Corte costituzionale

Ordinanza n. 124/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/05/1997 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 115, d.P.R. 13

febbraio 1959, n. 449 (Testo unico delle leggi sull'esercizio delle

assicurazioni private), promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre

1995 dal giudice di pace di Firenze sui ricorsi riuniti proposti da

Mungari Vincenzo ed altra contro l'Ufficio provinciale

dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Roma, iscritta al

n. 534 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno

1996;

Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione ad

ordinanza-ingiunzione ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n.

689, il giudice di pace di Firenze ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 41 e 102 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 115 del d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449

(Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private),

nella parte in cui non prevede, accanto alla responsabilità degli

amministratori, dei rappresentanti legali delle imprese estere e dei

direttori generali, anche la punibilità del funzionario responsabile

delle infrazioni alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni

private;

che a parere del giudice a quo la impossibilità di estendere le

sanzioni in questione anche ai funzionari responsabili delle

infrazioni medesime determinerebbe la violazione dell'art. 3 della

Costituzione, in quanto "tutti i cittadini sono uguali di fronte alla

legge", dell'art. 41 della Costituzione, perché sarebbe impedito

allo Stato di irrogare le sanzioni amministrative ai funzionari

responsabili, ed infine dell'art. 102 della Costituzione, in quanto

sarebbe precluso al giudice di pronunciarsi contro il funzionario

responsabile;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale non si sono

costituite le parti private, né ha spiegato intervento il Presidente

del Consiglio dei Ministri;

Considerato che il giudice rimettente, - oltre ad omettere

qualsivoglia indicazione in ordine al tipo di violazioni contestate,

limitando peraltro la motivazione della denunziata

incostituzionalità a quanto sopra testualmente riferito - mira

unicamente ad ottenere una pronuncia additiva, volta all'estensione

della diretta punibilità anche ai funzionari eventualmente

responsabili delle infrazioni alle leggi sull'esercizio delle

assicurazioni private;

che tuttavia, avendo il giudizio di opposizione ad

ordinanza-ingiunzione la natura di giudizio impugnatorio, vertente

esclusivamente tra l'amministrazione interessata all'irrogazione

della sanzione e la parte tenuta alla corresponsione della stessa, la

questione relativa alla mancata estensione della punibilità anche

nei confronti dei funzionari eventualmente responsabili delle

infrazioni amministrative deve ritenersi estranea al giudizio a quo;

che pertanto la sollevata questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nella

controversia sulla quale il giudice a quo è chiamato a pronunciarsi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 115 del d.P.R. 13 febbraio

1959, n. 449 (Testo unico delle leggi sull'esercizio delle

assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e

102 della Costituzione, dal giudice di pace di Firenze, con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte