimenti, non potrebbero, sia l'una che l'altro, essere
assunti come elemento discriminante fra i giuochi soggetti a disciplina
ed i trattenimenti.
E conclusivamente, il divieto di usare gli apparecchi con
ripetizione di partita (che sarebbero semplici trattenimenti o svaghi)
non avrebbe a fondamento esigenze di utilità sociale ed inciderebbe
invece nella sfera di indifferente liceità propria degli svaghi, e
quindi con la sua previsione risulterebbe violato l'art. 41 della
Costituzione.
b) Sarebbe del pari e nel contempo violato l'art. 3 della
Costituzione (al quale fa esplicito riferimento solo l'ordinanza del
pretore di Padova), perché la norma denunciata dà vita ad
un'arbitraria equiparazione di due situazioni manifestamente diseguali,
dei giuochi aleatori e degli svaghi: i primi danno luogo a scommesse o
consentono vincite di premi in denaro o in natura, ed il premio è
esterno al giuoco, i secondi sono giuochi di mero trattenimento e tali
restano anche se qualificati (nel caso di prolungamento del giuoco) da
regole che possono influire sulla loro durata.
c) Qualora si dovesse ritenere che con gli apparecchi con
ripetizione di partita si pongono in essere non trattenimenti ma
giuochi aleatori, la norma che ne vieta l'uso nei circoli ed
associazioni di qualunque specie sarebbe in contrasto con l'art. 18
della Costituzione, perché le attività che ciascuno ha diritto di
svolgere individualmente, nei limiti della legge penale, possono essere
svolte anche in forma associata; perché la Corte costituzionale, con
la ripetuta sentenza n. 125 del 1963, avrebbe considerato legittimo (in
riferimento all'art. 41 della Costituzione) il divieto di rilasciare la
licenza per gli apparecchi da giuoco aleatori per ciò che detto
divieto non riguarda i locali privati né quelli non aperti al
pubblico, ponendo sullo stesso piano gli uni e gli altri; perché, pur
convenendo con l'Avvocatura dello Stato che la diversità della
disciplina penale (per cui il singolo può usare determinati apparecchi
nella propria abitazione e non nei locali pubblici o aperti al
pubblico) è giustificata dal luogo in cui l'attività si svolge, e che
l'attività materiale ed il suo risultato di svago appartengono ai
singoli e non ai pubblici esercizi o alle associazioni, non può essere
equiparato al pubblico esercizio il luogo "associazione" e deve,
invece, questo essere considerato luogo privato (come imporrebbe l'art.
18), sede di attività non sindacabili se non impingano nella legge
penale; e perché la materia non si presta ad essere intorbidata dalla
preoccupazione che un'associazione possa - in realtà - non essere tale
e possa atteggiarsi in concreto come pubblico esercizio: se ciò
dovesse accadere, soccorrerebbero la sorveglianza dell'autorità di
polizia ed il controllo del magistrato di merito.
d) Sarebbe infine violato, in ordine al profilo ora considerato,
anche l'art. 3 della Costituzione (norma, per altro, alla quale non fa
riferimento l'ordinanza di rimessione del tribunale di Milano), in
quanto irragionevolmente è operata una equiparazione tra situazioni
diverse, e cioè tra i circoli e le associazioni, da un lato e i locali
pubblici o aperti al pubblico, dall'altro.
7. - Concludeva del pari per la fondatezza della questione in
riferimento all'art. 41 della Costituzione, la difesa degli imputati
tratti a giudizio dal pretore di Adrano e costituitisi in questa sede.
Dopo avere accennato alle vicende che hanno caratterizzato
l'introduzione e la diffusione dei flippers nel mercato italiano,
assumeva che l'iniziativa economica privata è tutelata dall'art. 41
della Costituzione sempre che non favorisca attività che abbiano fini
antisociali o che possano essere di danno alla sicurezza, alla libertà
e alla dignità umana, che l'individuazione di codesti limiti è
devoluta all'ampia discrezionalità del legislatore e che questi,
però, non può adottare mezzi che siano in contrasto con i diritti
garantiti dalla Costituzione o ne compromettano l'esistenza; e
precisava che sarebbe illegittima costituzionalmente una legge
ordinaria che ponesse limitazioni inutili e dannose per l'iniziativa
economica privata. Tale ipotesi si sarebbe verificata nella specie.
La legge n. 507 del 1965 ha esteso il divieto di uso, anche ai
flippers, che sono apparecchi di puro trattenimento, danno cioè solo
un'onesta ricreazione non collegata a giuochi o scommesse. Essi,
d'altro canto, comportano unicamente uno stimolo per l'abilità del
giuocatore, che ne determina in modo esclusivo o quasi, il
funzionamento.
Anche se la possibilità di ripetizione della partita quale premio
per il giuocatore può sembrare un'alterazione della caratteristica di
puro trattenimento, è escluso che venga posta in essere una scommessa
tra l'apparecchio ed il giuocatore.
Il prolungamento della partita, poi, non è ripetizione, ma
estensione dell'unica partita, prolungamento dello svago per abilità
del giuocatore senza nessuna spesa o premio o scommessa.
L'anzidetto divieto non può quindi non apparire in contrasto con
l'art. 41, perché i detti apparecchi (e a maggior ragione quelli con
prolungamento di partita) non presentano alcun pericolo per la
sicurezza, la libertà o la dignità umana e non favoriscono fini
antisociali. Considerato in diritto :
1. - Con le ordinanze indicate in epigrafe è sollevata da parte
del tribunale di Milano e dei pretori di Padova e di Adrano la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20
maggio 1965, n. 507 (che ha abrogato e sostituito il terzo ed il quarto
comma dell'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773), in riferimento agli artt.
41 e 3 e 18 della Costituzione. Le relative cause vengono pertanto
riunite e decise con unica sentenza.
2. - L'Avvocatura generale dello Stato ha prospettato il dubbio
che, data la natura del giudizio di merito, il tribunale di Milano non
avrebbe potuto proporre la questione.
La perplessità non ha però ragione di essere, perché il giudice
a quo ha ritenuto che la domanda avanzata dall'Associazione Lombarda
Relax fosse pienamente ammissibile e rivolta ad un petitum proprio ed
autonomo. E ad ogni modo, il profilo della rilevanza della questione
è, nell'ordinanza di rimessione, ampiamente motivato.
3. - Si assume, anzitutto, che l'indicata norma sarebbe in
contrasto con l'art. 41 della Costituzione.
La legge n. 507 del 1965, con l'estensione del divieto di uso, nei
luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di
qualunque specie, agli apparecchi o congegni con ripetizione o
prolungamento di partita, avrebbe apportato all'iniziativa economica
privata ingiustificate e dannose limitazioni.
La ripetizione e il prolungamento di partita, infatti, non
rientrerebbero nel concetto di giuoco e neppure in quello di scommessa,
e costituirebbero esclusivamente svago o divertimento.
E l'uso degli apparecchi o congegni che danno al giuocatore che
consegua un dato punteggio, la possibilità di giuocare un'altra
partita o di continuare l'unica partita, non stimolerebbe a riprovevoli
attività o al giuoco d'azzardo, non favorirebbe fini antisociali e non
sarebbe pericoloso per la sicurezza, la libertà e la dignità umana.
4. - Tra gli apparecchi o congegni automatici e semiautomatici da
giuoco, il cui uso è vietato dalla legge n. 507 del 1965, sono
compresi "quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la
vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura anche sotto forma
di consumazione o di ripetizione di partita".
Questi ultimi permettono al giuocatore che, dato il corrispettivo,
se ne serva e consegua un certo punteggio o un dato risultato, di
proseguire nell'uso. Ed in particolare i cosiddetti flippers danno la
possibilità al giuocatore che si venga a trovare in quella situazione,
di disporre, senza soluzione di continuità, di altre biglie fino a
ripetere, per una o più volte, l'uso dell'apparecchio o congegno,
originariamente consentitogli.
Potrebbe apparire improprio parlare di "ripetizione di partita"
specie in contrapposto a "consumazione" di partita nei due casi
(prospettati in termini opposti, ma sostanzialmente coincidenti) in cui
al giuocatore, dietro corrispettivo, è consentito l'uso di un
apparecchio del genere con l'originaria disponibilità, ad esempio, di
cinque o di dieci biglie a seconda dei (due) casi è con la
possibilità che, raggiunto un dato punteggio, gli sia rispettivamente
dato o negato di disporre di altre biglie in aggiunta alle prime
cinque. Ma, in sostanza, ha rilievo in entrambi i casi - ed ai fini del
presente giudizio, nel primo di essi - che il giuocatore, il quale,
ottenuta con la dazione di una certa somma la disponibilità, per
l'uso, di un dato apparecchio o congegno, se ne serva nel modo previsto
e consegua un dato risultato (ad es. un punteggio minimo), possa, senza
dover dare un nuovo o diverso corrispettivo, utilizzarlo ancora o
nuovamente.
Questo basta perché apparecchi o congegni del genere debbano
essere considerati non da trattenimento, ma da giuoco. L'uso di essi
non si sostanzia o non si risolve unicamente in uno svago per chi vi si
dedica; comporta uno svago ma questo è conseguibile solo attraverso il
compimento di un'attività di giuoco o di scommessa.
Nella normativa in esame sono usati termini ed espressioni (quali,
apparecchi o congegni da giuoco, che possono dar luogo a scommesse o
che consentono la vincita di un qualsiasi premio), che, pur non avendo
lo stesso significato e la stessa portata di identici o simili termini
ed espressioni adoperati a proposito di altri istituti o in altre
norme, certamente stanno ad indicare, quale oggetto del divieto, un
dato comportamento del giuocatore, e date utilità (immediate o
mediate) che questi può conseguire e che lo inducono a servirsi
dell'apparecchio o congegno.
L'uso di questo non è soltanto fine a se stesso, ma è anche
rivolto al conseguimento di un risultato (che è sostanzialmente
aleatorio) al quale è collegato un premio costituito dal diritto a
continuare in quell'uso senza un nuovo o diverso corrispettivo.
Nella detta normativa trovasi la disciplina di una particolare
attività ludica, che tale è e rimane anche se il risultato del
comportamento si presta ad essere influenzato, sia pure relativamente,
dal giuocatore ed anche se il premio - come si sostiene - possa avere
natura "interna". L'attribuzione ed il godimento del premio non
rientrano nel modo (mezzi, tempo e luogo) secondo cui il giuocatore,
dato il corrispettivo, può servirsi dell'apparecchio o congegno.
Codesto premio è un quid facilmente individuabile. E non importa che
il godimento di esso possa avvenire (normalmente o anche) consumando o
continuando la partita. Resta decisivo il fatto che al giuocatore che
vince, è dato un premio, un'utilità (anche se limitata nel tempo e
modesta nell'entità) immediata e diretta (e comunque suscettibile di
essere equiparata ad una somma di denaro).
5. - Con l'estensione del divieto di uso agli apparecchi o
congegni, automatici e semiautomatici, da giuoco e con l'inclusione
nelle relative categorie di quelli con "ripetizione di partita", la
norma denunciata non va contro il disposto dell'art. 41 della
Costituzione.
La Corte, con la sentenza n. 125 del 1963, a proposito del divieto
di concedere licenze per l'uso degli apparecchi o congegni che
subordinavano lo svago alla loro utilizzazione come mezzo di giuoco o
di scommessa, ha considerato meritevoli di tutela le esigenze sociali
che si sostanziavano nel non favorire il giuoco puramente aleatorio
anche se non di azzardo, nel prevenire i reati, nel tutelare le
libertà cui accenna l'art. 41 della Costituzione messe in pericolo
dal diffondersi di quei reati, e nell'impedire che la dignità umana
ricevesse offesa dallo sterile impiego dell'autonomia individuale. Ed
ha reputato razionale che il legislatore avesse posto quel divieto dopo
aver ritenuto che tendenze antisociali sarebbero state agevolate
dall'uso di quegli apparecchi nei locali pubblici o aperti al pubblico,
e giudicato negativa l'esperienza del sistema anteriore fondato sulla
licenza di esercizio.
Di fronte alla nuova questione, la Corte non può che confermare il
suo precedente avviso.
Gli apparecchi ed i congegni da giuoco, previsti dall'art. 1 della
legge n. 507 del 1965, ed anche quelli con "ripetizione di partita",
nonostante che la spesa unitaria per il loro uso sia modesta e che
(almeno per l'ipotesi in cui la ripetizione di partita non sia
indefinitamente reiterabile) del pari modesto sia il premio e limitato
il tempo per il suo godimento, possono favorire tendenze antisociali,
ed il divieto di farne uso per ciò non contrasta con l'art. 41.
La libertà di iniziativa economica privata (che nella specie si
atteggia come libertà di costruire, vendere o noleggiare quegli
apparecchi o congegni da giuoco) risulta legittimamente limitata con il
divieto di usare codesti apparecchi o congegni. Appare, infatti, quanto
mai opportuno o addirittura necessario che non venga favorito il giuoco
aleatorio anche se non d'azzardo e che i cittadini ed in particolare i
giovani non diano vita a situazioni o comportamenti (perdita di tempo e
di denaro, dedizione all'ozio, vita in comune con persone disponibili
anche per attività moralmente e socialmente riprovevoli, ecc.) non del
tutto compatibili con il rispetto della stessa dignità umana. Ed è
giustificato e razionale che il legislatore abbia sancito il ripetuto
divieto, posto che l'uso degli apparecchi e congegni di cui si discute,
avrebbe potuto determinare o comunque agevolare tendenze antisociali.
Né in contrario può valere il fatto che con l'uso di quegli
apparecchi o congegni si ha una limitata perdita di tempo o di denaro o
si possa ad esempio migliorare la prontezza di riflessi, perché è
escluso che chi giuoca, e lo faccia abitualmente, si fermi alla prima
partita e non vada oltre destinandovi tempo e denaro in misura non
indifferente, e perché a fronte degli ipotetici vantaggi stanno
indubbiamente danni o pericoli di danno sul terreno e dal punto di
vista psichico, morale e sociale.
6 - Le considerazioni sopra svolte a sostegno della legittimità
costituzionale del divieto di usare apparecchi o congegni da giuoco con
"ripetizione di partita" valgono egualmente per lo stesso divieto che
riguarda quelli con prolungamento di partita. Il problema si presenta
sostanzialmente negli stessi termini, anche se in tal caso le due
utilità che si succedono nel tempo (uso normale dell'apparecchio e
prolungamento di partita) possono non essere quantitativamente
equivalenti. Il prolungamento di partita nell'ambito della normativa in
esame costituisce pur sempre un premio (come ammette lo stesso pretore
di Adrano) ed è perciò da equipararsi alla ripetizione di partita
(come, da parte sua, riconosce il pretore di Padova); ed è comune alle
due ipotesi l'esistenza di un premio ricollegato ad un certo risultato
conseguibile mediante il funzionamento dell'apparecchio o congegno.
7. - L'anzidetta limitazione apportata alla libertà di iniziativa
economica privata non determina d'altra parte alcuna violazione del
principio di eguaglianza. Il pretore di Padova ha sollevato la
questione prospettando codesto profilo in termini quanto mai generici.
Si limita infatti ad osservare che potrebbe dubitarsi della
legittimità costituzionale della legge n. 507 perché gli artt. 3 e
41 della Costituzione garantiscono, sul piano di eguaglianza, la
libertà economica individuale col solo limite di non favorire fini
antisociali; e non va oltre nell'individuazione delle situazioni e dei
trattamenti giuridici. Per cui, potrebbe pensarsi che il riferimento
all'art. 3 sia puramente complementare come a disposizione avente
portata generale che rilevi anche a proposito della garanzia
costituzionale dell'art. 41.
E poi non ha pregio la tesi sostenuta dalla difesa
dell'Associazione Lombarda Relax, secondo cui con la norma denunciata
sarebbero state equiparate due situazioni manifestamente diseguali, dei
giuochi aleatori e degli svaghi. La legge n. 507, come si è sopra
constatato, non contiene alcuna previsione che concerna il puro svago e
quindi gli apparecchi da trattenimento il cui uso, giusta la citata
sentenza n. 125 del 1963, non avrebbe potuto essere vietato.
In sostanza, e l'osservazione effettuata sul punto dalla Avvocatura
generale è pertinente, le attività umane si atteggiano in molti e
differenti modi, ed una normativa che miri a tutelare la dignità e la
personalità umana, non può disciplinare quelle attività senza tener
conto dei relativi modi di essere.
8. - Il tribunale di Milano ha prospettato la questione anche sotto
il profilo che la norma relativa al divieto di usare gli apparecchi o
congegni da giuoco, nei circoli ed associazioni di qualunque specie
sarebbe in contrasto con l'art. 18 della Costituzione, perché
imporrebbe alle associazioni divieti di azioni consentite ai singoli.
Per l'impostazione della questione non può essere considerata
l'eventualità che alle sedi di quegli enti e per l'uso dei detti
apparecchi accedano anche soggetti estranei. Una ipotesi del genere non
è compresa nella previsione di cui alla norma in esame; ed il fatto
che in concreto la dovesse realizzare sarebbe riservato in forza di
altre norme alla cognizione e competenza degli organi di polizia o di
quelli giurisdizionali.
Esaminata nei termini in cui è stata prospettata, la denunziata
illegittimità costituzionale non sussiste.
È fuori dubbio che non tutti i diritti e le libertà che il
singolo ha nell'ambito della propria sede, debbano spettare allo stesso
soggetto ovvero dallo stesso possano essere esercitati qualora operi
insieme con altri e nei locali di un organismo collettivo di cui faccia
parte. Nella norma in esame non si pone una aprioristica equiparazione
tra i locali dei circoli e delle associazioni di qualunque specie ed i
luoghi pubblici o aperti al pubblico, ma ad essa razionalmente si
perviene attraverso la detta considerazione, che dà conto, pertanto,
non di un'eccezione al principio di eguaglianza o parità di
trattamento nei confronti di tutti i soggetti (singoli o collettivi) ma
di una logica ed inevitabile integrazione di quel principio, per cui
determinati comportamenti, che siano leciti o tollerati se tenuti dal
singolo nell'ambito della propria abitazione, possono non esserlo più
se posti in essere (sia pure da singoli, ma) in gruppo e nei locali di
un circolo o di un 'associazione. E questa particolare colorazione del
comportamento lo rende idoneo a generare pericoli o danni per la
società.
Con riferimento alla specifica questione sollevata dal tribunale di
Milano, per ciò non rileva la circostanza che al singolo non sia
vietato l'uso, nella propria abitazione, di apparecchi o congegni da
giuoco. Il divieto legislativo colpisce il comportamento che tutte le
persone facenti parte del circolo o della associazione, possono tenere
nei relativi locali. Ed è il riflesso del giusto peso che si
riconnette alla pericolosità sociale dell'uso dei ripetuti apparecchi
o congegni da giuoco, da parte dei singoli operanti in gruppo, e cioè
nei locali di organismi collettivi o sociali, alla presenza o con la
partecipazione di una pluralità di persone.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507 (divieto di uso degli
apparecchi automatici e semiautomatici da giuoco nei luoghi pubblici o
aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie),
sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 41, 3
e 18 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE -PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte