Sentenza n. 12/2000
Altra decisione · depositata il 17/01/2000 · relatore Carlo Mezzanotte
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota
del Ministero per le politiche agricole - Direzione generale
politiche comunitarie e internazionali, div. III, prot. n. E/898, del
4 settembre 1997, recante "Interpretazione legge n. 662/1996, art. 2,
comma 173 - Quote latte", promosso con ricorso della regione
Lombardia, notificato il 18 novembre 1997, depositato in cancelleria
il 26 successivo ed iscritto al n. 54 del registro conflitti 1997.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 novembre 1999 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
Uditi l'avvocato Massimo Luciani per la Regione Lombardia e
l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La regione Lombardia, con ricorso notificato il 18 novembre
1997 e depositato il 26 novembre 1997, propone conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla nota del
Ministero per le politiche agricole, Direzione generale delle
politiche comunitarie e internazionali, in data 4 settembre 1997,
avente ad oggetto "Interpretazione della legge n. 662 del 1996, art.
2, comma 173 - Quote latte", per violazione degli articoli 3, 97,
117, 118 e 41 della Costituzione, anche in riferimento alla legge 26
novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario)
e alla legge 28 marzo 1997, n. 81 (Conversione in legge, con
modificazioni, del d.-l. 31 gennaio 1997, n. 11, recante misure
straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri
interventi urgenti a favore dell'agricoltura), nonché per contrasto
con i principi costituzionali di affidamento, di leale collaborazione
e di efficacia della legge nel tempo.
La ricorrente premette che il comma 54 dell'art. 1 della legge 28
marzo 1997, n. 81, di conversione, con modificazioni, del d.-l. 31
gennaio 1997, n. 11, stabilisce che "a decorrere dal periodo
1997-1998, i commi 10 e 11 dell'art. 10 della legge 26 novembre 1992,
n. 468, sono abrogati", e ricorda che i commi citati prevedevano
riduzioni di quota nella misura, a seconda dei casi, del 10 per cento
o del 15 per cento, con costituzione di un'apposita riserva
regionale, nelle ipotesi di cessione o affitto di quota latte senza
alienazione dell'azienda agricola.
La regione rileva, poi, che la nota ministeriale, oggetto di
ricorso, contiene un'interpretazione della decorrenza temporale
dell'abrogazione dei commi 10 e 11 dell'art. 10 della legge n. 468
del 1992, disposta dall'art. 1, comma 54, della legge n. 81 del 1997,
che comporterebbe la applicazione della riduzione ai quantitativi
oggetto dei contratti di cessione stipulati nel 1996.
Tale interpretazione, ad avviso della regione Lombardia,
contrasterebbe con la lettera del citato art. 1, comma 54, della
legge n. 81 del 1997, con la normativa comunitaria e nazionale che
fissa il periodo di produzione lattiera dal 1 aprile al 31 marzo
successivo di ciascun anno, e con l'art. 10, comma 6, della legge n.
468 del 1992, come modificato dall'art. 2, comma 173, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), il quale stabilisce che le cessioni di quote sono efficaci
"a partire dal periodo successivo a quello in cui è avvenuta la
stipulazione".
Del resto - aggiunge la ricorrente - una differente e corretta
interpretazione era già stata adottata dal competente ufficio
regionale con una nota pubblicata nel Bollettino ufficiale del 21
aprile 1997, nella quale si affermava che "i quantitativi ceduti -
oggetto dei contratti di cessione stipulati per la campagna 1997/1998
e trasmessi alla regione da parte dei produttori sono da considerarsi
esenti dal taglio di quota previsto in precedenza".
Secondo la regione Lombardia, l'intervento amministrativo statale
denunciato, oltre che contrario "ai più elementari ed usuali criteri
ermeneutici", violerebbe, altresì, le competenze regionali in
materia, in quanto opererebbe "una imprevedibile quanto grave lesione
dei poteri di governo regionale di settore, sulla base di una
interpretazione del dato normativo primario assolutamente
ingiustificata". E l'invasione della sfera di competenze regionali
sarebbe, nel caso, ancora più grave, perché tali competenze erano
già state effettivamente esercitate dalla Regione, con comunicazione
alla stessa autorità ministeriale, che non aveva ritenuto in alcun
modo di contestarle. La nota ministeriale censurata sarebbe, quindi,
in contrasto anche con il principio di leale collaborazione.
Ad avviso della ricorrente, inoltre, la nota denunciata violerebbe
gli artt. 3 e 41 della Costituzione, in quanto l'iniziativa economica
dei produttori e il loro legittimo affidamento verrebbero
pregiudicati da un'interpretazione che conferisce ultrattività a una
norma abrogata.
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che il ricorso proposto dalla regione
Lombardia sia dichiarato infondato.
Nell'imminenza dell'udienza, l'Avvocatura generale dello Stato ha
depositato memoria nella quale rileva che l'art. 2, comma 3, lettera
c), del d.-l. 1 dicembre 1997, n. 411 (Misure urgenti per gli
accertamenti in materia di produzione lattiera), come convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, ha precisato che "i
quantitativi trasferiti mediante contratti di sola quota con
validità per i periodi 1997-1998 e successivi non sono assoggettati
ad alcuna riduzione percentuale".
In tal modo, ad avviso dell'Avvocatura, si sarebbe interpretata in
sede legislativa la norma abrogatrice contenuta nell'art. 1, comma
54, della legge n. 81 del 1997, di conversione del d.-l. n. 11 del
1997, e sarebbe, quindi, rimasto senza oggetto il conflitto proposto
dalla ricorrente e venuta meno la ragione del contendere.
3. - In prossimità dell'udienza la regione Lombardia, ha
depositato una memoria, nella quale insiste per l'accoglimento del
ricorso.
Ad avviso della ricorrente, l'entrata in vigore del d.-l. n. 411
del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998,
non avrebbe integralmente innovato la pregressa situazione normativa,
in quanto l'art. 2, comma 3, lettera c), della legge citata non
chiarirebbe "se sono indenni dal taglio di quota i quantitativi
trasferiti mediante contratti di sola quota per i periodi 1997/1998 e
successivi sia in riferimento alla quota A che in riferimento alla
quota B".
Né, secondo la regione, l'esaurimento della campagna 1997-1998
comporterebbe la sopravvenuta cessazione della materia del contendere
o la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso in
discussione, in quanto non sarebbero stati ancora diramati i
quantitativi di riferimento definitivi assegnati a ciascun operatore
e non sarebbero state ancora effettuate le operazioni di
compensazione. Considerato in diritto
1. - Sul ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla
regione Lombardia, questa Corte è stata chiamata a decidere se
spetti allo Stato, e per esso al Ministero per le politiche agricole,
attraverso una nota della Direzione generale delle politiche
comunitarie e internazionali, interpretare la disciplina legislativa
in materia di cessione di quote latte, quale risulta dall'art. 1,
comma 54, del d.-l. 31 gennaio 1997, n. 11, come convertito dalla
legge 28 marzo 1997, n. 81, nel senso che siano esentati dalla
riduzione della quota in caso di vendita solo i contratti stipulati
in data successiva all'entrata in vigore di tale legge, e non anche
quelli conclusi precedentemente. È avviso della ricorrente che una
simile interpretazione leda le competenze regionali e sia stata
adottata dal Ministero in violazione di una serie di parametri
costituzionali, identificati, nel ricorso, negli articoli 3, 41, 97,
117 e 118 della Costituzione, nonché nei principi di affidamento, di
leale cooperazione tra Stato e regioni e di efficacia della legge nel
tempo.
2. - A una pronuncia sul merito del presente conflitto di
attribuzione osta la sopravvenuta legge 27 gennaio 1998, n. 5, che,
nel convertire il d.-l. 1 dicembre 1997, n. 411, ha determinato il
venir meno della materia del contendere.
3. - In base all'art. 10, comma 10, della legge 26 novembre 1992,
n. 468, la cessione di quota latte a titolo di vendita o di affitto
dava luogo a una riduzione del 15 per cento della quota stessa, con
devoluzione di tale percentuale ad un'apposita riserva regionale. La
quota veniva ridotta nella misura del 10 per cento in caso di
operazioni di cessione di entità non eccedente i seicento quintali.
Secondo l'art. 10, comma 11, della stessa legge, le regioni dovevano
poi provvedere alle riassegnazioni dei quantitativi risultanti dalle
riduzioni delle quote oggetto di cessione, sentite le organizzazioni
sindacali agricole più rappresentative, entro il termine di dodici
mesi dalla disponibilità, venendo altrimenti i predetti quantitativi
fatti confluire nella riserva nazionale.
Il d.-l. 31 gennaio 1997, n. 11, come modificato dalla legge di
conversione n. 81 del 1997, ha stabilito, al comma 54 dell'art. 1,
che, a decorrere dal periodo 1997-1998, i commi 10 e 11 dell'art. 10
della legge n. 468 del 1992, sono abrogati. Da questa disposizione
abrogatrice ha preso le mosse la Regione Lombardia che, in un
comunicato della Direzione generale dell'agricoltura, ha chiarito il
proprio orientamento interpretativo secondo il quale i quantitativi
oggetto dei contratti di cessione stipulati per la campagna 1997-1998
e trasmessi alla Regione da parte dei produttori, sono da
considerarsi, ai sensi della nuova normativa, esenti dal taglio di
quota previsto in precedenza. Ma questa stessa disposizione ha dato
luogo al diverso orientamento interpretativo del Ministero per le
politiche agricole, in virtù del quale l'abrogazione delle
disposizioni che prevedevano la riduzione del 10 o del 15 per cento
della quota latte ceduta avrebbe avuto riguardo ai contratti
stipulati nel periodo 1997-1998, destinati ad avere effetto nel
periodo 1998-1999, sicché il taglio di quota avrebbe dovuto essere
comunque effettuato in relazione ai contratti stipulati prima della
entrata in vigore della legge n. 81 del 1997 in base alla legge n.
468 del 1992, ancorché abrogata.
4. - Il contrasto sul punto tra Ministero e regione è stato
risolto dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, di conversione, con
modificazioni, del d.-l. 1 dicembre 1997, n. 411, che all'art. 2,
comma 3, lettera c), formulando nuovamente la disposizione
abrogatrice contenuta nell'art. 1, comma 54, del decreto legge n. 11
del 1997, convertito dalla legge n. 81 del 1997, ha reso chiaro che
"i quantitativi trasferiti mediante contratti di sola quota con
validità per i periodi 1997-1998 e successivi non sono assoggettati
ad alcuna riduzione percentuale"; d'altra parte, i contratti valevoli
a partire dal periodo 1997-1998 non possono essere altri che quelli
conclusi entro il 31 dicembre 1996, secondo quanto si desume
dall'art. 10, comma 6, della legge n. 468 del 1992, come modificato
dall'art. 2, comma 173, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
La sopravvenienza della nuova disposizione, dalla quale risulta una
soluzione interpretativa conforme alla prospettazione della
ricorrente, ha determinato la cessazione della materia del contendere
in ordine alla nota ministeriale oggetto del presente conflitto,
giacché l'ulteriore questione in relazione alla quale, ad avviso
della ricorrente, permarrebbe una situazione di incertezza - se,
cioè, per i periodi 1997-1998 e successivi, i contratti di
trasferimento siano indenni da taglio in riferimento sia alla quota A
che alla quota B - non è affrontata dalla nota ministeriale
censurata e non è compresa nel thema decidendum fissato dal ricorso
introduttivo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto
di attribuzione proposto dalla regione Lombardia nei confronti dello
Stato con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 gennaio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte