Corte costituzionale

Ordinanza n. 122/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1998 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53 del codice

di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1997

dal Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Di Napoli

Luigi ed altri e la Banca Popolare Pugliese iscritta al n. 198 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che il Tribunale di Lecce, dovendo giudicare sull'istanza

di ricusazione di un giudice istruttore dell'ufficio, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

3 e 107, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 53 codice di

procedura civile, nella parte in cui tale norma prevede che a

decidere sulla ricusazione di un giudice del tribunale sia sempre il

collegio, anche se l'istanza è stata proposta in un giudizio

affidato alla decisione del giudice istruttore in funzione di giudice

unico;

che la norma impugnata, mentre prevede che sulla ricusazione di

un pretore sia chiamato a decidere il presidente del tribunale,

stabilisce che sulla ricusazione di un giudice del tribunale debba

decidere il collegio;

che siffatta previsione pare al giudice a quo irrazionale, in

quanto in contrasto con il nuovo rito processuale civile, il quale

affida il giudizio davanti al tribunale, nella maggior parte dei

casi, ad un giudice monocratico;

che l'obbligo di decisione collegiale sulla ricusazione, inoltre,

violerebbe anche l'art. 107, terzo comma, Cost., perché l'art.

21-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito in legge, con

modifiche, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ha introdotto il

principio della reversibilità delle funzioni tra magistrati, mentre

l'art. 53 cod. proc. civ. configura una sorta di distinzione

gerarchica tra i magistrati, inaccettabile dal punto di vista

costituzionale;

che il giudice rimettente ha osservato, sotto il profilo della

rilevanza, che, in caso di accoglimento della questione, la decisione

sull'istanza di ricusazione dovrà essere affidata al solo presidente

anziché al collegio;

che nel giudizio non si sono costituite parti private, né ha

prestato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato che questa Corte ha in molteplici occasioni affermato

che il legislatore gode della più ampia discrezionalità nel

regolare gli istituti processuali, col solo limite del principio di

ragionevolezza (v., ex plurimis sentenze n. 31 del 1998, n. 451 del

1997, n. 295 del 1995, nonché ordinanze n. 424 e n. 7 del 1997);

che siffatto criterio è stato specificamente ribadito in

relazione alla ripartizione tra i diversi giudici della competenza

per materia e per territorio, non potendosi ritenere che

l'attribuzione all'uno o all'altro ufficio giudiziario della

decisione di determinati affari si traduca in un'irrazionalità del

sistema od in una disparità di trattamento tra cittadini (v. la

citata ordinanza n. 424 del 1997);

che il complessivo tenore della riforma del processo civile,

introdotta con la legge n. 353 del 1990 e completata con l'attuazione

della delega di cui alla legge 16 luglio 1997, n. 254, dimostra come

il legislatore abbia perseguito il tendenziale obiettivo di affidare

la decisione di primo grado ad un giudice unico;

che sotto questo profilo aver mantenuto la decisione collegiale

del tribunale sulle istanze di ricusazione dei magistrati di

quell'ufficio non viola in alcun modo il principio di ragionevolezza,

in considerazione sia della permanente diversità tra il processo

celebrato davanti al pretore rispetto a quello celebrato davanti al

tribunale, sia delle garanzie offerte dalla decisione collegiale, non

inferiore a quella del presidente;

che, come già rilevato in precedenti provvedimenti di questa

Corte (v. le ordinanze n. 424 e n. 63 del 1997), va ribadita

l'estraneità dell'invocato art. 107, terzo comma, della Costituzione

rispetto alle norme sulla ripartizione della competenza, trattandosi

di parametro relativo allo status dei giudici;

che, pertanto, la questione risulta manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 53 codice di procedura civile, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 107, terzo comma, della Costituzione, dal

Tribunale di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte