Sentenza n. 12/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/01/1996 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 344/1990
- art. 9legge 21/1991
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3,
della legge 23 gennaio 1991, n. 21 (recte: del decreto-legge 24
novembre 1990, n. 344, recante: "Corresponsione ai pubblici
dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo
contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di
pubblico impiego", convertito in legge, con modificazioni, con la
legge 23 gennaio 1991, n. 21), promosso con ordinanza emessa il 27
ottobre 1994 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul
ricorso proposto da Anna Lazzarotto ed altri contro l'Università
degli studi di Genova, iscritta al n. 116 del registro ordinanze 1995
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione di Anna Lazzarotto ed altri nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 1995 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Udito l'avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 27 ottobre 1994, nel corso di un
giudizio promosso da Anna Lazzarotto ed altri dipendenti
dell'Università degli studi di Genova appartenenti alla sesta
qualifica funzionale dell'area socio-sanitaria per l'annullamento dei
provvedimenti con i quali erano state respinte le loro domande di
partecipazione a corsi di formazione per l'accesso alla settima
qualifica funzionale, il Tribunale amministrativo regionale della
Liguria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9,
comma 3, della legge 23 gennaio 1991, n. 21 (recte: del decreto-legge
24 novembre 1990, n. 344, recante: "Corresponsione ai pubblici
dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo
contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di
pubblico impiego", convertito in legge, con modificazioni, con la
legge 23 gennaio 1991, n. 21).
La disposizione denunciata consente al personale della sesta
qualifica funzionale, in servizio alla data del 1 luglio 1979 e con
almeno sei anni di anzianità in alcuni profili professionali
specificatamente indicati (assistente amministrativo, assistente
contabile, assistente tecnico, assistente di elaborazione dati,
assistente bibliotecario, assistente poligrafico, assistente di
ufficio tecnico), tra i quali non sono compresi quelli dell'area
socio-sanitaria, di accedere al profilo professionale della qualifica
funzionale immediatamente superiore a quella di appartenenza,
superando un corso di aggiornamento professionale con esame finale,
organizzato dalle singole università secondo programmi definiti con
decreto ministeriale.
Il giudice rimettente, considerato tassativo l'elenco dei profili
professionali per i quali è previsto lo speciale accesso riservato
alla qualifica funzionale superiore, dubita della legittimità
costituzionale della disposizione, in quanto essa non comprende i
profili professionali dell'area socio-sanitaria. Ne deriverebbe una
ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre categorie
di dipendenti egualmente appartenenti al sesto livello, essendo
identica la configurazione del profilo di collaboratore tecnico
(settima qualifica funzionale) per l'area tecnico-scientifica e per
quella socio-sanitaria. Ad avviso del giudice rimettente, si
determinerebbe una lesione del principio costituzionale di
eguaglianza (art. 3 Cost.), giacché il differente trattamento non
troverebbe giustificazione neppure nell'applicazione al personale
dell'area socio-sanitaria degli istituti giuridici ed economici
previsti per il corrispondente personale del Servizio sanitario
nazionale (art. 22, comma 7, del d.P.R. 3 agosto 1990, n. 319).
L'irragionevole frammentazione delle discipline di comparto
determinerebbe, inoltre, la violazione dell'art. 97 della
Costituzione, in contrasto con il principio di buon andamento e
imparzialità della pubblica amministrazione. Risulterebbe anche
mortificata la progressione in carriera del personale interessato,
che non conseguirebbe, in contrasto con l'art. 36 della Costituzione,
benefici economici altrimenti previsti.
2. - Si è costituita Anna Lazzarotto, unitamente ad altri
ricorrenti nel giudizio principale, chiedendo che la questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata fondata.
Le parti private condividono le prospettazioni dell'ordinanza di
rimessione e sottolineano la disparità di trattamento che la
disposizione denunciata determinerebbe tra personale delle aree
funzionali tecnico-scientifica e socio-sanitaria. Inoltre negare
l'accesso ai corsi di aggiornamento, con la conseguente possibilità
di progressione in carriera, inciderebbe sulla speranza di un
miglioramento delle condizioni economiche, che si assumono tutelate
dall'art. 36 della Costituzione.
3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in
quanto diretta a provocare una pronuncia additiva non logicamente
necessitata.
Nel merito la questione sarebbe infondata. Con riferimento agli
artt. 3 e 97 della Costituzione, il legislatore avrebbe esercitato
correttamente il proprio potere discrezionale, non comprendendo il
personale universitario non docente dell'area socio-sanitaria tra
coloro ai quali è riservato il passaggio alla settima qualifica
funzionale mediante corsi di aggiornamento. La scelta legislativa
terrebbe conto sia delle peculiarità e delle mansioni svolte dal
personale dell'area sanitaria, che dello stato giuridico privilegiato
conferito esclusivamente ad esso dall'art. 22, comma 7, del d.P.R.
n. 319 del 1990, in forza del quale si applica il più favorevole
trattamento previsto per il personale del Servizio sanitario
nazionale. Sarebbe inoltre, ad avviso dell'Avvocatura, scarsamente
comprensibile il riferimento all'art. 36 della Costituzione.
In prossimità dell'udienza l'Avvocatura ha depositato una memoria,
sottolineando la diversità di posizione del personale appartenente
all'area socio-sanitaria rispetto a quello di altre aree. Solo per
l'area socio-sanitaria l'accesso ai profili professionali della
settima qualifica funzionale (caposala, capo ostetrica, capo tecnico
di servizi diagnostici, capo tecnico di radiologia, dietista capo,
fisioterapista capo, ortottico capo e capo dei servizi sanitari
ausiliari) richiede il diploma delle relative scuole dirette a fini
speciali (art. 22, comma 8, del d.P.R. n. 319 del 1990).
L'Avvocatura ribadisce che il mancato inserimento di tutti i
profili dell'area socio-sanitaria tra quelli tassativamente indicati
dalla norma denunciata per il passaggio alla settima qualifica
funzionale attraverso corsi di aggiornamento, troverebbe
compensazione nell'applicazione al personale di quest'area degli
istituti giuridici ed economici, se più favorevoli, riconosciuti al
corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale. Si
attuerebbe così una perequazione tra le diverse figure
professionali, mediante benefici contrattuali di diversa natura. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale concerne l'art.
9, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito in
legge, con modificazioni, con la legge 23 gennaio 1991, n. 21, il
quale, nel contesto di disposizioni urgenti in materia di pubblico
impiego, prevede che il personale non docente delle università,
appartenente ad alcuni profili professionali dell'area
tecnico-scientifica, specificatamente indicati, della sesta qualifica
funzionale, possa accedere al profilo professionale della qualifica
immediatamente superiore, mediante un corso di aggiornamento
professionale con esami finali, organizzato dalle singole università
secondo programmi definiti con decreto ministeriale.
Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria dubita della
legittimità costituzionale della mancata inclusione del personale
universitario dell'area socio-sanitaria, egualmente appartenente alla
sesta qualifica funzionale, tra le categorie che possono fruire
dell'accesso agevolato alla settima qualifica funzionale. Ad avviso
del giudice rimettente, ne deriverebbe un'irragionevole disparità di
trattamento tra personale inquadrato nelle aree tecnico-scientifica o
socio-sanitaria, in contrasto con gli artt. 3 e 97 della
Costituzione.
Inoltre la mancata progressione in carriera del personale non
compreso nel beneficio, comportando riflessi economici,
determinerebbe una lesione dell'art. 36 della Costituzione.
2. - La questione di legittimità tende ad estendere lo speciale
meccanismo di passaggio dalla sesta alla settima qualifica
funzionale, riservato dalla disposizione denunciata ad alcuni profili
professionali del personale non docente universitario, anche agli
appartenenti all'area funzionale socio-sanitaria, muovendo da una
piena equiparabilità delle diverse figure.
Questo presupposto interpretativo non può essere condiviso.
Nell'area sanitaria i profili professionali della settima qualifica
funzionale (capo sala, capo ostetrica, capo tecnico dei servizi
diagnostici o di radiologia, dietista capo, capo dei servizi sanitari
ausiliari) richiedono, secondo la disciplina vigente (art. 22 del
d.P.R. 3 agosto 1990, n. 319), il possesso di uno specifico titolo
(diploma delle relative scuole universitarie a fini speciali o altro
titolo culturale e professionale previsto per i corrispondenti
profili del Servizio sanitario nazionale), al quale non può essere
equiparato il corso di formazione disciplinato dalla disposizione
denunciata.
Inoltre, in ragione delle funzioni svolte nell'ambito
dell'assistenza sanitaria e della corrispondente disciplina prevista
per quel comparto, il personale universitario appartenente a profili
professionali speciali della sesta qualifica funzionale era già
stato inquadrato nella settima qualifica funzionale in forza
dell'art. 20, comma 6, del d.P.R. 28 settembre 1987, n. 567.
Il personale universitario non docente appartenente all'area
sanitaria è destinatario, quindi, di una disciplina complessiva che
ha caratteristiche peculiari ed in parte differenziate rispetto a
quella prevista per altre categorie del personale universitario. Non
è dunque irragionevole la scelta legislativa che tenga conto sia
della diversità di requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica
funzionale di livello superiore sia della parallela disciplina
prevista per il corrispondente personale del Servizio sanitario
nazionale.
Il dubbio di legittimità costituzionale, prospettato con
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, non è pertanto
fondato. Né si vede come possa essere leso l'art. 36 della
Costituzione, posto che la pretesa di un trattamento retributivo
maggiore è prospettata come conseguenza del mancato accesso ad una
qualifica funzionale superiore ed all'esercizio quindi delle relative
mansioni, cui il miglioramento retributivo è collegato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344
(Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti
economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché
disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito in
legge, con modificazioni, con la legge 23 gennaio 1991, n. 21,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione,
dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte