Sentenza n. 12/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/01/1986
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 160/1975
- art. 10legge 160/1975
- art. 9legge 160/1975
- art. 18legge 843/1978
- art. 19legge 153/1969
usata come parametro
citata
- art. 14legge 843/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo
comma, 9 e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (" Norme per il
miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla
dinamica salariale "); art. 18, primo comma, legge 21 dicembre 1978, n.
843; art. 14, quarto comma, del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, promossi con ordinanze
emesse il 22 settembre 1978 dal Pretore di Novara, il 28 ottobre 1980
dal Pretore di Modena, il 25 settembre 1981 dal Pretore di Modena, il
12 ottobre 1982 dal Pretore di Trento, il 16 ottobre 1982 dal Pretore
di Ferrara, il 25 marzo 1983 dal Tribunale di Lucca, il 16 settembre
1983 dal Pretore di Modena, il 1 dicembre 1983 dal Pretore di Genova,
il 26 marzo 1984 dal Pretore di Modena, iscritte rispettivamente al n.
593 del registro ordinanze 1978; al n. 881 del registro ordinanze
1980; al n. 779 del registro ordinanze 1981; al n. 827 del registro
ordinanze 1982; ai nn. 84, 436 e 976 del registro ordinanze 1983 e ai
nn. 213 e 886 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 38 del 1979, n. 63 del 1981, n. 75 del
1982, nn. 121, 184 e 301 del 1983, nn. 95 e 224 del 1984 e n. 7 bis
del 1985.
Visti gli atti di costituzione dell'INPS, di Messori Otello e
Badiali Giovannina, di Vaccari Claudio e di Lugli Anita, nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
uditi nell'udienza pubblica del 5 novembre 1985 i Giudici relatori
Antonio La Pergola e Francesco Greco;
uditi l'avvocato Pasquale Vario per l'INPS e l'avvocato dello Stato
Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 22 settembre 1978, il Pretore di
Novara solleva questione di costituzionalità dell'art. 1, terzo comma,
della legge 3 giugno 1975, n. 160 (recante " Norme per il miglioramento
dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica
salariale"), in relazione all'art. 3 della Costituzione. Il giudice a
quo ritiene che la norma censurata, nella parte in cui esclude le
pensioni inferiori al trattamento minimo dall'aumento fisso mensile di
13.000 lire, contrasti con il principio costituzionale di eguaglianza.
L'esclusione in discorso sarebbe del tutto ingiustificato.
Le argomentazioni dell'INPS resistente nel processo principale,
secondo le quali la differenza dovuta alla maggiorazione è pressoché
interamente assorbita dall'aumento percentuale previsto per tutte le
pensioni, non basterebbero, poi, ad incrinare il fondamento della
questione, dal momento che, anche ad accoglierle, rimarrebbe pur sempre
un irragionevole disparità del denunciato trattamento normativo.
2. - Con ordinanza emessa il 28 ottobre 1980, il Pretore di Modena
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, a) dell'art. 10,
primo comma, della legge n. 160/75, nella parte in cui esclude
dall'aumento ivi previsto le pensioni non superiori al trattamento
minimo; b) dello stesso art. 10, terzo comma, in quanto rinvia al
censurato disposto del primo comma; e) infine del quinto comma
dell'art. 10, nella parte in cui esclude dalla disciplina dei commi
precedenti le pensioni inferiori al trattamento minimo, con il
risultato che a queste ultime pensioni si applicherebbe il criterio,
ritenuto meno favorevole per i beneficiari del trattamento
pensionistico, che sancisce l'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n.
153.
Gli attori nei giudizi principali sono titolari di pensioni le quali
eccedevano in origine il trattamento minimale e poi, ne sono scese al
di sotto, perché l'importo minimo delle pensioni è stato via via
aumentato, in forza di successive disposizioni di legge. Avanti al
Pretore essi lamentano che nei loro confronti non si applichino le
previsioni dell'art. 10 della legge n. 160 del 1975: più precisamente,
che la specie sia sottratta all'applicazione del nuovo criterio misto
di perequazione introdotto dall'art. 10 della legge n. 160, ed invece
assoggettata, sulla base del quinto comma dello stesso art. 10, al
criterio già fissato nell'art. 19 della legge n. 153 del 1969.
Il più complesso sistema di perequazione, di cui all'art. 10,
osserva il giudice a quo, garantisce alla generalità dei pensionati
(salvo che ai più bisognosi) una quota aggiuntiva, che si collega con
gli scatti dei punti di contingenza. Anche ai pensionati è Così
attribuito quanto occorre per le elementari esigenze della vita.
Viceversa, l'aver mantenuto il sistema previsto dalla legge n. 153
del 1969 per le pensioni, si dice, pari o inferiori al minimo,
comporterebbe che i relativi titolari soggiacciano ad un trattamento
deteriore, tanto più grave, quanto minore è l'importo della pensione.
Tale disparità di disciplina non appare giustificata né in relazione
all'entità dei contributi versati, della quale il congegno
dell'aumento fisso, qual è posto nell'art. 10, non tiene infatti
conto, né sulla base di altri razionali criteri. La normativa
censurata offenderebbe altresl' il precetto dell'art. 38 Cost., il
quale impone che ai lavoratori siano garantiti, nella vecchiaia, i
mezzi indispensabili alle loro esigenze di vita. La maggiorazione dalla
quale vengono esclusi proprio e soltanto i titolari delle pensioni
inferiori al minimo (e cioè l'aumento fisso connesso con gli scatti
della contingenza) servirebbe al recupero del potere di acquisto della
pensione, assicurando a chi ne fruisce " la conservazione di una
capacità economica reale minima adeguata alle necessità personali e
familiari ".
D'altra parte, l'eventuale integrazione al minimo della pensione
inferiore risulta nella realtà solo sussidiaria ed eventuale e
comunque, sempre ad avviso del giudice a quo, il relativo adeguamento
alle variazioni del valore della moneta, avviene - anche là, dove esso
abbia effettivamente operato - secondo criteri meno favorevoli rispetto
a quello previsto nell'art. 10 per le pensioni di più elevato
ammontare.
2.1 - Si costituiscono nel presente giudizio i ricorrenti davanti
al Pretore.
La loro difesa sostiene la fondatezza delle questioni sollevate.
Non sussisterebbero diversità di condizioni né soggettive, né
oggettive, che giustifichino le differenze di trattamento imposte dal
legislatore.
Tutte le forme di tutela previdenziale tendono, viene inoltre
dedotto, a conseguire gli obiettivi del secondo comma dell'art. 38
Cost., che si connettono con l'attuazione del principio di eguaglianza
in conformità del secondo comma dell'art. 3 della Costituzione. Di
fronte alla identità degli obiettivi che il legislatore si deve
prefiggere, le disparità del regime in esame risulterebbero
ingiustificato, con la conseguente lesione degli invocati precetti
costituzionali.
2.2 - Nel presente giudizio si costituisce anche l'INPS.
Nell'atto di costituzione, si rileva che la legge n. 160 del 1975
ha modificato la previgente disciplina del fenomeno nell'ambito
dell'assicurazione generale obbligatoria: l'art. 19 della legge n. 153
del 1969 continua ad esser previsto con riguardo alle pensioni
supplementari ed a quelle inferiori o pari al minimo; l'art. 9 legge n.
160 collega il trattamento pensionistico con la dinamica salariale
dell'industria, mentre per le pensioni superiori è stabilito un
meccanismo misto: un aumento percentuale sull'ammontare della pensione,
e un aumento in cifra fissa derivante dagli scatti dei punti di
contingenza durante il periodo preso in considerazione. Pertanto, la
disciplina censurata opera diversamente in relazione all'importo della
pensione, secondo che esso superi, oppur no, il minimo fissato dalla
legge.
La difesa dell'Istituto previdenziale osserva quindi che l'art. 19
legge n. 153 assicura la conservazione nel tempo del valore originario
della pensione, garantendo un recupero proporzionale alle variazioni
dell'indice del costo della vita.
L'art. 9 della legge n. 160, sia pure attraverso un meccanismo
distinto dal precedente, configura una " dinamica pensionistica
superiore a quella dell'art. 19 ". L'art. 10 della legge n. 160,
introduce, dal canto suo, un distinto meccanismo di perequazione
automatica, più favorevole per le pensioni inferiori ai 5 milioni
annui, ma svantaggioso per le pensioni di maggior importo.
Le pensioni superiori al minimo sono erogate in funzione di una
maggiore anzianità e/o del versamento di più elevato contributo.
Malgrado ciò, la dinamica prevista per tali pensioni dall'art. 10
della legge n. 160 corrisponde ad una parabola che ha il suo vertice
nei trattamenti pensionistici di 400 mila lire mensili, per poi
discendere; la logica del criterio prescelto si adatta quindi alle
pensioni superiori al minimo non a quelle di importo fisso e fatte
coincidenti con il trattamento minimo.
In definitiva - conclude la difesa dell'INPS - il problema sta
nell'accertare se l'introduzione di un regime differenziato di
perequazione in rapporto al livello delle pensioni rientri, oppur no,
nella discrezionalità del legislatore; se cioè sia stato rispettato
il dettato dell'art. 38 Cost. con riferimento alle pensioni minime o se
per contro tutte le prestazioni vadano assoggettate allo stesso
meccanismo di recupero del valore reale.
Per la soluzione dei quesiti Così configurati la difesa si rimette
al giudizio della Corte.
2.3 - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Il sistema della legge n. 160, deduce l'Avvocatura, va visto nel suo
complesso. Dal sistema delle disposizioni ivi contenute risulta che per
le pensioni allora inferiori a lire 100.000 è stato previsto un
aumento pari a 13.000 lire mensili, comprensivo dello scatto di scala
mobile. Ne è conseguito un aumento decrescente, a partire dai
trattamenti minimi e fino alle pensioni al di sotto di 100.000 lire. A
parte ciò, è stato disposto un adeguamento ancorato al costo della
vita.
Quest'ultima forma di maggiorazione - rileva ancora l'Avvocatura
dello Stato - era stata introdotta, per la prima volta, con l'art. 19
della legge n. 153 del 1969, la quale però non prevedeva l'aggancio
con la dinamica salariale, sancito invece nella legge n. 160 nell'art.
9, con riguardo alle pensioni di importo minimo, mentre nei confronti
delle pensioni superiori al minimo, è previsto il seguente altro
regime: l'aumento fisso di cui al terzo comma dell'art. 10 e quello
variabile proporzionale, che si eroga in base al primo comma dello
stesso articolo. Tale disciplina assicura un certo grado di
proporzionalità fra pensioni e retribuzioni dei lavoratori in
attività.
L'Avvocatura passa poi ad illustrare un esempio di calcolo relativo
all'adeguamento in base all'aumento misto ed a quello previsto invece
dall'art. 9: il sistema misto in relazione all'ipotesi sottoposta
all'attenzione della Corte, nella quale figurano pensioni di vario
importo, fermo restando che il costo della vita è pari al 18,5 %
mentre si registra un aumento del 21 %, sarebbe meno favorevole per i
redditi superiori alle 90.000 lire, più vantaggioso per i redditi
inferiori.
Di qui l'esigenza fatta valere dal Pretore di Modena di rivalutare
in base appunto al criterio misto le pensioni più modeste. Senonché
le tesi del giudice a quo sembrano contrastare, secondo l'Avvocatura,
con tre dati del sistema vigente: l'aumento " massiccio " delle
pensioni inferiori a 100.000 lire, la diversità di tecniche di
perequazione automatica, l'attuale (all'epoca dell'intervento - marzo
1981) livello delle pensioni.
Nella materia di cui si controverte, sono state adottate formule di
diverso tipo, dirette tuttavia al medesimo scopo.
Rilevatosi insufficiente il criterio fissato dall'art. 19 legge n.
153/69, il legislatore si è orientato verso un'altra soluzione, idonea
a difendere il potere di acquisto contro il continuo ed inevitabile
deterioramento (del valore reale delle pensioni). La scelta non risulta
irrazionale.
Con riguardo alle pensioni minime, oltre al loro incremento del
30%, dal primo gennaio di ogni anno si stabilisce il loro aumento
percentuale collegato all'aumento dei salari operai dell'industria ed
in base all'indice ISTAT.
Con il sistema dell'art. 10 il legislatore ha poi inteso evitare da
un lato che le pensioni più elevate lievitassero eccessivamente,
dall'altro, in conformità del criterio di collegare retribuzione e
trattamento pensionistico, che il reale potere di acquisto delle
erogazioni non fosse integrato in modo da determinare l'appiattimento
fra le pensioni minime e trattamenti di maggior importo. Posto ciò, il
sistema misto non poteva essere applicato alle pensioni minime, nei
confronti delle quali non vi è alcuna esigenza perequativa. D'altra
parte, se il sistema previsto dall'art. 9 legge n. 160 può in
relazione a certe fasce di pensioni condurre a trattamenti lievemente
inferiori rispetto a quelli risultanti dal sistema misto previsto
dall'art. 10, ciò consegue a scelte tecnico-politiche del legislatore,
non censurabili, come tali, dalla Corte. In ogni caso, la normativa in
questione non ha trascurato i trattamenti minimi, giacché ne ha
previsto, prima dell'entrata in vigore del congegno di rivalutazione,
l'aumento di oltre il 30%.
Per tutti i suddetti motivi non sussisterebbe il preteso contrasto
della normativa censurata con l'art. 3 Cost..
Quanto poi alla pretesa violazione dell'art. 38 Cost. il leggero
divario che sussisteva (e non più sussistente già all'epoca
dell'intervento) per gli aumenti dei trattamenti minimi, in ordine
all'applicazione dei due differenti criteri, è dipeso esclusivamente
dalla diversa tecnica di rivalutazione, e dunque, anche qui, da una
scelta che sfugge al sindacato di questo Collegio. La questione va
pertanto risolta con il verificare se il trattamento minimo delle
pensioni, sulla base dell'art. 9 della legge n. 160, e all'epoca in cui
l'ordinanza di rinvio è stata emessa, fosse tale da non soddisfare le
esigenze elementari della vita. La normativa censurata non dispone
altro, se non aumenti di tale trattamento: se le norme che di queste
detertninano l'ammontare sono indenni da censura, altrettanto deve
dirsi delle disposizioni in esame. In proposito - ricorda l'Avvocatura
- alla luce della giurisprudenza della Corte la determinazione dei
trattamenti minimi di pensione è affidata alla discrezionalità del
legislatore che dovrà tener conto delle risorse destinabili al
finanziamento delle pensioni, compatibilmente con il livello del
reddito nazionale.
Infine, quanto alla particolare questione sollevata dal Pretore di
Modena nei confronti del quinto comma dell'art. 10, viene rilevato che
dal testo dell'ordinanza sembra risultare che i ricorrenti fruissero di
pensioni già integrate al minimo e non, dunque, come si assume dal
giudice a quo, sub-minimali. Di qui l'apparente irrilevanza della
questione, com'è posta alla Corte. In ogni caso, l'esclusione del
congegno perequativo sarebbe giustificata per il fatto che i titolari
delle suddette pensioni sono già titolari di altra pensione.
Con riguardo poi alle pensioni con decorrenza compresa nell'ambito
dell'anno anteriore a quello dal quale ha effetto l'aumento,
l'esclusione dalla perequazione si spiega per la considerazione che le
pensioni di nuova costituzione beneficiano per l'anno successivo alla
loro liquidazione delle ultime retribuzioni, prese a base del calcolo
relativo.
3. - Con ordinanze emesse rispettivamente il 12 ottobre 1982 e il
25 marzo 1983 il Pretore di Trento ed il Tribunale di Lucca sollevano
identica questione di costituzionalità.
Le fattispecie sono analoghe alla precedente. Il Pretore e il
Tribunale non adducono a sostegno delle proprie tesi nuove
argomentazioni.
Anche in questi giudizi si costituisce l'INPS, la cui difesa non
adduce nuovi rilievi per l'infondatezza delle questioni, salvo che sul
punto seguente: quando l'inflazione ha assunto dimensioni allarmanti,
il legislatore ha disposto con l'art. 16 legge n. 843/78 " che la
disciplina della perequazione delle pensioni del Fondo lavoratori di
cui agli artt. 9 e 10 legge 3 giugno 1975, n. 160, si applica a
decorrere dal 1 gennaio successivo a quello di decorrenza della
pensione ".
Successivamente, però, sempre ad avviso della difesa dell'INPS,
con l'art. 2, terzo comma, legge 30 dicembre 1980, n. 895, è stato
stabilito che anche per le pensioni originariamente superiori e
divenute poi pari o inferiori al minimo, continui ad applicarsi la
perequazione automatica prevista per le pensioni superiori.
Con ciò, conclude la difesa dell'INPS, si vede come il legislatore
abbia, nella sua discrezionalità adattato, compatibilmente con i mezzi
a disposizione, il momento per intervenire al fine di temperare gli
effetti dell'inflazione sulle pensioni.
Anche in questi giudizi interviene il Presidente del Consiglio.
L'Avvocatura fa rinvio alle deduzioni già esposte.
4. - Con ordinanza emessa il 16 ottobre 1982 dal Pretore di
Ferrara, viene sollevata la questione di costituzionalità degli artt.
9 e 10 legge n. 160/75 (sempre in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.)
nella parte in cui escludono dagli aumenti previsti nell'art. 10 le
pensioni che non siano superiori ai trattamenti minimi.
Nella sostanza quindi la questione è identica a quella sollevata
in precedenza.
Sia l'INPS nel proprio atto di costituzione, sia l'Avvocatura
nell'atto di intervento per conto del Presidente del Consiglio, non
adducono nuove argomentazioni.
5. - Con nuova ordinanza emessa il 16 settembre 1983, il Pretore di
Modena sempre in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo
comma, Cost., ha sollevato questione di costituzionalità avente ad
oggetto, oltre che i commi primo, terzo e quinto dell'art. 10 della
legge n. 160/75, anche a) il primo comma dell'art. 18 della legge 21
dicembre 1978, n. 843, in quanto ha dichiarato applicabili per l'anno
1979 alle pensioni inferiori al minimo il solo aumento di cui all'art.
10, primo comma, legge n. 160, e non anche l'aumento di cui al terzo
comma del suddetto articolo; b) il quarto comma dell'art. 14 del d.l.
30 dicembre 1979, n. 663, come convertito nella legge 29 febbraio 1980,
n. 33, nella parte in cui ha dichiarato applicabile, a partire dal 1
gennaio 1980 alle pensioni inferiori al minimo, ancora solo l'aumento
percentuale di cui al primo comma dell'art. 10 e non anche quello
previsto dal terzo comma.
Nella sostanza, dunque, il Pretore osserva che, in luogo
dell'aumento calcolato sulla base dell'art. 19 della legge n. 153/69,
sia stato disposto, rispettivamente per il 1979 e a decorrere dal
gennaio 1980, per le pensioni inferiori al minimo, il solo aumento in
percentuale stabilito dal primo comma dell'art. 10 legge n. 160, e non
anche quello fisso di cui al terzo comma dello stesso articolo.
L'INPS, costituitosi anche nel presente giudizio, deduce dal canto
suo che il Pretore sarebbe incorso in equivoco: infatti, quando una
pensione da superiore diviene inferiore al minimo, essa viene
immediatamente integrata fino all'importo della pensione minima e
pertanto ricondotta al sistema di perequazione di cui all'art. 9 legge
n. 160 e non già, come ritenuto dal Pretore, quello di cui all'art. 19
legge n. 153, rimasto in vita per le pensioni supplementari e per
quelle inferiori al minimo, le quali, a seguito di varie sentenze di
questa Corte, sussistono ora in numero ridottissimo. Pertanto spetta
alla Corte verificare se, Così atteggiandosi lo stato della normativa,
sussista la lamentata violazione degli artt. 3 e 38 Cost..
Interviene anche nel presente giudizio il Presidente del Consiglio.
L'Avvocatura non insiste sulle argomentazioni svolte in precedenza.
In prossimità dell'udienza, la difesa delle parti private
costituitesi nel giudizio di costituzionalità introdotto con la prima
delle due ordinanze emesse dal Pretore di Modena presenta una memoria
aggiuntiva. Con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 38 Cost.,
si rileva in detto scritto difensivo che la norma costituzionale
invocata, secondo la pregressa giurisprudenza della Corte, concerne
l'adeguamento dei mezzi previdenziali " alle esigenze di vita
dell'infortunato " (e nel nostro caso, sostiene la difesa di parte
privata, per analogia, del titolare di pensione di vecchiaia)
"piuttosto che le modalità necessarie a conseguirli, a meno che esse
siano tali da compromettere il conseguimento ".
6. - Con ordinanza emessa il 28 settembre 1981, sempre il Pretore
di Modena ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 19,
primo comma, della legge n. 153 del 1969, in riferimento agli artt. 3
e 38 della Costituzione, nella parte in cui esclude dall'aumento ivi
previsto le pensioni aventi decorrenza nel corso dell'anno anteriore a
quello in cui l'aumento dovrebbe avere effetto. Secondo il giudice a
quo, l'inapplicabilità della perequazione automatica per l'intero
primo anno successivo a quello iniziale non comporta solo la perdita di
quella annualità, ma determina un deterioramento della prestazione
previdenziale per effetto del suo mancato adeguamento al potere di
acquisto della moneta. L'iniquità della, norma in oggetto sarebbe
dimostrata dal fatto che il legislatore ha provveduto ad eliminarla ma
solo per il futuro, con l'art. 16, secondo comma, della legge 21
dicembre 1978, n. 843.
La pensione del ricorrente è divenuta inferiore a trattamento
minimo, proprio per effetto della norma censurata. Il giudice a quo,
pone dunque, in via subordinata, per l'ipotesi che questa Corte
dichiari non fondata la suddetta questione, l'altra questione di
legittimità, sollevata nei giudizi di cui si è in precedenza
riferito, che ha per oggetto il primo, terzo e quinto comma dell'art.
10 della legge n. 160 del 1975, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost..
Si sono costituiti nel presente giudizio la parte privata
ricorrente davanti al Pretore e l'INPS; ha inoltre spiegato intervento
il Presidente del Consiglio per tramite dell'Avvocatura dello Stato.
La difesa di parte privata, con argomentazioni analoghe a quelle
del Pretore rimettente, ha sostenuto la fondatezza delle questioni
sollevate.
La difesa dell'INPS, viceversa, a sostegno dell'infondatezza delle
questioni, con riguardo alla censura dell'art. 19, osserva che la ratio
della mancata perequazione delle pensioni nell'anno successivo a quello
della loro decorrenza va individuata nel fatto che l'assicurazione
comune e sue gestioni speciali sono improntate al principio della
solidarietà e non a quello dell'autofinanziamento; sicché ne deriva
la necessità di contemperare le esigenze delle categorie da proteggere
con quelle dell'erario. In tale ottica, anche il collegamento delle
pensioni al costo della vita va considerato come un obiettivo ottimale
che va perseguito senza tuttavia dimenticare le esigenze della
collettività. Pertanto si comprende, a giudizio della difesa
dell'INPS, come il legislatore abbia favorito i titolari di pensioni
con decorrenza più remota, falcidiate maggiormente dall'inflazione. Si
comprende, inoltre, come, essendo mutato il punto di equilibrio fra le
suddette contrapposte esigenze, siano state dettate successivamente
disposizioni tendenti a perseguire in modo più incisivo il richiamato
obiettivo ottimale.
Con riguardo, poi, alla questione subordinata la difesa dell'INPS
non adduce nuove argomentazioni rispetto a quelle relative ai giudizi
di cui si è in precedenza riferito.
L'Avvocatura dello Stato, con riguardo alla questione sollevata in
via principale, rileva che la sua infondatezza si desume dalla
considerazione che la ratio della norma censurata va individuata nel
collegamento tra la pensione di nuova costituzione e l'ultima
retribuzione utilizzata come base di calcolo per la sua liquidazione.
Con riferimento alla questione subordinata neanche l'Avvocatura
adduce nuove argomentazioni.
7. - Infine, il Pretore di Genova, con ordinanza del 1 dicembre
1983, e di nuovo il Pretore di Modena, con ordinanza del 26 marzo 1984,
sollevano la questione di costituzionalità dell'art. 10, quinto comma,
della legge n. 160/75, che detta, in parte qua, disposizione identica
a quella contenuta nell'art. 19, primo comma, della legge n. 153/69.
La censura è posta, anche in questo caso, in riferimento agli artt. 3
e 38 Cost., con argomentazioni analoghe a quelle già descritte. Considerato in diritto :
1. - Le questioni di cui questo Collegio è investito sono state
sollevate dal Tribunale di Lucca e dai Pretori di Ferrara, Modena,
Novara e Trento, nel corso di vari procedimenti, che vestono tutti
sulla liquidazione di trattamenti pensionistici a carico dell'INPS.
Forma oggetto di censura, per asserita violazione degli artt. 3 e 38
Cost., la disciplina dettata in talune disposizioni della legge 3
giugno 1975, n. 160 (" Norme per il miglioramento dei trattamenti
pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale "), ed in
altra successiva normativa. com'è di seguito precisato. I giudizi
promossi con le ordinanze in epigrafe sollevano questioni identiche o
connesse. Essi sono quindi riuniti e definiti con unica decisione.
1. - Il Pretore di Novara (r.o. 593 /78) denuncia l'art. 1, terzo
comma, della citata legge n. 160/75. Tale disposizione esclude le
pensioni di importo inferiore al trattamento minimo dalla maggiorazione
prevista nel secondo comma della stessa legge, ai sensi del quale
l'importo mensile delle pensioni a carico del fondo pensioni dei
lavoratori dipendenti, comprese fra L. 42.950 e L. 100.000, al netto
degli assegni familiari, è aumentato di L. 13.000. La norma censurata
offenderebbe l'art. 3 Cost. per avere ingiustificatamente discriminato
le pensioni di importo inferiore al trattamento minimo dalle altre, che
vengono maggiorate. La circostanza che l'aumento anzidetto è stato in
larga misura assorbito dalla maggiorazione del 13%, stabilita, in forza
di successive previsioni legislative, per adeguare al costo della vita
tutti indistintamente i trattamenti pensionistici. non incide, precisa
il giudice a quo, sui termini della questione: la quale viene
ugualmente a delinearsi, per la parte non assorbita da quest'altro
aumento, che lascerebbe sussistere la lamentata discriminazione ai
danni delle pensioni di importo inferiore al minimo.
1.2 - Altra questione è prospettata dal Pretore di Modena (r.o.
881/80), il quale censura, in relazione all'art. 3, primo comma, e
all'art. 38, secondo comma, Cost., le seguenti disposizioni, contenute
nell'art. 10 della stessa legge n. 160/75: il primo comma, nella parte
in cui manca di estendere l'aumento ivi previsto alle pensioni " che
non siano superiori ai trattamenti minimi "; il terzo comma, in quanto
rinvia, e statuisce in conformità, alle previsioni del primo comma; il
quarto comma, perché esclude dal miglioramento dei trattamenti
pensionistici, qual è contemplato nel medesimo articolo, le pensioni
di importo inferiore al minimo e le assoggetta, invece, al regime
dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (" Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale ").
Le pensioni di cui si tratta nel giudizio di merito (pensioni di
vecchiaia, erogate dall'INPS e a carico del fondo per i lavoratori
dipendenti) eccedevano in origine l'importo minimo, ma ne sono poi
scese al di sotto, essendo, per via della loro decorrenza temporale,
rimaste escluse dalla perequazione automatica, com'è congegnata dal
citato art. 19, primo comma, della legge n. 153. Quest'ultima legge
regola l'adeguamento delle pensioni diversamente, secondo che il
relativo ammontare sia da un canto superiore, dall'altro pari o
inferiore al minimo. Riguardo alle pensioni superiori al minimo, è
prevista, rispettivamente al primo e al terzo comma dell'art. 10,
l'erogazione di un duplice aumento: uno in percentuale, pari " alla
differenza fra la dinamica delle retribuzioni degli operai
dell'industria e l'andamento del costo della vita ", ed un altro in
misura fissa, connesso con i punti di contigenza per i lavoratori
dell'industria nei quattro trimestri, che corrono dal diciassettesimo
al sesto mese anteriore a quello da cui opera la prevista
maggiorazione. Ad avviso del giudice a quo, il regime testé descritto
non trova applicazione nella causa di merito, perché concerne
esclusivamente le pensioni, il cui importo risulta superiore al minimo
del trattamento omogeneo (della stessa categoria e a carico del
medesimo fondo), nel momento della liquidazione, e non, come accade nel
caso sottoposto al suo esame, della decorrenza iniziale. Il caso di
specie, si soggiunge, ricade invece nell'ambito dell'art. 19 della
legge n. 153 del 1969, ovvero, in quanto si tratti di pensioni
integrate al minimo, dell'art. 9 della legge n. 160. Rispetto all'una
e all'altra di tali disposizioni, il criterio dell'art. 10
consentirebbe, comunque, una più compiuta ed efficace difesa del
potere di acquisto della pensione, grazie soprattutto all'aumento in
cifra fissa, correlata ai punti di contingenza, che acquista maggior
rilievo, in relazione ai bisogni primari dell'individilo e del suo
nucleo familiare, proprio quando l'erogazione è di importo modesto. Il
sistema di perequazione automatica, di cui si chiede l'estensione alla
specie, costituirebbe anzi una disciplina ormai generalmente accolta
nelle forme di previdenza per i lavoratori dipendenti, sia nel settore
pubblico, sia in quello privato. Il legislatore avrebbe allora
discriminato i titolari di pensioni pari o inferiori al minimo,
dettando esclusivamente nei loro confronti disposizioni diverse e meno
favorevoli rispetto al regime comune, di cui fruiscono i titolari di
pensioni di più elevato ammontare. Tale scelta, secondo il giudice
rimettente, è irrazionale e non può, infatti, giustificarsi nemmeno
in relazione all'entità dei contributi versati, dalla quale l'art. 10
prescinderebbe, sotto i profili dedotti nella censura. Cosi si
prospetta la lesione non solo del principio costituzionale di
eguaglianza, ma anche del precetto dell'art. 38, secondo comma, Cost.,
in cui è consacrato il diritto del lavoratore, in vecchiaia, a mezzi
adeguati per le insopprimibili necessità personali e familiari.
1.3 - Va aggiunto che, sostanzialmente negli stessi termini, la
questione è sollevata anche dal Tribunale di Lucca (r.o. 436/83) - il
quale indica come norma di raffronto solo l'art. 3 della Costituzione
- e dal Pretore di Trento (r.o. 827/82). Il Pretore di Ferrara
denuncia, poi, (r.o. 84/83) gli artt. 9 e 10 della legge n. 160/75
assumendo che la lesione degli invocati parametri costituzionali
discende dal combinato disposto delle anzidette due statuizioni. Per
quanto concerne, in particolare, l'offesa dell'art. 3 Cost., essa
sussisterebbe anche sotto questo riflesso: la norma posta nella legge
n. 160/75 per escludere dalla perequazione automatica le pensioni
decorrenti dall'anno anteriore all'aumento (art. 10, quinto comma,
della legge n. 160/75) è stata successivamente abrogata (art. 16 legge
21 dicembre 1978, n. 843), per modo che, si assume, i relativi
beneficiari sono andati soggetti ad ulteriore - ed irrazionale -
disparità di trattamento, secondo che la pensione sia stata liquidata
dopo l'entrata in vigore della legge del 1978, ovvero prima.
1.4 - Ancora il Pretore di Modena censura, con l'altra ordinanza
(r.o. 976/83), sempre in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38,
secondo comma, Cost., insieme con le disposizioni della legge n.
160/75, oggetto della questione richiamata sub 1.2, altre norme,
rilevanti per la definizione del giudizio di merito: le quali ultime,
intervenute più di recente per regolare l'adeguamento delle pensioni,
avrebbero esse pure, nel rispettivo ambito di vigenza temporale,
configurato una ingiustificato discriminazione a sfavore dei
trattamenti inferiori al minimo.
Così formulata, la questione investe, precisamente, l'art. 18,
primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, perché " ha
dichiarato applicabile per l'anno 1979 alle pensioni inferiori al
trattamento minimo il solo aumento in percentuale di cui al primo comma
dell'art. 10 legge n. 160/75 e non anche l'aumento in misura fissa
previsto dal terzo comma dello stesso art. 10, in luogo del diverso e
meno favorevole criterio di perequazione previsto dall'art. 19 della
legge n. 153/69 "; nonché l'art. 14, quarto comma, del d.l. 30
dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33,
che fa operare la contestata previsione dell'art. 18, primo comma,
legge n. 843/78, dal 1 gennaio 1980.
La violazione degli invocati parametri è sostanzialmente
argomentata in base alle considerazioni sopra viste. Si assume peraltro
che le norme qui denunziate abbiano, per il fatto di non prevedere una
perequazione ragguagliata al costo della vita, aggravato il già "
deteriore trattamento " disposto dal legislatore del 1976 per i
titolari delle pensioni inferiori al minimo.
1.5 - Con ordinanza del 25 settembre 1981 (r.o. 779/81) il Pretore
di Modena ha sollevato, in via principale, la questione di
costituzionalità dell'art. 19, primo comma, della legge n. 153/69,
nella parte in cui vieta la perequazione automatica delle pensioni
relativamente al primo anno successivo a quello di liquidazione.
Gli artt. 3 e 38 Cost. sarebbero lesi per avere il legislatore
sancito nei confronti di alcuni pensionati la perdita di aumenti ad
altri concessi, soltanto sulla base della diversa decorrenza dei
rispettivi trattamenti, mentre per tutti ugualmente si verifica il
pregiudizio della svalutazione monetaria; e perché la mancata difesa
del potere d'acquisto delle pensioni, anche per un limitato lasso di
tempo, può determinare, specie nel caso di trattamenti minimi o di
poco superiori, l'inidoneità del relativo reddito a sopperire alle
esigenze vitali del pensionato.
In via subordinata è, poi, sollevata l'eccezione di
incostituzionalità dell'art. 10, legge n. 160/75, nella parte in cui
(commi primo, terzo e quinto) esclude dall'applicazione del nuovo
meccanismo perequativo, con tale legge introdotto, le pensioni
inferiori al minimo. Anche qui i parametri invocati sono gli artt. 3 e
38 Cost., per la disparità di trattamento che la norma produrrebbe in
danno di titolari di pensioni inferiori al minimo e per la conseguente
insufficienza dei redditi dei medesimi.
1.6 - La questione di costituzionalità concernente il divieto
della perequazione delle pensioni nel primo anno successivo a quello
della loro decorrenza è stata sollevata, ancora dal Pretore di Genova,
con ordinanza del 1 dicembre 1983 (r.o. 213/84), e dallo stesso Pretore
di Modena con ordinanza del 26 marzo 1984 (r.o. 886/84), censurandosi,
però, a tal fine l'art. 10, quinto comma, della legge n. 160/75 che
detta, in parte qua, disposizione identica a quella di cui all'art. 19,
primo comma, legge n. 153/69.
Le norme invocate sono sempre gli artt. 3 e 38 Cost., per le
ragioni suddette.
2. - La questione sollevata dal Pretore di Novara (v. sopra n.
1.1) non è fondata. Il censurato art. 1 della legge n. 160 del 1975
prevede, al secondo comma, una maggiorazione nella misura di L. 13.000
delle pensioni gravanti sui fondi indicati nel primo comma. Questa
disposizione non è diretta a discriminare fra i trattamenti
pensionistici inferiori al minimo e tutti quelli di importo superiore.
Il suddetto aumento è limitato a quella sola fascia di pensioni, il
cui ammontare, al netto degli assegni familiari, risulta compreso fra
le lire 42.950 e le lire 100.000. È vero che dalla maggiorazione in
parola sono escluse, in forza dell'espressa previsione del terzo comma,
le pensioni inferiori al minimo. Ma la limitazione introdotta per
questa via nell'ambito di applicazione della norma denunziata non è
irrazionale, né lede altrimenti l'art. 3 Cost.. Scopo della disciplina
in esame è quello di salvaguardare, di fronte al crescente costo della
vita, la capacità di acquisto dell'erogazione previdenziale. L'organo
legislativo lo ha perseguito secondo criteri di gradualità e
compatibilità con le risorse disponibili, senza per questo offendere
la norma di raffronto. L'importo dei trattamenti inferiori al minimo -
va, infatti, subito precisato - è, anch'esso, sotto vario riguardo
preso in considerazione da apposite norme, che di esso dispongono
l'adeguamento, in modo da tutelarne, tendenzialmente, il valore reale.
Nel contesto della legislazione in cui si colloca la disposizione
oggetto del presente giudizio figura, per vero, il meccanismo di
perequazione automatica istituito con l'art. 19 della legge 30 aprile
1969, n. 153, che si applica alle pensioni inferiori al minimo (cfr. il
primo e il penultimo comma di detto articolo): il cui ammontare è
pertanto aumentato, a partire dal 1 gennaio di ciascun anno, in misura
percentuale pari all'aumento percentuale del costo della vita,
calcolato dall'Istituto centrale di Statistica ai fini della scala
mobile della retribuzione dei lavoratori dell'industria. Insieme al
progressivo e costante aumento derivante dalla previsione testé
richiamata, occorre, inoltre, ricordare l'altro congegno perequativo,
che consiste nell'integrare al minimo le pensioni di importo inferiore.
L'integrazione al minimo viene ora ad operare, in forza delle pronunzie
rese da questo Collegio (sentenze nn. 230/74; 236/76; 34/81; 102/82;
314/85) per ogni caso in cui essa era stata in origine preclusa dal
divieto posto in via generale nell'art. 2, secondo comma, lett. a,
della legge 12 agosto 1962, n. 1338; divieto successivamente derogato,
in relazione a singole ipotesi di trattamento pensionistico, da
previsioni, di cui la Corte ha via via esteso l'ambito, in conformità
del principio costituzionale di eguaglianza. Una volta integrata al
minimo, la pensione è a sua volta rivalutata, nello stesso sistema
della legge n. 160/75, mediante il collegamento del relativo importo
con le retribuzioni degli operai dell'industria, qual è congegnato
nell'art. 9. Del resto, ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge
n. 160, l'ammontare mensile della pensione minima, che prima era di
lire 42.950, è elevata a lire 55.950: il che significa che esso viene
accresciuto nella stessa misura, (oltre che con pari decorrenza
temporale), delle pensioni ammesse in virtù del secondo comma a fruire
della maggiorazione di lire 13.000. Nessuna consistenza ha, quindi, la
censura avanzata nella specie riguardo al terzo comma dell'art. 1.
L'esclusione dei trattamenti inferiori al minimo dall'aumento in tale
articolo contemplato non è certo priva di giustificazione.
3. - Analogo ordine di rilievi depone per l'infondatezza delle
questioni che riguardano la mancata estensione, alle pensioni pari od
inferiori al minimo, del sistema di perequazione previsto nell'art. 10
della legge n. 160 per le pensioni di più elevato ammontare. Le
censure in esame concordano nell'imputare la lesione degli invocati
precetti costituzionali soprattutto al disposto del terzo comma
dell'art. 10, in cui risiederebbe il nucleo essenziale della
perequazione, per via dell'aumento fisso in ragione dei punti di
contingenza, che si assume indebitamente negato ai titolari delle
pensioni dedotte in controversia nelle cause di merito.
Ora, la Corte ha ultimamente avvertito (cfr. sent. n. 349/ 85),
proprio in ordine ai trattamenti pensionistici qui considerati, come il
principio di eguaglianza presupponga che le situazioni messe a
confronto siano identiche o almeno omogenee. Nel caso in esame, però,
sussiste un'intrinseca eterogeneità, Così sotto il profilo sociale
come sotto quello strettamente economico delle due categorie di
soggetti, costituite dai titolari, da un lato delle pensioni pari (o
inferiori) al minimo, dall'altro delle pensioni di maggior importo:
ciò con il necessario risultato che un'autonoma ed apposita disciplina
di perequazione per ciascuna delle due categorie non può considerarsi
irrazionale. La pronunzia testé ricordata consente, allora, di
affermare che il legislatore non era costituzionalmente vincolato ad
adottare il sistema dell'art. 10 indifferentemente per le pensioni di
qualsiasi importo. Nelle ordinanze di rinvio vien dedotto che il
criterio adottato in tale articolo, e in particolare l'erogazione della
quota aggiuntiva prevista nel terzo comma, avrebbe assicurato maggiori
vantaggi ai percettori di pensioni, che fruiscono, invece, dei congegni
di rivalutazione stabiliti, secondo i casi, nell'art. 9 della legge n.
160 del 1975 o nell'art. 19 della legge n. 153 del 1969.
Ammesso pure che quest'assunto sia corretto, quel che rileva, ai
fini del presente giudizio, è che il criterio discretivo accolto dal
legislatore per perequare i trattamenti pensionistici di diverso
ammontare non dà luogo ad irragionevoli od arbitrarie disparità di
regime. La finalità ispiratrice di tutta la normativa in discorso -
quella, come si diceva, di salvaguardare il valore delle erogazioni
previdenziali - non è contraddetta, ma coerentemente attuata, dalla
disciplina che regge il caso di specie. La quota fissata in rapporto ai
punti di contingenza è corrisposta in aggiunta all'aumento
percentuale, riferito alle variazioni del salario reale a norma del
primo comma dell'art. 10, per ragioni che, ad avviso della Corte, non
vanno censurate. Così statuendo il legislatore ha, infatti, inteso di
contenere la lievitazione dei trattamenti superiori al minimo, che
sarebbe conseguita alla scelta di un criterio perequativo imperniato
esclusivamente su di un aumento proporzionale all'importo della
pensione. D'altra parte, il criterio di perequazione mista, come esso
qui si configura, serve, nel suo complesso, se non a prevenire, almeno
a correggere l'appiattimento verso il basso di tutti i trattamenti
pensionistici e per questo verso la disposizione denunciata risponde
all'esigenza, fuor di dubbio lecita e razionale, che l'importo della
pensione sia rivalutato tenendo conto della corrispondente retribuzione
del dipendente in costanza del rapporto di lavoro o di impiego. Non vi
è, quindi, alcun profilo, sotto il quale la disciplina in esame
integra i prospettati estremi di incostituzionalità.
4. - Le considerazioni sopra svolte valgono altresl' ad escludere
la fondatezza delle questioni che investono l'art. 18, primo comma,
della legge n. 843 del 1978 nonché l'art. 14 del d.l. n. 663 del 1979
(v. sopra n. 1.4) sull'assunto, anche qui, che l'una e l'altra norma
abbiano - ciascuna nella propria cerchia di efficacia temporale -
indebitamente discriminato fra le pensioni di importo superiore al
minimo e quelle di ammontare inferiore, prevedendo per le seconde il
solo aumento percentuale disposto nel primo comma dell'art. 10 e
lasciando invece fermo, con riguardo alle prime, il criterio composito
di perequazione, quale risulta dal primo e dal terzo comma dello stesso
art. 10.
5. - Giustificate, del pari, diversamente da come si assume nelle
ordinanze del Pretore di Modena (v. sopra n. 1.5, 6) e di Genova (v.
sopra n. 1.6), devono ritenersi le disposisizioni del primo comma
dell'art. 19 della legge n. 153 del 1969, e quelle analoghe del quinto
comma dell'art. 10 della legge n. 160 del 1975, le quali stabiliscono,
come sopra si è detto, il tertnine iniziale di efficacia del regime di
perequazione, disciplinato in altri commi dei suddetti due articoli. La
definizione della sfera temporale di applicazione della disciplina in
esame non sconfina dal ragionevole uso della discrezionalità
legislativa: nemmeno sotto il riflesso - è appena il caso di
aggiungere, dopo le osservazioni già esposte - che i trattamenti
pensionistici esclusi dall'anzidetta disciplina restano dal canto loro
assoggettati ad altro sistema perequativo. Risultano Così destituite
di fondamento entrambe le questioni poste l'una in via principale,
l'altra in subordine, dal Pretore di Modena, con il provvedimento di
rimessione iscritto nel reg. ord. con il n. 779/81 (v. sopra n. 1.5).
6. - Esclusa la violazione del principio di eguaglianza, la Corte
ritiene di dover pervenire ad identico risultato anche per quanto
riguarda l'altra norma invocata in giudizio, che è l'art. 38 del testo
fondamentale (v. sopra n. 1 e n. 1.2, 3, 4, 5 e 6). Il censurato regime
è stato posto nell'esercizio di scelte discrezionali che tale ultima
statuizione, secondo la costante giurisprudenza della Corte, demanda
all'organo legislativo, chiamato ad adempiere i precetti costituzionali
in tema di previdenza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, sollevata,
in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Novara (r.o. 593/78);
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 10, primo, terzo e quinto comma, della legge 3 giugno 1975,
n. 160, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di
Lucca (r.o. 436/83), e agli artt. 3 e 38 Cost., dai Pretori di Modena
(r.o. 881/80 e 976/83) e di Trento (r.o. 827/82);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10, quinto comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, come
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dai Pretori di
Modena (r.o. 779/1981) e di Genova (r.o. 213 e 886/1984);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 9 e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, come sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Ferrara (r.o.
84/83);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 18, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e 14,
quarto comma, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con
modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Modena (r.o.
976/83);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 19, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di
Modena (r.o. 779/81).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte