Corte costituzionale

Ordinanza n. 121/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/04/1986 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 52, secondo comma, lett. b, del d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette") e 619

codice procedura civile in relazione agli artt. 519-527 codice civile,

promosso con l'ordinanza emessa il 14 settembre 1978 dal Pretore di

Foggia sul ricorso proposto da Pallante Carmine contro Esattoria

Comunale di Foggia, iscritta al n. 650 del registro ordinanze 1978 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 dell'anno

1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Pretore di Foggia ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. b, del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle

imposte dirette") e dell'art. 619 c.p.c., in relazione al dettato

degli artt. da 519 a 527 del codice civile, nella parte in cui, nel

loro combinato disposto, vietano al coniuge, parente o affine fino al

terzo grado (nella specie, al figlio), di proporre opposizione di terzo

per i beni pignorati nella casa di abitazione del contribuente (nella

specie, defunto), non tenendo conto che colui al quale non è

consentita l'opposizione è succeduto al contribuente nel contratto di

locazione, ha rinunziato all'eredità e non è in possesso dei relativi

beni;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, a sostegno

dell'infondatezza della presente questione.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 42 del 1964 ha

dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 207 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("Approvazione del

testo unico delle leggi sulle imposte dirette"), contenente norma del

tutto identica a quella di cui all'art. 52, lett. b, del d.P.R. n.

602/1973, ora censurata dal Pretore di Foggia;

che, proprio in relazione a tale identità, la questione di

costituzionalità avente ad oggetto la norma ora censurata è stata

già dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 283 del

1984;

che la denuncia dell'art. 619 c.p.c. deve ritenersi strettamente

connessa con quella concernente l'art. 52, secondo comma, lett. b, del

d.P.R. n. 602/1973, di modo che la censura nei confronti della prima

norma non potrebbe autonomamente sussistere;

che con riguardo, poi, all'asserita particolarità del caso

prospettato dal giudice rimettente deve ritenersi che la morte del

contribuente debitore, la rinunzia all'eredità e la successione ex

lege nel contratto di locazione di chi chiede di esercitare il diritto

di opposizione sono circostanze ininfluenti ai fini della questione

rimessa alla Corte, in quanto non incidono sulla ratio della normativa

impugnata, che è quella di evitare possibili frodi in danno del fisco;

che quindi la prospettazione della questione sollevata non presenta

profili tali da indurre la Corte ad un mutamento di giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 52, secondo comma, lett. b, del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 602 e 619 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24

Cost., sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal Pretore di Foggia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

ROLANDO GALLI - Cancelliere

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