Corte costituzionale

Ordinanza n. 12/1976

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/01/1976 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2946

del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 novembre 1974 dal pretore di Orvieto nel

procedimento civile vertente tra Gasparrini Fosco e il Monte dei Paschi

di Siena, iscritta al n. 520 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 del 29 gennaio 1975;

2) ordinanza emessa il 19 febbraio 1974 dalla Corte di appello di

Napoli - sezione di Salerno - nel procedimento civile vertente tra la

Società Trezza e Romano Silvio, iscritta al n. 550 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 48 del 19 febbraio 1975;

3) ordinanze emesse il 17 aprile 1974 dalla Corte d'appello di

Venezia in due procedimenti civili vertenti tra Bevilacqua Eleonora e

Felicita e Frameglia Giulio ed Augusto, iscritte ai nn. 42 e 43 del

registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 62 del 5 marzo 1975;

4) ordinanze emesse il 31 luglio 1974 dalla Corte d'appello di

Venezia nei procedimenti civili vertenti tra la società Monteponi e

Montevecchio e, rispettivamente, Ferrari Antonio e Peruzzo Alice,

iscritte ai nn. 163 e 164 del registro ordinanze 1975 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 25 giugno 1975;

5) ordinanza emessa il 22 maggio 1975 dal pretore di Genova nel

procedimento civile vertente tra Rosa Aldo e la società Cantieri

navali riuniti, iscritta al n. 322 del registro ordinanze 1975 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 10

settembre 1975.

Visti gli atti di costituzione del Monte dei Paschi di Siena, della

società Trezza, di Bevilacqua Eleonora e Felicita e di Frameglia

Giulio ed Augusto;

udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che le ordinanze in epigrafe sollevano questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 2946 cod. civ. nella parte in cui

il termine di prescrizione decennale decorrerebbe in pendenza di

rapporto di lavoro relativamente al diritto alla retribuzione, alla

qualifica superiore ed al diritto alla retribuzione derivante dal

riconoscimento di una qualifica superiore;

Considerato che con sentenza n. 115 del 1975 la Corte ha dichiarato

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.

2946 cod. civ. per manifesta irrilevanza, in quanto il diritto alla

retribuzione è assoggettato soltanto alle prescrizioni di cui agli

artt. 2948 n. 5, 2955 n. 2 e 2956 n. 1, cod. civ. non potendo la

prescrizione ordinaria concorrere con le prescrizioni di cui ai citati

articoli;

che altresì inammissibile è stata dichiarata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2946 cod. civ., per ciò che

attiene al diritto alla qualifica, in quanto una dichiarazione di

illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 36 della

Costituzione, potrebbe concernere solo la parte della disposizione che

riguarda le vere e proprie retribuzioni e non quindi il diritto alla

qualifica;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 2946 codice civile promosse dalle ordinanze in

epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

_ ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte