Sentenza n. 123/1973
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/07/1973 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 259 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25 marzo
1971 dal giudice istruttore del tribunale di Belluno nel procedimento
penale a carico di Major Laura ed altri, iscritta al n. 222 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 177 del 14 luglio 1971.
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice
relatore Leonetto Amadei.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In data 16 marzo 1971, il Procuratore della Repubblica di
Belluno emetteva ordine di cattura obbligatorio nei confronti di Laura
Major, imputata di furto continuato pluriaggravato con recidiva
specifica reiterata infraquinquennale.
Ad esecuzione avvenuta, il difensore della donna chiedeva, per
essa, la libertà provvisoria, in considerazione, tra l'altro, del
fatto che trovavasi in stato di gravidanza.
Il p.m., rilevato che, nel caso, per il titolo del reato, non
poteva né essere sospesa l'esecuzione del mandato di cattura,
nonostante lo stato in cui trovavasi la donna, né concedersi la
libertà provvisoria, richiedeva il giudice istruttore di sollevare
questione di legittimità costituzionale dell'art. 259 del codice di
procedura penale, nella parte in cui esclude la possibilità di
sospendere l'esecuzione del provvedimento obbligatorio di cattura nei
confronti di donna incinta, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione.
Il giudice istruttore, con ordinanza 25 marzo 1971, ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale del precitato art. 259 c.p.p.,
nei termini della richiesta del p.m., facendone proprie le deduzioni.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata.
Non vi è stata Costituzione di parte e non è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri.
2. - Per il giudice istruttore, l'illegittimità costituzionale
della norma impugnata deriverebbe dal fatto che l'ordinamento giuridico
prevede, per la donna incinta, un diverso trattamento in dipendenza
della posizione in cui viene a trovarsi nel rapporto processuale, più
grave per la posizione che precede la condanna definitiva, condanna che
non potrebbe neppure aversi in base agli sviluppi del processo.
Si rileva, infatti, che, nella fase istruttoria, per il disposto
dell'art. 259 c.p.p., non può essere sospeso il mandato di cattura
qualora sia reso, per il titolo del reato, obbligatorio; nella fase
esecutiva, invece, l'esecuzione della pena deve essere differita, anche
se l'ordine di carcerazione è stato eseguito, senza tener conto del
titolo di reato per il quale vi è stata condanna. Da identiche
condizioni soggettive, stato di gravidanza, si traggono, pertanto,
effetti giuridici diversi, più gravi per la condizione meno grave e
ciò in contrasto con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione.
La rilevanza della questione poggerebbe, per lo stesso proponente,
nella impossibilità, per l'avvenuta esecuzione dell'ordine di cattura,
di concedere la libertà provvisoria, ostandovi l'art. 277 del codice
di procedura penale. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Belluno
solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 259 del
codice di procedura penale, nella parte in cui esclude la possibilità
di sospendere l'esecuzione del mandato di cattura obbligatorio nei
confronti di donna incinta, ritenendolo in contrasto con gli artt. 3 e
27 della Costituzione.
2. - La questione, valutata in relazione al caso di specie -
esecuzione già avvenuta del mandato di cattura e richiesta di libertà
provvisoria, nonostante l'obbligatorietà del mandato -, è
inammissibile per difetto di rilevanza.
L'ordinanza, infatti, seguendo le indicazioni e le motivazioni del
p.m., sposta la questione oltre i limiti propri della istanza
presentata dalla difesa: concedere alla donna, già in istato di
custodia preventiva, la libertà provvisoria in considerazione, tra
l'altro, del di lei stato di gravidanza; l'applicazione, pertanto,
dell'art. 277, cod. proc. pen. e non già dell'art. 259, stesso
codice.
3. - È da premettere, ad ulteriore chiarimento dei limiti della
questione, che la giurisprudenza è concorde, nei pochi casi presi in
esame, nel fare distinzione tra mandato di cattura da eseguire e
mandato di cattura già eseguito. Alla prima ipotesi ricollega
l'istituto della sospensione e al secondo quello della libertà
provvisoria, negando ogni possibilità di commistione tra loro. Tale
orientamento giurisprudenziale, pertinente alla diversa natura e
portata dei due istituti, alla diversa condizione processuale, nel suo
graduale sviluppo, in cui vengono a trovarsi chi è colpito da mandato
di cattura non ancora eseguito e chi, invece, è stato già catturato,
non può non essere condiviso da questa Corte, come logico e razionale.
Vale rilevare d'altra parte, che l'istituto della libertà
provvisoria ha una più ampia sfera di applicazione di quella propria
dell'istituto della sospensione, in quanto i motivi specifici che
possono farsi valere nella vacatio tra l'emissione e l'esecuzione del
mandato, ben possono essere prospettati, in aggiunta ad altri, per
ottenere la libertà provvisoria.
L'ordinanza non sembra contrastare con tale orientamento, in quanto
la rilevanza della sollevata questione viene riferita esclusivamente
alla impossibilità, da parte del giudice, di concedere la libertà
provvisoria per la sola considerazione dello stato di gravidanza della
donna.
La questione, anche così precisata, viene comunque a perdere la
sua rilevanza, poiché l'art. 277 cod. proc. pen. è stato,
successivamente alla emissione dell'ordinanza, modificato
sostanzialmente dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1972, n. 773; detto
articolo prevede, infatti, la possibilità di concedere la libertà
provvisoria anche nei casi in cui è reso obbligatorio il mandato di
cattura.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 259 del codice di procedura
penale, sollevata dalla ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento
agli artt. 3 e 27 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte