Sentenza n. 121/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/04/1984 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 313,
comma secondo, cod. proc. civ. e del combinato disposto del predetto
art. 313 e degli artt. 660 e 140 stesso codice promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 dicembre 1978 dal Pretore di Mestre nel
procedimento civile vertente tra Zuppati Gastone e Ligoratti Giuseppe,
iscritta al n. 266 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 147 dell'anno 1979;
2) ordinanza emessa il 22 dicembre 1979 dal Pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Ramina Pietro e Famiglietti Vittorio,
iscritta al n. 173 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 dell'anno 1980;
3) ordinanza emessa il 6 novembre 1980 dal Pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Braschi Brese Rita e Buccilli Fulvia,
iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 dell'anno 1981;
4) due ordinanze emesse il 25 gennaio e 1 luglio 1982 dal Pretore
di Martina Franca nei procedimenti civili vertenti tra Montanaro Vito e
Fedele Vincenzo ed altra, Caforio Martino e Caforio Angela, iscritte ai
nn. 134 e 562 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 213 dell'anno 1982 e n. 39 del 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri:
udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1983 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con ordinanza emessa il 21 dicembre 1978 (comunicata l'8
gennaio e notificata il 12 febbraio 1979; pubblicata nella G. U. n.147
del 30 maggio 1979 ed iscritta al n. 266 R.O. 1979) sulla citazione per
convalida di sfratto notificata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. su
istanza di Zuppati Gastone a Ligoratti Giuseppe, il Pretore di Mestre
giudicò rilevante e, in riferimento all'art. 24 Cost., non
manifestamente infondata la questione d'illegittimità dell'art. 313
comma secondo c.p.c., per il quale nel procedimento avanti il pretore e
il conciliatore "tra il giorno della notificazione di cui all'articolo
precedente e quello della comparizione debbono intercorrere almeno tre
giorni, se la notificazione avviene nella circoscrizione territoriale
del giudice adito", sul riflesso che in casi limite, come quello
sottoposto al suo esame in cui nei tre giorni intercorrenti vi erano
stati un sabato e una domenica e l'intimato, non comparso né
costituitosi, aveva sottoscritto l'avviso di ricevimento della
raccomandata il sabato e, pertanto, non era stato posto in grado di
difendersi validamente.
1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto,
depositato il 18 giugno 1979, con il quale l'Avvocatura generale dello
Stato ha concluso per la declaratoria d'irrilevanza della proposta
questione osservando che la congruità di un termine deve scrutinarsi
sulla base dell'id quoti plerumquue accidit e richiamando l'art. 663,
comma primo c.p.c., il quale, se nel procedimento di convalida di
sfratto, l'intimato non compare o comparendo non si oppone facoltizza
il giudice a ordinare la rinnovazione della citazione se risulta o
appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza della
citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza
maggiore.
2.1. - Con citazione, notificata il 6 luglio 1979, Pietro Ramina
aveva proposto opposizione ex art. 668 c.p.c. avverso ordinanza,
pronunciata l'11 giugno 1979 dal Pretore di Bologna, di convalidità
dell'intimazione di sfratto per morosità da parte di Vittorio
Famiglietti assumendo che l'intimazione gli era stata irregolarmente
notificata e pertanto aveva potuto, anche per caso fortuito, acquisirne
conoscenza sol a seguito della notificazione della successiva ordinanza
di convalida; si era costituito il Famiglietti obiettando che lo
sfratto era stato regolarmente intimato e che l'avviso di deposito
presso la Casa comunale era rimasto giacente presso l'ufficio postale e
il destinatario era stato avvisato della giacenza prima il 21 maggio e
poi il 2 giugno 1979. Con ordinanza emessa il 22 dicembre 1979
(notificata il 7 e comunicata l'8 gennaio 1980; pubblicata nella G. U.
n. 131 del 14 maggio 1980 e iscritta al n. 173 R.O. 1980) l'adito
Pretore giudicò rilevante e non manifestamente infondata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione d'illegittimità del
combinato disposto degli artt. 660, 140 e 313 comma secondo c.p.c.
argomentando da ciò che a) il procedimento di convalida di sfratto
può diventare una trappola per il conduttore intimato sol che il
locatore abbia l'accortezza di richiedere la notificazione ex art. 140
c.p.c. in determinati periodi dell'anno o approfittare della temporanea
assenza del conduttore per un viaggio di pochi giorni e, pertanto, dava
vita ad una sorta di "diritto vivente" la cui contrarietà agli artt. 3
e 24 Cost. poteva formare oggetto di non manifestamente infondati dubbi
specie in considerazione del termine di tre giorni di solito
applicabile alle controversie in materia di locazioni immobiliari
urbane, b) né giovava far richiamo alle possibilità di spiegare
l'opposizione ex art. 688 c.p.c., vuoi per la scarsa, anche a seguito
della C. Cost. 89/1973, esperibilità ditale rimedio, vuoi perché
renderebbe necessario un onere dispendioso, che non può sanare
l'eventuale illegittimità già perpretata con l'applicazione degli
artt. 140 e 313 c.p.c., c) l'esclusione della notificazione al
domicilio eletto della intimazione di sfratto, che forse assicura
maggiori garanzie di difesa al conduttore, pone in evidenza la
necessità della conoscenza effettiva dell'atto da parte di questo, d)
la questione, se giudicata fondata, potrebbe giustificare la
sostituzione, al termine di tre giorni, del termine di trenta giorni,
di cui agli artt. 163 bis, 415 comma quinto c.p.c. e 30 e 46 l.
392/1978.
2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 3 giugno 198O, con il quale l'Avvocatura generale dello
Stato ha concluso per l'irrilevanza e, in ipotesi, per la infondatezza
della proposta questione argomentando da ciò che a) la ipotizzata
incongruità del termine di comparizione dell'intimato - una volta
accertata la regolarità della notificazione della intimazione -
sarebbe priva di rilevanza nel successivo giudizio di opposizione
tardiva, b) l'individuazione dell'oggetto della questione nel combinato
disposto dei tre articoli del c.p.c. non consentirebbe di coglierne la
relazione con gli invocati parametri di costituzionalità, c) comunque,
la questione sarebbe infondata in riferimento all'art. 24 Cost. perché
soccorrono a favore del conduttore, il quale non abbia avuto notizia
dell'intimazione non per sua colpa, le numerose salvaguardie
predisposte dal legislatore (avviso ai sensi dell'art. 660 comma terzo
c.p.c.) in tutti i casi di notificazione non in mani proprie; potere -
dovere, per il giudice, di ordinare la rinnovazione della citazione
anche in caso di semplice probabilità di non conoscenza, nell'intimato
non comparso, dell'atto introduttivo (art. 883 c.p.c.); differimento,
per trenta giorni dalla esecutorietà della ordinanza di convalida
pronunciata in assenza dell'intimato, prevista dal comma secondo
aggiunto all'art. 663 con la l. 841/1973; possibilità a seguito della
C. Cost. 89/1972, di esperire il rimedio dell'opposizione tardiva nei
casi di impedimento del conduttore a comparire nonostante l'acquisita
conoscenza dell'atto, d) del pari sarebbe la questione infondata in
riferimento all'art. 3 Cost. perché il complesso normativo assicura ad
ambo le parti l'esercizio del diritto di difesa, né gioverebbe il
richiamo degli artt. 30 e 46 l. 392/1978 sia perché tale normativa non
diverge dalla disciplina comune in materia di notificazione alle
persone irreperibili, sia perché " la configurazione del procedimento
di convalida come procedimento speciale a configurazione sommaria basta
a costituire ragionevole giustificazione della diversa disciplina del
termine a comparire e dagli effetti della mancata comparizione del
convenuto".
3.1. - Con ordinanza emessa il 6 novembre 1980 (notificata il 17 e
comunicata il 21 dello stesso mese; pubblicata nella G. U. n. 77 dei 18
marzo 1981 e iscritta al n. 8 R.O. 1981) sulla opposizione a ordinanza
di convalida di sfratto per morosità emessa il 4 luglio 1973, proposta
dalla inquilina Braschi Brese Rita, la quale assumeva di non aver
tempestivamente ricevuto notizia dell'intimazione della locatrice
Buccilli Fulvia sia per essere stato il deposito della stessa
effettuato il 21 giugno 1979 in tempo in cui per ragioni di lavoro
viveva in Cervia, sia per caso fortuito in quanto avevano omesso di
avvertirla persone incaricate di farlo, il Pretore di Bologna - a
seguito dell'assunzione di prova testimoniale e di deposito di
documenti nel contraddittorio della locatrice - ha giudicato rilevante
per essere mancata la prova del caso fortuito e, in riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost., non manifestamente infondata la questione
d'illegittimità degli artt. 660, 140 e 313 comma secondo c.p.c., nel
loro combinato disposto, richiamando la motivazione in diritto della
precedente ordinanza del 22 dicembre 1979 (supra 2.1.) e, in parte,
della ordinanza 21 dicembre 1978 del Pretore di Mestre (supra 1.1.) e
sottolineando i passi salienti della prima.
3.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
4.1. - Con ordinanza emessa il 25 gennaio 1982 (notificata il
successivo 28 e comunicata il 1 febbraio, pubblicata nella G. U. n. 213
del 4 agosto 1982 e iscritta al n. 134/1982) nel giudizio di
opposizione ad ordinanza 25 agosto 1981 di convalida di sfratto, resa
in assenza dell'inquilino Vito Montanaro, nel contraddittorio dei
locatori coniugi Fedele - Seme - raro, il Pretore di Martina Franca ha
dichiarato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non
manifestamente in - fondata la questione di illegittimità degli artt.
660, 140 e 313 comma secondo c.p.c. nel loro combinato disposto,
riproducendo la motivazione in diritto della ordinanza 22 dicembre 1979
del Pretore di Bologna (supra 2.1.).
4.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
5.1. - Con ordinanza emessa il 1 luglio 1982 (notificata il 5 e
comunicata il 7 dello stesso mese; pubblicata nella G. U. n. 39 del 9
febbraio 1983 e iscritta al n. 562 R.O. 1982) nel giudizio di
opposizione ad ordinanza 25 luglio 1982 di convalida di sfratto, resa
in assenza dell'inquilino Martino Caforio, il quale ebbe nell'atto di
opposizione a dichiarare che l'intimazione - citazione gli era stata
notificata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., l'11 febbraio 1982 per
l'udienza del 16 dello stesso mese e che l'avviso, come dalla cartolina
in atti, era stato da lui ritirato soltanto il 19, e nel
contraddittorio della locatrice Angela Caforio, il Pretore di Martina
Franca ha giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost., la questione d'illegittimità degli artt. 660, 140 e 313 comma
secondo c.p.c. nel loro combinato disposto, riproducendo la motivazione
in diritto della ordinanza 22 dicembre 1979 del Pretore di Bologna
(suora 2.1.).
5.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 24 febbraio 1983, con il quale l'Avvocatura generale
dello Stato ha riprodotto argomentazioni svolte e conclusioni formulate
nell'atto d'intervento depositato nell'incidente iscritto al n.
173/1980 (supra 2.2.).
6. - Nella pubblica udienza, alla quale sono stati con decreto
presidenziale 5 ottobre 1983 assegnati i cinque incidenti, il giudice
Andrioli ha svolto la relazione e l'avv. dello Stato Carafa ha
illustrato le formulate conclusioni. Considerato in diritto :
7. - La circostanza che, mentre il Pretore di Mestre ha sospettato
d'incostituzionalità il solo art. 313 comma secondo c.p.c. in
riferimento all'art. 24 Cost., gli altri giudici a quibus hanno
ritenuto non manifestamente infondata la questione
d'incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 140, 313 comma
secondo e 660 c.p.c. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., anche se
non induce a ravvisare tra le due questioni un rapporto di continenza,
consente di cogliervi una relazione di connessione, che è sufficiente
a giustificare la riunione dei cinque incidenti.
8. - Vero è che la questione d'incostituzionalità dell'art. 313
comma secondo è stata dalla Corte giudicata in - fondata con sent.
213/1975 (ribadita con ord. 57/1978) ma non men vero è che non tanto
le argomentazioni di cui il Pretore di Mestre si è giovato, quanto la
res deducta avanti questo magistrato esibisce circostanze di fatto che
non consentono di trarre dai due precedenti - ai quali non è lecito
affiancare la sent. 226/1975 d'inammissibilità per difetto di
rilevanza né la ord. 339/1983 di manifesta inammissibilità per
irrilevanza della questione d'incostituzionalità dell'art. 313 comma
secondo, sollevata con due ordinanze 2 luglio 1981 del Pretore di
Tolmezzo - motivi in qualche guisa utilizzabili nel presente incontro:
mentre la C. Cost. 213/1975 ha reputato infondata la questione sul
riflesso che il diverso trattamento riservato a notificazione, del cui
meccanismo faceva parte la spedizione di avviso con raccomandata nelle
due diverse specie disegnate negli artt. 140 e 149 c.p.c., non suonasse
offesa agli artt. 3 e 24 Cost., il Pretore di Mestre inserisce l'art.
140 nell'art. 313 comma secondo per inferirne che le quante volte uno o
più di uno dei tre giorni che debbono scorrere tra il giorno in cui
vanno perfezionate le attività descritte nell'art. 140 e il giorno
fissato per la comparizione avanti al pretore o al conciliatore, non
sarebbe garantito il diritto di difesa del convenuto, il quale più non
avrebbe a sua disposizione tre giorni utili per predisporre la propria
comparizione.
Va in linea preliminare osservato che l'art. 313 comma secondo,
dettato per l'ipotesi di notificazione effettuata nella circoscrizione
territoriale del giudice adito, risponde alla stessa ratio cui si
informa il comma terzo dell'art. 313 il quale "negli altri casi" riduce
a metà i termini dell'art. 163 bis fissati per i giudizi avanti i
giudici collegiali: posto che la tecnica della dimidiazione non poteva
essere adoperata per l'ipotesi di notificazione eseguita nella
circoscrizione dell'organo singolo di giustizia, il legislatore non
poteva non dar vita al comma secondo fissando in tre giorni lo spatium
temporis nell'esercizio di quella discrezionalità che questa Corte non
potrebbe sindacare se non sostituendo a quel tempas altra durata la cui
determinazione compete al legislatore. Legislatore al quale spetta
altresì il compito di fissare l'incidenza sui tempi del processo di
altri eventi che, come le festività, possono incidere sul concreto
funzionamento della giustizia (si pensi alla proroga dei termini di
decadenza in conseguenza del mancato funzionamento di unici giudiziari;
oppure ai terremoti e, in genere, alle calamità naturali).
Il giudice a quo non si è domandato perché i termini di
comparizione siano in più o meno ampia misura ridotti nel rito
ordinario avanti i giudici singoli, ma se a tale indagine si fosse
dedicato sarebbe emerso in primo luogo che l'accesso delle parti al
giudice singolo nel rito ordinario risponde a principi - cui si
informano poteri del giudice e facoltà, oneri e diritti delle parti -
ben diversi da quelli vigenti quando l'organo di giustizia sia
collegiale, e in secondo luogo che i tempi di accesso al giudice del
lavoro e, sicut et in quantum, dell'equo canone divergono dai tempi di
accesso nel rito ordinario avanti organi monocratici per essere le
normative delle ll. 533/1973 e 392/1978 informate a quelle direttive di
concentrazione e di immediatezza cui i corpi di legge, da ultimo
menzionati, intendevano ispirarsi.
La questione d'incostituzionalità dell'art. 313 comma secondo, pur
nel quadro in cui il Pretore di Mestre la ha inserita, non può non
giudicarsi infondata.
9. - Meno ampio discorso è da svolgere per giustificare la
declaratoria d'infondatezza della questione d'incostituzionalità del
combinato disposto degli artt. 140, 313 comma secondo e 660 c.p.c.,
che i Pretori di Bologna e di Martina Franca hanno sottoposto all'esame
della Corte assumendo a parametri gli artt. 3 e 24 Cost., inducendo a
riflettere che la esiguità del termine di tre giorni, ove incida sul
suo scorrere l'art. 140, suonerebbe offesa del principio di eguaglianza
e della garanzia del diritto di difesa più cruda nel campo dell'art.
660 c.p.c., che disciplina la forma della intimazione di licenza o di
sfratto.
In disparte che l'art. 660 comma terzo può affiancarsi all'art.
140 nel procedimento per convalida di sfratto, non sono da lasciare in
ombra, in riferimento all'art. 24 Cost., a) l'art. 663 comma primo, il
quale attribuisce al giudice il potere - dovere di disporre la
rinnovazione della citazione intimazione non solo se l'intimato non sia
potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore o se risulti che il
medesimo non abbia avuto conoscenza della citazione, ma anche se
apparisca probabile che non ne abbia avuto conoscenza (probabilità
nella quale traspare il richiamo della comune esperienza di cui fa
parola l'art. 115 comma secondo c.p.c.), e b) la sent. 89/1972, con la
quale la Corte ebbe a giudicare illegittimo l'art. 668 comma secondo
c.p.c. nella parte in cui non consentiva la tardiva opposizione
dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non
fosse potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore.
Onde, infine, negare fondamento all'art. 3 quale parametro
d'incostituzionalità è da osservare che nel tema che ne occupa il
principio di eguaglianza assume rilievo ed è di converso non invocato
a proposito a seconda che sia offeso oppure no l'art. 24 Cost., e che i
rilievi già svolti (supra 8.) sulla relazione corrente tra il rito
ordinario avanti i giudici singoli e i riti speciali introdotti con le
ll. 533/1973 e 392/1978 persuadono della inopportunità di far leva
sulle ripetute leggi per dire iniquo il trattamento riservato
all'intimato dagli artt. 657 a 669 del codice di rito civile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i cinque incidenti (266 R.O. 1979, 173 R.O. 1980, 8 R.O.
1981, 134 e 562 R.O. 1982)
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 313 comma secondo c.p.c. in riferimento all'art. 24 Cost.,
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 140, 313 comma secondo e 660 c.p.c.
in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Piazza
della Consulta, il 18 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI
- ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN
- ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte