Sentenza n. 120/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/04/1986 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
citata
- art. 24Legge fallimentare
- art. 27legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98, commi
secondo e terzo r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa) promosso con ordinanza emessa il 20
marzo 1980 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente
tra Battisti Olga e Fallimento S.p.a. Monteco iscritta al n. 103 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 130 dell'anno 1981;
udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1986 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 20 marzo 1980 (comunicata il
successivo 4 agosto e notificata il 9 gennaio 1981; pubblicata nella G.
U. n. 130 del 13 maggio 1981 e iscritta al n. 103/1981) nel giudizio di
opposizione al decreto 12 aprile 1978 adottato dal Giudice delegato sul
ricorso di opposizione spiegato da Battista Olga avverso lo stato
passivo del fallimento s.p.a. Monteco e reso esecutivo e depositato in
cancelleria il 28 marzo 1978 dal quale era stato escluso il credito di
complessive lire 3.000.000 della stessa Battista, il Tribunale di
Catania ha giudicato rilevante perché "non può per un verso ritenersi
che la mancata comunicazione del decreto del Giudice delegato
all'opponente integri alcuna irregolarità del procedimento e, per
altro verso, la tardiva costituzione in giudizio dell'opponente e la
tardiva notifica del ricorso e del decreto al curatore determinerebbero
l'improcedibilità o inammissibilità dell'opposizione e in ogni caso
renderebbero preclusa all'opponente la possibilità di un'ulteriore
impugnazione dello stato passivo, rendendo non più attaccabile il
provvedimento dato dal Giudice delegato in sede di accertamento del
passivo", e, in riferimento all'art. 24, comma secondo Cost., non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 98, commi secondo e terzo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella
parte in cui non dispone che l'avvenuto deposito del decreto del
Giudice delegato di fissazione dell'udienza di comparizione sia
comunicato all'opponente allo stato passivo, che da tale comunicazione
decorra il termine per la notificazione al curatore e che in relazione
all'udienza fissata consenta all'opponente la tempestiva costituzione
in giudizio, sul riflesso che a) l'art. 98 comma secondo ricollega il
dies a quo del termine per la notificazione al curatore del decreto del
Giudice delegato di fissazione della udienza all'evento del deposito
del provvedimento di cui l'opponente può non acquisire tempestiva
conoscenza, b) l'art. 98 comma terzo stabilisce un termine per la
costituzione in giudizio dell'opponente da computarsi a ritroso con
riferimento all'udienza di comparizione fissata dal Giudice delegato,
della quale l'opponente può non venire a tempestiva conoscenza, senza
la tempestiva comunicazione del decreto del Giudice delegato entro un
termine che gli consenta la tempestiva costituzione in giudizio, e c)
l'opponente non è in grado di evitare con certezza il pregiudizio del
proprio diritto di difesa grazie ad una normale diligenza del suo
procuratore perché - a parte l'ipotesi di una fissazione dell'udienza
di comparizione entro un arco di tempo così ristretto da imporre una
costituzione quasi immediata ed una notifica al curatore in tempi
ridottissimi - solo un controllo giornaliero potrebbe consentire di
fruire dell'intero termine la cui utilizzabilità è condizione di un
effettivo esercizio del diritto di difesa. Il giudice a quo non ha
mancato di richiamare le sentt. 4 gennaio 1977 nn. 14 e 15 della Corte
costituzionale.
2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
2.2. - Alla pubblica udienza dell'8 aprile 1986 il giudice Andrioli
ha svolto la relazione. Considerato in diritto :
3. - Due sono le norme impugnate dal Tribunale di Catania investito
del giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento s.p.a.
Monteco proposto da creditore escluso: commi secondo ("Il giudice fissa
con decreto la udienza in cui tutti i creditori opponenti e il curatore
devono comparire avanti a lui, nonché il termine per la notificazione
al curatore del ricorso e del decreto") e terzo ("Almeno cinque giorni
prima della udienza, i creditori devono costituirsi. Se il creditore
non si costituisce, l'opposizione si reputa abbandonata") dell'art. 98
(opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva) r.d. 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa). Parametro l'art. 24 comma secondo Cost. che
garantisce il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento,
e, più incisivamente, lo svolgimento di un processo giusto (da ultimo
C. cost. 102/1986 che ha sancito incostituzionalità degli artt. 98
comma primo e 100 comma primo).
4.1. - Per quel che attiene il comma secondo dell'art. 98 la
censura d'incostituzionalità si appalesa fondata perché i creditori
esclusi, a carico dei quali non teme il comma terzo di prevedere
l'abbandono della opposizione se non si costituiscono almeno cinque
giorni prima della udienza, non possono essere lasciati all'oscuro del
decreto con il quale il Giudice delegato fissa la udienza.
Con sent. 15/1977 questa Corte non ha mancato di dichiarare
l'incostituzionalità del novellato art. 435 comma secondo c.p.c. nella
parte in cui non dispone che l'avvenuto deposito del decreto
presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione sia comunicato
all'appellante e che da tale comunicazione decorra il termine per la
notificazione all'appellato, e la ratio di tale pronuncia soccorre
anche per la presente specie se si riflette che il precedente non era
giustificato dalle peculiarità del rito speciale del lavoro che rese
necessaria la novellazione dell'art. 435 comma secondo.
4.2. - Una volta precisato che (non solo i creditori ma anche) il
curatore deve essere notiziato della data della udienza, non par dubbio
che questi debba essere notiziato di tale data in tempo utile per
esercitare il diritto di difesa: termine che questa Corte reputa
necessario fissare in quindici giorni a ritroso decorrenti dalla data
della udienza; termine di quindici giorni che si ricava dall'art. 98,
comma primo.
In tali sensi dichiarata l'incostituzionalità del comma secondo,
il comma terzo dell'art. 98 ha le carte in regola con l'art. 24 comma
secondo Cost..
5. - Ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata
l'incostituzionalità dell'art. 100 comma secondo r.d. 16 marzo 1942,
n. 267 nella parte in cui non specifica la durata del termine nel quale
il decreto di fissazione della udienza debba essere notificato al
curatore e ai creditori indicati nello stato passivo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 98 comma
secondo r.d. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui non prevede nei
confronti del creditore opponente la comunicazione, almeno quindici
giorni prima della udienza di comparizione, del decreto ivi indicato,
comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di
esso al curatore;
2) dichiara non fondata la questione di costituzionalità dell'art.
98 comma terzo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento
all'art. 24 comma secondo Cost., con ordinanza 20 marzo 1980 del
Tribunale di Catania (n. 103 R.O. 1981);
3) ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 100 comma secondo r.d. 16
marzo 1942, n. 267 nella parte in cui non prevede nei confronti del
creditore impugnante la comunicazione, almeno quindici giorni prima
dell'udienza di comparizione, del decreto ivi indicato, comunicazione
dalla quale decorre il termine per la notificazione di esso al curatore
e ai creditori i cui crediti sono impugnati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO
SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO
- ALDO CORASANITI - GIUSEPPE
BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO
DELL'ANDRO - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
ROLANDO GALLI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte