Sentenza n. 124/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/03/1992 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo
comma, del codice di procedura penale, promossi con n. 5 ordinanze
emesse da varie autorità giudiziarie, iscritte ai nn. 604, 617, 637,
664 e 665 del registro ordinanze 1991 e pubblicate rispettivamente
nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 40, 41 e 44, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con due ordinanze analoghe del 3 maggio e 11 luglio 1991
(r.o. nn. 637 e 665/91), i Pretori di Cagliari (sez. distaccata di
Sinnai) e di Salerno (sez. distaccata di S. Cipriano Picentino),
chiamati a giudicare in sede dibattimentale di reati per i quali in
precedenza, quali giudici per le indagini preliminari, avevano -
sulla richiesta di archiviazione del pubblico ministero - ordinato di
formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 554, secondo comma, del
codice di procedura penale, hanno sollevato, in riferimento all'art.
76 Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,
secondo comma, del medesimo codice, nella parte in cui non prevede
l'incompatibilità anche in tale ipotesi.
A sostegno della censura, i giudici a quibus richiamano le
motivazioni addotte da questa Corte nella sentenza n. 496 del 1990,
concernente l'analoga ipotesi di cui all'art. 409, quinto comma, cod.
proc. pen..
1.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto nel primo
giudizio che la questione sia dichiarata non fondata, mentre nel
secondo ne ha sostenuto l'inammissibilità, in quanto
l'incostituzionalità sarebbe già desumibile dalla citata sentenza.
2. - Chiamato a celebrare l'udienza preliminare in un procedimento
nel quale in precedenza aveva ordinato al pubblico ministero di
formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 409, quinto comma, cod.
proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Padova, ha sollevato, con ordinanza del 29 maggio 1991
(r.o. n. 604/1991), una questione di legittimità costituzionale
dell'art. 34, secondo comma, dello stesso codice, in quanto non
prevede l'incompatibilità in tale ipotesi.
Sarebbero violati, innanzitutto, i principi della legge delega n.
81 del 1987 in tema di separazione tra funzioni giudicanti e
requirenti - e, quindi, gli artt. 76 e 77 Cost. - per le ragioni
esposte da questa Corte nella citata sentenza n. 496 del 1990, che ad
avviso del giudice rimettente sono estensibili anche nel caso in
esame.
È prospettata, inoltre, la violazione degli artt. 25 e 101 Cost.,
perché "anche il solo sospetto d'una valutazione precostituita e
prefissata viene a ledere l'indipendenza del giudice intesa come
percepita sicurezza della sua imparzialità e terzietà, requisiti
anche della sua condizione di giudice naturale".
2.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata non fondata, richiamandosi alle
argomentazioni svolte nel giudizio instaurato con l'ordinanza
iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1991, già riassunte nella
sentenza n. 401 del 1991.
3. - Sul rilievo che membri del collegio giudicante avevano, quali
componenti del tribunale della libertà, già conosciuto gli atti
delle indagini preliminari in sede di riesame o di impugnazione, ex
art. 309 e 310 cod. proc. pen., di misure coercitive applicate agli
imputati, la Corte d'appello di Milano ha sollevato, con ordinanza
del 24 giugno 1991 (r.o. n. 617/1991), una questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella
parte in cui non prevede in tali ipotesi l'incompatibilità a
partecipare al giudizio dibattimentale.
Ad avviso della Corte rimettente, dato che il controllo sulla
sussistenza o permanenza delle condizioni di applicabilità delle
misure coercitive e delle esigenze cautelari, che può spingersi
anche al merito, postula conoscenza degli atti delle indagini
preliminari, sia pure nei limiti di quelli che supportano i
provvedimenti oggetto di riesame o di altre impugnazioni, la mancata
previsione dell'incompatibilità comporterebbe un contrasto: a) con
gli artt. 76 e 77 Cost., per violazione delle direttive di cui ai nn.
57 e 58 dell'art. 2 della legge delega n. 81 del 1987 concernenti il
"regime del doppio fascicolo", (attuato negli artt. 431 e 433 cod.
proc. pen.), le quali, "per evitare anche il solo sospetto di
possibile condizionamento", comportano la sottrazione alla conoscenza
del giudice dibattimentale di tutti gli atti delle indagini
preliminari; b) con gli artt. 25 e 101 Cost., perché "anche il solo
sospetto di un giudizio precostituito minerebbe l'indipendenza del
Giudice intesa come certezza di imparzialità e terzietà, con ciò
facendo venir meno un requisito del suo status essenziale ai fini del
rispetto del principio del Giudice naturale; c) con l'art. 3 Cost.,
in quanto l'incompatibilità è prevista per casi che sarebbero
analoghi.
3.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata non fondata, richiamandosi alle
argomentazioni svolte nel giudizio instaurato con l'ordinanza
iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1991, già riassunte nella
sentenza n. 401 del 1991.
4. - Chiamato a giudicare in sede dibattimentale di un reato
(emissione di assegni a vuoto) per il quale già in precedenza, quale
giudice per le indagini preliminari, aveva respinto la richiesta di
applicazione di pena concordata (art. 444) ritenendo erronea, in
ragione dei numerosi precedenti specifici del prevenuto, la
concessione delle attenuanti generiche prospettata dalle parti, con
conseguente restituzione degli atti al pubblico ministero (artt. 563,
terzo comma e 562, primo comma, in relazione all'art. 444 cod. proc.
pen.), il Pretore di Salerno - sez. distaccata di San Cipriano
Picentino, ha sollevato, con ordinanza dell'11 luglio 1991 (r.o. n.
664/1991), una questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,
secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede in tal
caso l'incompatibilità a partecipare all'udienza dibattimentale.
Ad avviso del giudice rimettente, sarebbe violato l'art. 76 Cost.,
in riferimento al principio di rigorosa tutela della terzietà del
giudice desumibile, per il giudizio pretorile, dalla direttiva n. 103
della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, in quanto
sussisterebbero, nella suddetta fattispecie, le ragioni di
incompatibilità considerate da questa Corte nella sentenza n. 496
del 1990, e cioè la già operata valutazione non formale, ma di
contenuto, dei risultati delle indagini preliminari.
4.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto innanzitutto
che la questione sia dichiarata inammissibile, in quanto
l'incompatibilità dovrebbe ritenersi solo se vi sia, in astratto, il
pericolo che il controllo sugli atti processuali "abbia generato
implicazioni psicologiche a carico di chi è stato chiamato ad
esprimere un giudizio".
Essa sarebbe, comunque, infondata, dato che il principio di
terzietà deve ritenersi violato solo quando lo stesso giudice è
chiamato a pronunziarsi due volte sul medesimo oggetto partendo da
atti già da lui conosciuti in sede di pregressa decisione. Ciò
invece non accade, osserva l'Avvocatura, nel raffronto tra il
giudizio dibattimentale e quello ex art. 444 cod. proc. pen., dato
che in quest'ultimo i poteri cognitivi del giudice sono molto più
limitati, i suoi compiti sono determinati in modo tassativo e la
sentenza di condanna non promana da un vero e proprio "giudizio"
sulla colpevolezza dell'imputato e non può quindi considerarsi una
vera e propria anticipazione del giudizio sulla responsabilità, tale
da minare l'imparzialità del giudice. Considerato in diritto
1. - I cinque giudizi investono, pur se sotto diversi profili, la
medesima disposizione di legge. È perciò opportuno che siano
riuniti e decisi con un'unica sentenza.
2. - I Pretori di Cagliari (sez. distaccata di Sinnai) e di
Salerno (sez. distaccata di S. Cipriano Picentino) dubitano, con le
ordinanze in epigrafe (r.o. nn. 637 e 665 del 1991), in riferimento
all'art. 76 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 34,
secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza dibattimentale
del giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia
ordinato di formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 554, secondo
comma, cod. proc. pen.
Per questa parte, la disposizione impugnata è stata già
dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 502 del
1991. La questione va perciò dichiarata manifestamente
inammissibile.
3. - Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Padova dubita, con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 604 del
1991), in riferimento agli artt. 76, 77, 25 e 101 Cost., della
legittimità costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, cod.
proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a
partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale che abbia ordinato di formulare
l'imputazione ai sensi dell'art. 409, quinto comma, cod. proc. pen..
In riferimento alla dedotta violazione della legge delega (artt.
76 e 77 Cost.), tale questione è stata già dichiarata non fondata
con la sentenza n. 401 del 1991, e manifestamente infondata con la
sentenza n. 502 del 1991. Tale giudizio va qui ribadito, dato che
l'ordinanza in esame non prospetta argomentazioni nuove.
Quanto alla dedotta violazione degli artt. 25 e 101 Cost., il
giudice a quo la motiva con il rilievo che "anche il solo sospetto
d'una valutazione precostituita e prefissata viene a ledere
l'indipendenza del giudice intesa come percepita sicurezza della sua
imparzialità e terzietà, requisiti anche della sua condizione di
giudice naturale".
Ma anche sotto questo profilo la questione non è fondata.
Nella disciplina dell'art. 34 dell'attuale codice di rito, così
come nella corrispondente disciplina del codice abrogato (art. 61),
l'incompatibilità - oltre alla ipotesi di esercizio nello stesso
procedimento di funzioni diverse (ad es., requirenti) da quelle di
giudice - ha come esclusivo termine di riferimento il "giudizio" vero
e proprio, cioè l'accertamento di merito sulla responsabilità
dell'imputato.
Nell'ipotesi in esame, invece, termine di riferimento rispetto
alla valutazione compiuta con l'ordine di formulare l'imputazione non
è la decisione di merito, ma la valutazione conclusiva dell'udienza
preliminare, e cioè un'ulteriore decisione processuale, finalizzata
ad accertare la legittimità della domanda di giudizio (cfr. sentenze
nn. 64 e 101 del 1991).
Ciò premesso, va precisato, in riferimento ai parametri
costituzionali qui invocati, che i principi della soggezione del
giudice soltanto alla legge (art. 101) e della sua precostituzione
rispetto all'oggetto del giudizio (art. 25), garantendo
l'indipendenza del giudice e la sua necessaria estraneità rispetto
agli interessi ed ai soggetti coinvolti nel processo ed escludendo
che la sua designazione e la determinazione delle sue competenze
possano essere condizionate da fattori esterni, rappresentano i
presidi fondamentali dell'imparzialità e ne definiscono il contenuto
ineliminabile di connotato intrinseco dell'attività del giudice in
quanto non finalizzata al perseguimento di alcun interesse
precostituito. Da essi deriva che l'imparzialità non può dirsi, in
via generale, intaccata da una qualsiasi valutazione già compiuta
nello stesso o in altri procedimenti. Del resto, a ritenere
altrimenti, ne risulterebbe una radicale negazione del concetto
stesso di procedimento, inteso quale ordinata sequenza di atti,
ciascuno dei quali legittima, prepara e condiziona quello successivo;
e di conseguenza, poiché ogni provvedimento ordinatorio o
istruttorio implica o può implicare una delibazione del merito, ne
deriverebbe un'assurda frammentazione del procedimento, con
l'attribuzione di ciascun segmento di esso ad un giudice diverso.
Ne consegue che la disciplina delle incompatibilità qui in esame,
che è volta ad assicurare la genuinità e la correttezza del
processo formativo del convincimento del giudice e si ricollega alla
garanzia costituzionale del giusto processo, è ragionevolmente
circoscritta ai casi di duplicità del giudizio di merito sullo
stesso oggetto.
In essi, infatti, il rischio che la valutazione conclusiva di
responsabilità sia, o possa apparire, condizionata dalla propensione
del giudice a confermare una propria precedente decisione è così
pregnante da poter concretamente incidere sulla garanzia di un
giudizio che sia il frutto genuino ed esclusivo degli elementi di
valutazione e di prova assunti nel processo e del dispiegarsi della
difesa delle parti.
4. - La Corte d'appello di Milano dubita, con l'ordinanza indicata
in epigrafe (r.o. n. 617 del 1991), in riferimento agli artt. 76, 77,
25, 101 e 3 Cost., della legittimità costituzionale del citato art.
34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede
l'incompatibilità a partecipare all'udienza dibattimentale del
giudice che abbia conosciuto gli atti delle indagini preliminari in
sede di riesame (art. 309) o di impugnazione (art. 310) di
provvedimenti che dispongono misure coercitive.
Le medesime censure, motivate in termini analoghi, sono state
ritenute non fondate - in riferimento alla dedotta violazione dei
principi della legge delega e della garanzia di imparzialità del
giudice (art. 25 Cost.) - con la sentenza n. 502 del 1991, e
manifestamente infondate con l'ordinanza n. 516 del 1991.
Quanto all'ulteriore censura di violazione dell'art. 101 Cost.,
essa non ha motivazione autonoma rispetto a quella riferita all'art.
25 e si radica anch'essa sulla natura del controllo sui provvedimenti
restrittivi della libertà personale e sulla conoscenza degli atti
delle indagini preliminari che esso comporta. Per respingerla, è
perciò sufficiente ribadire che a minare l'imparzialità del
giudizio sulla responsabilità dell'imputato non vale né la mera
conoscenza dei suddetti atti, né l'assunzione di provvedimenti sulla
libertà personale - ivi compresi quelli concernenti il riesame (art.
309) o l'appello (art. 310) avverso misure coercitive - dato che
questi comportano, non "un giudizio sul merito della res iudicanda",
ma una "valutazione, puramente indiziaria" che "mira alla (e si
esaurisce nella) verifica delle condizioni che .. legittimano la
provvisoria restrizione" di tale libertà (sentenza n. 502 del 1991
cit.).
Per questa stessa ragione, la situazione qui considerata è
diversa da quelle che comportano l'incompatibilità in base
all'impugnato art. 34, secondo comma. Di conseguenza, anche la
censura riferita all'art. 3 Cost. deve ritenersi manifestamente
infondata.
5. - Con l'ulteriore ordinanza iscritta al n. 664 del registro
ordinanze 1991, il Pretore di Salerno, sez. distaccata di S. Cipriano
Picentino, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 Cost., una
questione di legittimità costituzionale del più volte citato art.
34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede
l'incompatibilità a partecipare all'udienza dibattimentale del
giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia
respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per la
ritenuta non concedibilità di circostanze attenuanti: ciò perché,
essendosi in tal modo compiuta una valutazione non formale, ma di
contenuto, dei risultati delle indagini preliminari, ricorrerebbero
in tal caso le ragioni di incompatibilità considerate da questa
Corte nella sentenza n. 496 del 1990.
5.1. - La questione è fondata.
Questa Corte ha già chiarito, nella sentenza n. 313 del 1990, che
l'applicazione della pena concordata dalle parti ai sensi dell'art.
444 cod. proc. pen. presuppone un giudizio di insussistenza delle
condizioni legittimanti il proscioglimento nel merito ai sensi
dell'art. 129; comporta una valutazione non di mera legittimità, ma
anche di merito, fondata sulle risultanze degli atti, circa la
correttezza della definizione giuridica del fatto, la sussistenza di
circostanze aggravanti o attenuanti ed il loro bilanciamento;
implica, secondo il decisum di tale sentenza, che "il giudice possa
valutare la congruità della pena indicata dalle parti, rigettando la
richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione"; sfocia, ove la
richiesta sia, invece, accolta, in un provvedimento giurisdizionale
motivato "che spazia dal merito alla legittimità" e che "non può
prescindere dalle prove della responsabilità".
Anche nel caso, qui esaminato, in cui la richiesta di applicazione
di pena sia rigettata per la ritenuta insussistenza di circostanze
attenuanti incluse nell'accordo delle parti, presupposto del
provvedimento è una valutazione di merito concernente sia
l'inesistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento ex
art. 129 cod. proc. pen., sia la congruenza del reato oggetto della
richiesta alle risultanze delle indagini preliminari. A tali
valutazioni si aggiunge quella, pure di merito, sull'insussistenza
delle circostanze attenuanti ipotizzate. Si tratta, perciò, di una
valutazione "non formale, ma di contenuto" circa l'idoneità delle
risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di
responsabilità dell'imputato, per di più accompagnata da una
valutazione di applicabilità di una pena superiore a quella
richiesta dal pubblico ministero: sicché deve riconoscersi che
sussistono in tal caso ragioni di incompatibilità rispetto al
giudizio dibattimentale omologhe a quelle già considerate da questa
Corte nelle sentenze nn. 496 del 1990 e 502 del 1991 (par. 3.1.).
Va perciò dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.
34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede
l'incompatibilità a partecipare all'udienza dibattimentale del
giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia
respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per la
ritenuta non concedibilità di circostanze attenuanti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
l'incompatibilità a partecipare all'udienza dibattimentale del
giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia
respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per la
ritenuta non concedibilità di circostanze attenuanti;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del medesimo art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale,
nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare
all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale che abbia ordinato di formulare l'imputazione ai
sensi dell'art. 409, quinto comma, codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77, 25 e 101 della
Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Padova con ordinanza del 29 maggio 1991 (r.o. n.
604/1991);
dichiara la manifesta infondatezza della medesima questione sub
2, sollevata con la predetta ordinanza in riferimento agli artt. 76 e
77 della Costituzione;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dello stesso art. 34, secondo comma, del
codice di procedura penale - già dichiarato costituzionalmente
illegittimo nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a
partecipare all'udienza dibattimentale del giudice per le indagini
preliminari presso la pretura che abbia ordinato di formulare
l'imputazione ai sensi dell'art. 554, secondo comma, del codice di
procedura penale - sollevata in riferimento all'art. 76 della
Costituzione dai Pretori di Cagliari (sez. distaccata di Sinnai) e di
Salerno (sez. distaccata di San Cipriano Picentino) con ordinanze del
3 maggio e 11 luglio 1991 (r.o. nn. 637 e 665/1991);
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale del citato art. 34, secondo comma, del
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non
possa partecipare al giudizio il giudice che abbia partecipato al
riesame od all'appello avverso provvedimenti che dispongono una
misura coercitiva ai sensi degli artt. 309 e 310 dello stesso codice,
sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77, 25, 101 e 3 della
Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano con ordinanza del 24
giugno 1991 (r.o. n. 617/1991).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 25 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte