Sentenza n. 120/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/05/1975 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 226Codice di procedura penale
- art. 339Codice di procedura penale
- art. 304-quaterd.P.R. 447/1988
- art. 8legge 98/1974
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 226,
ultimo comma, 339 e 304 quater del codice di procedura penale e
dell'art. 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98 (nuova legge sulle
intercettazioni telefoniche), promossi con ordinanze emesse il 18
dicembre 1972 e il 24 settembre 1974 dal giudice istruttore del
tribunale di Roma nei procedimenti penali rispettivamente a carico di
Taccaliti Luciano ed altro e di Fiore Maria ed altri, iscritte al n.
130 del registro ordinanze 1973 e al n. 467 del registro ordinanze 1974
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 30
maggio 1973 e n. 331 del 18 dicembre 1974.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1975 il Giudice relatore
Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Luciano
Taccaliti e Fernando Perelli, il giudice istruttore presso il tribunale
di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 15 e 24 della
Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale
degli artt. 226, quarto comma, e 339 c.p.p., secondo cui l'autorità
giudiziaria può autorizzare con decreto motivato le intercettazioni
telefoniche e l'accesso agli uffici o impianti telefonici di pubblico
servizio agli ufficiali di polizia giudiziaria. Ad avviso del giudice a
quo la normativa impugnata violerebbe i principi costituzionali
invocati, perché non rispetta la previsione di particolari "garanzie"
richieste imprescindibilmente dall'art. 15 Cost., che dovrebbero
impedire qualsiasi abuso nel compimento degli atti autorizzati,
tutelare gli interessi degli estranei al procedimento ed assicurare
all'imputato un'efficace e tempestiva difesa attraverso l'immediato
controllo da parte del difensore degli atti stessi. La censura
apparirebbe confermata dalla assenza di limiti oggettivi o qualitativi
per il ricorso all'intercettazione telefonica, la cui utilizzazione
sembrerebbe in contrasto con la più recente normativa che impedisce di
far valere contro l'inquisito le dichiarazioni sue proprie, ove non
siano state rilasciate con il concorso di determinate formalità.
Lo stesso giudice istruttore solleva altra questione di
legittimità degli artt. 226, quarto comma, 339 e 304 quater c.p.p.,
nella parte in cui consentono agli ufficiali di polizia giudiziaria di
prendere diretta cognizione delle comunicazioni telefoniche
intercettate e non prescrivono il deposito in cancelleria dei verbali
di esecuzione delle intercettazioni stesse, in riferimento agli artt.
3, 15 e 24 della Costituzione. La violazione del principio
d'eguaglianza risulterebbe dall'ingiustificata differenza rispetto al
divieto di prendere diretta cognizione della corrispondenza sequestrata
(art. 338 c.p.p.). L'art. 15 Cost. apparirebbe violato dall'assenza di
ogni tutela a favore del diritto dei terzi alla segretezza delle
proprie comunicazioni. L'esclusione del dovere di depositare in
cancelleria i verbali d'esecuzione delle operazioni contrasterebbe con
il diritto di difesa dell'imputato, il quale non potrebbe controllare
immediatamente la regolarità degli atti compiuti.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto depositato il 18 aprile 1973, chiedendo dichiararsi
l'infondatezza delle questioni sollevate.
Circa la prima questione la difesa dello Stato ha rilevato che è
formulata negli stessi termini prospettati dal tribunale di Bolzano, e
che la Corte costituzionale l'ha già esaminata.
La seconda questione non apparirebbe fondata in relazione a nessuno
dei principi costituzionali invocati. La diversità di disciplina
rispetto al sequestro della corrispondenza troverebbe giustificazione
nella diversa funzionalità dei due mezzi di prova, oggettivamente non
omogenei. Nell'un caso lo scopo è raggiunto con la consegna al giudice
delle cose sequestrate, nell'altro occorre l'ascolto della
comunicazione intercettata.
L'obbligo del segreto che grava su tutti coloro che effettuano le
intercettazioni garantirebbe la riservatezza dei terzi.
Infine l'art. 304 quater c.p.p., secondo l'interpretazione della
dottrina, trova applicazione anche alle intercettazioni telefoniche,
sicché non sussisterebbe alcuna violazione del diritto di difesa.
2. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Fiore Maria ed
altri, il giudice istruttore presso il tribunale di Roma ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 8
aprile 1974, n. 98, secondo cui le nullità insanabili previste
dall'art. 226 quinquies c.p.p. (introdotto con la stessa legge) si
applicano anche alle intercettazioni raccolte prima della entrata in
vigore della legge stessa. Osserva il giudice a quo che la nuova
normativa in esame, dopo aver tassativamente stabilito i casi in cui le
intercettazioni possono essere autorizzate, e le prescrizioni e
modalità tecniche che devono essere osservate, sancisce la nullità
assoluta ed insanabile delle intercettazioni effettuate con violazione
delle suddette disposizioni. Il denunciato art. 8, derogando al
principio generale vigente in tema di successione di leggi processuali
(tempus regit actum), attribuisce efficacia retroattiva a tutte quelle
disposizioni della nuova legge la cui osservanza è stabilita a pena di
nullità. Conseguentemente l'attività istruttoria posta in essere dal
pubblico ministero nell'esercizio del suo dovere di promuovere l'azione
penale, stabilito dall'art. 112 Cost., rimane oggi invalidata a
posteriori anche se effettuata con il pieno rispetto delle disposizioni
di legge all'epoca vigenti, la cui illegittimità costituzionale è
stata esclusa dalla Corte con sentenza n. 34 del 1973.
Inoltre dalle intercettazioni telefoniche emergono elementi idonei
a diminuire la responsabilità di alcuni imputati, ma di esse non può
tenersi conto ai sensi della disposizione impegnata, con violazione
d'ogni criterio di ragionevolezza. Nel caso di concorso di più
persone nel reato, come nel giudizio pendente innanzi al giudice a quo,
i mandanti e finanziatori della impresa criminosa rimarrebbero
impuniti, mentre coloro che parteciparono alla sola operazione finale
subirebbero tutto il peso dell'accusa perché colti in flagrante.
Si osserva ancora nell'ordinanza di rimessione che dall'esame degli
atti parlamentari risulta che la norma impugnata venne considerata come
pleonastica e approvata, su tale presupposto, per evitare che il
provvedimento venisse rinviato alla Camera. Questo rilievo
consentirebbe di escludere che il legislatore abbia voluto disporre la
retroattività delle norme per la tutela di un superiore interesse
pubblico, trascendente la sfera dei diritti sopra evidenziati, o che
l'abbia ritenuta necessaria per una supposta incostituzionalità della
precedente normativa, esclusa dalla citata sentenza della Corte
costituzionale.
Infine la norma impugnata sarebbe intrinsecamente contraddittoria e
contrastante con l'art. 3 Cost., perché vieterebbe l'utilizzazione
processuale di intercettazioni ritualmente assunte dall'autorità
giudiziaria, se viziate dall'inosservanza delle disposizioni tecniche -
amministrative introdotte con la legge nuova, pur consentendo, nel
contempo, la utilizzazione di un mezzo di prova illecito ottenuto da un
soggetto estraneo alla autorità giudiziaria in un luogo non di privata
dimora.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto depositato il 31 dicembre 1974, chiedendo dichiararsi
l'infondatezza della questione sollevata.
Osserva l'Avvocatura dello Stato che l'interpretazione supposta dal
giudice istruttore appare errata. Invero l'impugnato art. 8, approvato
dal Parlamento come norma pleonastica, non introduttiva di una deroga
al principio generale tempus regit actum, va interpretato alla lettera,
nel suo riferimento all'articolo 226 quinquies c.p.p., nel senso cioè
che ha inteso chiarire espressamente che la sanzione della nullità
assoluta ed insanabile per le intercettazioni abusive deve trovare
applicazione anche alle operazioni effettuate prima dell'entrata in
vigore della legge n. 98 del 1974.
Tuttavia l'illegittimità da cui consegue la nullità deve esser
riferita alle sole norme processuali precedentemente in vigore, e non
anche a quelle introdotte dalla nuova legge. La disposizione, così
intesa, eliminerebbe il dubbio sorto precedentemente in dottrina circa
la possibilità, per il giudice, di valutare liberamente le
intercettazioni illegittime.
Peraltro, quand'anche si condividesse l'interpretazione del giudice
a quo, non sussisterebbero i vizi denunciati, perché l'invalidazione,
sia pure a posteriori, di uno dei mezzi di prova spettanti al p.m., non
violerebbe il principio che sancisce l'obbligatorietà dell'esercizio
dell'azione penale. La situazione discriminata in cui si verrebbero a
trovare i vari coimputati di uno stesso reato discende da situazioni
oggettivamente diverse, ossia dal fatto che taluni sono raggiunti da
elementi di prova, e tal altri no. Infine l'ultima censura prospettata,
di irrazionalità della norma denunciata, apparirebbe non pertinente
perché formulabile in relazione non tanto all'impugnato art. 8, quanto
agli artt. 614, 615 e 615 bis c.p., e sarebbe comunque irrilevante nel
procedimento pendente innanzi al giudice a quo perché originato da
intercettazioni effettuate dal nucleo investigativo dei carabinieri. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze sollevano questioni connesse, che possono
essere decise con unica sentenza, previa riunione dei relativi giudizi.
2. - La Corte costituzionale è chiamata a decidere se contrastino
o meno con gli artt. 15 e 24 della Costituzione, gli artt. 226, ultimo
comma, e 339 del codice di procedura penale che attribuiscono
all'autorità giudiziaria il potere di autorizzare, con decreto
motivato, gli ufficiali di polizia giudiziaria a compiere
intercettazioni telefoniche sia negli atti preliminari alla istruzione
sia nel corso della stessa, ed altresì se le medesime disposizioni, in
relazione all'art. 304 quater c.p.p., nella parte in cui consentono
agli ufficiali di polizia giudiziaria di prendere diretta cognizione
delle comunicazioni intercettate e non prescrivono il deposito in
cancelleria dei relativi verbali, violino o meno gli artt. 3, 15 e 25
della Costituzione.
Le norme del codice di procedura penale sono state denunciate a
questa Corte con ordinanza 18 dicembre 1972 del giudice istruttore
presso il tribunale di Roma, nel testo antecedente alla riforma
introdotta con la legge 8 aprile 1974, n.98.
Tutte le censure prospettate appaiono infondate.
La questione più ampia, attinente alla legittimità delle
autorizzazioni ad effettuare intercettazioni telefoniche, è stata
decisa con la sentenza n. 34 del 1973, né sono addotti nuovi argomenti
che possano indurre la Corte a modificare il proprio avviso.
Relativamente alle altre questioni si osserva.
Il fatto che gli ufficiali di polizia prendano diretta cognizione
delle comunicazioni telefoniche intercettate, mentre sono obbligati, ex
art. 338 c.p.p., ad inviare ancora chiusi al giudice le lettere e gli
altri oggetti di corrispondenza sequestrati, non contrasta con il
principio di ragionevolezza, perché le due ipotesi comparate non
presentano, sul piano oggettivo e funzionale, identità di caratteri.
Nel caso che il giudice abbia bisogno di ottenere una lettera o un
plico, e ne abbia delegato il sequestro alla polizia, non c'è ragione
che quest'ultima ne prenda cognizione. Qualora invece si verta nel caso
di intercettazioni telefoniche, possono essere indispensabili le
audizioni da parte della polizia, sempre sotto il vincolo del segreto.
L'obbligo del segreto gravante su tutti coloro che vengono a
conoscenza delle intercettazioni telefoniche (artt. 230 e 307 c.p.p.)
tutela altresì il diritto alla riservatezza dei terzi estranei alle
indagini ma in comunicazione con il soggetto inquisito, così come già
riconosciuto dalla citata sentenza di questa Corte n. 34 del 1973.
D'altro canto anche il sistema precedente alla novella del 1974 non
autorizzava la divulgazione in pubblico dibattimento di comunicazioni
telefoniche non pertinenti al processo. Pertanto non è fondata
l'eccezione d'incostituzionalità in relazione all'art. 15 della
Costituzione.
Neppure sussiste la denunciata violazione del diritto di difesa
(art. 24 Cost.) sotto il profilo che non è previsto l'immediato
deposito dei verbali d'esecuzione delle intercettazioni telefoniche
(art. 304 quater c.p.p.). Il principio costituzionale invocato non
impone che alla difesa sia data immediata notizia di ogni atto
istruttorio effettuato. È sufficiente che al momento del deposito di
tutti gli atti istruttori sia obbligatorio il deposito del verbale
d'intercettazione telefonica, così come imposto, prima della decisione
di rinvio a giudizio o di proscioglimento, nel rito formale, dall'art.
372 del codice di procedura penale. Dall'innovazione introdotta in
proposito con l'art. 5 della citata legge n. 98 del 1974, non può
arguirsi l'illegittimità della precedente disciplina, ma soltanto un
diverso apprezzamento, effettuato dal legislatore nell'esercizio della
sua discrezionalità politica, in ordine all'opportunità di consentire
un più immediato controllo sui verbali d'intercettazione da parte
della difesa.
3. - Altra questione sottoposta al giudizio di questa Corte
concerne l'art. 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98, secondo cui le
nullità insanabili previste dall'art. 226 quinquies c.p.p. (introdotto
dalla medesima legge) si applicano anche alle intercettazioni raccolte
prima dell'entrata in vigore della legge stessa, derogando al principio
tempus regit actum, per il dubbio che la conseguente supposta
invalidazione a posteriori delle intercettazioni autorizzate dalla
autorità giudiziaria - ma senza il rispetto delle nuove disposizioni -
possa contrastare con gli artt. 112 e 3 della Costituzione. In
particolare l'effetto retroattivo della norma impugnata violerebbe
l'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale creando
inoltre un'ingiustificata disparità di trattamento tra più imputati,
per alcuni dei quali le prove, legittimamente acquisite, sarebbero
successivamente colpite da nullità assoluta.
La questione non è fondata.
A questo fine sembra necessario confrontare l'interpretazione
letterale delle nuove disposizioni introdotte con la citata legge n. 98
del 1974, con la ratio della stessa, quale emerge anche dai lavori
preparatori, tenendo nel debito conto che il legislatore ha voluto
innovare alla disciplina preesistente anche per adeguarsi ai principi
enunciati da questa Corte con la citata sentenza n. 34 del 1973.
Sotto il primo profilo va rilevato che l'art. 226 quinquies c.p.p.
- introdotto dall'art. 5 della legge in esame - impedisce di tener
conto delle intercettazioni effettuate fuori dei casi consentiti dalla
legge o in difformità delle relative prescrizioni, sancendo una
nullità insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del
procedimento. Ciò equivale a dire che nessun effetto probatorio può
derivare da intercettazioni siffatte, le quali debbono ritenersi come
inesistenti (non interessa, perché irrilevante, l'equiparazione, a
tali ipotesi, delle notizie o immagini ottenute nei modi di cui
all'art. 615 bis c.p.).
La norma ora esaminata ha valore innovativo ed il legislatore,
adottandola, ha voluto superare il contrario orientamento della
giurisprudenza e di parte della dottrina secondo cui avrebbe dovuto
prevalere il principio del libero convincimento del giudice, anche con
riferimento a prove assunte senza l'osservanza delle disposizioni che
le disciplinano.
Di conseguenza la norma prevista dall'impugnato art. 8 secondo cui
le nullità sancite dall'art. 226 quinquies c.p.p. si applicano anche
alle intercettazioni precedentemente raccolte, non vuol significare che
le prove già assunte in piena aderenza alle regole all'epoca vigenti,
siano invalidate ex post, ma risolvere il contrasto sopra indicato, nel
senso che le prove assunte, in contrasto con le norme allora vigenti,
nella interpretazione datane da questa Corte con la sentenza n. 34 del
1973, sono assolutamente inidonee a produrre alcun effetto, anche se
raccolte prima dell'entrata in vigore della legge.
Conferma in questa conclusione il rilievo che il legislatore volle
ispirarsi ai principi affermati nella citata sentenza della Corte, la
quale, nel riconoscere la legittimità delle intercettazioni
autorizzate dal giudice, ebbe tuttavia ad esprimere il timore che
"intercettazioni telefoniche assunte illegittimamente, senza previa
motivata autorizzazione" se avessero potuto valere come indizi o come
prove, avrebbero esposto a gravissima menomazione un diritto
riconosciuto e garantito come inviolabile dalla Costituzione.
Deve quindi escludersi che la norma impugnata abbia quel
significato erroneamente presupposto dal giudice a quo, in assenza, per
giunta, di una chiara volontà del legislatore di derogare al principio
generale vigente in materia, indicato con l'espressione tempus regit
actum.
Giova infine considerare che l'interpretazione contraria,
implicante l'eccezionale invalidazione a posteriori di talune prove
ritualmente assunte secondo la legge dell'epoca, contrasterebbe anche
con il principio costituzionale di eguaglianza, discriminando tra prova
e prova senza validi motivi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 226, ultimo comma, e 339 del codice di
procedura penale (nel testo antecedente alla legge n. 98 del 1974),
sollevata, in riferimento agli artt. 15 e 24 della Costituzione, con
l'ordinanza 18 dicembre 1972 in epigrafe indicata, e già dichiarata
non fondata da questa Corte con sentenza n. 34 del 1973;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 226, ultimo comma, 339 (testo antecedente alla legge n. 98
del 1974) e 304 quater del codice di procedura penale, sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 15 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza
18 dicembre 1972 in epigrafe indicata;
dichiara non fondata, nei sensi della motivazione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 8 aprile 1974, n.
98 (tutela della riservatezza e della libertà e segretezza della
corrispondenza), sollevata, in riferimento agli articoli 112 e 3 della
Costituzione, con l'ordinanza 24 settembre 1974 in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte