Corte costituzionale

Ordinanza n. 121/2000

Altra decisione · depositata il 27/04/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2,

del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 1 della

legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice

di procedura penale in tema di valutazione delle prove), promosso con

ordinanza emessa il 2 ottobre 1998 dal Tribunale di Vicenza nel

procedimento penale a carico di M.A. ed altro, iscritta al n. 238 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Vicenza ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di

procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267

(Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema

di valutazione delle prove), nella parte in cui subordina all'accordo

delle parti l'utilizzabilità ai fini della decisione delle

dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari

dall'imputato in procedimento connesso che si avvalga in dibattimento

della facoltà di non rispondere;

che la questione è stata sollevata nel corso di un

dibattimento nel quale alcuni imputati in procedimento connesso,

citati a comparire per la prima volta dopo l'entrata in vigore della

legge n. 267 del 1997, si erano avvalsi della facoltà di non

rispondere, e le parti non avevano prestato il consenso alla

utilizzazione delle dichiarazioni rese prima del dibattimento;

che il rimettente denuncia il contrasto dell'art. 513, comma

2, cod. proc. pen. con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo

della violazione del principio di uguaglianza, perché la norma

impugnata, subordinando alla volontà delle parti l'ingresso delle

dichiarazioni rese in precedenza da imputati in procedimenti connessi

fra il materiale probatorio sottoposto alla valutazione del giudice,

potrebbe di fatto rendere inevitabile una difformità di valutazioni

per situazioni identiche fino a comportare pronunce difformi e

contraddittorie rispetto all'accertamento dei fatti, e ciò solo a

causa del diverso uso delle regole di acquisizione probatoria;

che inoltre, secondo il rimettente, l'art. 513, comma 2, cod.

proc. pen., vietando, in mancanza dell'accordo delle parti,

l'acquisizione delle dichiarazioni legittimamente assunte prima del

dibattimento, introduce un principio dispositivo in materia

probatoria, così sacrificando l'esercizio della funzione

giurisdizionale, il cui fine è quello della ricerca della verità,

con conseguente lesione anche del principio dell'obbligatorietà

dell'azione penale, in contrasto con gli artt. 101, secondo comma, e

112 Cost.;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, rilevando che la questione è analoga a quella già decisa con

la sentenza n. 361 del 1998.

Considerato che l'ordinanza di rimessione, muovendo dal quadro

normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto

1997, n. 267, sottopone a censura il regime di inutilizzabilità ai

fini della decisione, in mancanza dell'accordo delle parti, delle

dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari

dall'imputato in procedimento connesso che si avvalga in dibattimento

della facoltà di non rispondere;

che dopo l'ordinanza di rimessione questa Corte, con sentenza

n. 361 del 1998, ha dichiarato la illegittimità costituzionale, tra

l'altro, dell'art. 513, comma 2, ultimo periodo, del codice di

procedura penale "nella parte in cui non prevede che, qualora il

dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di

rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già

oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo

delle parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del

codice di procedura penale";

che, successivamente, la legge costituzionale 23 novembre

1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo

nell'articolo 111 della Costituzione) ha tra l'altro statuito,

mediante integrazioni introdotte nell'art. 111 Cost., che il

"processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella

formazione della prova" e che la "colpevolezza dell'imputato non può

essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera

scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da

parte dell'imputato o del suo difensore";

che il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni

urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23

novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito nella

legge 25 febbraio 2000, n. 35, ha dettato norme transitorie per

l'applicazione del principio del contraddittorio ai procedimenti in

corso;

che pertanto occorre restituire gli atti al giudice

rimettente perché proceda ad un nuovo esame della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Vicenza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte