Corte costituzionale

Ordinanza n. 124/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/04/1998 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 23legge 87/1953
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del codice di

procedura civile, come modificato dall'art. 17 della legge 21

novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), promosso con

ordinanza emessa il 20 febbraio 1997 dal giudice di pace di Anzio nel

procedimento civile vertente tra Mastroddi Antonietta e il comune di

Nettuno, iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1997 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie

speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, il giudice di

pace di Anzio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25

della Costituzione questione di legittimità costituzionale dell'art.

7, secondo comma, del codice di procedura civile, come modificato

dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374, nella parte in cui

non prevede la competenza del giudice di pace per le cause di

risarcimento del danno conseguente alla circolazione di pedoni o

animali, in relazione agli infortuni dovuti alle insidie e ai

trabocchetti del manto stradale o dei marciapiedi;

che secondo la prospettazione del rimettente la mancata

attribuzione al giudice di pace della citata competenza

determinerebbe violazione del principio di eguaglianza, del diritto

di azione e del principio della precostituzione del giudice, per la

diversa situazione processuale in cui si viene a trovare chi alla

guida di un veicolo abbiasubito un danno per le insidie del manto

stradale, il quale può proporre al giudice di pace domanda

risarcitoria nel limite di valore di trenta milioni, rispetto al

pedone che subisce il medesimo danno, in quanto quest'ultimo può

proporre innanzi allo stesso giudice domanda di valore non superiore

a lire cinque milioni, o addirittura non può nemmeno proporre

domanda, poiché il primo comma dell'art. 7 cod. proc. civ. non

menziona le cause di risarcimento tra quelle attribuite alla

competenza del giudice di pace;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, il

quale ha concluso per l'inammissibilità della questione, non

essendone stata indicata la rilevanza nell'ambito della concreta

fattispecie, o comunque per l'infondatezza della medesima, poiché il

rimettente non ha richiamato una diversa normativa, regolante

fattispecie simili, che possa fungere da tertium comparationis;

che, inoltre, a parere dell'Avvocatura, qualora dall'esame

complessivo dell'ordinanza si dovesse dedurre che il parametro

invocato è l'art. 3 della Costituzione, stante la genericità del

riferimento ai precetti costituzionali che si ritengono lesi,

occorrerebbe sottolineare che la ripartizione delle competenze

appartiene alla discrezionalità del legislatore, come del resto è

stato affermato dalla Corte costituzionale in relazione al riparto

della giurisdizione (ordinanza n. 507 del 1987).

Considerato che l'ordinanza di rimessione è del tutto priva di

motivazione in ordine alla rilevanza della questione di legittimità

costituzionale nel giudizio a quo;

che difetta altresì l'indicazione, ancorché sommaria, degli

elementi idonei ad individuare la fattispecie concreta oggetto della

controversia sottoposta all'esame del giudice rimettente;

che, pertanto, non risultando osservata la prescrizione dell'art.

23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in forza della quale il giudice

è tenuto ad indicare nell'ordinanza i termini e i motivi della

rimessione, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile (tra le altre, ordinanze n. 415 e n. 62 del 1997).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, del codice di

procedura civile, come modificato dall'art. 17 della legge 21

novembre 1991, n. 374, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e

25 della Costituzione, dal giudice di pace di Anzio con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte