Sentenza n. 120/1972
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/07/1972 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 93r.d. 3269/1923
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 93, n. 2,
del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), promosso con
ordinanza emessa il 26 febbraio 1970 dal tribunale di Venezia nel
procedimento civile vertente tra Ciscato Antonio ed altri e
l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 212 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970.
Visti gli atti di costituzione dell'Amministrazione finanziaria
dello Stato e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 1972 il Giudice relatore
Nicola Reale;
udito il vice avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per
il Presidente del Consiglio dei ministri e per l'Amministrazione delle
finanze.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Pertile Arnaldo, assumendo di essere creditore verso Scalchi Luigi
a titolo di mutuo, agiva in sostituzione del debitore, ai sensi
dell'art. 2900 codice civile, contro Pileggi richille, Cernico Pietro,
Marangoni Italo, Ciscato Antonio, e Santini Luciano, per il recupero di
crediti di vario ammontare di cui lo Scalchi risultava essere titolare,
a seguito del pagamento di interessi usurari in adempimento di
contratti di mutuo distintamente conclusi.
In base a tali premesse, il Pertile otteneva provvedimenti di
sequestro conservativo e con separati atti di citazione del 5 gennaio
1965 conveniva i predetti debitori davanti al tribunale di Vicenza
unitamente allo Scalchi, per la convalida delle misure conservative e
per la condanna di ciascuno di essi alla restituzione delle somme
indebitamente percepite, oltre al risarcimento dei danni, agli
interessi ed alle spese.
Le cause, riunite all'udienza del 24 febbraio 1965, venivano
congiuntamente decise con unica sentenza del 29 dicembre 1967 del
tribunale di Vicenza (e non di Treviso, come erroneamente indicato
nella ordinanza del giudice a quo), nella quale si accertavano il
credito del Pertile verso lo Scalchi, nonché i singoli contratti di
mutuo e la percezione da parte dei convenuti di interessi usurari.
In sede di registrazione della sentenza l'ufficio del registro di
Venezia liquidava l'imposta graduale sulle somme per le quali la
sentenza recava condanna, nonché l'imposta di titolo, ai sensi
dell'art. 72 della legge di registro, sia sul mutuo concesso dal
Pertile allo Scalchi, sia su ciascuno dei mutui precedentemente
conclusi fra i singoli convenuti e lo Scalchi.
In difetto di pagamento l'Intendente di finanza emanava, nei
confronti di tutti i predetti soggetti e dei rispettivi procuratori,
ingiunzione fiscale di pagamento solidale delle somme dovute a titolo
di imposta, soprattasse ed accessori per un totale di lire 4.233.340,
con l'avvertenza che i procuratori dovevano intedersi obbligati per il
pagamento della sola imposta graduale e relativa soprattassa.
A seguito della notifica della ingiunzione, il Pileggi ed il
Ciscato ed i loro procuratori avvocati Salerno ed Uderzo proponevano
opposizione davanti al tribunale di Venezia, eccependo, fra l'altro,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 93, n. 2, della legge di
registro.
Il tribunale, con ordinanza 26 febbraio 1970, ha proposto, in
riferimento all'art. 53, primo comma, della Costituzione, la questione
di legittimità di detta norma, nelle parti in cui, in relazione
all'art. 72 della legge citata, consente che l'obbligo della tassa di
titolo ricada su soggetti estranei alla convenzione enunciata, e indica
come solidalmente tenuti al pagamento delle tasse giudiziali i
procuratori delle parti.
Il tribunale ha rilevato che la norma impugnata, secondo la comune
interpretazione, consentirebbe che l'obbligo della tassa di titolo, in
relazione ai richiami che allo stesso siano contenuti in sentenza,
ricada su soggetti estranei alla convenzione enunciata. Donde il
contrasto con l'art. 53, primo comma, della Costituzione, che esige che
ogni imposizione tributaria sia ancorata alla capacità contributiva
del soggetto gravato: e ciò sia nel rispetto del principio di
eguaglianza, sia per l'esigenza che ogni imposta trovi causa in un
fatto concretamente rivelatore di ricchezza.
L'art. 93, n. 2, chiarisce il tribunale, accomunerebbe nel medesimo
trattamento così i soggetti che furono parti della convenzione, come
quelli che alla medesima rimasero estranei e che, quindi, versano in
una situazione diversa dagli altri e sembrerebbero, perciò, meritevoli
di trattamento differenziato, cui dovrebbe essere estraneo il regime
della solidarietà.
D'altra parte, per il solo fatto meramente formale della
partecipazione al processo e della posizione ivi assunta, non si
realizzerebbe quell'indice concreto rivelatore di ricchezza che
dovrebbe essere alla base di ogni imposizione, tanto più che lo stesso
interesse, di cui il soggetto estraneo alla convenzione enunciata in
sentenza può essere portatore nel processo, potrebbe risultare non
proporzionato alla imposizione che, secondo la norma denunciata,
dovrebbe ricadere su di lui.
Parimenti non infondata sarebbe la questione sotto il profilo della
responsabilità dei procuratori in ordine alle tasse giudiziali,
responsabilità che non potrebbe addursi essere fondata sul fatto della
rappresentanza processuale.
Né la capacità contributiva dei procuratori potrebbe trovare base
nell'interesse dei procuratori alla retribuzione delle proprie
prestazioni professionali; interesse del tutto autonomo e indipendente
da quelli regolati con la sentenza tassata e i cui substrati economici
costituiscono il parametro dell'imposizione.
L'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza
dell'Amministrazione finanziaria, già parte costituita nel giudizio di
merito, e del Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel
giudizio davanti a questa Corte, con atti di identico contenuto ha
negato validità ai dubbi di costituzionalità sollevati nei confronti
dell'art. 93, n. 2, della legge di registro, sostenendo che l'obbligo
di pagare le imposte di registro, giudiziali e di titolo, deriverebbe
nella specie dal fatto che, "pur essendo convenuti, i soggetti
obbligati al pagamento del tributo avevano nella specie proposto
domande riconvenzionali, per le quali si presentavano quali parti
istanti".
Ma sussisterebbe anche un loro interesse, che, investendo la
sentenza pronunziata nella sua unitarietà ed interezza e quindi anche
in quelle disposizioni riguardanti altre parti, si risolverebbe in un
interesse agli atti posti a base della sentenza. Donde un criterio di
collegamento fra tutti i soggetti degli atti dedotti in giudizio, per
effetto della partecipazione al medesimo processo.
Quanto ai procuratori legali, si osserva dall'Avvocatura che essi
non possono essere considerati debitori, ma responsabili d'imposta.
L'obbligazione solidale (per la sola tassa di sentenza) che grava su di
essi troverebbe fondamento nel fatto stesso della rappresentanza che
hanno dei propri clienti, in conformità dei principi circa la
responsabilità del mandatario.
Se, pertanto, i procuratori non sono da considerare, - conclude
l'Avvocatura, - contribuenti, ma responsabili d'imposta, sotto questo
profilo il loro obbligo non investe il principio della capacità
contributiva. Ma se anche tale principio fosse applicabile, l'attività
svolta dai procuratori nella lite e l'interesse che hanno, nei limiti
dei compiti professionali, alla sentenza, offrirebbero un indice di
collegamento con il presupposto dell'imposta sufficiente a giustificare
la relativa obbligazione. Considerato in diritto :
Con l'art. 93, n. 2, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, (la c.d.
legge di registro) si dispone che, salvo gli obblighi dei funzionari e
delle persone indicate negli artt. 80, 81, 82, 83, 84 e 86, sono
inoltre solidalmente tenute verso l'Amministrazione dello Stato, per il
pagamento delle "tasse sulle sentenze" sui decreti, provvedimenti ed
altri atti giudiziari, nei procedimenti contenziosi in materia civile e
commerciale, le parti istanti e quelle che fanno uso delle sentenze,
dei decreti ed altri atti, ed i rispettivi loro procuratori, nonché le
parti a carico delle quali siano state poste le relative spese in
proporzione della loro condanna nelle medesime"; la responsabilità dei
procuratori è però limitata alle tasse giudiziali.
Il tribunale di Venezia, nel corso di un giudizio di opposizione
alla liquidazione dell'imposta di registro su una sentenza riguardante
varie parti con pluralità di domande principali e riconvenzionali, ha
denunziato la illegittimità della norma suddetta, in riferimento al
principio della capacità contributiva (art. 53, primo comma, Cost.).
E ciò in primo luogo sul riflesso che l'obbligo del pagamento della
c.d. imposta di titolo, riguardante (ai sensi dell'art. 72 della legge
di registro) convenzioni su cui si basano le domande oggetto della
pronuncia giudiziale, grava solidalmente su tutte le parti istanti,
anche se estranee alle convenzioni enunziate in sentenza; in secondo
luogo, in quanto viene estesa ai procuratori delle parti l'obbligazione
solidale relativa alle c.d. tasse giudiziali.
Le questioni sollevate non concernono, quindi, le ulteriori
disposizioni del citato art. 93, n. 2, le quali prevedono
l'obbligazione per l'imposta di titolo sia a carico delle parti che
fanno uso delle sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali, sia
delle parti nei confronti delle quali sia stata pronunciata condanna
alle spese processuali.
2. - In ordine alla prima questione si rileva nell'ordinanza che
l'art. 93, n. 2, nella genericità del suo dettato, consente una
interpretazione per effetto della quale l'obbligo d'imposta viene a
gravare anche su soggetti estranei alle convenzioni su cui si basano
domande giudiziali da essi non proposte o pendenti davanti allo stesso
giudice a seguito della riunione di procedimenti separatamente
instaurati.
Ciò in contrasto con l'art. 53, primo comma, della Costituzione.
La questione è fondata.
3. - Il precetto enunciato nell'art. 53, primo comma, della
Costituzione, per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche, in ragione della loro capacità contributiva, va
interpretato quale specificazione del generale principio di
uguaglianza, nel senso che a situazioni uguali devono corrispondere
uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un
trattamento tributario disuguale. Sul piano garantistico costituzionale
esso deve essere inteso come espressione della esigenza che ogni
prelievo tributario abbia causa giustificatrice in indici concretamente
rivelatori di ricchezza.
In riferimento a tali indici, costituenti il presupposto
dell'imposizione tributaria, i soggetti rivelano, come questa Corte ha
più volte affermato, capacità contributiva e idoneità alla
obbligazione d'imposta, deducibile esclusivamente dal collegamento fra
i soggetti medesimi e le fattispecie cui la norma tributaria
attribuisce tale efficacia, secondo valutazioni riservate al
legislatore. Il che, secondo il disposto dell'art. 53, comma primo,
Cost., cui deve riconoscersi, disattendendosi l'assunto dell'Avvocatura
dello Stato, valore precettivo e non meramente programmatico e
applicabilità anche in materia d'imposte indirette, non esclude
tuttavia il controllo della legittimità della norma sotto il profilo
dell'assoluta arbitrarietà ed irrazionalità. Concetto quest'ultimo
che la Corte ha avuto occasione di affermare anche nella recente
sentenza n. 92 del 1972.
In materia di imposte indirette, in particolare, il necessario
collegamento con la capacità contributiva non esclude che la legge
stabilisca prestazioni tributarie a carico solidalmente oltre che del
debitore principale, anche di altri soggetti, non direttamente
partecipi dell'atto assunto come indice di capacità contributiva. In
tali casi, peraltro, occorre che una siffatta imposizione risulti
legittimata da rapporti giuridico-economici, intercorrenti fra i
soggetti predetti, rapporti idonei alla configurazione di unitarie
situazioni che possano giustificare razionalmente il vincolo
obbligatorio e la sua causa.
Alla stregua di tali criteri non può ravvisarsi il presupposto
dell'obbligazione solidale per il pagamento dell'imposta di registro
sul titolo, preventivamente non registrato, nella mera situazione
processuale in cui versi il soggetto rimasto estraneo alla convenzione
considerata in sentenza e che abbia formulato domande non aventi
immediato fondamento sulla convenzione stessa. Situazione che
l'ordinanza del giudice a quo delinea nelle due fattispecie in esame,
con riferimento all'imposizione del tributo solidalmente a carico di
parti convenute e relativa alla registrazione di un contratto di mutuo
dedotto in causa quale titolo legittimante, in via surrogatoria,
l'esercizio di diritti di credito contro le medesime parti, ancorché
rimaste estranee al contratto, nonché in riferimento ad analoghe
imposizioni relative a contratti intercorsi fra altre parti, con
vincolo di solidarietà basato, in questo secondo caso, sulla semplice
circostanza formale della unicità del processo, a seguito della
riunione discrezionalmente disposta dal giudice, di procedimenti
distintamente promossi dagli interessati.
E non vale opporre, come si fa dall'Avvocatura dello Stato, la
speciale configurazione unitaria della imposizione di registro come
tributo sugli atti privati o giudiziali, tale cioè da non ammettere il
frazionamento del contenuto e l'individuazione, nel suo contesto, di
presupposti d'imposta oggettivamente e soggettivamente diversi.
Non esattamente è invocato in proposito l'effetto c.d.
documentativo e rappresentativo della sentenza rispetto alle
convenzioni in essa richiamate e soggette alla imposta di titolo.
Tale effetto, invero, mentre esprime la funzione probatoria
documentale svolta dalla sentenza a seguito degli accertamenti che in
essa siano contenuti, non comporta sicuramente estensione dei limiti
soggettivi di rilevanza degli atti e delle convenzioni dedotte, così
come l'eventuale efficacia della cosa giudicata formatasi sugli
accertamenti che le concernono, senza alcun vincolo di inscindibilità,
non potrebbe riguardare dal lato attivo o passivo i soggetti delle
pretese non aventi causa dalle convenzioni medesime.
Deve pertanto, e nei sensi suindicati, essere dichiarata la
illegittimità dell'art. 93, n. 2, nella disposizione in cui si
consente l'imposizione del tributo di registro anche sulle parti che
abbiano proposto domande principali e riconvenzionali, ma che siano
rimaste del tutto estranee al titolo considerato nella sentenza o in
altro provvedimento giurisdizionale, titolo assunto quale indice
rivelatore di ricchezza soggetta a prelievo fiscale.
4. - La seconda questione riguarda i procuratori costituiti in
giudizio cui la norma impugnata, come sopra accennato, impone l'obbligo
di pagamento limitatamente alle così dette tasse giudiziali e in
solido con le parti istanti o che fanno uso delle sentenze o degli
altri provvedimenti giudiziari.
Alla norma stessa è rivolta la censura di incompatibilità con il
principio dell'art. 53, primo comma, Cost., giacché, si assume, non
sussisterebbe nei confronti dei soggetti predetti un indice di
collegamento con il presupposto dell'imposta, sufficiente a
giustificare l'imposizione. L'interesse dei procuratori alla
retribuzione delle prestazioni professionali risulterebbe, infatti, del
tutto indipendente da quelli regolati con la sentenza soggetta a
registrazione e considerati dalla legge come parametro
dell'imposizione.
La questione è fondata.
5. - In merito alla estensione dell'obbligazione solidale per le
tasse giudiziali a carico dei procuratori che si siano costituiti in
giudizio in rappresentanza dei propri clienti, si è rilevato
dall'Avvocatura che essi sono chiamati a rispondere dell'adempimento di
un'obbligazione tributaria riferibile ad un presupposto di cui sono
partecipi soltanto i rispettivi clienti.
Si riconosce, cioè, essere i procuratori estranei a quelle
situazioni e fatti di cui la sentenza dà atto ed ai quali la legge ha
riguardo ai fini della imposizione tributaria.
Essi sono indicati, tuttavia, quali soggetti passivi di una misura
fiscale, inquadrata nell'ambito di una responsabilità d'imposta, il
cui tratto saliente è quello di garanzia e rafforzamento
dell'adempimento del debito altrui.
La loro responsabilità risulta così preordinata all'interesse del
fisco alla realizzazione del credito d'imposta, senza che emerga
dall'interpretazione della norma in questione alcun elemento che valga
a collegare razionalmente, come invece avviene per altre categorie di
responsabili d'imposta, l'obbligazione dei procuratori al presupposto
del tributo.
Senza attardarsi nelle dispute circa la definizione della posizione
giuridica dei soggetti in questione, va ricordato che le prestazioni
del procuratore legale sono dall'ordinamento considerate servizio di
pubblica necessità e costituiscono, normalmente, strumento necessario
per l'esercizio del diritto di difesa garantito dalla Costituzione
(art. 24).
Agli stessi procuratori l'ordinamento impone l'obbligo di assumere
il patrocinio legale; la legge stessa, per vero, prevede il rifiuto
dell'incarico "per giusto motivo", ma appare quanto meno dubbio, al
lume dei principi giuridici e di deontologia professionale, che sia
sempre giustificato il diniego di prestazioni legali in caso di mancato
o di inadeguato deposito dei fondi occorrenti per sostenere le spese
giudiziali ed in particolare quelle, il cui ammontare oltre tutto non
è agevolmente preventivabile, inerenti alla registrazione del
provvedimento così come invece è preveduto in altri casi di legge.
Da quanto sopra emerge che il rapporto intercorrente fra il
procuratore legale e il cliente, per quanto concerne la rappresentanza
giudiziale, non consente alcun razionale collegamento con il
presupposto del tributo di registro. Ne un simile collegamento può
basarsi su di un supposto interesse del procuratore alla decisione;
interesse che è, invece, diretto al conseguimento dei compensi
preveduti dalle tariffe vigenti ed ha fondamento nella prestazione
professionale e non certo nella pronuncia giudiziale.
Da queste considerazioni deriva che l'art. 93, n. 2, della legge di
registro deve essere dichiarato illegittimo per la parte in cui pone a
carico dei procuratori legali la responsabilità per il pagamento delle
c.d. "tasse giudiziali".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 93, n. 2, del
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, nelle parti in cui:
a) dichiara solidalmente tenute verso l'amministrazione dello Stato
le parti istanti nei giudizi contenziosi civili per le tasse di
registro sulle sentenze e sugli altri provvedimenti giurisdizionali e
riguardanti convenzioni cui esse parti sono rimaste estranee;
b) pone a carico dei procuratori le "tasse giudiziali".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte