Corte costituzionale

Ordinanza n. 12/2002

Altra decisione · depositata il 30/01/2002 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1815, secondo

comma, del codice civile, come modificato dall'art. 4 della legge

7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), promosso con

ordinanza emessa il 6 dicembre 2000 dal tribunale di Napoli nel

procedimento civile vertente tra Di Palma Salvatore e la Banca di

Roma s.p.a., iscritta al n. 301 del registro ordinanze 2001 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il

6 dicembre 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 47

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, come modificato

dall'art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia

di usura), nella parte in cui sanziona con la non debenza di alcun

interesse la pretesa di interessi legittimamente pattuiti, ma

divenuti successivamente usurari; e, in via subordinata, questione di

legittimità costituzionale dello stesso art. 1815, secondo comma,

del codice civile nella parte in cui non sanziona in alcun modo la

pretesa di interessi legittimamente pattuiti, ma divenuti

successivamente usurari;

che ad avviso del rimettente - il quale è chiamato a

decidere sulla domanda di pagamento, in base a contratto di mutuo, di

interessi convenzionali corrispettivi e moratori la cui misura, in

corso di rapporto, ha superato il cosiddetto tasso soglia -

risponderebbe del reato di usura, nella configurazione risultante dal

nuovo testo dell'art. 644 del codice penale, non solo chi si fa

promettere ma anche chi si fa dare interessi superiori al tasso

fissato dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e, in

quanto tali, considerati, dalla stessa norma, sempre usurari;

che, conseguentemente, la sanzione civile della non debenza

di alcun interesse disposta dall'art. 1815, secondo comma, del codice

civile, per l'ipotesi in cui siano convenuti interessi usurari,

opererebbe non soltanto nel caso in cui gli interessi siano pattuiti

ad un tasso originariamente usurario ma anche in quello in cui essi

superino il tasso soglia per effetto di una variazione in diminuzione

del predetto tasso, e ciò con riguardo sia ai contratti stipulati

prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 sia a quelli

stipulati successivamente;

che, in tal modo, la norma impugnata si porrebbe in

contrasto, innanzitutto, con l'art. 24 della Costituzione, in quanto

precluderebbe, per effetto dei decreti ministeriali di determinazione

del tasso soglia, la tutela giurisdizionale del diritto,

legittimamente sorto, alla percezione degli interessi convenzionali;

che la stessa norma sarebbe inoltre lesiva del principio di

eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., creando una irragionevole ed

ingiustificata disparità di trattamento sia tra operatori che

abbiano legittimamente concesso finanziamenti a tassi di interesse

non usurari, in funzione del dato accidentale della variazione in

diminuzione del tasso soglia, non prevedibile nell'an e nel quantum

sia tra posizioni creditorie e debitorie, atteso che il creditore -

il quale non è necessariamente il soggetto economicamente più forte

del rapporto - sarebbe esposto, in caso di diminuzione del tasso

soglia, alla sanzione della non debenza di interessi, senza che un

successivo aumento della soglia di usurarietà al di sopra del tasso

pattuito possa incidere nuovamente sul rapporto;

che la norma impugnata contrasterebbe da ultimo con l'art. 47

della Costituzione, in quanto da un lato ostacolerebbe la concessione

del credito a causa del rischio di una sanzione a carico degli

operatori finanziari indipendente da qualsiasi loro condotta

colpevole, dall'altro indurrebbe gli operatori medesimi - i quali, in

virtù del meccanismo previsto dalla legge n. 108 del 1996, possono

di fatto incidere sulla determinazione del tasso soglia - a mantenere

i tassi di interesse ad un livello più alto di quello effettivamente

imposto dal mercato;

che qualora, poi, la norma impugnata fosse interpretata nel

senso di riferire la sanzione di nullità ivi prevista alle sole

pattuizioni con le quali vengono convenuti interessi usurari,

escludendo dunque le ipotesi in cui gli interessi divengano usurari a

seguito dell'abbassamento del tasso soglia, ugualmente la

disposizione si porrebbe - ad avviso del rimettente - in contrasto

con l'art. 3 Cost., in quanto sottoporrebbe a disciplina diversa

situazioni identiche (e cioè richieste di interessi superiori al

tasso soglia pro-tempore vigente) in ragione esclusivamente del dato

temporale relativo alla conclusione del contratto;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la restituzione degli atti al giudice

rimettente in considerazione dell'entrata in vigore, successivamente

all'ordinanza di rimessione, del d.-l. 29 dicembre 2000, n. 394

(Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante

disposizioni in materia di usura), convertito, con modificazioni,

nella legge 28 febbraio 2001, n. 24.

Considerato che, secondo l'art. 1, comma 1, del d.-l. 29 dicembre

2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio

2001, n. 24, "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice

penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si

intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito

dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque

convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro

pagamento";

che tale norma, intervenuta successivamente all'ordinanza di

rimessione ed applicabile nel giudizio a quo rende evidentemente

necessaria una nuova valutazione, da parte del rimettente, riguardo

alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza della questione

proposta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte