Corte costituzionale

Ordinanza n. 123/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1999 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge

21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace); degli

artt. 51, secondo comma, e 52 del codice di procedura civile e

dell'art. 78 delle disposizioni di attuazione del codice di

procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1998 dal

giudice di pace di Imola nel procedimento civile vertente tra la

Ditta C.E.J. e la Ditta Elettro C.F. s.r.l., iscritta al n. 411 del

registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile il giudice di

pace di Imola, dopo aver chiesto al capo dell'ufficio

l'autorizzazione ad astenersi ed a seguito del relativo diniego, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, secondo comma, 101,

secondo comma e 107, terzo comma, della Costituzione, questioni di

legittimità costituzionale, in via gradata:

A) dell'art. 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione

del giudice di pace), soprattutto riguardo alla decisione secondo

equità;

a) "nella parte in cui, prescrivendo che il giudice di pace è

tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari,

e quindi all'osservanza dei doveri di cui all'art. 51, comma 2, cpc,

prevede e attribuisce al capo dell'ufficio il potere di emettere

provvedimento di rigetto della richiesta dell'autorizzazione di

astensione anche nel caso in cui la grave ragione di convenienza,

valutata sussistente dal giudice istante, riguarda il difetto o il

pericolo di imparzialità";

b) "nella parte in cui non prevede il (riconosciuto) diritto del

giudice di pace di astenersi (per obbedire alla coscienza), nel caso

in cui questi valuta sussistente il difetto o il pericolo di

imparzialità";

B) degli artt. 51, secondo comma, del codice di procedura civile

e 78 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile,

soprattutto riguardo alla decisione secondo equità:

a) "nella parte in cui prevedono e attribuiscono al capo

dell'ufficio il potere di emettere provvedimento di rigetto della

richiesta di autorizzazione all'astensione, anche nel caso in cui la

grave ragione di convenienza, valutata sussistente dal giudice

istante, riguarda il difetto o il pericolo di imparzialità";

b) "nella parte in cui non prevedono il (riconosciuto) diritto

del giudice di pace di astenersi (per obbedire alla coscienza), nel

caso in cui questi valuta sussistente il difetto o il pericolo di

imparzialità";

C) dell'art. 52 del codice di procedura civile, soprattutto

riguardo alla decisione secondo equità, nella parte in cui non

prevede che ciascuna delle parti, alle quali dovrebbe essere

notificato il provvedimento di diniego dell'autorizzazione

all'astensione riguardo all'istanza del giudice che ha valutato

sussistente il difetto o pericolo di imparzialità, possa proporre

ricusazione del giudice mediante ricorso, contenente i motivi

specifici e i mezzi di prova, da depositarsi in cancelleria due

giorni dopo la notifica;

che, ad avviso del rimettente, le garanzie di imparzialità e

terzietà del giudice dovrebbero essere assicurate anche nei casi di

astensione facoltativa, allorché sia lo stesso giudice a dichiarare

di essere privo della necessaria serenità di giudizio;

che le ipotesi in cui il giudice valuti e dichiari sussistente il

difetto o il pericolo di imparzialità non sono invece contemplate

né dall'art. 10 della legge istitutiva del giudice di pace, né tra

i casi tassativi di astensione obbligatoria, di cui all'art. 51 cod.

proc. civ., con la conseguenza che nell'ipotesi di rigetto

dell'istanza di astensione, avanzata per gli indicati motivi, il

giudice avrebbe comunque il dovere di definire il giudizio, violando

in tal modo i principi costituzionali del "giusto processo", nei

quali è insita l'esigenza di imparzialità e di terzietà del

giudice;

che la disposizione di cui all'art. 51, secondo comma, cod. proc.

civ. si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della

Costituzione, poiché essa affida l'accertamento della sussistenza

del difetto di imparzialità al capo dell'ufficio sotto un profilo,

quello soggettivo-interiore, che sfugge alla sua cognizione;

che la indicata norma violerebbe, inoltre, i principi

costituzionali del giusto processo, in quanto il provvedimento di

diniego dell'autorizzazione ad astenersi non costituisce un mezzo

efficace per "ridare al giudice l'imparzialità ovvero per vincere

effettivamente la forza della prevenzione";

che tra i diritti inviolabili riconosciuti e garantiti dall'art.

2 della Costituzione vi è anche quello "di essere, di sentirsi uomo

giusto" e tali diritti sarebbero gravemente lesi dalle norme che non

consentono al giudice di astenersi, quando egli ritenga di non essere

imparziale;

che le disposizioni disciplinanti l'astensione si porrebbero

inoltre in contrasto con gli artt. 101, secondo comma, e 107, terzo

comma, della Costituzione, in quanto il fine di tali norme

costituzionali è quello di garantire ai giudici una assoluta

autonomia di giudizio e di sottrarli a rapporti di tipo gerarchico,

che potrebbero pregiudicare tale autonomia;

che il provvedimento di diniego dell'autorizzazione ad astenersi,

pur avendo natura amministrativa, interferisce invece nell'ambito

della funzione giurisdizionale, perché statuisce circa la

sussistenza di uno dei presupposti processuali del giusto processo e

prevale sulle determinazioni giurisdizionali già adottate;

che sussisterebbe, infine, violazione del diritto di azione e di

difesa, in quanto il procedimento relativo all'astensione facoltativa

è configurato come un procedimento interno di carattere

amministrativo, cui restano estranee le parti, le quali non possono

proporre ricusazione e non hanno quindi modo di evitare il concreto

pericolo di una sentenza ingiusta, non essendo nemmeno poste in

condizione di conoscere la "situazione di pregiudizievole sofferenza"

in cui si trova il giudice, che, pur avendo denunciato il pericolo di

imparzialità, deve provvedere alla definizione del giudizio;

che risulterebbe quindi irragionevole attribuire alle parti il

potere di ricusazione del giudice nei casi di presunta parzialità di

cui all'art. 51, primo comma, cod. proc. civ., e non attribuirlo,

invece, nel caso di dichiarato, concreto ed effettivo pericolo di

parzialità.

Considerato che il rimettente censura le norme che attribuiscono al

capo dell'ufficio il potere di emettere un provvedimento di diniego

della richiesta di astensione, anche quando la grave ragione di

convenienza riguardi il difetto o il pericolo di imparzialità, e che

non prevedono il diritto del giudice di astenersi, né la

possibilità per le parti di ricusare il giudice che non sia stato

autorizzato ad astenersi;

che in definitiva il rimettente vorrebbe che l'astensione

"facoltativa", di cui all'ultimo comma dell'art. 51 cod. proc. civ.,

fosse configurata come un diritto insindacabile del giudice;

che le questioni sono manifestamente infondate;

che l'istituto dell'astensione del giudice, pur finalizzato alla

concreta attuazione del principio di imparzialità, costituisce

tuttavia una deroga al dovere di ius dicere che il magistrato assume

entrando a far parte dell'ordine giudiziario;

che pertanto le ipotesi in cui il giudice è esonerato da tale

dovere, in quanto eccezionali, sono tipiche e tassativamente

predeterminate dal legislatore, senza alcun margine di

discrezionalità;

che oltre ai casi tipici nei quali è già espressa la

valutazione dell'esistenza di un pregiudizio alla imparzialità

dell'organo giudicante, il legislatore ha considerato anche il

possibile verificarsi di situazioni che rendono opportuna

l'astensione del giudice in presenza di "gravi ragioni di

convenienza";

che la espressione formulata dal legislatore in termini

necessariamente generici, stante la varietà delle ipotesi possibili,

comporta in sede applicativa la valutazione in concreto della

ricorrenza di una grave ragione idonea a determinare l'astensione del

giudice;

che del tutto ragionevolmente il legislatore ha rimesso il

controllo in ordine a tale valutazione ad un soggetto diverso

dall'interessato, e ciò sia per impedire arbitrarie astensioni

allorché difettino i relativi presupposti, sia per consentire un

giudizio più obiettivo e distaccato sulla opportunità che il

giudice sia esonerato dall'obbligo di decidere;

che, come ha già affermato questa Corte, il provvedimento del

capo dell'ufficio "riveste un carattere meramente ordinatorio in

quanto espressione della facoltà di distribuzione del lavoro e, più

in generale, della potestà direttiva" (ordinanza n. 35 del 1988),

sì che al relativo procedimento restano necessariamente estranee le

parti del giudizio nel corso del quale viene richiesta

l'autorizzazione all'astensione;

che la tutela delle dette parti si realizza efficacemente

attraverso l'attribuzione ad esse del potere di ricusazione del

giudice nei casi tassativamente previsti.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374

(Istituzione del giudice di pace), degli artt. 51, secondo comma, del

codice di procedura civile e 78 delle disposizioni di attuazione del

medesimo codice, e dell'art. 52 del codice di procedura civile,

sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, secondo comma, 101,

secondo comma e 107, terzo comma, della Costituzione, dal giudice di

pace di Imola con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte