Sentenza n. 121/1963
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/07/1963 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 128Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
- art. 247r.d. 773/1931
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 128, commi
primo, secondo, terzo e quarto del T.U. delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo
247 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio
1940, n. 635, promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre 1962 dal
Pretore di Rovato nel procedimento penale a carico di Lamperti Giuseppe
ed altri, iscritta al n. 198 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 29 dicembre 1962.
Udita nella camera di consiglio del 7 maggio 1963 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di Lamperti Giuseppe e
altri il Pretore di Rovato con ordinanza del 10 ottobre 1962 ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 128
del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18
giugno 1931, n. 773 (e di conseguenza dell'art. 247 del relativo
regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635)
per violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione.
La norma impugnata - si osserva nell'ordinanza di rinvio emanata in
tempi ormai lontani ed in un clima politico diverso dall'attuale,
dispone che ogni operazione, all'ingrosso o al minuto, compiuta da
commercianti di cose antiche o usate (art. 126 del T.U.) o dai
commercianti di oggetti preziosi, dai cesellatori, dagli incastratori
di pietre preziose e da esercenti industrie affini, deve essere
annotata in un registro giornaliero, nel quale devono risultare le
generalità del venditore e dell'acquirente, la data, la specie della
merce ed il prezzo. Di conseguenza non si possono compiere le
operazioni suddette se non con persone provviste di carta d'identità o
di altro documento di riconoscimento.
La ratio della norma era quella di dare all'autorità di pubblica
sicurezza la possibilità di controllare la circolazione delle cose di
valore, al fine evidente di reprimere le ricettazioni e gli incauti
acquisti e di scoraggiare, sia pure indirettamente, il furto degli
oggetti di valore.
Ora, mentre l'ultimo comma dell'art. 128 non merita censura in
quanto esonera l'esercente dal rispetto del termine di dieci giorni
prima di alterare o alienare cose preziose quando siano state
acquistate dal fabbricante o all'asta pubblica, i precedenti quattro
commi dello stesso articolo, nell'imporre al cittadino che acquisti un
oggetto prezioso nuovo da commerciante autorizzato, l'obbligo di
dimostrare la propria identità, o all'esercente di registrare la
compravendita nell'apposito registro, appaiono assurdi ed eccessivi.
Tale restrizione del diritto alla libertà economica, infatti, non
è giustificata da alcun motivo di utilità sociale; non solo, ma suona
offesa alla libertà ed alla dignità della persona.
Ma l'art. 128 contrasterebbe anche con l'art. 3 della Costituzione,
assoggettando ad unica ed indiscriminata disciplina situazioni che lo
stesso legislatore considera diverse.
Il legislatore del 1931, sottoponendo indiscriminatamente, e senza
alcuna ragione, tutte le operazioni economiche che avvengono nel campo
del commercio dei preziosi ad un'unica disciplina, arreca un grave
intralcio a questo settore commerciale, tanto che lo stesso Ministero
dell'interno, con circolare 28 luglio 1953, ribadita in data 29 luglio
1960, ha disposto - in contrasto con quanto dispone la legge - la
registrazione delle sole operazioni di oggetti preziosi nuovi
acquistati da privati e degli oggetti antichi o usati, da chiunque
acquistati.
L'ordinanza è stata notificata e comunicata, rispettivamente, nei
giorni 21 novembre 1962 e 23 ottobre dello stesso anno, e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 29 dicembre successivo.
Nessuno si è costituito in questa sede. Considerato in diritto :
1. - La questione sollevata con l'ordinanza di rimessione si
riferisce esclusivamente al commercio di oggetti preziosi nuovi.
Soltanto sotto tale aspetto deve essere esaminata la legittimità dei
primi quattro commi dell'art. 128 della legge di pubblica sicurezza in
riferimento agli artt. 41 e 3 della Costituzione.
L'esame deve avere per oggetto la norma della legge e non anche
quella dell'art. 247 del regolamento di esecuzione, non rientrando
nella competenza della Corte il sindacato sugli atti non aventi forza
di legge.
2. - La ratio della norma contenuta nell'art. 128 è quella di
controllare la circolazione delle cose di valore, al fine di reprimere
il commercio clandestino di esse quando provengano da attività
criminose ed al fine di contribuire alla prevenzione ed alla scoperta
di tali attività. Trattandosi di norma contenuta nella legge di
pubblica sicurezza tra quelle dettate per disciplinare l'attività di
alcune classi di rivenditori, tale disciplina non ha intenti di
carattere economico o fiscale né di carattere (in senso lato)
valutario. La legittimità della norma dell'art. 128, nei limiti nei
quali la questione è stata sollevata, deve essere, quindi, esaminata
in relazione ai fini di pubblica sicurezza che ne costituiscono la sola
base.
Giova ricordare che, per quanto consta, la indicazione degli
oggetti preziosi "nuovi" si trova per la prima volta, in atti
ufficiali, nella circolare del 1 giugno 1930 del Ministero
dell'interno, emanata in riferimento all'art. 129 del precedente T.U.
delle leggi di pubblica sicurezza (disposizione conforme a quella
dell'articolo 128 del T.U. del 1931 ora vigente).
Premesso che "potrebbe dubitarsi se, ai fini di polizia, sia
assolutamente indispensabile che sul registro prescritto dall'art. 129
della legge di pubblica sicurezza figurino le operazioni di acquisto o
di vendita di oggetti nuovi, che evidentemente - appunto perché nuovi
- non possono essere compendio di reato", il Ministero avvertiva "che
possono ritenersi soddisfatte le esigenze di pubblico interesse, cui
provvedono gli artt. 129 della legge di pubblica sicurezza e 262 del
regolamento relativo (art. 247 del regolamento ora vigente), con
l'annotazione sul registro, prescritta dai detti articoli, soltanto
delle operazioni di compravendita di oggetti usati".
La nozione di oggetto prezioso "nuovo", quale è presupposta in
quella circolare e nelle successive di cui si dirà in seguito, e quale
è delineata nell'ordinanza di rimessione, non è fondata su concetti
fisici ed economici, bensì su concetti giuridici.
Una pietra preziosa può essere sempre nuova e splendente anche
dopo anni ed anni di uso. Oggetti preziosi possono restare, per tempo
più o meno lungo, nuovi nonostante l'uso; oggetti preziosi nuovi
potrebbero essere stati rubati in una gioielleria e messi in
circolazione senza alcun previo uso; lo stesso può accadere per
oggetti acquistati e rivenduti prima dell'uso: cosa che può accadere
più facilmente nel caso di compra con pagamento rateale del prezzo.
In questi ed in altri casi l'oggetto messo in circolazione può avere
tutte le caratteristiche della novità; tuttavia esso non può essere
considerato nuovo ai fini dell'interpretazione e dell'esame di
legittimità dell'art. 128 della legge di pubblica sicurezza.
Oggetto nuovo, a quei fini, è quello che sia stato formato per la
prima volta con materia prima o mediante trasformazione di un oggetto
usato, quando la trasformazione, sia stata così radicale da mutarne il
precedente carattere, e sia stato messo in circolazione da un
fabbricante munito di licenza a norma del primo comma dell'art. 127
della stessa legge e ulteriormente scambiato tra soggetti che hanno
tale licenza o tra uno di essi ed un soggetto non munito di licenza,
purché costui abbia la veste di acquirente. Se invece egli abbia una
veste diversa, lo scambio dell'oggetto da lui ceduto e gli scambi
successivi devono essere considerati come scambi di oggetti usati,
anche se l'oggetto stesso sia nuovo dal punto di vista fisico ed
economico. Per adoperare un termine non giuridico ma di uso comune, si
può dire che la merce è di "seconda mano", in quanto non proviene,
come nuova, da una fabbrica o da un esercente abilitato a tale
commercio, ma, avendo, per effetto dei precedenti passaggi, esaurito il
ciclo dei trasferimenti dal fabbricante al privato acquirente, ha
perduto il suo carattere di "oggetto nuovo".
Deve, pertanto, considerarsi usato l'oggetto prezioso che, quali
che siano la sua caratteristica fisica ed il suo valore economico, sia
stato rimesso in circolazione dopo che era pervenuto nelle mani di un
privato a causa di un negozio (lecito o illecito) o di un rinvenimento
o di un'attività criminosa.
3. - Per quanto si riferisce al denunziato contrasto dell'art. 128
con l'art. 41 della Costituzione, è da rilevare che, mentre è palese
la ragione di controllare la circolazione delle cose preziose usate,
potendo esse provenire da attività criminose od essere oggetto di
ricettazione o di incauto acquisto, nessuna utilità sociale collegata
ai fini della polizia di sicurezza giustifica la disciplina dettata dai
primi quattro commi dell'art. 128 quando si tratti di cose nuove nei
sensi sopra specificati.
Non è giustificato pretendere che per comprare cose preziose nuove
da un commerciante che ne abbia licenza si debba esibire un documento
di riconoscimento e non è giustificato il sistema di annotazioni che
la legge impone per le stesse operazioni. Questo sistema limita
gravemente l'iniziativa economica di una categoria di industriali,
artigiani e commercianti, i quali, se non fossero intervenute le
circolari ministeriali delle quali si è anticipato un cenno, avrebbero
risentito una notevole diminuzione di affari con pregiudizio economico
per essi e per la collettività. Ed anche i privati acquirenti
patirebbero una non necessaria menomazione della loro libertà, se
dovessero assoggettarsi a formalità così pesanti e così lesive di
quella sfera di riservatezza che deve essere rispettata nei limiti in
cui lo consenta la tutela degli interessi della collettività nel campo
della sicurezza, dell'economia e della finanza pubblica.
Ora, per quanto si riferisce alla polizia di sicurezza, che è
l'unico aspetto sotto cui la situazione deve essere esaminata nella
presente controversia, mancano completamente le ragioni per imporre
questo aggravio agli operatori economici e questa limitazione ai
privati acquirenti.
4. - Sussiste anche la violazione del principio di eguaglianza.
Non si può imporre ad una categoria di esercenti una disciplina
particolare e più rigorosa di quella stabilita per le categorie
similari, quando non sia giustificata da particolari ragioni, che, come
si è detto, nel caso attuale risultano inesistenti.
Una riprova significativa di tale inesistenza emerge dalla
circolare ministeriale del 1930, alla quale fecero seguito quella del
16 maggio 1933, successiva al nuovo T.U. del 1931, e quelle del 28
luglio 1953 e 29 luglio 1960, posteriori alla Costituzione, con le
quali il Ministero dell'interno ha dato istruzioni agli uffici
dipendenti di attenuare la disciplina dettata dall'art. 128 quando
trattisi di oggetti preziosi nuovi. Non certo per il loro effetto
giuridico, che è nullo di fronte all'imperatività del precetto munito
di sanzione penale, ma per il loro valore per così dire sintomatico,
quelle circolari sono la schietta testimonianza - espressa univocamente
nel corso di un trentennio sotto climi politici diversi - del disagio
degli uffici della polizia di fronte ad una norma che appariva
sproporzionata rispetto ai fini per i quali era stata dettata.
5. - In quasi tutte le non poche sentenze pronunziate in ordine a
disposizioni della legge di pubblica sicurezza, la Corte ha ritenuto di
auspicare una revisione dei testi, specie nei riguardi delle
disposizioni parzialmente dichiarate illegittime o nei riguardi di
quelle rispetto alle quali la dichiarazione di non fondatezza della
questione di legittimità costituzionale era subordinata ad una
determinata interpretazione conforme alla Costituzione.
Anche nel caso presente, di fronte a un'altra norma che si aggiunge
alla serie ormai abbastanza nutrita delle disposizioni della legge di
pubblica sicurezza che hanno perduto la loro originaria integrità
testuale, l'auspicio di una revisione sistematica di detta legge in
senso conforme alla Costituzione si presenta necessario.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nei
primi quattro commi dell'art. 128 della legge di pubblica sicurezza,
nella parte in cui tali norme riguardano operazioni su oggetti preziosi
nuovi nel senso esposto nella motivazione, in riferimento agli artt. 3
e 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte