Art. 2900 c.c.
Condizioni, modalita' ed effetti
[1]Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, puo' esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purche' i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.
[2]Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva