Sentenza n. 124/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/04/1994 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.lgs. 270/1993
- art. 1legge 421/1992
- art. 1d.lgs. 270/1993
- art. 3d.lgs. 270/1993
- art. 4d.lgs. 270/1993
- art. 5d.lgs. 270/1993
- art. 6d.lgs. 270/1993
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo,
terzo, quarto e quinto comma, 2, primo, secondo e quinto comma, 3, 4,
5, 6, primo comma, lettera a), e 10 del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 270, recante: "Riordinamento degli istituti zooprofilattici
sperimentali, a norma dell'art. 1, primo comma, lettera h), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421", promossi con ricorsi delle Regioni
Emilia-Romagna e Lombardia e della Provincia autonoma di Trento,
notificati rispettivamente il 2 e il 1 settembre 1993, depositati in
cancelleria il 9 e l'11 successivi ed iscritti ai nn. 45, 53 e 54 del
registro ricorsi 1993;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 1994 il Giudice
relatore Massimo Vari;
Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, l'avvocato Valerio Onida per la Regione Lombardia e la
Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Pier Giorgio
Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con tre ricorsi regolarmente notificati e depositati le
Regioni Emilia-Romagna e Lombardia nonché la Provincia automa di
Trento hanno sollevato questione di legittimità costituzionale di
varie norme del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270
(Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma
dell'art. 1, primo comma, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n.
421).
2. - La Regione Emilia-Romagna ha impugnato gli artt. 1, primo,
quarto e quinto comma; 2, primo e secondo comma; 3, secondo, terzo,
quarto e sesto comma; 5, primo comma; 6, primo comma, lettera a) e
10, primo comma, del menzionato decreto, per violazione degli artt.
117, 118, 119 e 76 della Costituzione.
3. - Il ricorso rileva che il provvedimento è stato emanato in
attuazione dell'art. 1, primo comma, lettera h), della legge n. 421
del 1992, secondo il quale il Governo avrebbe dovuto adottare, "per
rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle
regioni", norme per la riforma del Ministero della sanità,
comprendendovi il "riordino" degli istituti zooprofilattici. Alla
luce di tale unico criterio direttivo, sarebbe da escludere che il
Governo, attraverso il conseguente decreto delegato, avesse il potere
di diminuire "il grado di regionalizzazione delle istituzioni
sanitarie", già realizzato dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745, che
ha dato attuazione all'assetto costituzionale e ha determinato le
funzioni rispettive dello Stato e delle regioni.
Il decreto impugnato mirerebbe invece a "reinserire" gli istituti
zooprofilattici in un quadro di riferimento statale, comprimendo
irrazionalmente ed illegittimamente competenze regionali già
stabilite.
Sarebbe, perciò, in contrasto con la legge di delega l'art. 1,
primo comma, che definisce gli istituti stessi quali "strumenti
tecnico-scientifici dello Stato, delle regioni e delle province
autonome, per le materie di rispettiva competenza", travolgendo così
l'assetto e la collocazione istituzionale dei medesimi, con mutamenti
che vanno ben al di là del "riordino".
4. - Ugualmente non prevista nella delega sarebbe l'attribuzione
al Ministro della sanità di nuove funzioni, sicché sarebbero
illegittimi: l'art. 2, secondo comma - lettere da a) ad l) - nella
parte in cui riconosce al Ministro stesso nuove funzioni
amministrative non meramente riproduttive di funzioni già spettanti;
l'art. 3, che gli demanda il potere di nomina di un componente del
consiglio di amministrazione (secondo comma) e di un revisore dei
conti (quarto comma); l'art. 5, primo comma, che gli conferisce il
potere di stabilire le prestazioni a pagamento e i criteri per la
determinazione, da parte delle regioni, delle relative tariffe;
l'art. 2, primo comma, che prevede il potere ministeriale di
indirizzo e coordinamento, in violazione, oltretutto, dei principi
concernenti tale funzione, sia sotto il profilo della titolarità
collegiale che della necessità di una disciplina sostanziale per il
suo esercizio.
5. - Non meno illegittima sarebbe la sostanziale sottrazione alle
regioni della potestà legislativa in materia di organizzazione degli
istituti, operata sia attraverso l'art. 10, primo comma - in quanto
abroga l'art. 1, secondo comma, della legge n. 745 del 1975 che tale
potestà riconosceva - sia attraverso l'art. 3, secondo comma, che
disciplina minutamente l'organizzazione dell'ente, ivi compresa
l'individuazione degli organi, il numero dei componenti dell'organo
di amministrazione, la titolarità dei poteri di nomina e le relative
procedure. Rilevato che, per il collegio dei revisori, addirittura la
nomina è a maggioranza statale ed evidenziata, altresì,
l'incongruità della disposizione che prevede la nomina del direttore
generale d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, ci si duole del fatto che
la potestà legislativa regionale in tema di organizzazione venga
ridotta a potestà meramente integrativa, in violazione, oltre che
dei principi contenuti nella delega, dell'art. 117, primo comma,
della Costituzione, trattandosi di materie "pacificamente regionali",
ai sensi dell'art. 27, primo comma, lettera l) e dell'art. 66 del
d.P.R. n. 616 del 1977.
6. - Non dissimili motivi di illegittimità, per violazione
dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, oltre che dei
principi della legge di delega, colpirebbero, secondo il ricorso,
l'art. 1, quinto comma, nella parte in cui prevede un regolamento
ministeriale per il coordinamento dei compiti degli istituti con
quelli previsti dalla legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla
legge 11 marzo 1974, n. 101, e dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745.
Corrispondentemente sarebbero illegittime anche le disposizioni
dell'art. 1, quarto comma, in quanto non prevede la potestà
regionale di precisare e integrare i compiti degli istituti e l'art.
10 che ha abrogato l'art. 4 della legge 23 dicembre 1975, n. 745, che
tale potestà legislativa regionale contemplava.
7. - Infine, la Regione Emilia-Romagna impugna la previsione
dell'art. 6, primo comma, lettera a), relativa al finanziamento degli
istituti, per violazione, da un lato, del principio della delega,
secondo il quale le norme di riordino "non devono comportare oneri a
carico dello Stato" e, dall'altro, dell'autonomia finanziaria
regionale, garantita dall'art. 119 della Costituzione, atteso che si
dispone di quella parte del Fondo sanitario che, ai sensi del decreto
legislativo n. 502 del 1992, deve essere ripartita tra le regioni.
8. - Con il ricorso proposto dalla Regione Lombardia, viene
contestata la legittimità costituzionale degli artt. 1, primo,
terzo, quarto e quinto comma; 2, primo, secondo e quinto comma; 3 del
decreto legislativo n. 270 del 1993. La Regione ricorrente, con
argomentazioni in gran parte analoghe a quelle della Regione Emilia-Romagna, lamenta che varie disposizioni del predetto decreto -
ponendosi, tra l'altro, in contraddizione con la direttiva contenuta
nella delega, volta a rendere "piene ed effettive" le funzioni che
vengono trasferite alle regioni - contrastino con gli artt. 117 e
118, nonché con l'art. 76 della Costituzione.
Ricordato che, con la legge n. 745 del 23 dicembre 1975, si era
provveduto all'integrale regionalizzazione degli istituti e
rammentato, altresì, il trasferimento di funzioni alle regioni,
operato con gli artt. 27, primo comma, lettera l), e 66 del d.P.R. n.
616 del 1977, ci si duole, in particolare, del fatto che l'art. 10
preveda espressamente l'abrogazione delle disposizioni della
menzionata legge n. 745 del 1975, che avevano consentito detta
regionalizzazione, censurando l'art. 1, primo comma, del decreto
impugnato che definisce gli istituti strumenti tecnico-scientifici
sia dello Stato che delle regioni e delle province autonome, e, così
pure, il terzo comma che prevede che essi operino nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale.
Costituisce oggetto di doglianza anche il quinto comma dello
stesso articolo, il quale dispone che il Ministro della sanità
coordini gli attuali compiti degli istituti con quelli previsti dalle
disposizioni, non abrograte, delle leggi precedenti, e ciò faccia
con un regolamento ministeriale, solo d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti Stato-regioni, non essendo affatto chiaro,
ad avviso della ricorrente, come dovrebbe esplicarsi tale
coordinamento, posto che l'art. 4 della legge n. 745 del 1975,
relativo ai compiti degli istituti zooprofilattici, risulta
interamente abrogato dall'art. 10 del decreto legislativo impugnato.
Anche per altra via, il decreto legislativo in questione
consentirebbe una indiretta e costituzionalmente illegittima
riappropriazione di competenze da parte dello Stato, là dove,
all'art. 1, quarto comma, prevede un elenco accorpato delle
competenze degli istituti zooprofilattici, senza precisare se tali
attribuzioni siano di pertinenza regionale o interregionale, ovvero
statale.
Per contro, la legge 23 dicembre 1975, n. 745, dopo aver indicato
le competenze statali residue (art. 2), aveva cura di precisare,
all'art. 4, i compiti che le regioni avrebbero dovuto affidare agli
istituti, nel presupposto che si fosse in presenza di competenze
regionali.
9. - Censure analoghe a quelle avanzate nel ricorso della Regione
Emilia-Romagna sono poi rivolte alle previsioni dell'art. 2, sia per
la funzione di indirizzo e coordinamento attribuita, dal primo comma,
al Ministro della sanità, quanto ai requisiti minimi strutturali e
tecnologici degli istituti e ai criteri organizzativi uniformi; sia
per quanto disposto dal secondo comma che, dopo aver stabilito che
compete allo Stato il coordinamento tecnico-funzionale degli istituti
e l'attribuzione agli stessi di compiti di "interesse nazionale e
internazionale", affida al Ministro della sanità una serie di
competenze assai genericamente individuate, che incidono sulle
funzioni di spettanza regionale, senza che ne sia precisato con
criteri oggettivi il carattere di interesse nazionale. Onde il
Ministro si trova a poter discrezionalmente disporre dello
svolgimento di attribuzioni nelle materie di competenza regionale,
senza alcuna seria delimitazione di oggetto e di contenuto.
10. - L'art. 3 è censurato per la disciplina di estremo dettaglio
della organizzazione interna degli istituti, con conseguente lesione
delle competenze regionali. Del tutto simbolica - ad avviso delle
ricorrenti - appare, perciò, la disposizione dell'art. 2, quinto
comma, secondo la quale le regioni disciplinano le modalità
gestionali, organizzative e di funzionamento degli istituti. Si
lamenta, poi, il fatto che il secondo comma dell'art. 3 ripristini la
diretta presenza dello Stato, ancorché in proporzioni minoritarie,
nel consiglio di amministrazione; che il terzo comma stabilisca che
la nomina del direttore generale è fatta non dalla sola Regione in
cui l'istituto ha sede legale, ma da questa d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni; e, infine,
che il quarto comma preveda che due membri su tre del collegio dei
revisori siano rappresentanti dei ministeri, segnando, anche per
questa via, una preminenza degli organi statali nel controllo e nella
vigilanza sugli istituti.
11. - La Provincia autonoma di Trento impugna l'art. 1, primo,
terzo, quarto e quinto comma; l'art. 2, primo, secondo e quinto comma
e gli artt. 3, 4, 5 e 10 del decreto n. 270 del 1993, per violazione
dell'art. 8, numero 21; dell'art. 9, numero 10 e dell'art. 16 del
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e delle relative norme di attuazione, nonché dell'art.
76 della Costituzione; deducendo, in particolare, quanto a
quest'ultimo articolo, la violazione dei limiti della delega, quali
si evincono non solo dalla lettera h) dell'art. 1, primo comma, della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, ma anche dalla lettera z), la quale
prevede che "restano salve le competenze e le attribuzioni delle
regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e
Bolzano".
12. - Le motivazioni prospettate in quest'ultimo ricorso
coincidono sostanzialmente con quelle addotte dalla Regione Lombardia
quanto alle censure rivolte, sotto il profilo della violazione della
delega e della compressione delle competenze provinciali, all'art. 1,
primo, terzo, quarto e quinto comma; all'art. 2, primo, secondo e
quinto comma e all'art. 3.
Precisato che, ai sensi del d.P.R. n. 670 del 1972, la Provincia
autonoma ha non solo competenza ripartita in materia di igiene e
sanità (art. 9, numero 10), ma anche competenza primaria in materia
di "patrimonio zootecnico ed ittico" (art. 8, numero 21) e rammentati
gli artt. 27, primo comma, lettera l) e 66 del d.P.R. n. 616 del
1977, il ricorso investe, con le sue censure, anche l'art. 4 del
decreto denunciato, che disciplina in maniera dettagliata e
vincolante la revisione ed approvazione degli statuti degli istituti.
Analogamente alla Regione Emilia-Romagna, viene impugnato il primo
comma dell'art. 5, che rimette ad un decreto del Ministro della
sanità, sia pure d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, di
stabilire le prestazioni erogate a pagamento dagli istituti e i
criteri per la determinazione, da parte delle regioni e delle province autonome, delle relative tariffe, violando la procedura prevista
per l'emanazione degli atti di indirizzo e coordinamento. Infine,
riguardo all'art. 10, la Provincia autonoma di Trento osserva che il
primo comma, prevedendo la abrogazione delle disposizioni che avevano
attribuito alle regioni e alle province autonome le funzioni relative
agli istituti zooprofilattici, procede ad una "ristatalizzazione"
della disciplina in materia.
13. - La Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi in
tutti e tre i giudizi, ha presentato identiche deduzioni, chiedendo
che le questioni siano dichiarate non fondate.
Sostiene l'Avvocatura che il decreto in esame ha voluto procedere
ad un riassetto delle attribuzioni regionali, tenuto conto
essenzialmente del fatto che la ricerca scientifica sperimentale è
preminente sulle altre finalità ed è costitutiva della natura
stessa degli istituti, sicché, essendo la ricerca scientifica nella
materia di cui trattasi riservata allo Stato, si è altresì ritenuta
competenza ministeriale quella concernente la costituzione e
formazione degli istituti. D'altra parte, la nuova disciplina non
verrebbe neppure a snaturare completamente il quadro risultante dalla
normativa previgente, se si considera che anche la legge n. 745 del
1975 (artt. 2 e 5) manteneva comunque allo Stato alcune competenze in
materia. Rammentato, inoltre, che l'importanza delle attività di
ricerca sperimentale degli istituti si è venuta ad accrescere, con
la sempre maggiore rilevanza dei problemi di sanità veterinaria nel
quadro comunitario, si osserva come un esame particolareggiato
dell'art. 2, secondo comma, del decreto ponga ancor più in evidenza
l'aspetto nazionale ed internazionale delle attività ivi elencate.
Circa la presunta violazione dei principi e criteri dettati dalla
legge delegante, l'Avvocatura sostiene che la consapevolezza della
primaria importanza nazionale, internazionale e comunitaria delle
funzioni statali svolte dagli istituti zooprofilattici, che può
individuarsi nel decreto legislativo, non è in contrasto con i
principi della delega, considerando che l'art. 1 della legge n. 421
del 1992, ha previsto il riordino degli istituti medesimi,
nell'ambito della lettera h), con un accostamento non casuale ad
altri istituti di rilevanza nazionale. Inoltre, l'Avvocatura fa
rilevare che le innovazioni apportate non avrebbero trasformato gli
istituti in organismi periferici dello Stato, come testimoniano, ai
sensi degli artt. 3 e 4 del decreto impugnato, i limitati interventi
statali nel loro ordinamento e nella loro gestione. Quanto, infine,
alla censura contro l'art. 6, primo comma, lettera a), proposta dalla
ricorrente Regione Emilia-Romagna, si osserva che il finanziamento
degli istituti già in precedenza avveniva mediante assegnazione alle
regioni e province autonome della quota annuale accantonata nella
disponibilità del Fondo sanitario nazionale, mentre nessun onere
aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato è stato introdotto.
14. - Nell'imminenza dell'udienza, hanno presentato memorie tutte
e tre le regioni ricorrenti.
La Regione Emilia-Romagna, nel ribadire le argomentazioni svolte
in sede di ricorso, sostiene in particolare che:
a) non ha alcun rilievo il fatto che anche nel precedente
sistema talune funzioni relative agli istituti zooprofilattici
fossero di spettanza statale; ciò testimonierebbe, al contrario, che
lo Stato possedeva già sufficienti strumenti per svolgere i propri
compiti nel settore, senza aver bisogno di procedere alla
"deregionalizzazione" degli istituti;
b) riguardo alla censura rivolta all'art. 6, primo comma,
lettera a) del decreto legislativo, la Regione conferma le
argomentazioni svolte, rilevando come la ripartizione del Fondo
sanitario tra le regioni, già prevista dall'art. 12 del decreto
legislativo n. 502 del 1992, sia confermata dal decreto legislativo
"correttivo" n. 517 del 1993, sicché, in definitiva, il
finanziamento risulta a carico delle regioni, in presenza di una
legge che mira a costituire illegittimamente enti misti, né davvero
regionali, né del tutto statali.
La Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento, con
identiche memorie, ribadiscono le censure già avanzate in sede di
ricorso, sostenendo, in particolare, che:
a) gli istituti non svolgono attività di "ricerca scientifica
astratta", ma di ricerca applicata, strumentale rispetto alle
competenze amministrative trasferite alle regioni ai sensi degli
artt. 27 e 66 del d.P.R. n. 616 del 1977;
b) ancor più legata strumentalmente all'attività produttiva e
ai servizi veterinari è poi l'attività di assistenza, supporto,
vigilanza e formazione affidata agli istituti, onde il profilo
essenziale di questi ultimi non è quello di enti di ricerca, bensì
quello di enti operativi al servizio dell'apparato amministrativo
competente in materia di sanità e degli allevatori;
c) se si ritiene che l'art. 1, primo comma, lettera h) della
legge delega consente al Governo il potere di "ristatalizzazione"
degli istituti, la delega conferita deve essere considerata priva di
criteri direttivi in ordine a tale ipotetica nuova disciplina, e per
ciò stesso in contrasto con l'art. 76 della Costituzione;
d) il rilievo comunitario degli istituti e la crescente
incidenza delle direttive comunitarie nel loro campo di attività non
può giustificare un trasferimento di competenze a favore dello
Stato, in quanto, visto anche l'art. 6 del d.P.R. n. 616 del 1977, il
legislatore statale non è vincolato ad affidare le funzioni connesse
all'attuazione delle norme comunitarie ad enti facenti parte del
sistema amministrativo dello Stato (valendo se mai, in tali settori,
a garanzia degli adempimenti comunitari, le procedure sostitutive
previste dalla legge). Considerato in diritto
1. - Va, preliminarmente, disposta la riunione dei giudizi in
epigrafe, i quali impugnano il medesimo testo legislativo con
doglianze, in buona misura, identiche o quanto meno connesse sotto
diversi profili.
2. - Quanto al merito, occorre rilevare come i ricorsi, nella
molteplicità delle prospettazioni ed argomentazioni che ne sono alla
base, finiscono per investire gran parte delle disposizioni del
decreto legislativo n. 270 del 1993, con censure sostanzialmente
riconducibili a quattro specifiche tipologie, nell'ambito di ciascuna
delle quali sono individuabili vari motivi di doglianza.
3. - Con il primo gruppo di censure, si denunciano varie
disposizioni del decreto, ponendo un problema di carattere generale,
e cioè quello della riconduzione, ad opera del decreto legislativo
n. 270 del 1993, degli istituti zooprofilattici dall'ambito di
incidenza delle funzioni regionali a quello proprio dello Stato, con
una "ristatalizzazione" degli stessi, contrastante con l'art. 76
della Costituzione, a causa della violazione dei criteri e principi
della legge delega e in particolare:
del principio secondo il quale le norme delegate avrebbero
dovuto rendere piene ed effettive le funzioni trasferite alle
regioni;
di quello secondo il quale le norme di riordino non avrebbero
dovuto comportare oneri a carico dello Stato: censura questa
prospettata in particolare dalla Regione Emilia-Romagna, con
riferimento all'art. 6, primo comma, lettera a) del decreto
impugnato;
di quello della salvaguardia delle competenze e attribuzioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, stabilito
dalla lettera z) dell'art. 1, primo comma, della legge n. 421 del
1992: censura questa prospettata in particolare dalla Provincia di
Trento.
4. - Un secondo gruppo di censure è quello che, fermo il
denunciato eccesso di delega, lamenta altresì l'illegittima
compressione delle funzioni legislative ed amministrative delle
Regioni e della Provincia ricorrenti, con violazione, per le prime
due, degli artt. 117 e 118 della Costituzione e, per la terza, degli
artt. 8, numero 21; 9, numero 10, e 16 dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione. Censura questa
che investe varie disposizioni del decreto impugnato, vale a dire:
l'art. 1, in quanto, al primo comma, definisce gli istituti
"strumenti tecnico-scientifici dello Stato" prevedendo nel contempo,
al quarto comma, l'elenco delle competenze di essi senza precisare -
come osservano la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento
- se tali attribuzioni siano di pertinenza regionale, interregionale
ovvero statale e senza prevedere, a differenza del passato, la
potestà legislativa delle regioni di precisare ed integrare i
compiti degli istituti medesimi; lo stesso art. 1, in quanto prevede,
al terzo comma, che gli istituti operino nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale, consentendo una riappropriazione di funzioni da
parte dello Stato, ed in quanto stabilisce, al quinto comma, che il
Ministro, con proprio regolamento, coordini i compiti degli istituti
con quelli previsti dalle leggi precedenti, venendo a sostituire alla
potestà legislativa regionale un regolamento ministeriale; l'art. 2,
secondo comma, in quanto assegna al Ministro della sanità funzioni
in precedenza regionalizzate e il cui carattere di interesse
nazionale non è in alcun modo precisato dalla legge; l'art. 3, e
segnatamente il secondo comma, che disciplina minutamente
l'organizzazione dell'ente, a detrimento della potestà legislativa
della Regione, come traspare dall'art. 3, sesto comma, onde del tutto
simbolica sarebbe la disposizione dell'art. 2, quinto comma, la quale
prevede che le regioni disciplinino le modalità gestionali,
organizzative e di funzionamento degli istituti; l'art. 4, in quanto,
secondo la Provincia autonoma di Trento, regola in maniera
dettagliata e vincolante le modalità di revisione e attuazione degli
statuti; l'art. 10, primo comma, che abroga le disposizioni della
precedente legislazione che avevano attribuito alle regioni e alle
province autonome le funzioni relative agli istituti zooprofilattici.
5. - Un terzo gruppo di censure riguarda altre norme che, ferma la
lamentata lesione delle competenze regionali, evidenzierebbero
ulteriori specifici profili di illegittimità. Trattasi in
particolare:
dell'art. 2, primo comma, che affida al Ministro della sanità
una funzione di indirizzo e coordinamento, in tema di determinazione
dei requisiti strutturali, tecnologici e di criteri organizzativi
uniformi, senza rispettare il principio della titolarità collegiale
della funzione stessa nonché l'esigenza di una disciplina
sostanziale che delimiti l'esercizio del potere;
dell'art. 3, secondo comma, nella parte in cui attribuisce al
Ministro medesimo poteri di nomina di un componente del consiglio di
amministrazione, ripristinando in questo la presenza, benché
minoritaria, dello Stato;
dell'art. 3, terzo comma, che prevede la nomina del direttore
generale, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, anziché a cura
della sola regione interessata;
dell'art. 3, quarto comma, che attribuisce ai Ministri della
sanità e del tesoro il potere di nomina di due su tre componenti del
collegio dei revisori;
dell'art. 5, primo comma, che contempla una disciplina per
decreto ministeriale di materie - attinenti alle prestazioni a
pagamento e ai criteri di determinazione delle relative tariffe - che
richiederebbero invece atti di indirizzo e coordinamento: censura
questa prospettata dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Provincia di
Trento.
6. - Infine, sotto un ulteriore particolare profilo, la sola
Regione Emilia-Romagna deduce il contrasto del decreto impugnato con
i principi sull' autonomia finanziaria delle regioni ex art. 119
della Costituzione, segnatamente per quanto riguarda la disposizione
dell'art. 6, primo comma, lettera a), in ordine alla destinazione di
quote del Fondo sanitario nazionale.
7. - Così precisati i termini delle questioni, osserva,
anzitutto, la Corte come, per valutare la fondatezza degli accennati
motivi di impugnativa, occorra, anzitutto, determinare, in via
generale, l'esatta portata della delega conferita al Governo
dall'art. 1 della legge n. 421 del 1992, alla stregua di una
compiuta, e non solo parziale, considerazione delle enunciazioni
desumibili dalla disposizione su cui essa riposa. Dall'esame di
quest'ultima si evince che l'obiettivo del consolidamento, in termini
di effettività, delle funzioni regionali, giusta quanto previsto
dalla lettera h), del primo comma dello stesso art. 1, come pure
quello della salvaguardia delle funzioni delle province autonome,
alla quale si riferisce la lettera z), non erano, contrariamente a
quanto sostenuto dalle ricorrenti, i soli criteri direttivi della
delega al Governo, giacché questa si prefiggeva generali obiettivi,
enunciati in apertura, concernenti, tra l'altro, "l'ottimale e
razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio sanitario
nazionale", il "perseguimento della migliore efficienza del medesimo"
nonché il "contenimento della spesa". Trattasi, invero, di
indicazioni dalle quali non è dato prescindere, nella ricerca dei
principi e criteri che dovevano guidare l'Esecutivo nell'esercizio
della delega conferita dallo stesso art. 1, che erano certamente
quelli di garantire l'effettività delle funzioni trasferite alle
regioni e alle province autonome, ma tutto ciò nell'ambito di un
progetto di riordinamento della materia della sanità, che aveva di
mira l'efficienza del sistema generale e l'ottimizzazione
nell'impiego delle risorse. In questo quadro si colloca, come emerge
dalla lettura dell'art. 1, anche la riforma del Ministero della
sanità - cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento
nonché tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la
sanità pubblica - e s'inserisce pure il riordino, accanto agli
istituti zooprofilattici, dell'Istituto superiore di sanità,
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
nonché degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. E
ciò secondo regole - precisa ancora la norma di delega - che non
comportino oneri a carico dello Stato.
8. - Valutati gli obiettivi di efficienza del sistema ed
ottimizzazione dell'impiego delle risorse, come pure le contestuali
finalità di contenimento della spesa, che il legislatore delegato
era tenuto a perseguire, secondo quanto voluto dalla legge n. 421 del
1992, la Corte ritiene che il Governo non abbia esorbitato dai limiti
dei poteri ad esso conferiti quando ha ridisegnato la fisionomia
degli istituti zooprofilattici, considerando che gli stessi operano
in ambiti nei quali convergono non solo gli interessi di regioni e
province autonome in materia di igiene e sanità veterinaria, ma
anche interessi di carattere nazionale, conseguenti, oltretutto,
all'adempimento di obblighi internazionali e comunitari.
9. - Le ricorrenti regioni, nel lamentare l'illegittima
riappropriazione di competenze da parte dello Stato, invocano il
quadro di ripartizione delle stesse quale risulta dal d.P.R. n. 616
del 1977, e in particolare dall'art. 27, primo comma, lettera l),
secondo il quale, tra le funzioni amministrative relative alla
materia assistenza sanitaria, trasferite alle regioni stesse,
rientrano quelle relative "all'igiene e assistenza veterinaria, ivi
compresa la profilassi, l'ispezione, la polizia e la vigilanza sugli
animali e sulla loro alimentazione, nonché sugli alimenti di origine
animale". Richiamano, altresì, l'art. 66 dello stesso d.P.R., il
quale riconduce tra le funzioni trasferite anche quelle attinenti
alle attività zootecniche e, in particolare, al miglioramento e
all'incremento zootecnico, al servizio diagnostico delle malattie
trasmissibili degli animali e delle zoonosi, alla gestione dei centri
di fecondazione artificiale. Dal canto suo, la Provincia autonoma di
Trento adduce di avere non solo competenza ripartita in materia di
igiene e sanità (art. 9, numero 10, dello Statuto speciale), ma
anche competenza primaria in materia di patrimonio zootecnico ed
ittico (art. 8, numero 21 dello stesso Statuto), non senza
evidenziare che ad essa, con d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, sono
state estese, in quanto necessario, le norme di trasferimento di
funzioni di cui al già citato art. 27, primo comma, lettera l), del
d.P.R. n. 616 del 1977.
Al riguardo occorre rilevare, anzitutto, l'improprietà del
richiamo alla materia della zootecnia che attiene - come la Corte ha
avuto occasione, anche recentemente di chiarire (sentenza n. 123 del
1992) - a tutt'altro ambito che non a quello della zooprofilassi e
delle patologie animali in genere.
Va osservato, poi, che, pur a tener conto del trasferimento di
funzioni operato dalle norme invocate dalle ricorrenti a sostegno
della loro impugnativa, non per questo è dato affermare, così come
fa taluno dei ricorsi, che gli istituti operassero in ambiti nei
quali era venuta ormai meno ogni competenza dello Stato. Un completo
quadro dei rapporti fra competenze statali e regionali non può,
infatti, ignorare, nonostante il trasferimento di funzioni alle
regioni, la permanenza allo Stato - disposta dall'art. 6 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale
- delle funzioni amministrative in tema di rapporti internazionali e
profilassi internazionale anche in materia veterinaria e, più in
generale, di altre funzioni in materia di zooprofilassi,
individuazione di malattie infettive e diffusive del bestiame,
produzioni farmacologiche, secondo quanto specificato dalla norma
stessa.
Una più esauriente rassegna delle competenze dello Stato impone,
inoltre, di non trascurare gli obblighi gravanti su di esso per
effetto della normativa comunitaria. A tanto provvede proprio la
previsione dell'art. 2, secondo comma, lettera l), del decreto
impugnato, che contempla la possibilità di istituire, presso gli
istituti zooprofilattici, centri specialistici di referenza
nazionale, comunitaria e internazionale. Alla luce di quanto detto,
è dato concludere che il legislatore delegato, nel por mano al
riordino degli istituti zooprofilattici, ha operato tenendo presente
l'ampia articolazione della materia considerata dalla legge delega e
cioè quella della sanità, ambito nel quale gli istituti in esame
risultano, non da ora, inseriti con la loro attività, valutando, nel
contempo, proprio in vista degli indicati obiettivi di
razionalizzazione e ottimizzazione, il fondamentale ruolo e le
peculiari competenze spettanti allo Stato, come è dato constatare
dai riferimenti normativi sopra illustrati.
10. - La Corte ritiene che non sussista neanche, almeno negli
aspetti più generali e salvo alcuni specifici profili dei quali si
dirà, la violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione nonché
degli artt. 8, numero 21; 9, numero 10 e 16 del d.P.R. n. 670 del
1972, in un settore in cui si rinvengono materie proprie anche della
competenza statale.
Non appare condivisibile, anzitutto, l'affermazione, contenuta nei
ricorsi della Regione Lombardia e della Provincia autonoma di Trento,
secondo la quale gli istituti erano stati pienamente assoggettati
alla competenza legislativa e amministrativa delle regioni, con
contestuale perdita di ogni competenza da parte dello Stato in ordine
ai medesimi. Infatti, l'art. 2 della legge 23 dicembre 1975, n. 745,
dal quale derivava la precedente disciplina ordinamentale, non
eliminava del tutto le funzioni dello Stato sugli istituti, in
relazione alla competenza del Governo a promuovere e sviluppare le
iniziative zoosanitarie necessarie per l'intero territorio nazionale
e a fissare le direttive tecniche di attuazione di piani nazionali di
profilassi per la difesa e la lotta contro le malattie infettive e
diffusive degli animali e per il controllo degli alimenti di origine
animale. Restavano già allora riservate, del pari, allo Stato, in
virtù dell'art. 2, la vigilanza zoosanitaria ai confini e i rapporti
con l'estero, oltre alle competenze di cui all'art. 5 della stessa
legge n. 745, quanto alle autorizzazioni per la produzione di sieri,
vaccini, virus, anatossine, tossine diagnostiche, nonché di ogni
altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie
trasmissibili degli animali, con particolare riguardo a quelle
localmente più diffuse.
11. - Alla stregua del quadro normativo sopra esposto, il
riassetto operato dal provvedimento denunciato, visto sotto il
profilo dei rapporti fra competenze statali e competenze regionali e
provinciali, appare giustificato dal preminente rilievo degli
interessi nazionali in ordine alle varie attività - relative
precipuamente al campo della ricerca, studio, sperimentazione,
controllo e sorveglianza epidemiologica - affidate agli istituti
considerati, dovendosi, tra l'altro, apprezzare il riassetto stesso
alla luce dell'accostamento che, nella norma della legge di delega,
viene fatto fra gli enti qui considerati ed altri di rilevanza
nazionale che operano con finalità, in buona misura, analoghe, quali
l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro. Né al nuovo ordinamento degli
istituti può di certo ostare, così come sembrano sostenere le
ricorrenti, la precedente regionalizzazione, quale che fosse il grado
di avvenuta realizzazione della stessa. Va considerato al riguardo
che, nella meno recente disciplina, gli istituti - definiti (art. 1
della legge 23 giugno 1970, n. 503) enti sanitari di diritto
pubblico, sottoposti alla vigilanza del Ministero della sanità - si
configuravano come enti strumentali dello Stato. L'attrazione degli
stessi nella sfera delle funzioni legislative e amministrative delle
regioni, realizzata dalla successiva legge 23 dicembre 1975, n. 745,
non impedì ovviamente che, nell'ambito di attività ad essi
assegnato, continuassero a sussistere interessi propri anche dello
Stato, connessi, tra l'altro, alla ricerca sperimentale e
all'accertamento delle malattie degli animali. Se si considera che in
tale ambito gli stessi continuano a svolgere tuttora la loro
attività - che, alla stregua dell'art. 1, secondo comma, del decreto
legislativo impugnato, attiene, infatti, alla ricerca scientifica
sperimentale veterinaria, oltreché all'accertamento dello stato
sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine
animale - ne discende che ben poteva il legislatore nazionale
procedere, per fini di razionalizzazione degli apparati e di migliore
impiego delle risorse, e quale che sia stato il precedente assetto
giuridico degli istituti medesimi, al loro riordino, attraverso una
nuova articolazione delle competenze statali, regionali e
provinciali. In linea generale, va rammentato l'insegnamento della
giurisprudenza di questa Corte secondo il quale, anche in presenza di
un trasferimento o di una delega di funzioni, al legislatore statale
è dato intervenire successivamente, incidendo non irragionevolmente
sulla consistenza ed estensione delle funzioni trasferite o delegate,
con lo scopo di correggere o rivedere la ripartizione delle
competenze in funzione di esigenze di carattere unitario.
Naturalmente occorre verificare - e di ciò v'è positivo
riscontro nel caso esaminato - che non solo sussista un interesse
nazionale il quale appaia ragionevolmente collegato ad esigenze
unitarie, ma altresì che la disciplina posta in essere dallo Stato,
considerata nei suoi concreti svolgimenti e nelle sue particolari
modalità, sia non solo contenuta nei precisi limiti delle reali
esigenze sottostanti all'interesse invocato, ma appaia anche
essenziale e necessaria per l'attuazione del medesimo. E questo tanto
più quando si tratti, come nella specie, di organizzare, attraverso
la strumentalità dell'ente, un servizio che sia di interesse tanto
per lo Stato che per le regioni, in quanto i principi sul riparto
delle competenze non possono impedire alla legislazione statale di
porre in essere strumenti normativi ed organizzativi volti al
perseguimento dei fini generali del servizio stesso, in riferimento,
tra l'altro, alle esigenze di coordinamento e di uniformità di
regole.
12. - Alle medesime conclusioni porta anche la problematica
relativa agli obblighi incombenti sullo Stato per l'attuazione della
normativa comunitaria, giacché, secondo la giurisprudenza, spetta
allo Stato il potere di attuazione della normativa stessa quando
risulti la rilevanza nazionale dell'interesse. Né, in senso
contrario, può valere il richiamo fatto da talune delle ricorrenti
all'art. 6 del d.P.R. n. 616 del 1977, che trasferisce alle regioni,
nelle materie definite dal decreto stesso, anche le funzioni
amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della
Comunità europea nonché all'attuazione delle direttive.
Tale potere di attuazione, la cui configurazione va rinvenuta,
oltre che nella norma citata, nella disciplina contenuta nelle leggi
n. 183 del 1987 e n. 86 del 1989, si qualifica e si definisce alla
luce dei criteri che presiedono alla ripartizione delle competenze
fra Stato e regioni nelle singole materie che, di volta in volta,
costituiscono oggetto della disciplina comunitaria.
13. - Le considerazioni sopra svolte inducono, dunque, a ritenere
insussistente la denunciata lesione delle competenze regionali e
provinciali da parte dell'art. 1 del decreto impugnato, nella parte
(primo comma) in cui determina la collocazione propria degli
istituti, definendoli "strumenti tecnico-scientifici dello Stato,
delle regioni e delle province autonome per le materie di rispettiva
competenza". Quanto alla norma, contenuta nel terzo comma - secondo
la quale essi "operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale,
garantendo ai servizi veterinari delle regioni e delle province
autonome e delle unità sanitarie locali le prestazioni e la
collaborazione tecnico scientifica necessaria all'espletamento delle
funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria - si
tratta di disposizione che, lungi dal supportare la doglianza della
Regione Lombardia e della Provincia di Trento, circa la compressione
delle competenze regionali e provinciali, esplicita e garantisce il
rapporto di strumentalità che lega gli istituti non solo allo Stato
ma anche agli altri enti regionali e provinciali.
Il quarto comma è denunciato, come già detto, dalle ricorrenti,
sia perché non precisa se le attribuzioni affidate agli istituti
siano di pertinenza regionale, interregionale o statale, sia per il
fatto di non prevedere la potestà legislativa delle regioni di
precisare e integrare i compiti dei medesimi. Una volta stabilito
che, in attuazione della Costituzione, spetta alla legge dello Stato
di operare la ripartizione delle competenze in ambiti nei quali
confluiscono interessi nazionali e interessi regionali, appare
giustificato che sia la norma statale a indicare direttamente le
competenze degli istituti, senza che la norma stessa sia, per questo,
tenuta a specificare se le competenze attribuite agli istituti
medesimi attengano all'ambito regionale o statale; problema che
spetterà piuttosto all'interprete di risolvere.
L'infondatezza delle censure rivolte verso l'art. 1, primo, terzo
e quarto comma, finisce per coinvolgere, in analoga pronunzia, anche
la censura avverso il quinto comma, prospettata per il fatto che la
norma prevede che, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della sanità -
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato,
regioni e province autonome - coordini i compiti degli istituti con
quelli previsti dalla legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla
legge 11 marzo 1974, n. 101, e dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745.
Se compete alla legge statale di definire i compiti degli istituti,
non è illegittima la previsione di un regolamento ministeriale
avente la funzione di raccordare fra di loro le leggi statali che
prevedano sia i compiti nuovi che quelli residuali.
14. - Del pari infondate sono le censure rivolte nei confronti
dell'art. 2, secondo comma, il quale stabilisce le competenze che,
sul piano amministrativo, spettano al Ministro della sanità per la
promozione delle attività di ricerca, di verifica, di studio, di
raccordo a livello comunitario e internazionale che possono ritenersi
affidate agli istituti. L'attribuzione di siffatte competenze al
Ministro della sanità appare sufficientemente definita nell'oggetto
e nel contenuto, contrariamente a quanto assunto da taluno dei
ricorsi, anche perché si correla non solo alla funzione di
coordinamento tecnico-funzionale, contestualmente affidata dalla
norma allo Stato, ma anche a quelle aree di attività che - come è
dato evincere dallo stesso secondo comma dell'art. 2 - assumono
rilievo sul piano dell'interesse nazionale e internazionale ed
altresì comunitario, secondo quanto contemplato anche dalla lettera
l) della stessa disposizione, vale a dire in settori di stretta
pertinenza statale. Ma questo non lede, alla stregua del rapporto
strumentale che lega gli istituti non solo allo Stato, ma altresì
alle regioni e alle province autonome, gli spazi di competenza di
queste ultime, viste le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica che, ai sensi del già richiamato terzo comma dell'art.
1, gli istituti sono tenuti a garantire ai servizi veterinari delle
regioni e delle province autonome e delle unità sanitarie locali.
L'equilibrata distribuzione di competenze fra Stato e regioni è
resa manifesta, d'altro canto, anche dall'attribuzione alle seconde
del compito di definire, attraverso il piano sanitario regionale, gli
obiettivi e l'indirizzo per l'attività degli istituti (art. 2,
quarto comma), nonché di disciplinare le modalità gestionali,
organizzative e di funzionamento dei medesimi, nel rispetto dei
principi previsti dal decreto, come pure di esercitare funzioni di
vigilanza amministrativa, di indirizzo e verifica, unitamente
all'adozione di criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di
verifica dell'utilizzazione delle risorse (art. 2, quinto comma).
15. - Ragioni identiche a quelle già esposte portano a ritenere
infondate, salvo quanto detto più avanti, anche le doglianze che
tutti e tre i ricorsi rivolgono all'art. 3, sull'organizzazione degli
istituti, norma denunciata in via generale per la sottrazione alle
regioni della relativa potestà legislativa, ridotta a mera potestà
integrativa, e per la disciplina di estremo dettaglio posta in essere
con il decreto in questione; e, sotto più specifico aspetto, per il
ripristino della diretta presenza di un rappresentante ministeriale
nel consiglio di amministrazione (secondo comma).
Fermo, per il profilo più generale, quanto già osservato in
ordine alla portata della delega ed alle esigenze di riordino degli
istituti, secondo criteri di uniformità di disciplina, è
sufficiente qui osservare che è la stessa molteplicità degli
interessi coinvolti a giustificare, nel consiglio di amministrazione,
la presenza di componenti di estrazione ministeriale, peraltro
limitata, nella specie, ad un componente su cinque.
Dalla infondatezza delle questioni di cui sopra, discende,
conseguentemente, l'infondatezza anche della censura avanzata nei
confronti dell'art. 3, sesto comma, là dove si prevede che "le
regioni adottano le restanti norme organizzative", e così pure
l'infondatezza della doglianza che la Provincia autonoma di Trento
propone avverso il successivo art. 4, denunciato per il fatto di
disciplinare in maniera dettagliata e vincolante le modalità di
revisione e approvazione degli statuti degli istituti.
Invero, la disposizione di cui trattasi null'altro fa che
rimettere agli istituti, nel rispetto della loro autonomia,
l'esercizio, sia pure entro un termine stabilito, della potestà di
adeguare gli statuti alle nuove disposizioni; riservando, nel
contempo, alle regioni, ove l'istituto ha sede, il potere di
approvazione degli statuti stessi, secondo un procedimento che, in
caso di istituti interregionali, assicura, come è giusto,
l'intervento consultivo anche delle altre regioni e province autonome
interessate.
16. - L'infondatezza delle doglianze circa la pretesa compressione
delle funzioni regionali, nella ricostruzione del sistema normativo
sopra operata, comporta, per conseguenziale implicazione, anche
l'infondatezza della censura relativa all'art. 10 del decreto
legislativo, denunciato dalle ricorrenti per avere abrogato le norme
che avevano attribuito alle regioni e alle province autonome le
precedenti funzioni relative agli istituti zooprofilattici.
17. - Fondata è, invece, la censura rivolta all'art. 2, primo
comma, nella parte in cui conferisce al Ministro della sanità la
funzione di indirizzo e di coordinamento in tema di determinazione
dei requisiti minimi strutturali e tecnologici, nonché di criteri
organizzativi uniformi ai quali gli istituti devono conformarsi.
La funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività
amministrativa è, infatti, soggetta, quanto a fondamento e ad
esercizio, a puntuali requisiti di forma e di sostanza: di forma
perché la funzione stessa deve, in corrispondenza ad un principio
desumibile dalla stessa Costituzione, trovare svolgimento in forma
collegiale e cioè con una delibera del Consiglio dei ministri; di
sostanza, perché occorre idonea base legislativa per salvaguardare
il principio di legalità sostanziale, attraverso la previa
determinazione, con legge, dei principi ai quali il Governo deve
attenersi. Poiché il primo comma dell'art. 2 non soddisfa i
requisiti accennati, ne va dichiarata l'illegittimità
costituzionale.
18. - Merita, altresì, accoglimento la censura rivolta avverso il
terzo comma del medesimo art. 3, là dove prevede che il direttore
dell'istituto sia nominato dalla regione dove esso ha sede legale,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome.
La incongruità di una siffatta disposizione sta nel fatto di
contemplare il coinvolgimento della Conferenza - sede privilegiata
del confronto e della negoziazione politica fra lo Stato e le regioni
(e province autonome) su argomenti che investono in via generale la
materia regionale - per una scelta che riguarda la singola regione
interessata.
19. - Fondata è da ritenere, inoltre, la censura avverso l'art.
3, quarto comma, nella parte in cui attribuisce al Ministro della
sanità e al Ministro del tesoro il potere di designare due dei tre
componenti del collegio dei revisori. La strumentalità che lega gli
istituti sia allo Stato che alle regioni e alle province autonome
esige, infatti, che la presenza dei vari componenti dell'organo di
revisione si ispiri a criteri che escludano, quanto alle
designazioni, la prevalenza di una delle componenti.
20. - Non fondata è, per contro, la doglianza che la Regione
Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Trento propongono avverso
il primo comma dell'art. 5, nella parte in cui dispone che, "con
decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, sono stabilite le prestazioni erogate dagli istituti per le
quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, e sono
individuati i criteri per la determinazione, da parte delle regioni,
delle relative tariffe". La presenza di interessi nazionali
infrazionabili giustifica, infatti, la riserva di una siffatta
competenza allo Stato, secondo le modalità previste dalla norma
impugnata, anche in ragione di esigenze di uniformità nelle
prestazioni rese a pagamento.
21. - Non fondata è, infine, la doglianza avanzata contro l'art.
6, primo comma, lettera a) là dove prevede che il finanziamento
degli istituti sia, in parte, assicurato dallo Stato, attraverso
mezzi tratti dal Fondo sanitario nazionale.
In ordine al primo profilo, relativo alla violazione dell'art. 76
della Costituzione, in quanto le norme di riordino emanate con il
decreto in parola non avrebbero dovuto comportare oneri a carico
dello Stato, è sufficiente osservare che la disposizione impugnata,
lungi dal configurarsi come norma autorizzativa di spesa, si limita a
prevedere meccanismi di erogazione finanziaria finalizzati alle
attività degli istituti. Quanto poi all'altro profilo di censura,
con il quale, con riferimento all'art. 119 della Costituzione, si
lamenta la lesione dell'autonomia finanziaria regionale, a causa
della destinazione agli istituti di una quota del Fondo sanitario
nazionale che la legge assegnerebbe alle regioni, è sufficiente
rammentare che l'autonomia finanziaria è riconosciuta alle regioni
dalla Costituzione, "nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi
della Repubblica".
Invero, non è dato scorgere in quale modo essa risulti lesa dal
decreto qui impugnato, per il fatto che si assegni agli istituti
zooprofilattici - ricondotti come fa il terzo comma dell'art. 1,
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale - una quota del Fondo
sanitario nazionale, costituito come è noto da mezzi finanziari
facenti parte del bilancio dello Stato; oltretutto seguendo in ciò
un criterio non nuovo, come dimostrano, anche per gli anni
precedenti, i provvedimenti che hanno destinato agli istituti stessi
mezzi tratti, per l'appunto, dal predetto Fondo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara l'illegittimità costituzionale:
dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici
sperimentali, a norma dell'art. 1, primo comma, lettera h), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui dispone che, con
atto di indirizzo e coordinamento, il Ministro della sanità
determina i requisiti minimi strutturali, tecnologici e stabilisce i
criteri organizzativi uniformi ai quali gli istituti devono
conformarsi;
dell'art. 3, terzo comma, del predetto decreto, n. 270 del
1983, nella parte in cui richiede per la nomina del direttore
generale dell'istituto zooprofilattico l'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome;
dell'art. 3, quarto comma, nella parte in cui dispone che, dei
tre membri del collegio dei revisori degli istituti zooprofilattici,
uno è designato dal Ministro della sanità e uno dal Ministro del
tesoro;
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale:
degli artt. 1, primo, quarto e quinto comma; 2, secondo comma;
3, secondo e sesto comma; 5, primo comma, 6, primo comma, lettera a)
e 10, primo comma, del decreto stesso, sollevate dalla Regione
Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 76 della
Costituzione;
degli artt. 1, primo, terzo, quarto e quinto comma; 2, secondo
e quinto comma; 3, primo, secondo, quinto e sesto comma, del decreto
predetto sollevate dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt.
117, 118 e 76 della Costituzione;
degli artt. 1, primo, terzo, quarto e quinto comma; 2, secondo
e quinto comma; 3, primo, secondo, quinto e sesto comma; 4; 5 e 10
del decreto stesso, sollevate dalla Provincia autonoma di Trento, in
riferimento agli artt. 8, numero 21; 9, numero 10 e 16 del d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige) e delle relative norme di attuazione, nonché dell'art. 76
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 24 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte