Corte costituzionale

Sentenza n. 120/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/05/1975 · relatore Paolo Rossi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 226,

ultimo comma, 339 e 304 quater del codice di procedura penale e

dell'art. 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98 (nuova legge sulle

intercettazioni telefoniche), promossi con ordinanze emesse il 18

dicembre 1972 e il 24 settembre 1974 dal giudice istruttore del

tribunale di Roma nei procedimenti penali rispettivamente a carico di

Taccaliti Luciano ed altro e di Fiore Maria ed altri, iscritte al n.

130 del registro ordinanze 1973 e al n. 467 del registro ordinanze 1974

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 30

maggio 1973 e n. 331 del 18 dicembre 1974.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1975 il Giudice relatore

Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Luciano

Taccaliti e Fernando Perelli, il giudice istruttore presso il tribunale

di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 15 e 24 della

Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale

degli artt. 226, quarto comma, e 339 c.p.p., secondo cui l'autorità

giudiziaria può autorizzare con decreto motivato le intercettazioni

telefoniche e l'accesso agli uffici o impianti telefonici di pubblico

servizio agli ufficiali di polizia giudiziaria. Ad avviso del giudice a

quo la normativa impugnata violerebbe i principi costituzionali

invocati, perché non rispetta la previsione di particolari "garanzie"

richieste imprescindibilmente dall'art. 15 Cost., che dovrebbero

impedire qualsiasi abuso nel compimento degli atti autorizzati,

tutelare gli interessi degli estranei al procedimento ed assicurare

all'imputato un'efficace e tempestiva difesa attraverso l'immediato

controllo da parte del difensore degli atti stessi. La censura

apparirebbe confermata dalla assenza di limiti oggettivi o qualitativi

per il ricorso all'intercettazione telefonica, la cui utilizzazione

sembrerebbe in contrasto con la più recente normativa che impedisce di

far valere contro l'inquisito le dichiarazioni sue proprie, ove non

siano state rilasciate con il concorso di determinate formalità.

Lo stesso giudice istruttore solleva altra questione di

legittimità degli artt. 226, quarto comma, 339 e 304 quater c.p.p.,

nella parte in cui consentono agli ufficiali di polizia giudiziaria di

prendere diretta cognizione delle comunicazioni telefoniche

intercettate e non prescrivono il deposito in cancelleria dei verbali

di esecuzione delle intercettazioni stesse, in riferimento agli artt.

3, 15 e 24 della Costituzione. La violazione del principio

d'eguaglianza risulterebbe dall'ingiustificata differenza rispetto al

divieto di prendere diretta cognizione della corrispondenza sequestrata

(art. 338 c.p.p.). L'art. 15 Cost. apparirebbe violato dall'assenza di

ogni tutela a favore del diritto dei terzi alla segretezza delle

proprie comunicazioni. L'esclusione del dovere di depositare in

cancelleria i verbali d'esecuzione delle operazioni contrasterebbe con

il diritto di difesa dell'imputato, il quale non potrebbe controllare

immediatamente la regolarità degli atti compiuti.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto depositato il 18 aprile 1973, chiedendo dichiararsi

l'infondatezza delle questioni sollevate.

Circa la prima questione la difesa dello Stato ha rilevato che è

formulata negli stessi termini prospettati dal tribunale di Bolzano, e

che la Corte costituzionale l'ha già esaminata.

La seconda questione non apparirebbe fondata in relazione a nessuno

dei principi costituzionali invocati. La diversità di disciplina

rispetto al sequestro della corrispondenza troverebbe giustificazione

nella diversa funzionalità dei due mezzi di prova, oggettivamente non

omogenei. Nell'un caso lo scopo è raggiunto con la consegna al giudice

delle cose sequestrate, nell'altro occorre l'ascolto della

comunicazione intercettata.

L'obbligo del segreto che grava su tutti coloro che effettuano le

intercettazioni garantirebbe la riservatezza dei terzi.

Infine l'art. 304 quater c.p.p., secondo l'interpretazione della

dottrina, trova applicazione anche alle intercettazioni telefoniche,

sicché non sussisterebbe alcuna violazione del diritto di difesa.

2. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Fiore Maria ed

altri, il giudice istruttore presso il tribunale di Roma ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 8

aprile 1974, n. 98, secondo cui le nullità insanabili previste

dall'art. 226 quinquies c.p.p. (introdotto con la stessa legge) si

applicano anche alle intercettazioni raccolte prima della entrata in

vigore della legge stessa. Osserva il giudice a quo che la nuova

normativa in esame, dopo aver tassativamente stabilito i casi in cui le

intercettazioni possono essere autorizzate, e le prescrizioni e

modalità tecniche che devono essere osservate, sancisce la nullità

assoluta ed insanabile delle intercettazioni effettuate con violazione

delle suddette disposizioni. Il denunciato art. 8, derogando al

principio generale vigente in tema di successione di leggi processuali

(tempus regit actum), attribuisce efficacia retroattiva a tutte quelle

disposizioni della nuova legge la cui osservanza è stabilita a pena di

nullità. Conseguentemente l'attività istruttoria posta in essere dal

pubblico ministero nell'esercizio del suo dovere di promuovere l'azione

penale, stabilito dall'art. 112 Cost., rimane oggi invalidata a

posteriori anche se effettuata con il pieno rispetto delle disposizioni

di legge all'epoca vigenti, la cui illegittimità costituzionale è

stata esclusa dalla Corte con sentenza n. 34 del 1973.

Inoltre dalle intercettazioni telefoniche emergono elementi idonei

a diminuire la responsabilità di alcuni imputati, ma di esse non può

tenersi conto ai sensi della disposizione impegnata, con violazione

d'ogni criterio di ragionevolezza. Nel caso di concorso di più

persone nel reato, come nel giudizio pendente innanzi al giudice a quo,

i mandanti e finanziatori della impresa criminosa rimarrebbero

impuniti, mentre coloro che parteciparono alla sola operazione finale

subirebbero tutto il peso dell'accusa perché colti in flagrante.

Si osserva ancora nell'ordinanza di rimessione che dall'esame degli

atti parlamentari risulta che la norma impugnata venne considerata come

pleonastica e approvata, su tale presupposto, per evitare che il

provvedimento venisse rinviato alla Camera. Questo rilievo

consentirebbe di escludere che il legislatore abbia voluto disporre la

retroattività delle norme per la tutela di un superiore interesse

pubblico, trascendente la sfera dei diritti sopra evidenziati, o che

l'abbia ritenuta necessaria per una supposta incostituzionalità della

precedente normativa, esclusa dalla citata sentenza della Corte

costituzionale.

Infine la norma impugnata sarebbe intrinsecamente contraddittoria e

contrastante con l'art. 3 Cost., perché vieterebbe l'utilizzazione

processuale di intercettazioni ritualmente assunte dall'autorità

giudiziaria, se viziate dall'inosservanza delle disposizioni tecniche -

amministrative introdotte con la legge nuova, pur consentendo, nel

contempo, la utilizzazione di un mezzo di prova illecito ottenuto da un

soggetto estraneo alla autorità giudiziaria in un luogo non di privata

dimora.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto depositato il 31 dicembre 1974, chiedendo dichiararsi

l'infondatezza della questione sollevata.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che l'interpretazione supposta dal

giudice istruttore appare errata. Invero l'impugnato art. 8, approvato

dal Parlamento come norma pleonastica, non introduttiva di una deroga

al principio generale tempus regit actum, va interpretato alla lettera,

nel suo riferimento all'articolo 226 quinquies c.p.p., nel senso cioè

che ha inteso chiarire espressamente che la sanzione della nullità

assoluta ed insanabile per le intercettazioni abusive deve trovare

applicazione anche alle operazioni effettuate prima dell'entrata in

vigore della legge n. 98 del 1974.

Tuttavia l'illegittimità da cui consegue la nullità deve esser

riferita alle sole norme processuali precedentemente in vigore, e non

anche a quelle introdotte dalla nuova legge. La disposizione, così

intesa, eliminerebbe il dubbio sorto precedentemente in dottrina circa

la possibilità, per il giudice, di valutare liberamente le

intercettazioni illegittime.

Peraltro, quand'anche si condividesse l'interpretazione del giudice

a quo, non sussisterebbero i vizi denunciati, perché l'invalidazione,

sia pure a posteriori, di uno dei mezzi di prova spettanti al p.m., non

violerebbe il principio che sancisce l'obbligatorietà dell'esercizio

dell'azione penale. La situazione discriminata in cui si verrebbero a

trovare i vari coimputati di uno stesso reato discende da situazioni

oggettivamente diverse, ossia dal fatto che taluni sono raggiunti da

elementi di prova, e tal altri no. Infine l'ultima censura prospettata,

di irrazionalità della norma denunciata, apparirebbe non pertinente

perché formulabile in relazione non tanto all'impugnato art. 8, quanto

agli artt. 614, 615 e 615 bis c.p., e sarebbe comunque irrilevante nel

procedimento pendente innanzi al giudice a quo perché originato da

intercettazioni effettuate dal nucleo investigativo dei carabinieri. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze sollevano questioni connesse, che possono

essere decise con unica sentenza, previa riunione dei relativi giudizi.

2. - La Corte costituzionale è chiamata a decidere se contrastino

o meno con gli artt. 15 e 24 della Costituzione, gli artt. 226, ultimo

comma, e 339 del codice di procedura penale che attribuiscono

all'autorità giudiziaria il potere di autorizzare, con decreto

motivato, gli ufficiali di polizia giudiziaria a compiere

intercettazioni telefoniche sia negli atti preliminari alla istruzione

sia nel corso della stessa, ed altresì se le medesime disposizioni, in

relazione all'art. 304 quater c.p.p., nella parte in cui consentono

agli ufficiali di polizia giudiziaria di prendere diretta cognizione

delle comunicazioni intercettate e non prescrivono il deposito in

cancelleria dei relativi verbali, violino o meno gli artt. 3, 15 e 25

della Costituzione.

Le norme del codice di procedura penale sono state denunciate a

questa Corte con ordinanza 18 dicembre 1972 del giudice istruttore

presso il tribunale di Roma, nel testo antecedente alla riforma

introdotta con la legge 8 aprile 1974, n.98.

Tutte le censure prospettate appaiono infondate.

La questione più ampia, attinente alla legittimità delle

autorizzazioni ad effettuare intercettazioni telefoniche, è stata

decisa con la sentenza n. 34 del 1973, né sono addotti nuovi argomenti

che possano indurre la Corte a modificare il proprio avviso.

Relativamente alle altre questioni si osserva.

Il fatto che gli ufficiali di polizia prendano diretta cognizione

delle comunicazioni telefoniche intercettate, mentre sono obbligati, ex

art. 338 c.p.p., ad inviare ancora chiusi al giudice le lettere e gli

altri oggetti di corrispondenza sequestrati, non contrasta con il

principio di ragionevolezza, perché le due ipotesi comparate non

presentano, sul piano oggettivo e funzionale, identità di caratteri.

Nel caso che il giudice abbia bisogno di ottenere una lettera o un

plico, e ne abbia delegato il sequestro alla polizia, non c'è ragione

che quest'ultima ne prenda cognizione. Qualora invece si verta nel caso

di intercettazioni telefoniche, possono essere indispensabili le

audizioni da parte della polizia, sempre sotto il vincolo del segreto.

L'obbligo del segreto gravante su tutti coloro che vengono a

conoscenza delle intercettazioni telefoniche (artt. 230 e 307 c.p.p.)

tutela altresì il diritto alla riservatezza dei terzi estranei alle

indagini ma in comunicazione con il soggetto inquisito, così come già

riconosciuto dalla citata sentenza di questa Corte n. 34 del 1973.

D'altro canto anche il sistema precedente alla novella del 1974 non

autorizzava la divulgazione in pubblico dibattimento di comunicazioni

telefoniche non pertinenti al processo. Pertanto non è fondata

l'eccezione d'incostituzionalità in relazione all'art. 15 della

Costituzione.

Neppure sussiste la denunciata violazione del diritto di difesa

(art. 24 Cost.) sotto il profilo che non è previsto l'immediato

deposito dei verbali d'esecuzione delle intercettazioni telefoniche

(art. 304 quater c.p.p.). Il principio costituzionale invocato non

impone che alla difesa sia data immediata notizia di ogni atto

istruttorio effettuato. È sufficiente che al momento del deposito di

tutti gli atti istruttori sia obbligatorio il deposito del verbale

d'intercettazione telefonica, così come imposto, prima della decisione

di rinvio a giudizio o di proscioglimento, nel rito formale, dall'art.

372 del codice di procedura penale. Dall'innovazione introdotta in

proposito con l'art. 5 della citata legge n. 98 del 1974, non può

arguirsi l'illegittimità della precedente disciplina, ma soltanto un

diverso apprezzamento, effettuato dal legislatore nell'esercizio della

sua discrezionalità politica, in ordine all'opportunità di consentire

un più immediato controllo sui verbali d'intercettazione da parte

della difesa.

3. - Altra questione sottoposta al giudizio di questa Corte

concerne l'art. 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98, secondo cui le

nullità insanabili previste dall'art. 226 quinquies c.p.p. (introdotto

dalla medesima legge) si applicano anche alle intercettazioni raccolte

prima dell'entrata in vigore della legge stessa, derogando al principio

tempus regit actum, per il dubbio che la conseguente supposta

invalidazione a posteriori delle intercettazioni autorizzate dalla

autorità giudiziaria - ma senza il rispetto delle nuove disposizioni -

possa contrastare con gli artt. 112 e 3 della Costituzione. In

particolare l'effetto retroattivo della norma impugnata violerebbe

l'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale creando

inoltre un'ingiustificata disparità di trattamento tra più imputati,

per alcuni dei quali le prove, legittimamente acquisite, sarebbero

successivamente colpite da nullità assoluta.

La questione non è fondata.

A questo fine sembra necessario confrontare l'interpretazione

letterale delle nuove disposizioni introdotte con la citata legge n. 98

del 1974, con la ratio della stessa, quale emerge anche dai lavori

preparatori, tenendo nel debito conto che il legislatore ha voluto

innovare alla disciplina preesistente anche per adeguarsi ai principi

enunciati da questa Corte con la citata sentenza n. 34 del 1973.

Sotto il primo profilo va rilevato che l'art. 226 quinquies c.p.p.

- introdotto dall'art. 5 della legge in esame - impedisce di tener

conto delle intercettazioni effettuate fuori dei casi consentiti dalla

legge o in difformità delle relative prescrizioni, sancendo una

nullità insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del

procedimento. Ciò equivale a dire che nessun effetto probatorio può

derivare da intercettazioni siffatte, le quali debbono ritenersi come

inesistenti (non interessa, perché irrilevante, l'equiparazione, a

tali ipotesi, delle notizie o immagini ottenute nei modi di cui

all'art. 615 bis c.p.).

La norma ora esaminata ha valore innovativo ed il legislatore,

adottandola, ha voluto superare il contrario orientamento della

giurisprudenza e di parte della dottrina secondo cui avrebbe dovuto

prevalere il principio del libero convincimento del giudice, anche con

riferimento a prove assunte senza l'osservanza delle disposizioni che

le disciplinano.

Di conseguenza la norma prevista dall'impugnato art. 8 secondo cui

le nullità sancite dall'art. 226 quinquies c.p.p. si applicano anche

alle intercettazioni precedentemente raccolte, non vuol significare che

le prove già assunte in piena aderenza alle regole all'epoca vigenti,

siano invalidate ex post, ma risolvere il contrasto sopra indicato, nel

senso che le prove assunte, in contrasto con le norme allora vigenti,

nella interpretazione datane da questa Corte con la sentenza n. 34 del

1973, sono assolutamente inidonee a produrre alcun effetto, anche se

raccolte prima dell'entrata in vigore della legge.

Conferma in questa conclusione il rilievo che il legislatore volle

ispirarsi ai principi affermati nella citata sentenza della Corte, la

quale, nel riconoscere la legittimità delle intercettazioni

autorizzate dal giudice, ebbe tuttavia ad esprimere il timore che

"intercettazioni telefoniche assunte illegittimamente, senza previa

motivata autorizzazione" se avessero potuto valere come indizi o come

prove, avrebbero esposto a gravissima menomazione un diritto

riconosciuto e garantito come inviolabile dalla Costituzione.

Deve quindi escludersi che la norma impugnata abbia quel

significato erroneamente presupposto dal giudice a quo, in assenza, per

giunta, di una chiara volontà del legislatore di derogare al principio

generale vigente in materia, indicato con l'espressione tempus regit

actum.

Giova infine considerare che l'interpretazione contraria,

implicante l'eccezionale invalidazione a posteriori di talune prove

ritualmente assunte secondo la legge dell'epoca, contrasterebbe anche

con il principio costituzionale di eguaglianza, discriminando tra prova

e prova senza validi motivi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 226, ultimo comma, e 339 del codice di

procedura penale (nel testo antecedente alla legge n. 98 del 1974),

sollevata, in riferimento agli artt. 15 e 24 della Costituzione, con

l'ordinanza 18 dicembre 1972 in epigrafe indicata, e già dichiarata

non fondata da questa Corte con sentenza n. 34 del 1973;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 226, ultimo comma, 339 (testo antecedente alla legge n. 98

del 1974) e 304 quater del codice di procedura penale, sollevate, in

riferimento agli artt. 3, 15 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza

18 dicembre 1972 in epigrafe indicata;

dichiara non fondata, nei sensi della motivazione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 8 aprile 1974, n.

98 (tutela della riservatezza e della libertà e segretezza della

corrispondenza), sollevata, in riferimento agli articoli 112 e 3 della

Costituzione, con l'ordinanza 24 settembre 1974 in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte