Sentenza n. 123/1969
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1969 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 140 del testo
unico delle leggi sui servizi di riscossione delle imposte dirette,
approvato con D.P.R. 15 maggio 1963 n. 858, promosso con ordinanza
emessa il 22 dicembre 1967 dalla Corte d'appello di Palermo nel
procedimento civile vertente tra Parrino Maria, la Cassa centrale di
risparmio per le provincie siciliane e l'Assessorato per le finanze
della Regione siciliana, iscritta al n. 40 del Registro ordinanze 1968
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 20
aprile 1968.
Visti gli atti di costituzione di Parrino Maria e dell'Assessorato
per le finanze della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 21 maggio 1969 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzì;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per l'Assessorato regionale.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel giudizio instaurato davanti il tribunale di Palermo contro la
Cassa di risparmio per le provincie siciliane, l'attrice Parrino Maria
deduceva che il suo licenziamento all'età di 55 anni per raggiunti
limiti di età, doveva essere considerato illegittimo, avendo essa
diritto a rimanere in servizio fino al raggiungimento dell'età di 65
anni, a sensi dell'art. 2 della legge regionale 15 aprile 1953, n. 29.
Chiedeva inoltre che, qualora si dovesse ritenere applicabile la norma
dell'art. 140 del testo unico delle leggi sui servizi di riscossione
delle imposte dirette, approvato con D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, il
quale dispone il licenziamento dei dipendenti all'età di 55 anni se
donne e di 60 anni se uomini, fosse rimessa alla Corte costituzionale
la decisione sulla legittimità di detto articolo, che fissa limiti di
tempo diversi per gli impiegati di sesso maschile e per quelli di sesso
femminile in contrasto con gli artt. 3 e 37 della Costituzione, che
stabiliscono parità di diritti fra uomo e donna in tema di rapporti di
lavoro.
Il tribunale di Palermo, ritenuto applicabile nella specie il detto
art. 140, nonché manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale, con sentenza del marzo 1967 rigettava le istanza
dell'attrice. Ma nel giudizio di secondo grado la Corte d'appello di
Palermo, con ordinanza del 22 dicembre 1967, ribadiva l'applicabilità
dell'art. 140, e sollevava la questione di legittimità costituzionale
di tale norma, conformemente alla istanza della Parrino.
La Corte d'appello osserva che l'art. 37 della Costituzione,
secondo il quale la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a
parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore,
è un corollario dell'art. 3 della Costituzione, cioè una applicazione
- nel campo del rapporto di lavoro - del principio che tutti i
cittadini hanno gli stessi diritti senza distinzione di sesso. Detto
art. 37 parifica la donna all'uomo in ordine ad ogni diritto derivante
dal ranporto di lavoro, compreso quello della durata di esso. Una
disparità di trattamento come quella praticata dalla norma impugnata,
potrebbe consentirsi soltanto con riferimento alle differenti facoltà
attitudinarie dell'uomo e della donna, anche in relazione all'affermato
più precoce decadimento fisico di questa e, quindi, al minore
rendimento. Ma questa affermazione, scientificarnente inconsistente,
non può comunque avere rilevanza in tema di lavoro poco gravoso, come
quello esplicato da un impiegato, le cui mansioni non richiedono
particolare vigoria o speciali attitudini. L'ordinanza è stata
regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 102 del 20 aprile 1968.
Nel giudizio innanzi questa Corte si è costituita la Parrino Maria
ed è intervenuto l'Assessorato per le finanze della Regione siciliana,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
L'Avvocatura dello Stato ha chiesto che la questione sia dichiarata
infondata, osservando che - secondo la giurisprudenza di questa Corte -
una volta accertata l'esistenza di un dato di fatto o di uno stato di
cose sui quali la legge fondi una disparità di trattamento tra i
cittadini, il giudizio di legittimità non investe le conseguenze che
il legislatore stesso tragga da tale dato di fatto o da tale stato di
cose. Il legislatore può legittimamente valutare, ai fini di una
discriminazione, il più o meno precoce decadimento fisico della donna
rispetto all'uomo sulla base sia del dato fisiologico della diversità
di sesso, sia in relazione al migliore funzionamento degli uffici.
L'art. 140 del testo unico del 1963 ha assorbito la norma dell'art.
21 della legge 2 aprile 1958, n. 377 (Nuova disciplina del fondo di
previdenza degli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle
imposte dirette) che ha abbassato i limiti di età per il godimento del
diritto a pensione a 60 anni per gli uomini ed a 55 per le donne.
Questa legge ha operato in tal senso in quanto il Fondo ha assunto un
carattere integrativo, anziché sostitutivo, dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in armonia
con l'esigenza, man mano affermatasi, di ricondurre tutti i lavoratori
alla mutualità generale. Di conseguenza, le condizioni ed i requisiti
per il diritto a pensione verso il fondo dovevano essere gli stessi di
quelli richiesti per il diritto a pensione nella cennata assicurazione,
a termini dell'art. 9 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636.
Qualora si dovesse ritenere fondata la questione proposta,
dovrebbero di riflesso essere dichiarati incostituzionali il suindicato
art. 9, l'art. 21 della legge n. 377 del 1958, nonché gli articoli di
tutte le altre leggi speciali, che prevedono per determinate categorie
di lavoratori limiti differenziati di età fra uomini e donne per la
liquidazione della pensione. Ma ciò significherebbe violare lo spirito
del combinato disposto degli artt. 37 e 38 della Costituzione ed - al
limite - lo stesso art. 32, giacché almeno nella generalità dei casi,
sarebbe un vero e proprio attentato alla salute della donna lavoratrice
pretendere che essa presti (o possa prestare) un servizio, spesso
gravoso e logorante, fino all'età in cui tale servizio viene reso
dall'uomo. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza della Corte d'appello di Palermo solleva la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 del testo unico
delle leggi sui servizi di riscossione delle imposte dirette, approvato
con D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, in quanto - disponendo che vengano
mantenuti in servizio gli impiegati delle esattorie fino al 55 anno di
età, se donne, ed al 60 anno, se uomini - violerebbe gli artt. 3 e 37
della Costituzione, i quali garantiscono alla donna lavoratrice parità
di diritti rispetto al lavoratore.
La questione non è fondata.
2. - Occorre preliminarmente porre in rilievo che il fondo di
previdenza per i dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte
dirette - riordinato con la legge 2 aprile 1958, n. 377 - ha assunto la
struttura di una gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, e si è uniformato ai princi'pi della assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Pertanto,
l'art. 21 della suindicata legge n. 377 del 1958 dispone - in
conformità con l'art. 9 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n.
636, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria
generale - che gli iscritti al fondo hanno diritto alla pensione quando
possano far valere almeno 15 anni di contribuzione ed abbiano compiuto
l'età di 60 anni se uomini e di 55, se donne.
L'art. 140 del testo unico n. 858, del 1963, che è stato
impugnato, disciplina la posizione dei dipendenti delle esattorie o
ricevitorie, nel momento della scadenza o della cessazione del
contratto di esattoria, disponendo che il personale iscritto al fondo
ha diritto di essere mantenuto in servizio senza soluzione di
continuità. Non hanno tuttavia tale diritto quegli impiegati che
abbiano raggiunto l'età di 60 anni se uomini e di 55 se donne ed
abbiano maturato il diritto a pensione. Qualora all'età sopraindicata
essi non abbiano ancora maturato tale diritto sono mantenuti in
servizio fino a quando lo maturino, ma non oltre i cinque anni.
Pertanto, diritto al mantenimento in servizio e diritto alla pensione
sono intimamente legati: il primo cessa quando sorge il secondo; per
l'uno e per l'altro identica è l'età di 60 o di 55 anni.
3. - Secondo l'art. 37 della Costituzione, la donna ha gli stessi
diritti e - a parità di lavoro - le stesse retribuzioni che spettano
al lavoratore. Sostanzialmente viene applicato in materia di lavoro il
principio di eguaglianza di fronte alla legge, senza distinzione di
sesso, proclamato in via generale dall'articolo 3.
Vale pertanto anche in questa materia quanto ha già costantemente
ritenuto questa Corte, che cioè la Costituzione non vuole un
livellamento generale, né una eguaglianza meccanicamente applicata, ma
- tenendo conto delle esigenze dell'ordine giuridico e sociale - non si
può prescindere dalla ragionevole differenziazione di rapporti e di
situazioni. In riferimento ad obbiettive diversità, sarebbe infatti
contrario al principio di eguaglianza un trattamento non differenziato.
Alla stregua di tali considerazioni, la Corte ritiene che non è
né irrazionale né arbitrario il principio, discrezionalmente fissato
dal legislatore, in termini di generalità, che l'uomo possa essere
licenziato quando abbia raggiunto l'età di 60 anni e la donna quella
di 55 anni, ed abbiano maturato il diritto a pensione. Già è stato
rilevato che sussistono innegabilmente particolari attitudini, che
rendono i cittadini dell'uno o dell'altro sesso idonei a determinati
uffici, e di tali attitudini il legislatore può tenere
discrezionalmente conto (sentenza n. 56 del 1958).
Anche l'ordinanza di rimessione riconosce che un criterio
obbiettivamente attitudinario può essere ammesso come giusta causa di
differenziato trattamento fra uomo e donna. Orbene, il fatto di potere
utilizzare le prestazioni della donna fino a 55 anni, piuttosto che
fino a 60, tenendo conto della costituzione, della capacità, della
resistenza a particolari lavori faticosi, del rendimento e di altri
fattori, che si compendiano nel termine attitudine, importa una
valutazione tecnica, normalmente consentita al legislatore. Necessità
di adottare principi uniformi per tutte le svariate categorie di donne
lavoratrici, nel vasto campo della assicurazione obbligatoria generale,
non consente evidentemente la distinzione fra lavoro e lavoro, oppure
fra condizioni soggettive, - anche per non creare inutili e dannose
discriminazioni nello stesso ufficio o nella stessa fabbrica - sicché
il legislatore razionalmente ha ritenuto di adottare un unico criterio
generale, fissando l'età di 55 anni perché la donna acquisisca il
diritto a pensione. E, se il legislatore è partito dal presupposto che
la attitudine al lavoro, in via di massima, viene meno nella donna
prima che nell'uomo, in genere di maggiore resistenza fisica, non può
dirsi che siffatta valutazione del legislatore sia arbitraria.
4. - Per altro, la norma impugnata non viola, sotto un diverso
profilo, il principio di parità di diritti della donna lavoratrice.
Ed invero, la norma costituzionale non afferma soltanto questa parità,
ma intende altresì salvaguardare l'essenzialità della funzione
familiare della donna. Perciò, rimette al legislatore il potere di
fare alla donna un trattamento differenziato, stabilendo condizioni di
lavoro che le permettano di curare gli interessi familiari. La Corte
ritiene che rientri fra questi poteri, sia pure in modo indiretto,
anche quello di limitare nel tempo il periodo in cui la donna venga
distratta dalle cure familiari e di consentire che, giunta ad una certa
età, essa torni ad accudire esclusivamente alla famiglia, con
l'apporto anche di quella pensione che le spetta. L'art. 37 fa
espressamente una riserva di legge per il limite minimo di età per il
lavoro salariato della donna; e le ragioni che suffragano tale riserva
possono, quando meno in parte, valere per la fissazione di un limite
massimo di età in connessione con l'assicurazione generale
obbligatoria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 140 del testo unico delle leggi sui servizi di riscossione
delle imposte dirette approvato con D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858
(mantenimento in servizio del personale delle esattorie e ricevitorie),
proposta in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, con
ordinanza della Corte di appello di Palermo del 22 dicembre 1967.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIEACIO - LUIGI
OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE.
ECLI:IT:COST:1969:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte