Sentenza n. 122/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/05/1997 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8
febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Genova, nel procedimento penale a carico di Mejri Marhez
(alias Miheres Mejjr) ed altro, iscritta al n. 509 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In sede di udienza camerale fissata per provvedere in ordine
alla richiesta di correzione delle generalità di due imputati ai
fini della successiva espulsione a domanda a norma dell'art. 7-ter
del decreto-legge n. 489 del 1995, all'epoca vigente, il giudice per
le indagini preliminari presso il tribunale di Genova si avvedeva che
entrambi gli imputati, nei confronti dei quali aveva emesso decreto
di giudizio immediato, avevano formulato richiesta di giudizio
abbreviato dopo la scadenza del termine previsto a pena di decadenza
dall'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale. Il pubblico
ministero, deducendo proprio la tardività della richiesta, non
prestava il consenso alla trasformazione del rito, sicché, precisa
il rimettente, malgrado "la palese definibilità del procedimento
allo stato degli atti" l'epilogo non può che essere quello della
declaratoria di inammissibilità della richiesta di giudizio
abbreviato con conseguente perdurante efficacia del già disposto
decreto di giudizio immediato. Alla luce della vicenda processuale
come sopra delineata, il medesimo giudice solleva, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., nella parte
in cui prevede la decadenza dalla facoltà di richiedere il giudizio
abbreviato entro il termine di giorni sette dalla notificazione del
decreto di giudizio immediato anche nei confronti degli imputati
ristretti in carcere, anziché nel termine di giorni quindici
desumibile dall'art. 555, comma 1, lettera e) del medesimo codice:
termine, quest'ultimo, che risulterebbe nella specie rispettato, in
quanto il decreto di giudizio immediato è stato notificato il 7
dicembre 1995, mentre la richiesta di rito abbreviato è stata
formulata dai due imputati rispettivamente il 18 e il 19 di quello
stesso mese.
Ritiene il giudice a quo che la norma impugnata si ponga in
contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto riduce la
possibilità di effettivo esercizio della difesa tecnica entro spazi
che risultano eccessivamente angusti per gli imputati detenuti,
specie se custoditi al di fuori del luogo di abituale dimora o se
cittadini extracomunitari, avuto riguardo alle difficoltà di
contatti con il difensore, il quale solo è in grado di compiutamente
valutare le scelte del rito. La norma, poi, si porrebbe in contrasto
con l'art. 3 della Costituzione, da valutare in correlazione con
l'art. 24 della medesima Carta, dal momento che prevede l'identica
comminatoria di decadenza dall'esercizio di una facoltà processuale
sia per gli imputati liberi che per quelli detenuti, omettendo così
di considerare che ai secondi non è consentito conferire a
piacimento con i propri difensori.
Un ulteriore "macroscopico profilo di disparità di trattamento"
viene poi ravvisato in relazione all'art. 555, comma 1, lettera e),
cod. proc. pen., il quale prevede, per il procedimento pretorile, la
decadenza dalla possibilità di richiedere il giudizio abbreviato
entro il diverso e più favorevole termine di quindici giorni dalla
notificazione del decreto di citazione a giudizio. Una disparità,
questa, sottolinea il giudice a quo, che ancor meno si giustifica in
considerazione delle analogie che è possibile cogliere tra il
giudizio immediato e la citazione davanti al pretore, giacché
difetta in entrambi i casi la fase della udienza preliminare.
La norma, infine, contrasterebbe con l'art. 97 della Costituzione,
in quanto la ristrettezza del termine per richiedere la
trasformazione del rito determina una "congestione" dei ruoli
dibattimentali nonché "il noto andirivieni di testimoni", fra i
quali ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che vengono ad essere
distolti dalla attività investigativa.
D'altra parte, ha sottolineato ancora il giudice a quo, la brevità
del termine oggetto di censura si spiegava con l'esigenza di
assicurare un "buon governo" dei ruoli dibattimentali (evitare che il
tribunale venisse a conoscenza della celebrazione del giudizio
abbreviato ormai in prossimità della data già fissata per il
giudizio), esigenza che aveva un senso soltanto nell'ipotesi in cui i
tempi di fissazione dei processi fossero stati quelli normativamente
previsti: essendosi, invece, tali tempi progressivamente dilatati, la
previsione impugnata finisce per risultare priva di giustificazione,
contribuendo ad aggravare inutilmente il carico di attività per il
giudice del dibattimento.
Per concludere, il giudice rimettente osserva che, pur essendo
state analoghe censure disattese con la ordinanza n. 588 del 1990 e
con ordinanza n. 59 del 1992, la questione merita a suo parere di
essere riesaminata, in quanto la disciplina dettata dall'art. 555,
comma 1, lettera e) cod. proc. pen., "può agevolmente colmare ogni e
qualunque vuoto normativo ingenerato da un'eventuale pronuncia di
accoglimento della Corte".
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. La
difesa dello Stato ritiene congruo il termine di legge, essendo lo
stesso collegato al giudizio immediato "che è ammesso quando la
prova è evidente e che permette, quindi, di pervenire alla fase
dibattimentale senza passare per l'udienza preliminare, con evidente
semplificazione del processo medesimo". Quanto, poi, al diverso e
maggior termine previsto nel procedimento pretorile, lo stesso si
spiega - a dire dell'Avvocatura - "sia in generale, con la diversa
natura che tali termini contengono", sia con la pluralità di riti
differenziati che possono essere prescelti (giudizio abbreviato,
applicazione della pena e oblazione). Neppure violato sarebbe,
infine, l'art. 97 della Costituzione, in quanto dedurre dalla
brevità del termine una serie di conseguenze meramente eventuali non
costituisce valido motivo di censura costituzionale, soprattutto
quando, come nella specie, si deve affermare che quel termine è
stato fissato dal legislatore con una scelta tipicamente
discrezionale. Considerato in diritto
1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Genova solleva, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 458,
comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede
la decadenza dalla facoltà di richiedere il giudizio abbreviato
entro il termine di sette giorni dalla notificazione del decreto di
giudizio immediato anche nei confronti degli imputati ristretti in
carcere, anziché nel termine di quindici giorni desumibile dall'art.
555, comma 1, lettera e), del medesimo codice.
A parere del giudice a quo la brevità del termine entro il quale,
a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato, è
consentito formulare la richiesta di giudizio abbreviato
contrasterebbe con l'art. 24 della Costituzione, in quanto,
soprattutto nelle ipotesi di imputati stranieri in stato di custodia
cautelare, impedirebbe quel "pregnante intervento della difesa
tecnica" che la scelta del rito necessariamente postula. Di riflesso,
vulnerato sarebbe anche il principio di uguaglianza, sia perché la
norma stabilisce l'identica disciplina tanto per gli imputati liberi
che per quelli detenuti, senza assegnare, quindi, il dovuto risalto
alla circostanza che questi ultimi incontrano maggiori difficoltà
nell'avere contatti con i propri difensori, sia per la disparità di
trattamento che si determina rispetto alla disciplina dettata per il
procedimento pretorile dall'art. 555, comma 1, lettera e), del
codice di rito, ove la possibilità di richiedere il giudizio
abbreviato è stabilita entro il diverso e più favorevole termine di
quindici giorni dalla notificazione del decreto che dispone il
giudizio. Viene ravvisata, infine, violazione dell'art. 97 della
Carta fondamentale, giacché la disciplina censurata penalizzerebbe
molte situazioni di "pronta definibilità" del processo, con
conseguente superfluo aggravio dell'attività dibattimentale e
distrazione dall'attività investigativa degli ufficiali e agenti di
polizia che devono essere esaminati come testimoni.
2. - La questione non è fondata. Il giudice a quo sollecita,
infatti, una declaratoria di illegittimità costituzionale che valga
a sostituire, nei confronti degli imputati ristretti in carcere, i
termini previsti per la formulazione della richiesta di giudizio
abbreviato a seguito della emissione del decreto di giudizio
immediato, con quelli stabiliti dall'art. 555, comma 1, lettera e),
cod. proc. pen., per l'esercizio della medesima facoltà all'esito
della notificazione del decreto di citazione a giudizio nel
procedimento davanti al pretore.
Il tutto, sottolinea il rimettente, in funzione della ritenuta
omologabilità degli istituti posti a raffronto, considerato che
tanto nel giudizio immediato quanto nel procedimento davanti al
pretore non è prevista la fase della udienza preliminare. Questa
Corte deve peraltro rilevare che la semplice carenza di una fase del
procedimento non può rappresentare l'unico elemento dal quale poter
fondatamente dedurre la pretesa assimilabilità di modelli
processuali che, al contrario, presentano differenze di presupposti e
di disciplina tali da rendere quei modelli fra loro del tutto
incomparabili.
A differenza, infatti, di quanto accade per l'emissione del decreto
di citazione a giudizio davanti al pretore, il giudizio immediato
può essere ritualmente introdotto soltanto nei casi in cui la prova
appare evidente; un requisito, questo, che si salda all'altro -
parimenti assente nel procedimento pretorile - rappresentato dal
termine di novanta giorni entro il quale il pubblico ministero deve
formulare al giudice la richiesta di giudizio immediato a far tempo
dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto
dall'art. 335 del codice di procedura penale, e che segnala la
peculiare speditezza di un rito la cui specialità trae alimento
proprio dalla sostanziale chiarezza dei fatti, ritenuti, dunque, di
pronto e agevole accertamento.
Ma accanto a ciò, un ulteriore requisito - di essenziale rilievo
ai fini che qui interessano - è previsto per l'emissione del decreto
di giudizio immediato, giacché prima della formulazione della
relativa richiesta è necessario - a norma dell'art. 453 del codice
di procedura penale - che la persona sottoposta alle indagini sia
stata interrogata "sui fatti dai quali emerge l'evidenza della
prova", ovvero abbia omesso di comparire senza addurre un legittimo
impedimento a seguito di invito a presentarsi emesso con l'osservanza
delle forme indicate nell'art. 375, comma 3, secondo periodo, cod.
proc. pen. Già dall'interrogatorio, dunque, l'indagato e il
difensore che lo assiste sono posti agevolmente in condizione di
prevedere l'emissione del decreto di giudizio immediato e di
approntare, quindi, la conseguente linea difensiva, in ciò
comprendendosi, evidentemente, anche le eventuali opzioni per la
trasformazione di quel rito in giudizio abbreviato: scelte, queste,
che fra l'altro ben possono indurre al rilascio di una procura
speciale in via preventiva, a norma dell'art. 37 delle disposizioni
di attuazione del codice di procedura penale, così da consentire al
difensore di surrogare l'imputato nella stessa formulazione della
richiesta di giudizio abbreviato. Nei confronti dell'imputato in
stato di custodia cautelare, poi, il panorama conoscitivo e, dunque,
la prevedibilità degli sviluppi processuali, sono addirittura
incrementati dal tessuto motivazionale della ordinanza applicativa
della misura e dal conseguente deposito degli atti su cui la stessa
si fonda, sicché nessuna violazione può ritenersi subiscano il
diritto di difesa o il principio di uguaglianza ove un termine di
decadenza, anche se relativamente breve, sia posto in relazione
all'esercizio di una facoltà la cui insorgenza può essere
agevolmente preventivata e, quindi, adeguatamente illustrata in sede
di assistenza tecnica.
La situazione testé lumeggiata si presenta, invece, specularmente
antitetica nel procedimento pretorile, ove non soltanto
l'interrogatorio non è richiesto quale presupposto per l'emissione
del decreto di citazione a giudizio, ma neppure può definirsi come
un atto che frequentemente ricorra nella pratica giudiziaria. V'è
anzi da sottolineare, a tal proposito, che questa Corte, chiamata a
pronunciarsi su una questione di legittimità costituzionale nella
quale il rimettente denunciava come "prassi costante" l'emissione del
decreto di citazione a giudizio da parte del pubblico ministero senza
aver compiuto alcuna indagine e senza aver interrogato l'imputato,
pur disattendendo la fondatezza delle censure, non ha mancato di
riconoscere che le prospettazioni svolte dal giudice a quo in punto
di fatto indubbiamente riflettevano una problematica fortemente
avvertita, "essendo stato in più sedi e da più parti rilevato come
l'impronta di accentuata semplificazione che il legislatore aveva
inteso imprimere al rito pretorile si saldasse intimamente, per un
verso, ad una rapida celebrazione della fase dibattimentale e, per
l'altro, all'adeguata funzione di filtro che avrebbe dovuto svolgere
l'auspicato massiccio ricorso ai procedimenti alternativi, sicché,
risultando nella pratica spesso vanificati entrambi gli obiettivi, ha
finito per entrare in crisi la coerenza stessa del modello
processuale, con l'ovvia conseguenza di produrre risultati non di
rado insoddisfacenti sul piano della tutela sostanziale dei valori
coinvolti" (v. ordinanza n. 137 del 1995).
Un termine, quindi, quello previsto dall'art. 555, comma 1, lettera
e), cod. proc. pen., la cui durata è calibrata non solo e non tanto
in funzione di un generico favor per i riti alternativi, quanto,
soprattutto, in ragione del fatto che il decreto di citazione a
giudizio nel procedimento davanti al pretore ben può rappresentare -
e nella prassi frequentemente rappresenta - il primo atto dal quale
l'imputato viene ad apprendere della esistenza del procedimento a suo
carico e della accusa che gli viene mossa (cfr. in tal senso la
sentenza n. 101 del 1997). Il che basta a rendere quella previsione
del tutto incompatibile con il diverso termine che forma oggetto
della odierna censura, appalesando per l'effetto l'infondatezza della
tesi del giudice a quo che invece pretenderebbe farvi appello quale
pertinente tertium comparationis.
Deve pertanto escludersi che la norma impugnata contrasti con
l'art. 24 della Costituzione, così come nessuna violazione può
ritenersi sussistere in riferimento all'art. 3 della Carta
fondamentale, neppure sotto il profilo della dedotta disparità di
trattamento che verrebbe a determinarsi tra imputati liberi e
imputati detenuti. Per questi ultimi, anzi, accanto alle più agevoli
formalità stabilite dalla legge per la rituale proposizione della
richiesta di giudizio abbreviato (v. ordinanza n. 59 del 1992), sta
l'ulteriore garanzia rappresentata dalla necessaria coincidenza
cronologica tra la conoscenza legale e quella effettiva del decreto
di giudizio immediato e del relativo avviso in ordine alla facoltà
di richiedere la trasformazione del rito, dovendo l'atto essere
notificato a mani proprie a norma dell'art. 156 cod. proc. pen., con
intuibili riflessi anche sul piano del tempestivo approntamento della
conseguente assistenza tecnica: una coincidenza, questa, che, invece,
non necessariamente sussiste per gli imputati liberi.
Infondato si rivela infine il richiamo all'art. 97 della
Costituzione, in quanto questa Corte ha più volte affermato che il
principio del buon andamento della pubblica amministrazione attiene
esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici
giudiziari, con esclusione della funzione giurisdizionale nel suo
complesso (v., da ultimo, ordinanza n. 7 del 1997).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice per
le indagini preliminari presso il tribunale di Genova, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte