Sentenza n. 121/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1957 · relatore Giuseppe Cappi
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 del T.U.
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931,
n. 773, promosso con l'ordinanza 21 dicembre 1956 del Pretore di
Gravina, emessa nel procedimento penale a carico di Cariello Giuseppe,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 23
febbraio 1957 ed iscritta al n. 27 del Registro ordinanze 1957.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 12 giugno 1957 la relazione del
Giudice Giuseppe Cappi;
udito il vice avvocato generale dello Stato Marcello Frattini.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con verbale 19 luglio 1955 i carabinieri della stazione di Gravina
di Puglia riferivano all'Autorità giudiziaria che alle ore 21 del
giorno precedente, in vico Santulli nell'abitato di Gravina, ad opera
di alcuni aderenti della locale sezione del partito comunista si
stavano proiettando con una macchina cinematografica a passo ridotto
dei films, alla presenza di circa 40 persone. I films riproducevano -
così il verbale - la propaganda della stampa antiatomica e gli effetti
e le conseguenze dell'arma atomica. Il giovane Angelo Tedesco azionava
la macchina e il giovane Cariello Giuseppe spiegava le scene,
riprodotte sopra un pannello posto a circa 5 metri dalla macchina.
I carabinieri elevavano contro i due giovani contravvenzione ai
sensi dell'art. 68 della vigente legge di p.s., perché i due imputati
non avevano avuto la licenza del Questore, richiesta dal predetto
articolo.
Il Tedesco e il Cariello, interrogati, ammisero il fatto,
affermando però che le persone presenti non erano più di 20 e a
giustificazione addussero che il film doveva essere proiettato in una
casa privata del vico Santulli, ma a causa del forte caldo si era
preferito darlo all'aperto, anche perché quel vico è a fondo cieco e
non vi era traffico di persone e veicoli.
Il Pretore di Gravina, con decreto penale 5 luglio 1956, ritenne i
due giovani colpevoli della contravvenzione loro ascritta e li
condannò all'ammenda di L. 4.000 ciascuno.
Al decreto fu fatta rituale opposizione, sostenendosi la
illegittimità costituzionale del citato art. 68 della legge di p.s.
per contrasto con l'art. 21 della Costituzione.
Il Pretore pronunciò l'ordinanza 21 dicembre 1956, nella quale
osservò "che la Corte costituzionale non è stata ancora investita
della questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 68
T.U. citato; che, d'altra parte, non è consentito al Giudice ordinario
far luogo all'applicazione analogica della massima sancita dalla Corte
con sentenza 14 giugno 1956 in ordine all'incostituzionalità dell'art.
113 T.U. legge di p.s., poiché il ricorso a siffatto sistema
d'interpretazione, oltre a costituire illegittimo esercizio di poteri
dallo Stato esclusivamente attribuiti al Giudice costituzionale, è
precluso dal tassativo disposto degli artt. 136 Cost. e 30, terzo
comma, legge 11 marzo 1953, in virtù dei quali le norme impugnate
cessano di avere efficacia unicamente ad opera della pronunzia del
Giudice costituzionale e dopo la pubblicazione della decisione;
considerato che la norma incriminatrice contestata appare evidentemente
contraria sia con l'art. 21 della Costituzione repubblicana, che
autorizza la libera espressione del pensiero con qualsiasi mezzo di
difusione, sia con le enunciazioni di principi formulate dal Collegio
costituzionale in recenti decisioni; P.T.M. Visto l'art. 23 legge 11
marzo 1953, n. 87; ritenuto che l'eccezione sollevata dalla difesa
dell'imputato è rilevante in quanto la definizione del presente
procedimento ne postula la risoluzione; poiché, d'altra parte, la
questione non appare manifestamente infondata, ordina l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del
procedimento in corso".
Adempiute regolarmente le formalità di legge, la causa fu portata
a discussione davanti alla Corte. Le parti private non si sono
costituite. È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei Ministri a
mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo venga dichiarata
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68
legge di p.s. in relazione all'art. 21 della Costituzione. In
sostanza, l'Avvocatura osservò che non si può parificare l'art. 68
legge di p.s. all'art. 113 della stessa legge che fu dichiarato
costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 1/1956 di questa
Corte. "Non si può asserire - così l'Avvocatura - l'esistenza di una
incompatibilità con l'art. 21 della Costituzione, mentre non si può
evidentemente ammettere che manifestazioni così complesse nelle quali
è implicita la occupazione di locali o di suolo pubblico e la raccolta
di folla, fenomeni con immediato riflesso sull'ordine pubblico, non
siano vincolate ad autorizzazione. D'altra parte la pellicola
cinematografica rappresentante gli effetti delle armi atomiche, tante
volte esposti, descritti e rappresentati, è soltanto presentazione
oggettiva di fatti materiali e non manifestazione di un pensiero che
viene soltanto presupposto attribuendo ai presentatori un intento non
espresso". Considerato in diritto :
1. - L'art. 68 T.U. legge di p.s. è del seguente tenore: "Senza
licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o
esposto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche,
accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili
spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare
circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.
"Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche
si applicano le disposizioni delle leggi speciali".
Una disposizione analoga era contenuta negli artt. 37 e 39 della
legge di p.s. del 30 giugno 1889, n. 6144:
Art. 37: "Nessuno può dare rappresentazioni pubbliche, neppure
temporaneamente, senza licenza dell'autorità locale di pubblica
sicurezza, né esercitare mestiere di pubblico trattenimento, né
esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici
od altri oggetti di curiosità.
"La licenza è valida soltanto per il Comune in cui fu rilasciata".
Art. 39: "Non possono darsi in luogo pubblico o aperto al pubblico,
rappresentazioni, accademie, feste da ballo, né altro qualsiasi
spettacolo o trattenimento, senza la licenza dell'autorità locale di
pubblica sicurezza".
Non è inopportuno ricordare che alcune disposizioni della legge
penale si ricollegano al citato art. 68 legge di p.s. Infatti l'art.
666 Cod. pen. dispone: "Chiunque, senza licenza dell'Autorità, in
luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o
trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di
audizione, è punito con l'ammenda da lire ottocento a quarantamila.
"Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, la pena è
dell'arresto fino a un mese".
E già il Codice penale del 1889 all'art. 448 disponeva:
"Chiunque, senza licenza dell'Autorità, dà spettacoli o trattenimenti
di qualsiasi natura, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito
con l'ammenda da lire dieci a cento; e, se il fatto sia commesso contro
il divieto dell'Autorità, con l'arresto sino a quindici giorni e con
l'ammenda da lire cinquanta a trecento".
2. - Il Pretore ha ritenuto di parificare l'art. 68 all'art. 113
della legge di p.s., ricavandone la conseguenza che avendo la Corte
costituzionale, con la sentenza n. 1 del 5 giugno 1956, dichiarato
costituzionalmente illegittimo l'art. 113, del pari illegittimo deve
senz'altro ritenersi l'art. 68. Al riguardo la Corte osserva che la
parificazione dei due articoli è infondata. Infatti, l'art. 113 si
occupa esclusivamente di stampa (scritti, disegni, avvisi, manifesti,
giornali, iscrizioni) e di comunicazioni al pubblico con uso di mezzi
luminosi od acustici; cioè, in una forma od altra, di manifestazioni
del pensiero, che formano l'oggetto dell'art. 21 della Costituzione.
Diverso per contenuto e finalità è l'art. 68; esso, oltre alle
rappresentazioni teatrali o cinematografiche, che in molti casi possono
essere considerate manifestazioni di pensiero ai sensi dell'art. 21
della Costituzione, riguarda una lunga serie di altri fatti che non
hanno a che vedere con la manifestazione di pensiero. Diversa pure è
la finalità dei due articoli: il 113 mira, per mezzo di licenze e
divieti, a limitare indiscriminatamente pubbliche manifestazioni di
pensiero; l'art. 68 invece mira ad evitare che i fatti in esso elencati
possano in certi casi avere conseguenze pregiudizievoli per altri
diritti e beni che pur sono tutelati dalla Costituzione, quali - ad es.
- la protezione dell'infanzia e della gioventù, della pubblica quiete
e incolumità, e mira, in genere, ad assicurare l'opera di prevenzione
di possibili disordini e reati.
3. - A questo riguardo devesi osservare che la Corte,
particolarmente con la sentenza 5 giugno 1956 richiamata dall'ordinanza
di cui trattasi, ebbe ad affermare alcuni principi che ben possono
dirsi di valore decisivo. Essi si possono riassumere nel concetto che
la norma che attribuisce un diritto non esclude la disciplina del suo
esercizio, anche se da tale disciplina può derivare indirettamente un
certo limite al diritto stesso. Invero, il concetto di limite è insito
nel concetto di diritto e nell'ambito dell'ordinamento le varie sfere
giuridiche devono di necessità limitarsi reciprocamente, perché
possano coesistere nell'ordinata convivenza civile. Così, per quanto
riguarda il diritto di libera manifestazione del pensiero è da
escludere che la Costituzione abbia consentito attività le quali
turbino la tranquillità pubblica, ovvero abbia sottratta alla polizia
di sicurezza la funzione di prevenzione dei reati.
L'art. 113 legge di p.s. fu dalla Corte dichiarato illegittimo per
la sua indeterminatezza, in quanto cioè i poteri discrezionali della
p.s. nel concedere o negare la licenza apparivano illimitati, tali
cioè che, indipendentemente dal fine specifico di tutela della
tranquillità e della prevenzione di reati, il concedere o il negare
l'autorizzazione poteva significare praticamente consentire o impedire
caso per caso la manifestazione del pensiero.
4. - Gli anzidetti rilievi si ricollegano al principio generale
che le norme della Costituzione non vanno considerate isolatamente,
bensì coordinate fra di loro, onde ricavarne lo spirito al quale la
Costituzione si è informata e secondo il quale deve essere
interpretata. Di questo principio la Corte ha già fatto applicazione,
fra l'altro, nella sentenza n. 2 del 1956 relativa all'art. 157 legge
di p.s. in riferimento all'art. 16 della Costituzione che afferma la
libertà di circolazione "salve limitazioni per motivi di sanità o di
sicurezza". La Corte ritenne che a tali motivi si possono
legittimamente ricollegare anche i motivi di "ordine, sicurezza
pubblica e pubblica moralità" che sono indicati nell'art. 157 della
legge di p.s., perché manifestazioni immorali o violazioni dell'ordine
pubblico possono dare luogo a stati di allarme e a violenze, che
minaccerebbero la sicurezza, che deve intendersi come situazione nella
quale sia assicurato il diritto dei cittadini di svolgere la propria
lecita attività senza pericoli di offese alla propria personalità
fisica o morale.
5. - Alla stregua dei suesposti concetti devesi interpretare
l'art. 68 legge di p.s. Per il rispetto alla libertà di manifestazione
del pensiero, garantita dall'art. 21 della Costituzione, l'autorità di
p.s. non potrà - in base all'art. 68 - esercitare nessuna censura o
controllo sul contenuto delle opere teatrali o cinematografiche. Devesi
cioè affermare con chiarezza che l'art. 68 non implica né autorizza
un giudizio o un'azione qualsiasi riguardante il pensiero che può
essere espresso in rappresentazioni teatrali o cinematografiche, esso
riguarda sostanzialmente ed esclusivamente quella che può chiamarsi
polizia dello spettacolo. L'autorità di p.s. potrà tenere presente
anche il contenuto delle rappresentazioni, ma al limitato scopo di
valutare se in particolari situazioni di tempo, di luogo, di ambiente,
la pubblica rappresentazione di tali opere possa provocare pericoli.
Configurare alcune ipotesi di pericolo non è difficile.
Rappresentazioni teatrali o cinematografiche in luogo pubblico o aperto
o esposto al pubblico richiamano sempre una folla più o meno numerosa
di spettatori, con gli inconvenienti che ne possono derivare per la
libertà di circolazione, per l'igiene, per la quiete e l'incolumità
pubblica. Inoltre, l'eventuale contemporaneità di manifestazioni
ispirate da ideologie in aperto contrasto con gli spettacoli in
programma può far sorgere il pericolo di conflitti.
Infine certi spettacoli, anche se approvati dagli organi
competenti, possono - se dati in certi luoghi (per es. in prossimità
di scuole, di luoghi di culto, ecc.) - essere sconvenienti e, in ogni
caso, rendere inoperante, per impossibilità del controllo, il divieto,
tuttora vigente e incontrastato, della presenza dei minori di 16 anni.
6. - L'interpretazione che la Corte ha dato dell'art. 68
costituisce pertanto un limite alla facoltà della p.s., che dovrà
esercitarsi solo nei casi e per i fini sopra indicati.
Una certa discrezionalità rimarrà pur sempre; ma a questo
riguardo la Corte ebbe già ad affermare che una certa sfera di
discrezionalità si deve riconoscere all'autorità amministrativa,
perché le leggi, e tanto meno la Costituzione, non possono prevedere e
disciplinare tutte le mutevoli situazioni di fatto né graduare in
astratto e in anticipo le limitazioni poste all'esercizio dei diritti.
Ritenuta l'interpretazione che la Corte ha dato all'art. 68 è
presumibile che difficilmente la discrezionalità potrà degenerare in
arbitrio; e ben deve aggiungersi che in uno Stato di diritto, libero e
democratico, i cittadini possono trovare contro l'arbitrio sufficienti
mezzi di difesa.
7. - Dai lavori preparatori non molto si ricava per il tema della
causa. A proposito dell'art. 21 della Costituzione, la Costituente si
occupò in modo prevalente della stampa, soltanto per la quale è detto
categoricamente che non può essere soggetta ad autorizzazioni o
censure. È vero che l'ultimo comma dell'articolo dice che "sono
vietate le pubblicazioni a stampa gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume", e qualche costituente volle
restringere rigorosamente a questa ipotesi la facoltà di concedere o
negare licenze; sennonché, a prescindere che altro è il divieto
assoluto e altro la semplice licenza, già le due sentenze della Corte
sopra citate hanno detto doversi escludere che la Costituzione con la
enunciazione di certi diritti, ed in ispecie di quello della libera
manifestazione del pensiero, abbia potuto consentire la violazione, o
il pericolo di violazione, di altri diritti dalla stessa Costituzione
garantiti e abbia voluto negare la facoltà di prevenzione al riguardo.
Potrebbe aggiungersi che le rappresentazioni teatrali e
cinematografiche sono spettacoli che hanno caratteri del tutto
particolari, tantoché hanno sempre dato luogo, dal periodo prefascista
fino al periodo successivo all'entrata in vigore della Costituzione, a
una complessa legislazione speciale.
8. - Scarsa è la giurisprudenza in materia. Dell'art. 68 si
occupò espressamente, nel 1954, una decisione, n. 273, del Consiglio
di Stato. La fattispecie riguardava feste da ballo; nella decisione si
legge però l'affermazione generale che l'art. 68 è applicabile agli
"spettacoli o trattenimenti che possono dar luogo a turbamenti
dell'ordine pubblico o siano contrari alla legge e al buon costume".
9. - Non priva di significato è la circostanza che nell'opera di
revisione e riforma della legge di p.s. che da molto tempo, dopo la
Costituzione, è in corso davanti al Parlamento, l'art. 68 non appare
toccato o se ne proposero soltanto modifiche strumentali, sostituendo -
per es. - al Questore il Prefetto, assistito da un'apposita
Commissione. La 1ª Commissione Interni del Senato (6 giugno 1956)
espressamente deliberò di conservare il testo in vigore dell'art. 68.
Della riforma della legge di p.s. la Corte non deve occuparsi; suo
compito è di risolvere la questione che le fu proposta circa la norma
contenuta nell'art. 68, norma che la Corte, per le ragioni sopra
esposte, giudica non viziata da illegittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, proposta dall'ordinanza del
Pretore di Gravina in data 21 dicembre 1956, sulla legittimità
costituzionale dell'art. 68 del T.U. della legge di p.s. approvato col
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 21 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 31 luglio 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1957:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte