Sentenza n. 12/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1974 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 113Costituzione
- art. 6Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)
- art. 8Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del codice
di procedura civile, in relazione agli artt. 6 e 8 del r.d. 30 ottobre
1933, n. 1611 (Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 14
ottobre 1971 dal pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente
tra Bruni Luigi e l'Ufficio del registro di Ferrara, iscritta al n. 450
del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 23 del 26 gennaio 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 1973 il Giudice
relatore Giuseppe Verzì;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione emessa dall'Ufficio del
registro AA.CC. e Successioni di Ferrara nei confronti di Bruni Luigi
per recupero di imposta suppletiva di registro, il pretore di detta
città, con ordinanza 14 ottobre 1971, rilevata la propria incompetenza
per materia ai sensi dell'art. 9 del codice di procedura civile, ha
riproposto d'ufficio la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 25 dello stesso codice (foro dello Stato), in relazione agli
artt. 6 e 8 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, ed in riferimento agli
artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.
Nella suddetta ordinanza il pretore fa presente, preliminarmente,
che vertendosi in tema di imposta di registro, non è dubbia la
competenza a giudicare del tribunale, secondo il principio dettato
dall'art. 9 c.p.c., indipendentemente da ogni considerazione sul
valore. Osserva, poi, che tribunale competente, tuttavia, non sarebbe
quello indicato dai principi generali di cui agli artt. 18 e seguenti
del codice di procedura civile, bensì, come è noto, quello... del
luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui
distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme
ordinarie, così come recita l'art. 25 del codice di procedura civile.
Il quale, praticamente, ha trasferito nel codice di procedura un
principio già affermato dagli artt. 6 e 8 del r.d. 30 ottobre 1933, n.
1611. L'opponente, pertanto, avrebbe dovuto adire il tribunale di
Bologna, non quello di Ferrara; giammai, comunque, il pretore di
Ferrara.
Ma se quest'ultima asserzione è pacifica altrettanto non può
dirsi, ad avviso del pretore, per la prima, poiché la norma contenuta
nell'art. 25 cod. proc. civ. non sembra poter coesistere con il preciso
dettato degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nonostante siffatta
coesistenza sia stata condivisa da questa Corte con la sentenza n. 118
del 1964: il tempo trascorso da quella pronuncia ed alcune
considerazioni sulla sua motivazione spiegherebbero il riproponimento
della questione.
Per motivare la rilevanza di questa, il pretore si limita ad
osservare che dalla risoluzione di essa, dipende l'indicazione del
tribunale competente. Evidentemente, si riferisce alla opinione
corrente, secondo la quale l'art. 44 cod. proc. civ., pur senza dirlo
espressamente, impone al giudice, qualunque sia il motivo per il quale
si dichiara incompetente, di indicare nel relativo provvedimento il
giudice che egli ritiene competente.
Nel giudizio conseguito avanti questa Corte non vi è stata
costituzione di parti. È, però, intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato, la quale ha eccepito, preliminarmente, la inammissibilità della
questione instando, altresì, nel merito, per la dichiarazione di non
fondatezza di essa. Considerato in diritto :
Il pretore di Ferrara ripropone la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 25 del codice di procedura civile (foro della
pubblica Amministrazione), in relazione agli artt. 6 ed 8 del r.d. 30
ottobre 1933, n. 1611, ed in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione.
La Corte ritiene innanzi tutto di dovere respingere l'eccezione di
inammissibilità fatta dall'Avvocatura dello Stato, atteso che il
giudice a quo ha motivato sulla rilevanza adducendo che la risoluzione
della questione è necessaria ai fini della decisione sul tribunale, al
quale dovrebbe rinviare gli atti, in deroga alle ordinarie norme sulla
competenza per territorio.
Con la sentenza n. 118 del 1964 è stato già deciso che l'art. 25
cod. proc. civ. non contrasta con gli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione.
Come esattamente rileva l'Avvocatura dello Stato, detta sentenza
trova un precedente, sia pure parziale, in quella n. 119 del 1963 ed
una conferma nella decisione n. 4 del 1964.
Al riguardo sono stati ritenuti determinanti due principi
fondamentali: che, cioè, la garanzia della tutela giurisdizionale
contro gli atti della pubblica Amministrazione sta a salvaguardare il
diritto del cittadino di invocarla, ma non vuol significare che il
legislatore non possa regolarne e disciplinarne i modi di attuazione.
In secondo luogo che il foro della pubblica Amministrazione appaga la
duplice esigenza di concentrare sia gli uffici dell'Avvocatura sia,
conseguentemente, la trattazione delle cause cui partecipa lo Stato in
un numero ristretto di sedi, conseguendo così economia di esercizio a
vantaggio della collettività e consentendo specializzazione dei
giudici nella trattazione di tali cause.
In merito a tutto ciò la suindicata sentenza ha motivato
diffusamente, indicando anche perché il maggior costo del processo per
i privati non viola né l'art. 3 né l'art. 24 della Costituzione.
Alle argomentazioni della Corte, il pretore non contrappone
obbiezioni che possano ritenersi comunque atte a contestare validamente
quanto affermato nella ripetuta decisione n. 118 del 1964 e nelle altre
sopraindicate. Né ha prospettato nuovi profili od addotto ragioni che
possano indurre la Corte a modificare le suddette decisioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 25 del codice di procedura civile (foro della pubblica
Amministrazione) in relazione agli artt. 6 ed 8 del r.d. 30 ottobre
1933, n. 1611 (T.U. delle leggi sulla rappresentanza in giudizio dello
Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello stato), questione
sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, con
ordinanza 14 ottobre 1971 del pretore di Ferrara.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte