Art. 68
[1](Art. 67 T. U. 1926).
[2]Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, ne' altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. ((Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si' svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo)).66
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
35La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 15 dicembre 1967, n. 142, (in G.U. 1ª s.s. 23/12/1967, n. 321) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell'art. 68 del T. U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza la licenza del questore, in riferimento allo art. 17 della costituzione".
Corte Costituzionale
38La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 15 aprile 1970, n. 56, (in G.U. 1ª s.s. 22/04/1970, n. 102) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale degli artt. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del codice penale, nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attivita' imprenditoriali, occorre la licenza del Questore".
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
44aIl D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 5) l'attribuzione ai Comuni della funzione relativa alla "concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68".
Testo vigente dal 9 ottobre 2013, tuttora in vigore · versione 117 su Normattiva