Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Fallimento e procedure concorsuali - Azioni ordinarie derivanti dal fallimento - Applicabilità, salva diversa previsione, del rito camerale - Lamentata irragionevolezza e disparità di trattamento nonché violazione dei principi di difesa e del giusto processo - Denunciato eccesso di delega - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di argomentazioni e profili diversi rispetto a quelli già esaminati - Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'art. 21 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo comma, Cost., nella parte in cui dispone che, salva diversa previsione, alle controversie che derivano dal fallimento si applicano le norme previste dagli artt. da 737 a 742 del codice di procedura civile, regolanti il rito camerale. Identica questione è stata, infatti, già dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 170 del 2009 e non risultano essere stati prospettati argomentazioni e profili diversi rispetto a quelli già esaminati. Per la manifesta infondatezza di questione identica v., citata, ordinanza n. 170 del 2009.
sentenza 19/2010massima n. 34282 Riguarda ancheart. 21 d.lgs. 5/2006
Fallimento e procedure concorsuali - Azioni ordinarie derivanti dal fallimento - Applicabilità, salva diversa previsione, del rito camerale - Sopravvenuta abrogazione della norma impugnata - Motivazione non implausibile sulla persistente rilevanza nei giudizi a quibus - Ammissibilità della questione.
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'art. 21 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 76 e 111, primo comma, della Costituzione, avendo il rimettente precisato, con motivazione non implausibile che, malgrado l'intervenuta abrogazione, la disposizione censurata continua ad essere rilevante nei giudizi a quibus in quanto tutt'ora applicabile ai procedimenti iniziati anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 169 del 2007.
Riguarda ancheart. 3 d.lgs. 169/2007
Fallimento e procedure concorsuali - Azioni ordinarie derivanti dal fallimento - Applicabilità, salva diversa previsione, del rito camerale - Denunciato eccesso di delega - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'art. 21 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Invero, l'affermazione del rimettente - secondo cui l'intervento legislativo delegato sarebbe circoscritto solo all'accelerazione delle procedure applicabili ai ricorsi per dichiarazione di fallimento e alle successive controversie endofallimentari, con esclusione delle azioni ordinarie derivanti dal fallimento - risulta smentita dall'ampia valenza semantica dell'espressioni "disciplina del fallimento" e "procedure applicabili alle controversie in materia", contenute tra i principi e criteri direttivi in base al quale esercitare la delega (numero 1 della lettera a del comma 6 dell'art. 1 legge n. 80 del 2005), tali da comprendere nel loro ambito il riferimento a tutti i processi, come quelli di cui ai giudizi a quibus , che originano dalla procedura fallimentare. A conferma di ciò anche l'espresso richiamo - sempre tra i principi e criteri direttivi - alla disciplina di azioni diverse rispetto a quella svolta con il ricorso per la dichiarazione di fallimento, indicandosi tra i compiti del legislatore delegato, al numero 6 della lettera a ) del comma 6 dell'art. 1, la riduzione del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione revocatoria.
Riguarda ancheart. 3 d.lgs. 169/2007
Fallimento e procedure concorsuali - Azioni ordinarie derivanti dal fallimento - Applicabilità, salva diversa previsione, del rito camerale - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza - Dedotta compromissione del diritto di difesa, nonché violazione del principio del giusto processo - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'art. 21 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione. Non sussiste la violazione dell'art. 3 della Costituzione - argomentata dal rimettente sotto il profilo della disparità di trattamento tra situazioni analoghe che sarebbe determinata, a seguito dell'applicazione della disciplina censurata, dal fatto che l'azione sia connessa ad una fallimento pronunciato prima o dopo il 1° gennaio 2008, ovvero che essa sia stata o meno proposta prima di tale data - essendo il diverso regime normativo applicabile alle controversie dovuto al naturale fluire del tempo che, per consolidata giurisprudenza della Corte, costituisce valido discrimine tra situazioni analoghe. Non sussiste, altresì, dalla previsione del rito camerale alcuna compromissione del diritto di difesa, potendo quest'ultimo essere modulato dalla legge in relazione alle peculiari esigenze dei vari procedimenti, purché ne vengano assicurati lo scopo e la funzione ed essendo la previsione giustificata da comprensibili esigenze di speditezza e semplificazione; né, infine, il modello processuale scelto dal legislatore con la disciplina censurata viola, sul piano delle garanzie, il principio del giusto processo. - Sulla ragionevolezza del "discrimine" temporale tra situazioni analoghe, vedi, citata, ordinanza n. 212/2008 - Sulla compatibilità tra rito camerale e controversie relative alla titolarità di diritti soggettivi, vedi, citate, ex multis , sentenza n. 103/1985 e ordinanza n. 35/2002 - Sulla possibilità per il legislatore di modulare l'esercizio del diritto di difesa in relazione alle peculiari esigenze dei vari procedimenti, vedi, citate, sentenza n. 130/1985; ordinanze n. 121/1994 e n. 141/1998 - Sulla discrezionalità legislativa in tema di conformazione degli istituti e modelli processuali, vedi, citata, sentenza n. 221/2008.
Riguarda ancheart. 3 d.lgs. 169/2007
Fallimento e procedure concorsuali - Ricorso del curatore per la declaratoria di inefficacia rispetto alla massa di rimesse finanziarie effettuate dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento - Applicabilità del rito camerale in conformità alla nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006 - Denunciato eccesso di delega e lamentata violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, del diritto di difesa, nonché dei principi del giusto processo - Sopravvenuta abrogazione della norma censurata - Necessità di valutare la perdurante rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Deve essere disposta la restituzione degli atti nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, censurato in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione. Invero, successivamente al deposito della ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, che, all'art. 3, comma 1, ha espressamente previsto la abrogazione della disposizione oggetto del dubbio di legittimità costituzionale, sicché, alla luce di tale sopravvenienza normativa, si impone la restituzione degli atti al giudice rimettente al fine di valutare la perdurante rilevanza nel giudizio a quo della questione sollevata.
Riguarda ancheart. 21 d.lgs. 5/2006
LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - IMPRENDITORE SOGGETTO A PROCEDURA CONCORSUALE - FORO COMPETENTE - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA DAL GIUDICE DEL LAVORO AL TRIBUNALE PREPOSTO ALLE PROCEDURE CONCORSUALI - CRITERIO PER LA SUA OPERATIVITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - R. D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 24. - COST. ARTT. 3 E 25.
Non e' in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. l'art. 24 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), interpretato nel senso che l'attrazione del foro fallimentare non opera per le controversie di lavoro in cui non si fanno valere in via principale pretese creditorie del lavoratore verso l'imprenditore assoggettato a procedura concorsuale (e, in ispecie, per la controversia, di cui e' investito il giudice 'a quo', per l'accertamento della spettanza della qualifica superiore a dipendente di un'impresa assoggettata ad amministrazione straordinaria). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24 r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - Sent. 139/1981
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - FALLIMENTO - AZIONI DERIVANTI DA CREDITI DI LAVORO - COMPETENZA DEL TRIBUNALE CHE HA DICHIARATO IL FALLIMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La competenza del tribunale fallimentare anche per le azioni relative ai crediti derivanti da rapporti di lavoro non viola il principio di uguaglianza per la diversita` di trattamento riservata al lavoratore creditore del datore di lavoro in bonis rispetto a quello creditore del datore di lavoro fallito, in quanto essa e` giustificata dal fondamentale principio della vis attractiva del tribunale fallimentare. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 24 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 sollevata in riferimento all'art. 3).
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA - "NORMA VIVENTE" NEL SENSO DELLA APPLICABILITA' DI UNA LEGGE A RAPPORTI ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE STESSA - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Non sussiste difetto di rilevanza allorquando la norma impugnata, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza della Cassazione, si applica retroattivamente alla sua entrata in vigore (fattispecie: applicabilita` dell'art 429, terzo comma, novellato c.p.c ai crediti sorti anteriormente al 12 dicembre 1973, data di entrata in vigore della legge n. 533/1973).
FALLIMENTO - GIUDIZI DERIVANTI DAL FALLIMENTO - INTERRUZIONE PER EFFETTO DELLA CHIUSURA DELLO STESSO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 24, 98, 99, 100, 101, 103 E SEGUENTI - FACOLTA' DEL CREDITORE, DEL DEBITORE E DEL GARANTE DEL CONCORDATO DI RIASSUMERE IL PROCESSO INTERROTTO OVVERO, SCADUTO IL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE, DI INIZIARE UN NUOVO PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE FALLIMENTARE - RITO SPECIALE NEL PRIMO CASO, RITO ORDINARIO NEL SECONDO - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La chiusura del fallimento, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, determina bensi' l'interruzione dei giudizi pendenti di opposizione allo stato passivo, di ammissione tardiva di crediti, di rivendicazione, restituzione o separazione di cose mobili: ma i creditori ed i terzi riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore restituito in bonis, nonche' verso gli eventuali assuntori o garanti del concordato. Ne consegue necessariamente la facolta' di riassumere i processi interrotti, nel termine perentorio di legge, nei confronti del debitore come di coloro che abbiano assunto o garantito gli obblighi del concordato; e ne consegue altresi', quando siasi verificata la estinzione del processo per mancata riassunzione entro il termine, la possibilita' di promuovere un nuovo giudizio, dal momento che la perenzione dell'istanza e del processo non comporta prescrizione o estinzione del diritto di azione. Poiche' trattasi di azioni dipendenti dal fallimento, appare non contestabile, anche dopo il concordato, la competenza del tribunale fallimentare, sancita dall'art. 24 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; ed e' coerente ai principi che riassumendosi il giudizio interrotto questo debba continuare con il medesimo rito, mentre instaurando un nuovo giudizio dovra' invece applicarsi il rito ordinario. Il riconoscimento della permanente competenza funzionale del tribunale fallimentare non integra contrasto con il principio sancito dall'art. 25 della Costituzione, giacche' per le azioni di cui qui si discorre detto tribunale e' il giudice precostituito in via generale dalla legge e cio', in conformita' di consolidata giurisprudenza, e' sufficiente per escludere la violazione della norma costituzionale. Inoltre, le azioni in questione conservano natura fallimentare anche dopo l'omologazione del concordato e la chiusura del fallimento, data la connessione del concordato e della sua esecuzione con la procedura concorsuale sottostante; ne' si puo' ravvisare sottrazione al giudice naturale nemmeno per quanto concerne gli eventuali assuntori o garanti del concordato, in correlazione con gli obblighi ad essi incombenti per l'esecuzione del concordato stesso nei confronti di tutti i creditori.
Riguarda ancheart. 103 Legge fallimentareart. 100 Legge fallimentareart. 101 Legge fallimentareart. 98 Legge fallimentareart. 99 Legge fallimentare
FALLIMENTO - GIUDIZI DERIVANTI DAL FALLIMENTO - INTERRUZIONE PER EFFETTO DELLA CHIUSURA DELLO STESSO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 24, 98, 99, 100, 103 E SEGUENTI - FACOLTA' DEL CREDITORE, DEL DEBITORE E DEL GARANTE DEL CONCORDATO DI RIASSUMERE IL PROCESSO INTERROTTO OVVERO, SCADUTO IL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE, DI INIZIARE UN NUOVO PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE FALLIMENTARE - RITO SPECIALE NEL PRIMO CASO, RITO ORDINARIO NEL SECONDO - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Il precetto costituzionale circa il diritto alla tutela giudiziaria non impone che questa debba essere sempre accordata nella stessa misura e con le stesse modalita' di procedimento; e in particolare, la normativa speciale prevista dalla legge per i giudizi di competenza del tribunale fallimentare ha una logica giustificazione in rapporto alle esigenze e finalita' della procedura concursuale - perduranti anche in ordine all'esecuzione del concordato -, e non comporta, di regola, una sostanziale menomazione della tutela giurisdizionale, configurabile come violazione della garanzia fornita dall'art. 24 della Costituzione. Cio' appare incontestabile anche rispetto ai giudizi interrotti per effetto della chiusura del fallimento: dopo l'omologazione del concordato gli organi fallimentari conservano precise funzioni e responsabilita' in ordine alla esecuzione degli obblighi da esso derivanti, sia per il fallito restituito in bonis, sia anche per gli assuntori o garanti del concordato, egualmente soggetti al controllo del tribunale, cui compete di sorvegliare l'adempimento degli obblighi, con il potere di pronunziare la risoluzione o l'annullamento del concordato stesso.
Riguarda ancheart. 98 Legge fallimentareart. 100 Legge fallimentareart. 103 Legge fallimentareart. 99 Legge fallimentare
FALLIMENTO - GIUDIZI DERIVANTI DAL FALLIMENTO - INTERRUZIONE PER EFFETTO DELLA CHIUSURA DELLO STESSO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 24, 98, 99, 100, 101, 103 SEGUENTI - FACOLTA' DEL CREDITORE, DEL DEBITORE E DEL GARANTE DEL CONCORDATO DI RIASSUMERE IL PROCESSO INTERROTTO OVVERO, SCADUTO IL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE, DI INIZIARE UN NUOVO PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE FALLIMENTARE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - FACOLTA' OFFERTA A TUTTE LE PARTI INTERESSATE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non sussiste nemmeno la prospettata violazione del principio di eguaglianza, perche' la facolta' di riassumere tempestivamente una causa fallimentare interrotta a seguito della omologazione del concordato e' offerta dal vigente sistema, in regime di perfetta parita', a tutte le parti interessate, cosi' come, verificatasi l'estinzione di quel processo, rimane a tutte la possibilita' di riproporre la stessa domanda in un nuovo giudizio, e rispettivamente di proporre domanda di accertamento negativo sul medesimo oggetto. Ed e' superfluo aggiungere che tale liberta' di iniziativa si verifica sempre, in egual misura per ambo le parti, in ogni ipotesi di interruzione o di successiva estinzione del processo, in base alle disposizioni degli artt. 299 e ss. del cod. proc. civ., potendo ciascuno prevenire la parte avversa con la propria iniziativa, o riparare alla sua inerzia processuale.
Riguarda ancheart. 100 Legge fallimentareart. 98 Legge fallimentareart. 103 Legge fallimentareart. 101 Legge fallimentareart. 99 Legge fallimentare