Sentenza n. 121/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/2002 · relatore Francesco Amirante
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 662/1996
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 194,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), promossi con due ordinanze emesse il 18
ottobre 2000 dal Tribunale di Firenze, iscritte ai nn. 3 e 483 del
registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 4 e n. 25 - 1ª serie speciale - dell'anno 2001;
Visti gli atti di costituzione della Banca toscana S.p.a.,
dell'Istituto nazionale di credito agrario e dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale, nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri, del Banco di Sicilia S.p.a.,
dell'A.P.I. Anonima Petroli Italiana S.p.a. e dell'A.P.I. Raffineria
di Ancona S.p.a.;
Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2002 il giudice
relatore Francesco Amirante;
Uditi gli avvocati Oronzo Mazzotta per la Banca toscana S.p.a. e
per l'Istituto nazionale di credito agrario, Fabio Fonzo per
l'I.N.P.S., Massimo Luciani per il Banco di Sicilia S.p.a., per
l'A.P.I. Anonima Petroli Italiana S.p.a. e per l'A.P.I. Raffineria di
Ancona S.p.a. e l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Firenze, con due ordinanze identiche emesse
il 18 ottobre 2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 194,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), "nella parte in cui stabilisce, in deroga
alle disposizioni sulla prescrizione dei crediti contributivi
previdenziali, di cui all'art. 3, commi 9 e 10 della legge 8 agosto
1995, n. 335, che i datori di lavoro per i periodi per i quali non
abbiano versato i contributi di previdenza ed assistenza sociale
sulle somme e contribuzioni di cui all'art. 9-bis del d.l. 29 marzo
1991, n. 103, e successive modificazioni, come sostituito dall'art.
1, comma 193, della citata legge n. 662 del 1996, siano tenuti al
pagamento dei contributi previdenziali nella misura del quindici per
cento sulle predette contribuzioni e somme".
Premette il remittente che analoga questione, insieme ad altre
concernenti la medesima disposizione, è stata già sottoposta alla
Corte da alcune precedenti ordinanze e decisa con sentenza n. 178 del
2000 nel senso dell'inammissibilità per difetto di motivazione sulla
rilevanza, non essendo stata fornita dai rimettenti alcuna
precisazione circa la durata e la decorrenza dei crediti fatti valere
in quei giudizi. Il Tribunale osserva quindi che la questione stessa
può essere riproposta ove se ne dimostri adeguatamente la rilevanza
nel giudizio in corso. A tal uopo il remittente fa precedere un
sintetico richiamo ai termini della questione, facendo proprie le
censure contenute nell'ordinanza 23 marzo 1998 del pretore di Torino
(già decisa da questa Corte con la citata sentenza), secondo cui la
norma impugnata lederebbe l'art. 3 della Costituzione sotto un
triplice profilo e precisamente:
a) per violazione del principio della certezza del diritto,
avendo la stessa reso imprescrittibili ed esigibili in ogni tempo le
contribuzioni dovute dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991, comprese
quelle che si sarebbero dovute considerare estinte per la
prescrizione decennale già maturata ex art. 3, commi 9 e 10, della
legge 8 agosto 1995, n. 335;
b) per violazione del principio di eguaglianza di trattamento
con gli altri debiti contributivi, riguardando la deroga soltanto "le
retribuzioni previdenziali insorte in quel periodo";
c) per violazione del principio di ragionevolezza,
concernendo tale previsione il contributo dovuto fino al 30 giugno
1991, ma non quello dovuto successivamente.
Il giudice a quo passa quindi ad illustrare le vicende dei due
giudizi, esponendo che la Banca toscana S.p.a. ed il Credito agrario
S.p.a. avevano costituito presso di sé un trattamento integrativo di
previdenza aziendale, alimentato con contributi dei lavoratori e del
datore di lavoro. Sulle somme accantonate non era stato versato alcun
contributo fino al 1991, in ragione dell'esclusione di tali importi
dall'imponibile previdenziale di cui all'art. 9-bis del d.-l. 29
marzo 1991, n. 103, il quale disponeva il versamento di un contributo
di solidarietà nella misura del dieci per cento soltanto per il
futuro. Tuttavia, a seguito della declaratoria d'illegittimità
costituzionale di detto art. 9-bis disposto dalla sentenza n. 421 del
1995 di questa Corte, il legislatore era intervenuto con la norma
impugnata, stabilendo il pagamento, per il periodo che va dal 1
settembre 1985 al 30 giugno 1991, di un contributo nella misura del
quindici per cento. Le somme dovute erano state versate, con riserva
di ripetizione, da entrambe le banche, le quali avevano quindi agito
(nei due separati giudizi) per ottenere la declaratoria di
inesistenza dell'obbligo di pagamento, sull'assunto che, con la
caducazione della norma impugnata, avrebbe operato la prescrizione;
l'I.N.P.S. aveva però eccepito che la prescrizione era stata
comunque interrotta da due verbali di accertamento notificati
rispettivamente in data 12 e 28 dicembre 1995.
A questo punto il Tribunale osserva come il giudizio circa
l'idoneità interruttiva di detti verbali spetti ad esso giudice di
merito, ma che, in ogni caso, anche a voler ritenere la sussistenza
della predetta idoneità, tale interruzione non opererebbe per il
periodo 1 settembre 1985-12 dicembre 1985 (ovvero 1 settembre-28
dicembre 1985). Tale periodo non risulterebbe prescritto proprio in
ragione della deroga alle regole in tema di prescrizione contenuta
nella norma impugnata, e pertanto la questione sarebbe resa rilevante
appunto dalle controversie intorno ai contributi afferenti questo,
sia pur limitato, arco temporale.
2. - È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della
questione, osservando come le società inadempienti all'obbligo
contributivo chiedano in sostanza alla Corte di avallare tale
inadempienza e rilevando come il legislatore possa introdurre termini
prescrizionali anche ultradecennali.
3.1. - Si è costituito l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, con due memorie identiche, insistendo per la declaratoria di
inammissibilità (ovvero d'infondatezza) della questione.
L'Istituto rileva preliminarmente, in punto di ammissibilità,
come l'ordinanza di remissione sia largamente motivata per relationem
attraverso il richiamo a quella del pretore di Torino ed osserva,
quanto alla prima censura, che il recupero disposto dalla norma
impugnata, ove razionalmente interpretata - come avrebbe ben potuto
fare il remittente - va riferito ai contributi dovuti nell'ambito del
decennio e non a quelli dovuti antecedentemente al computo del
termine prescrizionale decennale. Peraltro potrebbe anche
argomentarsi nel senso che, creato il nuovo contributo di
solidarietà con la legge n. 662 del 1996, il termine anzidetto non
avrebbe potuto cominciare a decorrere se non dal 1 gennaio 1997.
Circa il secondo profilo, la parte osserva come la norma
impugnata già costituisca una disposizione di favore nei confronti
di coloro che non avessero assolto tempestivamente la loro
obbligazione contributiva.
Riguardo, infine, all'asserita violazione del principio di
ragionevolezza, l'I.N.P.S. fa notare la diversità tra il contributo
in argomento e quello introdotto, per il futuro, dall'art. 9-bis del
d.l. n. 103 del 1991.
Passando al merito della questione l'Istituto, dopo aver
sintetizzato il quadro normativo in materia di retribuzione
imponibile e la relativa evoluzione giurisprudenziale, rileva come la
norma impugnata sia del tutto coerente con il sistema oltre che con
il decisum della sentenza n. 421 del 1995 di questa Corte. Il
remittente, del resto, nel sostenere la violazione del principio di
eguaglianza, avrebbe erroneamente instaurato il confronto tra
contribuenti inadempienti ed imprenditori che avevano viceversa
ottemperato agli obblighi di legge: ai primi il legislatore, grazie
alla "norma privilegio" in argomento, ha concesso non solo di non
pagare l'intero importo contributivo dovuto, ma ha anche eliminato
gli oneri accessori.
La difesa dell'I.N.P.S. ripercorre quindi le tappe
dell'evoluzione giurisprudenziale in materia e cita estesamente le
sentenze di questa Corte n. 427 del 1990, n. 421 del 1995 e n. 178
del 2000, per ritornare poi, in conclusione, sul tema della
prescrizione, sostenendo che il diritto a pretendere il contributo
sarebbe sorto in capo all'Istituto medesimo soltanto con la legge
n. 662 del 1996, onde il termine andrebbe computato a decorrere dal 1
gennaio 1997: in ogni caso, qualsiasi deroga alla disciplina generale
della prescrizione dovrebbe ritenersi del tutto razionale, sia alla
luce dell'anzidetta ratio di favore verso i debitori sia avuto
riguardo alla natura transitoria della normativa de qua.
3.2. - Si sono altresì costituite in giudizio, con identiche
deduzioni, la Banca toscana S.p.a. ed il Credito agrario S.p.a., i
quali, nel riprendere gli argomenti dell'ordinanza di remissione,
sottolineano come la reviviscenza dell'obbligo contributivo in
relazione a periodi così "risalenti" intacchi il principio di
certezza, facendo rivivere obblighi ormai perenti attraverso un
regime di sostanziale imprescrittibilità, senza che ciò sia stato
in alcun modo imposto dalla sentenza n. 421 del 1995 di questa Corte:
il legislatore avrebbe infatti dovuto prendere atto che il periodo
considerato era coperto da prescrizione. Tale deroga al regime
prescrizionale si sarebbe risolta, inoltre, in una discriminazione
nei confronti dei datori di lavoro che avevano istituito forme di
previdenza integrative.
4.1. - Nel giudizio relativo all'ordinanza n. 3 del 2001 sono
inoltre intervenute, pur non essendo parti nel giudizio a quo il
Banco di Sicilia S.p.a., l'A.P.I. Anonima Petroli Italiana S.p.a. e
l'A.P.I. Raffineria di Ancona S.p.a.
Il Banco fonda la propria legittimazione ad intervenire
sull'asserita esistenza di un interesse giuridicamente qualificato
che potrebbe essere compromesso (o soddisfatto) dall'esito del
giudizio, richiamando sul punto la recente sentenza di questa Corte
n. 31 del 2000 in materia di ammissibilità del referendum
abrogativo, nonché altre decisioni dalle quali dovrebbe desumersi il
principio per cui l'intervento risulterebbe ammissibile ove sorretto
da un interesse anche di fatto, ovvero meramente riflesso ed
eventuale. Allo scopo di connotare tale interesse, la parte privata
espone di avere in corso dinanzi al Tribunale di Palermo un giudizio
di contenuto identico a quello oggetto del giudizio a quo in cui
coincidono anche i periodi non coperti dall'efficacia interruttiva
dei verbali ispettivi.
4.2. - Argomentazioni del tutto identiche a sostegno
dell'intervento vengono svolte nei due analoghi atti depositati
dall'A.P.I. Anonima Petroli Italiana S.p.a. e dall'A.P.I. Raffineria
di Ancona S.p.a., le quali espongono di avere in corso, dinanzi al
Tribunale di Roma, due giudizi di oggetto uguale al giudizio a quo il
che determinerebbe la natura qualificata del loro interesse ad
intervenire.
5.1. - In prossimità dell'udienza l'I.N.P.S. ha presentato una
memoria illustrativa, insistendo perché la proposta questione venga
dichiarata inammissibile ovvero infondata.
Preliminarmente l'ente previdenziale si sofferma sul problema
dell'ammissibilità dell'intervento nel giudizio costituzionale di
parti diverse da quelle dei giudizi a quibus sostenendo la tardività
dell'intervento stesso e, comunque, la sua inammissibilità.
Regola generale, infatti, che trova sostegno nell'art. 25 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché nell'art. 3 delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vuole
che le "parti" del processo costituzionale siano le medesime del
giudizio principale, come la stessa giurisprudenza ha ribadito nella
grande maggioranza dei casi.
Gli attuali intervenienti, d'altra parte, hanno ammesso di avere
in corso giudizi del tutto analoghi a quelli oggi in discussione, nei
quali hanno sollecitato i giudici a sollevare la stessa questione di
legittimità costituzionale, senza però che le loro richieste siano
state accolte; sicché ammetterne l'intervento equivarrebbe a
consentire a dette parti di superare il filtro del giudice naturale
davanti al quale pendono le rispettive controversie.
Ciò posto, l'ente previdenziale ricapitola le ragioni di merito
per le quali la presente questione dovrebbe ritenersi infondata.
Per quanto riguarda l'ipotizzata violazione del principio della
certezza del diritto, si rileva che la norma oggi impugnata ha in
effetti introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 1997, un nuovo
contributo di solidarietà sostitutivo, in sanatoria, della
precedente contribuzione obbligatoria. Da ciò deriva che il termine
di prescrizione comincia a decorrere ex novo dalla data ora
menzionata, il che priva di fondamento l'osservazione del Tribunale
di Firenze secondo cui la norma impugnata avrebbe inciso su di una
vecchia contribuzione rendendola sostanzialmente imprescrittibile.
Anche a voler ritenere, tuttavia, che l'art. 1, comma 194, della
legge n. 662 del 1996 abbia modificato il termine prescrizionale di
un credito pregresso, ciò comunque non potrebbe determinarne
l'incostituzionalità, perché l'obiettivo della citata norma era
solo quello di derogare al criterio della prescrizione quinquennale
introdotto dall'art. 3 della legge n. 335 del 1995.
Parimenti infondata sarebbe, secondo l'I.N.P.S., la censura
riguardante una presunta disparità di trattamento dei debiti in
questione rispetto ad altri debiti contributivi. Nel caso in esame,
infatti, l'intervento legislativo si è reso necessario in forza
della sentenza di accoglimento di questa Corte più volte menzionata,
né si vede come la posizione di chi era totalmente inadempiente
rispetto all'obbligo contributivo possa essere collocata sullo stesso
piano di quella di chi aveva, invece, regolarmente adempiuto.
Tali argomentazioni danno ragione anche dell'infondatezza della
lamentata censura di irragionevolezza conseguente al fatto che il
contributo di solidarietà è stato disciplinato solo fino al 30
giugno 1991 e non anche per il periodo successivo. Le somme versate
ai fondi di previdenza integrativa dopo tale data, infatti, avevano
già una loro peculiare regolamentazione legislativa, sicché
l'intervento di cui alla norma impugnata non poteva che limitarsi al
passato.
5.2. - Nel giudizio relativo all'ordinanza n. 483 del 2001
l'I.N.P.S., in prossimità dell'udienza pubblica, ha presentato
un'ulteriore memoria, osservando che la questione di legittimità
costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze è stata già
dichiarata non fondata da altri tribunali italiani, nel corso di
giudizi del tutto analoghi a quello presente, con sentenze in parte
già passate in giudicato.
Nel merito, l'ente previdenziale svolge un riepilogo cronologico
della questione, rilevando che fino al giugno 1991 era certa solo
l'esistenza di un generalizzato obbligo contributivo a carico di
tutti i datori di lavoro che versavano somme a titolo di previdenza
complementare. Una volta intervenuto l'art. 9-bis del d.l. n. 103 del
1991, la situazione è mutata, venendosi a differenziare per il
passato la posizione di chi aveva regolarmente pagato e di chi,
viceversa, era totalmente inadempiente. Prima che la Corte emettesse
la sentenza n. 421 del 1995, inoltre, i termini di prescrizione sono
stati ridotti da dieci a cinque anni, sicché è evidente che l'art.
3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 non poteva che
riguardare il contributo di solidarietà già stabilito, e non quello
che sarebbe sorto in virtù della sentenza costituzionale ora
menzionata.
Da tanto consegue che la norma impugnata è intervenuta a creare
un nuovo contributo di solidarietà, per il quale si giustifica
pienamente la deroga al regime della prescrizione quinquennale.
6.- La Banca toscana ed il Credito agrario hanno presentato
memorie illustrative di identico contenuto, la prima delle quali
fuori termine, insistendo per l'accoglimento della questione.
Prima di tutto, dette parti osservano che la questione è
rilevante nei giudizi a quibus in quanto attuale ed idonea a
determinare effetti concreti. Il Tribunale ha puntualmente motivato
su quest'aspetto, specificando anche quale sia la propria
interpretazione della norma denunciata, la quale, del resto,
rappresenta una deroga retroattiva al regime ordinario della
prescrizione.
Le medesime parti, quindi, rammentano che la prescrizione è un
modo di estinzione dei diritti riguardante anche quelli
costituzionalmente garantiti e che neppure la retroattività delle
sentenze di accoglimento di questa Corte può andare ad infrangere il
limite dei rapporti esauriti (art. 30 della legge n. 87 del 1953). Il
principio di irretroattività, pur essendo stato elevato al rango
costituzionale solo in materia penale, non esclude che una norma
retroattiva possa essere costituzionalmente illegittima, come avviene
nel caso di specie, in cui l'art. 1, comma 194, della legge n. 662
del 1996, rimettendo in discussione rapporti giuridici ormai
esauriti, è in evidente contrasto col principio di ragionevolezza.
7. - I tre intervenienti ossia il Banco di Sicilia, l'A.P.I.
Anonima Petroli Italiana S.p.a. e l'A.P.I. Raffineria di Ancona
S.p.a. hanno presentato un'unica memoria, con la quale ricapitolano
l'intera questione.
Quanto all'ammissibilità dell'intervento, la memoria ribadisce
che le tre società sono titolari di uno specifico interesse
all'accoglimento della questione, interesse che verrebbe
inevitabilmente ad essere frustrato dall'impossibilità di
interloquire in questa sede; ed a conferma dell'ammissibilità stanno
anche il nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione - che
garantisce il principio del contraddittorio - nonché la sentenza
n. 76 del 2001 di questa Corte, che ha ammesso l'intervento anche in
un giudizio per conflitto di attribuzione.
Ciò posto, la memoria si sofferma sul punto della rilevanza. A
tal proposito, essa fa presente che la contribuzione previdenziale
ordinaria e quella di solidarietà sono legate da un nesso
inscindibile, come la stessa sentenza n. 421 del 1995 ha confermato
riconoscendo che l'imposizione di un contributo di solidarietà è
condizione indispensabile per l'esenzione dalla contribuzione
ordinaria. Da ciò consegue che la prescrizione di quest'ultima
comporta anche la prescrizione del contributo di solidarietà, cosa
che il legislatore non ha tenuto presente, reintroducendo un obbligo
relativo ad un periodo per il quale la prescrizione era ormai
decorsa.
Per quanto riguarda specificamente il punto della decorrenza dei
termini prescrizionali, l'assunto fondamentale delle parti
intervenienti è che l'I.N.P.S. si sarebbe dovuto attivare per
chiedere il pagamento del contributo di solidarietà relativo al
periodo precedente il 30 giugno 1991 (ossia quello preso in
considerazione dalla norma impugnata) già dopo l'entrata in vigore
dell'art. 9-bis del d.l. n. 103 del 1991 o, quantomeno, dal settembre
1995, cioè dopo la pubblicazione della sentenza n. 421 del 1995;
vero è che la disposizione appena richiamata escludeva ogni obbligo
contributivo per il passato, ma è altrettanto vero che il vizio di
illegittimità costituzionale dal quale essa era affetta (vizio poi
esplicitato dalla sentenza n. 421 del 1995) non costituiva altro che
una mera difficoltà di fatto all'esercizio del diritto, sicché al
caso non poteva applicarsi il disposto dell'art. 2935 codice civile
(vengono richiamate in argomento le sentenze n. 2429 del 1994 e
n. 12067 del 1995 della Corte di cassazione). Ne consegue che
l'inerzia dell'ente previdenziale, protrattasi fino all'entrata in
vigore della legge n. 662 del 1996, non può essere in alcun modo
giustificata, risolvendosi la norma in discussione in un illegittimo
tentativo di supplire a siffatta inerzia.
In ordine ai termini di prescrizione, inoltre, la memoria
rammenta che il termine decennale è diventato quinquennale solo in
virtù della legge n. 335 del 1995, entrata in vigore il 1 gennaio
1996; la norma sottoposta a scrutinio, invece, non si è limitata a
far rivivere per il passato l'ormai abrogato termine decennale, ma ha
anche preteso il pagamento di debiti a ritroso oltre il decennio,
essendo tale norma entrata in vigore il 1 gennaio 1997.
Passando poi al merito della questione, la memoria delle parti
intervenienti si sofferma sulle singole censure prospettate dal
giudice a quo sostenendone l'integrale fondatezza.
In primis infatti, si palesa una chiara violazione del principio
dell'affidamento, che questa Corte ha in più occasioni ribadito; fra
le numerose pronunce in argomento, viene richiamata la sentenza
n. 416 del 1999 a proposito di cumulo tra pensione di anzianità e
redditi di lavoro autonomo, nella quale la Corte ha sancito
l'illegittimità costituzionale di una norma previdenziale
retroattiva in quanto lesiva del principio della certezza del
diritto, e ciò ha stabilito proprio in riferimento all'art. 3 Cost.,
parametro oggi correttamente evocato dal Tribunale di Firenze. Le
leggi retroattive, del resto, vanno scrutinate con un particolare
rigore, non essendo assistite da alcuna "presunzione di
legittimità"; e ciò vale ancor di più nel presente caso, in cui la
norma retroattiva ha finito col far risorgere crediti già
prescritti, rendendoli imprescrittibili per il futuro.
8. - Con ordinanza letta all'udienza pubblica del 12 febbraio
2002 la Corte, provvedendo alla riunione dei giudizi, contestualmente
ha dichiarato l'inammissibilità degli atti di intervento del Banco
di Sicilia, dell'A.P.I. Anonima Petroli Italiana S.p.a. e dell'A.P.I.
Raffineria di Ancona S.p.a. Considerato in diritto
1. - La questione posta oggi all'esame della Corte si collega a
quelle che sono state oggetto della sentenza n. 178 del 2000, la
quale ha dichiarato l'inammissibilità di ordinanze di oggetto
analogo a quelle attuali in quanto contenenti una motivazione carente
sul requisito preliminare della rilevanza.
Il Tribunale di Firenze torna a sollevare, con motivazione non
implausibile in punto di rilevanza, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, ponendo tre diverse censure in parte connesse. Il giudice a
quo infatti, lamenta la violazione del principio dell'affidamento e
della certezza del diritto, in quanto la norma impugnata avrebbe reso
imprescrittibili ed esigibili in ogni tempo le contribuzioni dovute
dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991, comprese quelle che si
sarebbero dovute considerare estinte per intervenuta maturazione
della prescrizione decennale ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10,
della legge n. 335 del 1995; oltre a ciò, la norma violerebbe il
principio di eguaglianza di trattamento con gli altri debiti
contributivi, riguardando la deroga soltanto le contribuzioni
previdenziali insorte in quel periodo, nonché il principio di
ragionevolezza, concernendo il contributo dovuto fino al 30 giugno
1991 e non quello da versare successivamente.
2. - La questione non è fondata.
Lo scrutinio di costituzionalità della norma denunciata deve
essere condotto alla luce della vicenda legislativa che l'ha
preceduta e delle sentenze di questa Corte in subiecta materia.
In una situazione di diffuso inadempimento dell'obbligo, previsto
dall'art. 12 della legge 12 aprile 1969, n. 153, di includere nella
retribuzione imponibile ai fini previdenziali anche i contributi
versati dai datori di lavoro per trattamenti di previdenza
integrativa, istituiti da contratti collettivi anche aziendali o da
regolamenti, il legislatore intervenne con l'art. 9-bis del d.l.
n. 103 del 1991, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 166
del 1991.
Con tale disposizione, definita di interpretazione autentica, si
stabilì:
a) che l'art. 12 citato doveva essere interpretato nel senso
che fossero escluse dalla base imponibile dei contributi di
previdenza e assistenza sociale le contribuzioni e somme versate o
accantonate per il finanziamento dei trattamenti integrativi
previdenziali o assistenziali;
b) che restavano salvi i versamenti effettuati anteriormente
all'entrata in vigore della legge;
c) che dal primo periodo di paga successivo all'entrata in
vigore della nuova normativa, per le contribuzioni o le somme
destinate al finanziamento dei trattamenti integrativi era dovuto, ad
esclusivo carico dei datori di lavoro, un contributo di solidarietà
del dieci per cento in favore delle gestioni pensionistiche di legge
cui erano iscritti i lavoratori.
3. - Fu sollevata questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, del citato
art. 9-bis, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 103 del 1991, nella
parte in cui disponeva che per i contributi versati anteriormente
all'entrata in vigore di tale norma valesse il principio della soluti
retentio in favore delle gestioni degli istituti ed enti
previdenziali esercenti la previdenza e l'assistenza obbligatorie.
Questa Corte, con ordinanza di autoremissione, dispose la
trattazione davanti a sé della questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 38 e 81 della
Costituzione, della norma (assunta dal remittente come tertium
comparationis) di cui al primo periodo del citato art. 9-bis, comma
1, nella parte in cui esonerava dal pagamento dei contributi di
previdenza e assistenza sociale dovuti fino all'entrata in vigore
della legge di conversione, sulle contribuzioni o somme versate o
accantonate a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme
assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o
regolamenti aziendali, i datori di lavoro che alla data suddetta non
avessero ancora provveduto al pagamento o avessero adempiuto
posteriormente.
Con la sentenza n. 421 del 1995, la Corte accolse quest'ultima
questione e, conseguentemente, dichiarò non fondata quella
originariamente sollevata.
La Corte non soltanto dichiarò l'illegittimità della norma
suindicata espungendola quindi dall'ordinamento, ma, nel motivare la
statuizione di accoglimento, individuò i principi costituzionali cui
il legislatore avrebbe dovuto uniformarsi nel disciplinare la materia
e la cui applicazione gli interessati dovevano quindi attendersi.
La Corte definì la norma non di interpretazione autentica,
bensì innovativa con efficacia retroattiva e rilevò che non era la
retroattività a determinarne l'illegittimità, quanto piuttosto
l'aver essa stabilito per gli inadempienti l'esonero totale dal
versamento dei contributi senza alcuna "contropartita", "in contrasto
con il principio di razionalita-equità (art. 3 Cost.) coordinato con
il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) col quale deve integrarsi
l'interpretazione dell'art. 38, secondo comma, Cost.".
Nella sentenza venne anche affermato che gli appartenenti alla
categoria privilegiata non potevano "fondare un'aspettativa legittima
sopra una norma costituzionalmente illegittima" e che, secondo un
indirizzo generale della giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza
n. 6 del 1994), "dalla disciplina costituzionale in vigore non era
dato desumere, per i diritti di natura economica, una particolare
protezione contro l'eventualità di norme retroattive, salvo soltanto
il limite del principio di ragionevolezza".
Con tale pronuncia la Corte, infine, ha affermato che, per
rendere la normativa esaminata conforme alla Costituzione, sarebbe
stata necessaria l'istituzione anche per il passato di una
contropartita analoga al contributo di solidarietà, idonea a dare
ragione dell'esonero dalla contribuzione in favore della previdenza
obbligatoria, com'è stato chiarito dalla successiva sentenza n. 178
del 2000 (punto 3.6 del Considerato in diritto).
4. - In ottemperanza alla suindicata decisione, i commi 193 e 194
dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno nuovamente
disciplinato la materia. Con la prima delle citate disposizioni è
stato riprodotto, privandolo della definizione di interpretazione
autentica, il comma 1 dell'art. 9-bis del d.l. n. 103 del 1991; con
la seconda è stato istituito per il passato il richiesto contributo
di solidarietà.
Il legislatore, nei limiti della discrezionalità delineati dalla
Corte, ne ha determinato la misura nel quindici per cento dei
contributi ed ha autonomamente, ma non irragionevolmente - come si
vedrà in seguito - fissato il periodo di retroattività, in deroga
alle norme sulla prescrizione degli obblighi contributivi di cui
all'art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel
decennio anteriore all'emanazione della citata sentenza n. 421 del
1995.
Il contributo che il legislatore ha effettivamente istituito per
il passato, sostanzialmente identico (fuorché nella misura) al
contributo di solidarietà esistente nel sistema "a regime", ha dei
connotati che portano questa Corte a ritenere trattarsi a tutti gli
effetti di un contributo nuovo rispetto alla contribuzione
originaria, dotato di quella autonomia propria che gli deriva dalla
necessità di regolare tutte le situazioni di inadempienza che, in
conseguenza della sentenza n. 421 del 1995, dovevano considerarsi
ancora pendenti.
5. - Sollevate da numerosi giudici di merito questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 193 e 194, della legge
n. 662 del 1996, tra le quali quella riproposta nel presente
giudizio, la Corte, con la sentenza n. 178 del 2000, mentre ha
dichiarato l'inammissibilità di quest'ultima per carenza di
motivazione sulla rilevanza, ha dichiarato l'infondatezza delle altre
attinenti alla disparità di trattamento tra datori di lavoro che
avevano adempiuto all'obbligo della contribuzione e datori
inadempienti, nonché tra datori che avevano istituito trattamenti di
previdenza integrativa e datori che non lo avevano fatto, ed alla
eccessività della misura del quindici per cento determinata per il
passato rispetto a quella del dieci per cento stabilita per il
contributo di solidarietà a regime, ormai svincolato da ogni
riferimento all'art. 12 della legge n. 153 del 1969 ed alla
composizione della retribuzione imponibile.
La Corte ha rilevato che "numerosi elementi - quali lo stretto
collegamento con le specifiche particolarità del caso; la
delimitazione temporale del periodo contributivo di riferimento; la
necessità di disciplinare ex novo in generale, per tale periodo,
l'obbligazione contributiva dei datori di lavoro esonerati dalla
contribuzione (senza alcuna contropartita), in forza dell'art. 9-bis,
comma 1, prima parte, del decreto-legge n. 103 del 1991, norma
dichiarata illegittima da questa Corte con sentenza n. 421 del 1995 -
danno, poi, nel loro complesso, piena ragione dell'efficacia
retroattiva e della funzione di sanatoria assolta dalla norme
denunciate, così da doversi escludere, anche sotto tali profili, la
violazione dell'art. 3 Cost.".
6. - Ai principi individuati dalla Corte nelle citate sentenze
n. 421 del 1995 e n. 178 del 2000 vanno aggiunte alcune
considerazioni.
Nel caso in esame, in ottemperanza alla sentenza n. 421 del 1995,
il legislatore doveva stabilire una contropartita per poter ribadire
l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali obbligatori
secondo i criteri di cui all'art. 12 della legge n. 153 del 1969.
Delimitando il periodo di retroattività cui riferire il contributo
del quindici per cento in cui si realizza la suindicata
contropartita, il legislatore non è andato sostanzialmente oltre il
decennio anteriore alla pubblicazione della sentenza n. 421 del 1995
di questa Corte, sul presupposto che per i debiti scaduti in tale
periodo non poteva essere decorso il termine di prescrizione all'atto
della pubblicazione stessa e che da tale momento i datori
inadempienti non potevano nutrire alcun legittimo affidamento.
Infatti il definitivo esonero dal pagamento degli ordinari
contributi, per non porsi in contrasto con i principi di
razionalita-equità e di solidarietà, avrebbe dovuto necessariamente
essere bilanciato da una contropartita, analoga al contributo di
solidarietà; e d'altra parte, la determinazione del contributo in
misura notevolmente inferiore al debito originario, senza oneri
accessori e con modalità di pagamento rateale, costituisce un
indubbio beneficio per i datori di lavoro.
In conclusione, la norma denunciata non ha violato il principio
della certezza del diritto, non avendo reso imprescrittibili ed
esigibili in ogni tempo le contribuzioni dovute per il periodo
anteriore all'entrata in vigore della legge n. 166 del 1991, di
conversione con modifiche del d.l. n. 103 del 1991.
Nessun altro profilo di illegittimità residua che non sia stato
già scrutinato e rigettato da questa Corte con la citata sentenza
n. 178 del 2000.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze
con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Amirante
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte