Sentenza n. 124/1988
Altra decisione · depositata il 02/02/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 11
giugno 1982, recante "Corresponsione di acconti sui miglioramenti
economici al personale regionale il cui trattamento economico è
disciplinato dalla legge regionale 30 aprile 1980, n. 18 e successive
modificazioni", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 30 giugno 1982, depositato in cancelleria l'8
luglio successivo ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 1982;
Visto l'atto di costituzione della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con la legge regionale impugnata la Regione Valle d'Aosta
prevedeva la corresponsione di acconti sui miglioramenti economici al
proprio personale, in attesa della definizione del nuovo accordo
triennale 1982-1984 per il trattamento giuridico ed economico del
personale regionale.
Il ricorso del Governo, denunciando il contrasto della legge in
esame con l'art. 2, lettera a) dello Statuto speciale per la Valle
d'Aosta e con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, lamentava la
violazione del princìpio della contrattazione collettiva; del buon
andamento della pubblica amministrazione, sotto il profilo di una
divaricazione fra il trattamento economico del personale della
regione e quello dell'impiego presso lo Stato o le altre regioni a
statuto ordinario; di un asserito princìpio dell'ordinamento
coincidente con quello espresso dall'art. 67 della legge 10 febbraio
1953, n. 62, che vieta alle regioni ordinarie di disporre un
trattamento economico del personale regionale più favorevole di
quello spettante al personale statale; dei princìpi, infine, di
uguaglianza e di proporzionalità della retribuzione alla quantità e
qualità del lavoro.
La Regione Valle d'Aosta ha respinto tali censure come
inammissibili o infondate. Considerato in diritto Poiché successivamente all'approvazione della legge impugnata la
Regione Valle d'Aosta, dopo aver previsto la corresponsione al
personale regionale di un assegno mensile (di importo inferiore al
previsto acconto) riassorbibile "coi miglioramenti che deriveranno
dall'accordo triennale 1982-1984" (L.R. 15 dicembre 1982, n. 94), ha
dato applicazione all'accordo sindacale triennale per il periodo
1982-1984 con la legge regionale 10 maggio 1983, n. 32, che prevede
un nuovo trattamento economico del personale regionale, non è più
possibile la corresponsione degli acconti di cui alla legge
impugnata.
Conformemente alla giurisprudenza di questa Corte va pertanto
dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte